Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 1485/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. FRANCHI AGNESE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MARULLI SAVINO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Orzinuovi (BS) alla Via M. Sanmicheli n. 6 è stata lasciata da entrambi i coniugi che hanno già trasferito altrove la propria residenza. In particolare la signora vive con la prole in un Pt_2 appartamento a Orzinuovi (BS), Viale Montagna 12. Il sig. invece ha trasferito la propria residenza in Pt_1
Villachiara (BS) alla Via Borgo San Giacomo n. 1/C;
3. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I figli minori, manterranno la propria residenza presso la madre nell'abitazione coniugale;
4. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico. I genitori si impegnano inoltre a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse
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5. I genitori concordano nel consentire che i figli possano trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con l'altro, secondo il principio dell'alternanza e dell'equa e paritaria ripartizione del tempo libero;
pertanto il padre, non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli quanto lo vorrà, su accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della prole, e comunque quantomeno con le seguenti modalità:
- almeno una giornata intera alla settimana, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo ove li accompagnerà a scuola;
- a settimane alterne il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica sera alle 20.00;
- durante le vacanze di Natale il padre terrà con sé i figli 7 giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua il padre potrà tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. I genitori si alterneranno con il figlio le festività durante l'anno, con prevalenza della festività sul proprio turno;
6. I genitori si impegnano a far sì che la prole conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
7. Considerate le attuali esigenze di ciascuno dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori, le attuali risorse economiche e reddituali di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la prevalenza del collocamento della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, la parti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, un assegno mensile nella misura di €. 700,00
(ossia € 350,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento è dovuto fino alla totale indipendenza economica di ciascun figlio;
8. Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario - come da Protocollo Tribunale di Brescia
14.07.2016 - i genitori concordano che graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano che l'Assegno Unico INPS per i figli minorenni sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre.
9. la sig.ra si dichiara economicamente indipendente e rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento per sé; Pt_2
10. I coniugi precisano di aver regolato tutti i rapporti economici/patrimoniali a qualsiasi titolo occasionati dall'intercorso rapporto di convivenza e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro. Si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12. spese ed onorari di causa integralmente compensati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/02/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORZINUOVI (atto n. 2 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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