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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1502/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1502/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FORTE Parte_1 C.F._1
SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto annullarli e/o revocarli;
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, notificato in data 04.06.2022 e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973,
pagina 1 di 8 codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, attesa la mancata notifica degli atti propedeutici. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista In via preliminare
A) Dichiarare inammissibili le domande proposte da con riferimento ai crediti di Parte_1 natura tributaria sottesi al pignoramento impugnato e specificatamente indicati in narrativa, atteso il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. B) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, con riferimento ai crediti, sottesi al pignoramento, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada (e segnatamente con riferimento alla cartella
n. 138 2012 0006633641000; n. 138 2013 0002019006000; n. 183 2013 0004220876000; n. 138 2019 0002234513001), essendo funzionalmente competente l'Ufficio del Giudice di Pace
Nel merito
C) Dare atto della legittimità e regolarità formale degli atti di pignoramento e rigettare, somme infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
D) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della fase cautelare;
spese generali, IVA e C.p.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 Controparte_3
c.p.c. chiedendo che fosse accertata la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, notificato in data 04.06.2022 e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, notificato in data 04.06.2022. In particolare, ha esposto:
- che in data 04.06.2022 l' per la provincia di Verbania aveva Controparte_2 notificato a l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. Parte_1
602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, dell'importo di Euro 1.051.670,70, Terzo Pignorato:
[...]
e l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. Controparte_4
602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura pagina 2 di 8 esecutiva n. 13884202200000283001, dell'importo di Euro 1.051.363,91, Terzo Pignorato: CP_5
entrambi contenenti una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, così come indicati in
[...]
citazione;
- che l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto oggetto della contestazione era l'esistenza stessa dei titoli esecutivi mai notificati all'odierno ricorrente;
- che sussisteva l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto l' CP_6
, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica
[...]
certificato attribuito all' , presente negli elenchi ufficiali, ovvero Controparte_7
“IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche
Amministrazioni), bensì un ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco;
- che, nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proveniva dal seguente indirizzo pec t, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei Email_1
registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.);
- che, ad avviso della giurisprudenza, le notificazioni eseguite dalla Controparte_2
effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici
e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della Riscossione, comportava l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa non suscettibile di sanatoria;
- che non poteva essere invocata la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156
c.p.c., in quanto la notifica irrituale degli atti tributari era inesistente;
- che gli atti di pignoramento di crediti verso terzi erano illegittimi per mancata notifica delle intimazioni di pagamento, ovvero degli atti propedeutici agli stessi;
- che, pertanto, vi erano fondati gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva in atto, considerato il danno grave ed irreparabile arrecato all'opponente in virtù di una procedura illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, Controparte_3 in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_1
con riferimento ai crediti di natura tributaria sottesi al pignoramento impugnato e specificatamente indicati in narrativa, atteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'incompetenza del
Tribunale adito, con riferimento ai crediti, sottesi al pignoramento, aventi ad oggetto contravvenzioni al pagina 3 di 8 codice della strada per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che l'opponente non aveva contestato di avere ricevuto la notifica degli atti di Parte_1
pignoramento a mezzo PEC in data 4.6.2022 e non era stato indicato in concreto, quali effettive limitazioni al diritto di difesa avrebbe comportato la notifica via PEC partita da un indirizzo di posta elettronica non censito presso l'IPA;
- che la a notifica dei PPT in questione era stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
n. 602/1973, secondo cui la notifica degli atti della riscossione può essere eseguita, con le modalità di cui D.P.R. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC);
- che ai fini della validità della notifica dell'atto di riscossione era richiesto unicamente - e quindi era necessario e sufficiente - che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risultasse dal registro INI-
PEC;
- che le cartelle e gli avvisi non erano stati impugnati, con la conseguenza che il ricorrente era decaduto, anche in via recuperatoria, dal contestare gli atti di riscossione precedenti;
- che erano illegittime le doglianze riferite alla notifica delle cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti presso terzi, che avevano ad oggetto crediti tributario, in quanto, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, la relativa cognizione spettava alla giurisdizione tributaria;
- che il Tribunale adito era incompetente per materia a conoscere delle domande proposte da
[...]
aventi ad oggetto asseriti vizi di notifica relativi a cartelle di pagamento riproduttive di ruoli Parte_1
che avevano ad oggetto contravvenzioni al codice della strada;
- che anche con riferimento ai crediti di natura previdenziale ed assistenziale sottesi ai PPT, l'eventuale contestazione riferita alla notificazione degli atti avrebbe dovuto essere svolta, in funzione recuperatoria, dinanzi al giudice del lavoro, competente per materia;
- che non avendo il impugnato le cartelle e gli avvisi e neppure (in funzione recuperatoria) Parte_1
l'intimazione notificatagli il 03.03.2022, lo stesso era decaduto dalla possibilità di contestare il processo di notificazione degli atti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'8.3.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del pagina 4 di 8 4.10.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.6.2024, poi differita al 6.11.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente e celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 2.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità della costituzione dell' per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, Controparte_8
co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015.
La legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 all'art.
4-novies prevede che “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_1 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.” La norma chiarisce, quindi, che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 193/20161, alla disciplina declinata dall'articolo 43, comma quarto, del RD n. 1611 del 1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l' intenda non avvalersi del relativo CP_9 patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio. La disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del RD 1611/1933 non trova, invece, applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello
Stato ad assumere il patrocinio di CP_9
Va, quindi, affermata la legittimità del mandato conferito al professionista e la relativa costituzione in giudizio in difesa di , potendo la procura essere conferita, nei gradi Controparte_7
di merito, agli Avvocati del Libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
pagina 5 di 8 43, comma 4, R.D. 1611 del 1933 (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008/2019 e Corte App. Milano, n.
217/2022)
Sempre in via preliminare, non coglie parimenti nel segno l'eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria adita in favore del Giudice di Pace con riguardo alle cartelle di pagamento intimanti il pagamento di crediti derivanti da sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada poiché, nella fattispecie, viene in rilievo una controversia in tema di opposizione a pignoramento, ossia avverso un'esecuzione già intrapresa per cui a norma del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 27 c.p.c. vige la competenza funzionale del Tribunale.
Va, inoltre, osservato che molti dei crediti risultanti dalle cartelle di pagamento hanno ad oggetto crediti tributari, sicché si pone la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva. Essa è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
14/04/2020, n. 7822).
Alla stregua di tale principio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un., 28/07/2021, n.
21642; 20/07/2021, n. 20693), non è revocabile in dubbio che l'opposizione agli atti esecutivi avverso all'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica di un atto prodromico allo stesso va proposta innanzi al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui manifesta la contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (cfr. Cass., sez. un., n. 13913/2017).
pagina 6 di 8 Nella specie, pertanto, la cognizione del giudice ordinario concerne soltanto l'asserito vizio formale del pignoramento per difetto di notifica dello stesso e non, altresì, quello relativo all'inesistenza dell'atto d'intimazione. Tale doglianza formulata nella presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione risulta, quindi, inammissibile.
In ogni caso, anche nel merito entrambi i motivi di opposizione sono infondati.
L'opponente ha dedotto l'inesistenza della notifica degli atti di pignoramento, in quanto proveniente da un indirizzo PEC diverso da quelli presenti nell'indice della P.A. e nel registro della P.A., riconducibili all' . Controparte_3
L'eccezione va respinta. Difatti, la notifica dei pignoramenti è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui D.P.R. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inerire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 PR 29.9.1073, n. 600.” L'art. 26 del D.P.R. 602/1973 è stato modificato dal D. Lgs 159/2015 con l'introduzione dell'obbligo di procedere alla notifica a mezzo
PEC per gli atti di riscossione destinati alle imprese individuali, ai professionisti ed alle società. Dalla normativa richiamata, emerge, pertanto, che ai fini della validità della notifica dell'atto di riscossione è sufficiente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dal registro INI-PEC.
Nessuna indicazione, invece, è fatta per l'indirizzo del mittente.
Il D.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive, infatti, in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente.
La giurisprudenza richiamata da non risulta essere conferente alla specie in quanto Parte_1
fa riferimento alla diversa questione dell'indirizzo PEC del destinatario (cfr. Cass. n. 24110/2019 o
3093/2020), oppure alla questione dell'invio di atti da parte di un avvocato, che trae fondamento dalla diversa disciplina dell'art. 3 bis comma 1, l. 53/1994 (Cass. n. 3709/2019).
Non sussiste, invece, un obbligo di invio degli atti di riscossione da parte di un indirizzo PEC specifico del soggetto notificante l'atto e tale circostanza appare del tutto coerente con la preventiva pagina 7 di 8 individuazione operata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dei soggetti qualificati a tale operazione che rende superfluo il controllo dell'indirizzo del mittente da parte del destinatario.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato invio dell'intimazione di pagamento, in quanto risulta documentato che in data 03.03.2022 aveva notificato ad Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 13820229000063710000, la quale risultava Parte_1 regolarmente consegnata all'indirizzo (doc. n. 11 e 11 bis).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, Controparte_3
sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_10
;
[...]
- condanna a rifondere favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_10 liquidate in € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 23.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1502/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FORTE Parte_1 C.F._1
SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto annullarli e/o revocarli;
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, notificato in data 04.06.2022 e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973,
pagina 1 di 8 codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, attesa la mancata notifica degli atti propedeutici. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista In via preliminare
A) Dichiarare inammissibili le domande proposte da con riferimento ai crediti di Parte_1 natura tributaria sottesi al pignoramento impugnato e specificatamente indicati in narrativa, atteso il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. B) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, con riferimento ai crediti, sottesi al pignoramento, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada (e segnatamente con riferimento alla cartella
n. 138 2012 0006633641000; n. 138 2013 0002019006000; n. 183 2013 0004220876000; n. 138 2019 0002234513001), essendo funzionalmente competente l'Ufficio del Giudice di Pace
Nel merito
C) Dare atto della legittimità e regolarità formale degli atti di pignoramento e rigettare, somme infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
D) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della fase cautelare;
spese generali, IVA e C.p.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 Controparte_3
c.p.c. chiedendo che fosse accertata la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, notificato in data 04.06.2022 e dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
138/2022/000000797, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000283001, notificato in data 04.06.2022. In particolare, ha esposto:
- che in data 04.06.2022 l' per la provincia di Verbania aveva Controparte_2 notificato a l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. Parte_1
602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000809, codice identificativo procedura esecutiva n. 13884202200000295001, dell'importo di Euro 1.051.670,70, Terzo Pignorato:
[...]
e l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. Controparte_4
602/1973, codice identificativo fascicolo n. 138/2022/000000797, codice identificativo procedura pagina 2 di 8 esecutiva n. 13884202200000283001, dell'importo di Euro 1.051.363,91, Terzo Pignorato: CP_5
entrambi contenenti una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, così come indicati in
[...]
citazione;
- che l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto oggetto della contestazione era l'esistenza stessa dei titoli esecutivi mai notificati all'odierno ricorrente;
- che sussisteva l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto l' CP_6
, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica
[...]
certificato attribuito all' , presente negli elenchi ufficiali, ovvero Controparte_7
“IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche
Amministrazioni), bensì un ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco;
- che, nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proveniva dal seguente indirizzo pec t, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei Email_1
registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.);
- che, ad avviso della giurisprudenza, le notificazioni eseguite dalla Controparte_2
effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici
e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della Riscossione, comportava l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa non suscettibile di sanatoria;
- che non poteva essere invocata la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156
c.p.c., in quanto la notifica irrituale degli atti tributari era inesistente;
- che gli atti di pignoramento di crediti verso terzi erano illegittimi per mancata notifica delle intimazioni di pagamento, ovvero degli atti propedeutici agli stessi;
- che, pertanto, vi erano fondati gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva in atto, considerato il danno grave ed irreparabile arrecato all'opponente in virtù di una procedura illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, Controparte_3 in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_1
con riferimento ai crediti di natura tributaria sottesi al pignoramento impugnato e specificatamente indicati in narrativa, atteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'incompetenza del
Tribunale adito, con riferimento ai crediti, sottesi al pignoramento, aventi ad oggetto contravvenzioni al pagina 3 di 8 codice della strada per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che l'opponente non aveva contestato di avere ricevuto la notifica degli atti di Parte_1
pignoramento a mezzo PEC in data 4.6.2022 e non era stato indicato in concreto, quali effettive limitazioni al diritto di difesa avrebbe comportato la notifica via PEC partita da un indirizzo di posta elettronica non censito presso l'IPA;
- che la a notifica dei PPT in questione era stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
n. 602/1973, secondo cui la notifica degli atti della riscossione può essere eseguita, con le modalità di cui D.P.R. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC);
- che ai fini della validità della notifica dell'atto di riscossione era richiesto unicamente - e quindi era necessario e sufficiente - che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risultasse dal registro INI-
PEC;
- che le cartelle e gli avvisi non erano stati impugnati, con la conseguenza che il ricorrente era decaduto, anche in via recuperatoria, dal contestare gli atti di riscossione precedenti;
- che erano illegittime le doglianze riferite alla notifica delle cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti presso terzi, che avevano ad oggetto crediti tributario, in quanto, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, la relativa cognizione spettava alla giurisdizione tributaria;
- che il Tribunale adito era incompetente per materia a conoscere delle domande proposte da
[...]
aventi ad oggetto asseriti vizi di notifica relativi a cartelle di pagamento riproduttive di ruoli Parte_1
che avevano ad oggetto contravvenzioni al codice della strada;
- che anche con riferimento ai crediti di natura previdenziale ed assistenziale sottesi ai PPT, l'eventuale contestazione riferita alla notificazione degli atti avrebbe dovuto essere svolta, in funzione recuperatoria, dinanzi al giudice del lavoro, competente per materia;
- che non avendo il impugnato le cartelle e gli avvisi e neppure (in funzione recuperatoria) Parte_1
l'intimazione notificatagli il 03.03.2022, lo stesso era decaduto dalla possibilità di contestare il processo di notificazione degli atti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'8.3.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del pagina 4 di 8 4.10.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.6.2024, poi differita al 6.11.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente e celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 2.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità della costituzione dell' per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, Controparte_8
co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015.
La legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 all'art.
4-novies prevede che “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_1 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.” La norma chiarisce, quindi, che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 193/20161, alla disciplina declinata dall'articolo 43, comma quarto, del RD n. 1611 del 1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l' intenda non avvalersi del relativo CP_9 patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio. La disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del RD 1611/1933 non trova, invece, applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello
Stato ad assumere il patrocinio di CP_9
Va, quindi, affermata la legittimità del mandato conferito al professionista e la relativa costituzione in giudizio in difesa di , potendo la procura essere conferita, nei gradi Controparte_7
di merito, agli Avvocati del Libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
pagina 5 di 8 43, comma 4, R.D. 1611 del 1933 (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008/2019 e Corte App. Milano, n.
217/2022)
Sempre in via preliminare, non coglie parimenti nel segno l'eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria adita in favore del Giudice di Pace con riguardo alle cartelle di pagamento intimanti il pagamento di crediti derivanti da sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada poiché, nella fattispecie, viene in rilievo una controversia in tema di opposizione a pignoramento, ossia avverso un'esecuzione già intrapresa per cui a norma del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 27 c.p.c. vige la competenza funzionale del Tribunale.
Va, inoltre, osservato che molti dei crediti risultanti dalle cartelle di pagamento hanno ad oggetto crediti tributari, sicché si pone la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva. Essa è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
14/04/2020, n. 7822).
Alla stregua di tale principio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un., 28/07/2021, n.
21642; 20/07/2021, n. 20693), non è revocabile in dubbio che l'opposizione agli atti esecutivi avverso all'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica di un atto prodromico allo stesso va proposta innanzi al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui manifesta la contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (cfr. Cass., sez. un., n. 13913/2017).
pagina 6 di 8 Nella specie, pertanto, la cognizione del giudice ordinario concerne soltanto l'asserito vizio formale del pignoramento per difetto di notifica dello stesso e non, altresì, quello relativo all'inesistenza dell'atto d'intimazione. Tale doglianza formulata nella presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione risulta, quindi, inammissibile.
In ogni caso, anche nel merito entrambi i motivi di opposizione sono infondati.
L'opponente ha dedotto l'inesistenza della notifica degli atti di pignoramento, in quanto proveniente da un indirizzo PEC diverso da quelli presenti nell'indice della P.A. e nel registro della P.A., riconducibili all' . Controparte_3
L'eccezione va respinta. Difatti, la notifica dei pignoramenti è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui D.P.R. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inerire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 PR 29.9.1073, n. 600.” L'art. 26 del D.P.R. 602/1973 è stato modificato dal D. Lgs 159/2015 con l'introduzione dell'obbligo di procedere alla notifica a mezzo
PEC per gli atti di riscossione destinati alle imprese individuali, ai professionisti ed alle società. Dalla normativa richiamata, emerge, pertanto, che ai fini della validità della notifica dell'atto di riscossione è sufficiente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dal registro INI-PEC.
Nessuna indicazione, invece, è fatta per l'indirizzo del mittente.
Il D.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive, infatti, in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente.
La giurisprudenza richiamata da non risulta essere conferente alla specie in quanto Parte_1
fa riferimento alla diversa questione dell'indirizzo PEC del destinatario (cfr. Cass. n. 24110/2019 o
3093/2020), oppure alla questione dell'invio di atti da parte di un avvocato, che trae fondamento dalla diversa disciplina dell'art. 3 bis comma 1, l. 53/1994 (Cass. n. 3709/2019).
Non sussiste, invece, un obbligo di invio degli atti di riscossione da parte di un indirizzo PEC specifico del soggetto notificante l'atto e tale circostanza appare del tutto coerente con la preventiva pagina 7 di 8 individuazione operata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dei soggetti qualificati a tale operazione che rende superfluo il controllo dell'indirizzo del mittente da parte del destinatario.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato invio dell'intimazione di pagamento, in quanto risulta documentato che in data 03.03.2022 aveva notificato ad Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 13820229000063710000, la quale risultava Parte_1 regolarmente consegnata all'indirizzo (doc. n. 11 e 11 bis).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, Controparte_3
sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_10
;
[...]
- condanna a rifondere favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_10 liquidate in € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 23.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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