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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 22/01/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20446/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120249028206489000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16666/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente Agenzia delle Entrate - CO: come da verbali e atti di causa.
Resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate - CO (di seguito indicata per brevità anche ADER) in data 18.9.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 13.10.2024,
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe e relativo alla cartella di pagamento n. 07120249028206489000, inerente a IRPEF anno 2013 - art. 36-ter d.p..r. 600/1973, oltre interessi e sanzioni, dell'importo complessivo di euro 521,66, e ha chiesto conclusivamente di:
“a) Dichiarare la illegittimità del sollecito di pagamento n. 07120249028206489000 relativamente alla cartella 07120180018544519000 già oggetto di ricorso e decisa con sentenza n 9724 del 24 settembre 2019 depositata in segreteria il 1 ottobre 2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez 26, notificata all'Agenzia delle Entrate in data 10 novembre 2021.
b) Dichiarare la illegittimità della cartella esattoriale per mancata o irregolare notifica della comunicazione di irregolarità, nonché per tardività della notifica e decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a recuperare le presunte somme dovute ai sensi della normativa introdotta dalla L. 156/2005; - conseguentemente per quanto sopra annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dalla opposta cartella esattoriale, ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
c) accertare e dichiarare la NULLITA'/INEFFICACIA dell'atto impugnato e l'annullamento dello stesso e di tutti gli atti sottesi, sottoposti ed antecedenti, per l'intervenuta PRESCRIZIONE dei crediti pretesi per i motivi tutti o per uno di essi, siccome esposti nella premessa d) ridurre ad un terzo l'importo dovuto cosi come indicato nella sentenza 9724/2019
e) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite per aver esposto il ricorrente ad un ulteriore giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
A fondamento del proposto ricorso, la parte ricorrente 1) ha dedotto che la cartella richiamata dal sollecito sarebbe stata già impugnata (r.g. n. 4706/2019) e decisa con sentenza n. 9724 del 24.09.2019 e che l'Agenzia delle Entrate CO, invece di richiedere, in applicazione di tale sentenza, un terzo del dovuto, avrebbe richiesto l'intero importo, così esponendo la ricorrente ad un nuovo giudizio e a nuove spese legali;
2) ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 in rapporto alla violazione degli artt. 138, 139, 140, 145, 148 e 149cpc. Violazione degli artt. 8 e 14 L. 890/82.
Omessa notifica dell'avviso di accertamento”, sostenendo che il sollecito di pagamento in parola sarebbe illegittimo non essendogli stato mai notificato l'avviso di accertamento n. T1406261128297660001686/T, di cui sarebbe venuto a conoscenza solo con la notifica della cartella di pagamento impugnata con il ricorso r.g. n. 4706/2019, e ha quindi eccepito la illegittimità della riscossione della presunta obbligazione tributaria iscritta a ruolo per tardività della notifica della tabella e la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute e ha assunto che il procedimento di riscossione sarebbe comunque viziato in quanto l'AF avrebbe iscritto a ruolo “a titolo definitivo le imposte scaturenti dal proprio controllo automatizzato, disattendendo la procedura preliminare dell'iscrizione a ruolo, quale la notifica della comunicazione della liquidazione e avviso di pagamento delle imposte liquidate”.
Si è costituita ADER in data 8.11.2024 e ha sostenuto la non impugnabilità del sollecito di pagamento, eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alle eccezioni di decadenza o prescrizione nella fase antecedente alla formazione del ruolo
All'udienza del 14.04.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia Entrate
Direzione Provinciale 1 di Napoli, che si è costituita in data 28.7.2025, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni della parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata l'eccezione di non impugnabilità del sollecito di pagamento. Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (v., ex multis, Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481). È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio
2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501;
Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481).
Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259).
Va pure rimarcato che la più recente dottrina, in relazione agli atti non espressamente previsti dall'art. 19 citato, ha in particolare enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “atti necessariamente impugnabili”: i primi esprimono un'irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata;
i secondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata (v. Cass.
11303/2025).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'atto in questione, hanno ribadito, «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno affermato che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, come nel caso dalle medesime esaminato, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 28706/2025).
Alla luce di quanto sopra evidenziato consegue che il sollecito di pagamento in questione (che tra l'altro espressamente avvisa che in caso di mancato pagamento si potrà procedere anche ad attivare le procedure esecutive) è sicuramente e in ogni caso atto impugnabile.
2. Quanto al merito, si osserva che è assorbente il rilievo che il sollecito di pagamento impugnato in questa sede si riferisce alla cartella pagamento n. 07120249028206489000, inerente a IRPEF anno 2013, cartella che risulta essere stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha deciso la controversia con sentenza passata in giudicato (v. copia di detta sentenza depositata con attestazione di conformità all'originale cartaceo, il 29.09.2025 dalla parte ricorrente). In particolare, la predetta Commissione, rigettata l'eccezione di decadenza proposta da Ricorrente_1 e rilevato il difetto di prova della trasmissione al contribuente dell'avviso bonario (atto prodromico), in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto le sanzioni ad un terzo del dovuto, ha rigettato nel resto e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Risulta quindi del tutto ultronea la produzione in questa sede, da parte dell'Agenzia dele Entrate Direzione
Provinciale 1 di Napoli, della copia di quell'atto presupposto, che andava prodotto, invece, nel giudizio precedente cui si è già fatto riferimento.
3. La pretesa tributaria di cui si discute non può che essere quella determinata con la predetta sentenza passata in giudicato e solo in tal senso va accolto il ricorso.
4. Le spese tra il ricorrente e AD ben possono essere compensate mentre tra il ricorrente e l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini precisati nella motivazione della sentenza;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate-CO; condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI MA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20446/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120249028206489000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16666/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente Agenzia delle Entrate - CO: come da verbali e atti di causa.
Resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate - CO (di seguito indicata per brevità anche ADER) in data 18.9.2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 13.10.2024,
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe e relativo alla cartella di pagamento n. 07120249028206489000, inerente a IRPEF anno 2013 - art. 36-ter d.p..r. 600/1973, oltre interessi e sanzioni, dell'importo complessivo di euro 521,66, e ha chiesto conclusivamente di:
“a) Dichiarare la illegittimità del sollecito di pagamento n. 07120249028206489000 relativamente alla cartella 07120180018544519000 già oggetto di ricorso e decisa con sentenza n 9724 del 24 settembre 2019 depositata in segreteria il 1 ottobre 2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez 26, notificata all'Agenzia delle Entrate in data 10 novembre 2021.
b) Dichiarare la illegittimità della cartella esattoriale per mancata o irregolare notifica della comunicazione di irregolarità, nonché per tardività della notifica e decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a recuperare le presunte somme dovute ai sensi della normativa introdotta dalla L. 156/2005; - conseguentemente per quanto sopra annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dalla opposta cartella esattoriale, ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
c) accertare e dichiarare la NULLITA'/INEFFICACIA dell'atto impugnato e l'annullamento dello stesso e di tutti gli atti sottesi, sottoposti ed antecedenti, per l'intervenuta PRESCRIZIONE dei crediti pretesi per i motivi tutti o per uno di essi, siccome esposti nella premessa d) ridurre ad un terzo l'importo dovuto cosi come indicato nella sentenza 9724/2019
e) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite per aver esposto il ricorrente ad un ulteriore giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
A fondamento del proposto ricorso, la parte ricorrente 1) ha dedotto che la cartella richiamata dal sollecito sarebbe stata già impugnata (r.g. n. 4706/2019) e decisa con sentenza n. 9724 del 24.09.2019 e che l'Agenzia delle Entrate CO, invece di richiedere, in applicazione di tale sentenza, un terzo del dovuto, avrebbe richiesto l'intero importo, così esponendo la ricorrente ad un nuovo giudizio e a nuove spese legali;
2) ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 in rapporto alla violazione degli artt. 138, 139, 140, 145, 148 e 149cpc. Violazione degli artt. 8 e 14 L. 890/82.
Omessa notifica dell'avviso di accertamento”, sostenendo che il sollecito di pagamento in parola sarebbe illegittimo non essendogli stato mai notificato l'avviso di accertamento n. T1406261128297660001686/T, di cui sarebbe venuto a conoscenza solo con la notifica della cartella di pagamento impugnata con il ricorso r.g. n. 4706/2019, e ha quindi eccepito la illegittimità della riscossione della presunta obbligazione tributaria iscritta a ruolo per tardività della notifica della tabella e la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute e ha assunto che il procedimento di riscossione sarebbe comunque viziato in quanto l'AF avrebbe iscritto a ruolo “a titolo definitivo le imposte scaturenti dal proprio controllo automatizzato, disattendendo la procedura preliminare dell'iscrizione a ruolo, quale la notifica della comunicazione della liquidazione e avviso di pagamento delle imposte liquidate”.
Si è costituita ADER in data 8.11.2024 e ha sostenuto la non impugnabilità del sollecito di pagamento, eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alle eccezioni di decadenza o prescrizione nella fase antecedente alla formazione del ruolo
All'udienza del 14.04.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia Entrate
Direzione Provinciale 1 di Napoli, che si è costituita in data 28.7.2025, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni della parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata l'eccezione di non impugnabilità del sollecito di pagamento. Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (v., ex multis, Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481). È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio
2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501;
Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481).
Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259).
Va pure rimarcato che la più recente dottrina, in relazione agli atti non espressamente previsti dall'art. 19 citato, ha in particolare enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “atti necessariamente impugnabili”: i primi esprimono un'irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata;
i secondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata (v. Cass.
11303/2025).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'atto in questione, hanno ribadito, «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno affermato che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, come nel caso dalle medesime esaminato, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 28706/2025).
Alla luce di quanto sopra evidenziato consegue che il sollecito di pagamento in questione (che tra l'altro espressamente avvisa che in caso di mancato pagamento si potrà procedere anche ad attivare le procedure esecutive) è sicuramente e in ogni caso atto impugnabile.
2. Quanto al merito, si osserva che è assorbente il rilievo che il sollecito di pagamento impugnato in questa sede si riferisce alla cartella pagamento n. 07120249028206489000, inerente a IRPEF anno 2013, cartella che risulta essere stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha deciso la controversia con sentenza passata in giudicato (v. copia di detta sentenza depositata con attestazione di conformità all'originale cartaceo, il 29.09.2025 dalla parte ricorrente). In particolare, la predetta Commissione, rigettata l'eccezione di decadenza proposta da Ricorrente_1 e rilevato il difetto di prova della trasmissione al contribuente dell'avviso bonario (atto prodromico), in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto le sanzioni ad un terzo del dovuto, ha rigettato nel resto e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Risulta quindi del tutto ultronea la produzione in questa sede, da parte dell'Agenzia dele Entrate Direzione
Provinciale 1 di Napoli, della copia di quell'atto presupposto, che andava prodotto, invece, nel giudizio precedente cui si è già fatto riferimento.
3. La pretesa tributaria di cui si discute non può che essere quella determinata con la predetta sentenza passata in giudicato e solo in tal senso va accolto il ricorso.
4. Le spese tra il ricorrente e AD ben possono essere compensate mentre tra il ricorrente e l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini precisati nella motivazione della sentenza;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate-CO; condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI MA