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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2269/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.10.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BENTIVENGA MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PARUCCINI CAMILLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Besozzo (VA), via XXV Aprile n. 80, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
15.11.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 19.3.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 preferenziale presso la madre, la quale si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà in Ternate (Va) via I Maggio n. 3 entro il 15 giugno 2025;
3. Il sig. , a fronte del trasferimento della sig.ra nella casa di Ternate, si CP_1 Pt_1 impegna a corrisponderle l'importo di euro 25.000,00 quale contributo alla ristrutturazione del predetto immobile, di cui euro 15.000,00 a giugno 2025 al momento in cui la signora lascerà la casa familiare e l'ulteriore importo di euro 10.000,00 entro il giugno 2026; le parti concordano che la signora possa asportare dalla casa familiare alcuni arredi già concordemente individuati;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé , salvo diverso e migliore accordo assunto Per_1 direttamente tra le parti avuto riguardo all'interesse del figlio minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
- infrasettimanalmente, un giorno alla settimana da concordare tra le parti dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- In occasione delle vacanze natalizie il minore trascorrerà alternativamente di anno in anno, dal
23 sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro.
5. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento di con il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal momento in cui la signora si trasferirà a Ternate, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al
Tribunale; l'assegno unico sarà percepito dalla madre integralmente;
6. rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;
Parte_1
pagina 2 di 4
7. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Brebbia (VA) in data Parte_1 Controparte_1
22.9.2012 con atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brebbia dell'anno 2012, atto n 6 Parte I.
Dall'unione è nato il figlio minore (Varese) in data 25.9.2015. Per_1
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni Per_1
paterne, di assegnare in favore della madre l'abitazione coniugale sita in Brebbia (VA), via Per
Monate n. 4, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritetico presso i genitori e regolamentazione delle Per_1
frequentazioni secondo un regime paritetico, di assegnare la casa coniugale al padre, nonché di disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo terrà presso di sé oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.3.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale del figlio minore . Per_1
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Brebbia (VA) in data 22.9.2012 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brebbia dell'anno 2012, atto n. 6 Parte I), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Brebbia, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.10.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BENTIVENGA MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PARUCCINI CAMILLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Besozzo (VA), via XXV Aprile n. 80, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
15.11.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 19.3.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 preferenziale presso la madre, la quale si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà in Ternate (Va) via I Maggio n. 3 entro il 15 giugno 2025;
3. Il sig. , a fronte del trasferimento della sig.ra nella casa di Ternate, si CP_1 Pt_1 impegna a corrisponderle l'importo di euro 25.000,00 quale contributo alla ristrutturazione del predetto immobile, di cui euro 15.000,00 a giugno 2025 al momento in cui la signora lascerà la casa familiare e l'ulteriore importo di euro 10.000,00 entro il giugno 2026; le parti concordano che la signora possa asportare dalla casa familiare alcuni arredi già concordemente individuati;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé , salvo diverso e migliore accordo assunto Per_1 direttamente tra le parti avuto riguardo all'interesse del figlio minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
- infrasettimanalmente, un giorno alla settimana da concordare tra le parti dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- In occasione delle vacanze natalizie il minore trascorrerà alternativamente di anno in anno, dal
23 sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro.
5. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento di con il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal momento in cui la signora si trasferirà a Ternate, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al
Tribunale; l'assegno unico sarà percepito dalla madre integralmente;
6. rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;
Parte_1
pagina 2 di 4
7. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Brebbia (VA) in data Parte_1 Controparte_1
22.9.2012 con atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brebbia dell'anno 2012, atto n 6 Parte I.
Dall'unione è nato il figlio minore (Varese) in data 25.9.2015. Per_1
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni Per_1
paterne, di assegnare in favore della madre l'abitazione coniugale sita in Brebbia (VA), via Per
Monate n. 4, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritetico presso i genitori e regolamentazione delle Per_1
frequentazioni secondo un regime paritetico, di assegnare la casa coniugale al padre, nonché di disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo terrà presso di sé oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.3.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale del figlio minore . Per_1
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Brebbia (VA) in data 22.9.2012 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brebbia dell'anno 2012, atto n. 6 Parte I), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Brebbia, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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