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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6261/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI E/O INFORTUNI SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° settembre 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, denunciata in data 14 marzo
2022, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti ad un precedente infortunio sul lavoro (occorsogli il 15 dicembre 2009) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto nella misura del
6%:
1
Sentenza R.G. n° 6261/22 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia da ultimo denunciata
(esattamente da “deficit uditivo parziale bilaterale”) che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla continua esposizione a rumore dello svolgimento delle mansioni di operaio meccanico motorista.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa 2
Sentenza R.G. n° 6261/22 (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dal precedente infortunio sul lavoro sopra specificato, determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva
3
Sentenza R.G. n° 6261/22 delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non
4
Sentenza R.G. n° 6261/22 presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 14 marzo 2022, condanna l' al pagamento CP_1
del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 9 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 6261/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI E/O INFORTUNI SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° settembre 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, denunciata in data 14 marzo
2022, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti ad un precedente infortunio sul lavoro (occorsogli il 15 dicembre 2009) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto nella misura del
6%:
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Sentenza R.G. n° 6261/22 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia da ultimo denunciata
(esattamente da “deficit uditivo parziale bilaterale”) che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla continua esposizione a rumore dello svolgimento delle mansioni di operaio meccanico motorista.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa 2
Sentenza R.G. n° 6261/22 (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dal precedente infortunio sul lavoro sopra specificato, determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva
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Sentenza R.G. n° 6261/22 delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non
4
Sentenza R.G. n° 6261/22 presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 14 marzo 2022, condanna l' al pagamento CP_1
del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 9 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6261/22