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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4190/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4190/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7754/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 31.8.2022 nel procedimento n. 91469/2013 R.G. - vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Pianese, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Giugliano in Campania (NA), Via Mattia
Coppola, n. 42. appellanti
e
(c.f. ) quale procuratore di sé stesso e Controparte_1 C.F._4
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._5
, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Controparte_1
Melito di Napoli, Via Marco Polo;
appellati nonché
(c.f. ) residente in [...] C.F._6
224; appellata contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 14 Per gli appellati: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 e , con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 citazione del 8.7.2013, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, sezione di staccata di Marano di Napoli, , e , esponendo CP_3 Controparte_1 Controparte_2 che: a) che in data 19.5.1994, era deceduto, in Napoli, , nato a Persona_1
Marano di Napoli il 12.11.1925, coniuge di e padre di Parte_1 CP_3
, e , lasciando i seguenti beni riportati in
[...] Pt_2 Parte_3 CP una prima denuncia di successione datata 17.11.1994: 1a) piena proprietà (1000/1000) di porzione di fabbricato in Marano di Napoli, Corso RT I, n. 72, composta da locale al piano terra, confinante con cortile comune per due lati, con beni Per_2
e con beni eredi Autore, in NCEU al fol. 15, p.lla 382, sub 4; locale deposito al
[...] piano terra, confinante con beni beni e cortile comune, Persona_2 Tes_1 riportato in NCEU al fol. 15, p.lla 382, sub 6; appartamento di vani catastali 4,5, confinante con cassa scale, con il Corso RT I, beni Autore e cortile comune, in
NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 8, C.so RT I, n. 72, cat. A/4, classe 5, vani 4,5, rendita catastale euro 278,89; zona di corte annessa al fabbricato di mq. 120 circa e già recintata, confinante con beni Autore, beni eredi e beni , in Tes_1 Persona_2
NCT a fol. 15, p.lla 356, sem. arb., classe 1, are 1,20; 2a) diritti pari a 500/1000 sul terreno sito in Mugnano di Napoli, località “Canneto Piccolo” della consistenza di are
47 e centiare 45, confinante con strada vicinale, eredi , beni Per_3 Per_4
e beni in N.C.T., fol. 4, p.lla 535, frutteto, classe 1,
[...] Persona_5 are 47,45, rendita dominicale euro 147.04, rendita agraria euro 68,62; b) i beni di cui all'elenco n. 1a) erano pervenuti al de cuius per successione dal padre CP
(classe 1895) deceduto il 10.8.1966, lasciando a sé superstiti la moglie
[...] [...]
e l'unico figlio , mentre a i cespiti erano pervenuti CP_4 Per_1 Controparte_1 Per_ con atto per notaio del 2.4.1965; c) il bene di cui al n. 2a) era stato acquistato dai coniugi e con atto per notaio del Persona_1 Parte_1 Persona_7 Per_ 16.10.1979; c) sempre con atto per notaio , del 18.3.2002, e CP_3 cedevano al loro germano (classe 1967), odierno Parte_2 Controparte_1 appellato, in comunione dei beni con la moglie , i diritti che vantavano Controparte_2 in ragione di 2/12 ciascuna sui cespiti di cui al punto 1) ed in ragione di 2/24 ciascuna sul cespite di cui al punto 2); d) successivamente, meglio esaminato il reale compendio ereditario, emergeva che nell'asse rientrava anche altro bene facente parte del fabbricato in Marano di Napoli, C.so RT I, n. 72, sempre al piano primo e riportata al fol. 15, p.lla 382, sub 9, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale euro
180,76; e) pertanto, veniva presentata ulteriore denuncia di successione al competente pagina 2 di 14 ufficio di Napoli in data 16.4.2012; f) i diritti vantati da e su CP_3 Pt_2 tale ultima porzione di fabbricato al corso RT (sub 9) non erano stati oggetto Per_ della cessione di cui all'atto per notar del 2002; g) i cespiti di Corso RT I n.
72, primo piano, in NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 8 e sub 9 sono comunicanti e formano un unico appartamento, destinato a studio professionale a uso esclusivo di dal 1993 al 1999; h) a far data dal 2011, Parte_2 Controparte_1 allontanava la sorella da detto cespite possedendolo “uti dominus”, in modo Pt_2 pieno ed esclusivo, l'intero compendio ereditario.
Sulla base di tali assunti, gli istanti chiedevano: “a) dichiarare aperta la successione di , deceduto in Napoli il 19 maggio 1994 ab intestato;
b) previo Persona_1 scioglimento della comunione, ordinaria la divisione dei beni ereditari ex artt. 713,
714 c.c. e 782 e seguenti c.p.c. con imputazione alle quote di ciascun condividente delle somme di cui è debitore verso gli altri ex art. 724 c.c. in dipendenza dei rapporti di comunione;
c) assegnare e/o attribuire ai singoli coeredi, previa formale formazione, le porzioni loro spettanti per legge emettere ogni altro provvedimento di giustizia affinché gli attori conseguano quanto di ragione giusta i loro diritti;
d) porre le spese (nonché spese e compensi di difesa degli attori con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario) a carico della massa con privilegio
e quelle di opposizione ingiusta a carico dei soli soccombenti e sempre a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituivano e eccependo preliminarmente il Controparte_1 Controparte_2 difetto di legittimazione attiva e passiva di e , avendo le Parte_2 CP_3 stesse ceduto tutti i propri diritti sugli immobili caduti in successione paterna al fratello e alla di lui moglie , compreso il cespite in Marano di CP Controparte_2
Napoli al C.so RT I, n. 72, riportato in NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 9, che faceva parte della casa della famiglia sin al 1981. CP
I convenuti spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di e di Pt_2 Per_
volta ad accertare che la cessione per notar del 2002 aveva avuto ad CP_3 oggetto anche il predetto cespite distinto al sub. 9.
Eccepivano, altresì, la prescrizione del diritto di rivendica delle quote ereditarie da parte di e . Parte_1 Parte_3
In via subordinata, non si opponevano alla divisione dei beni in comproprietà con e , chiedendo che fossero determinate le Parte_1 Parte_3 spese sostenute dai medesimi convenuti per la manutenzione dei cespiti.
Rimaneva contumace nei cui confronti veniva notificata la domanda CP_3 riconvenzionale in data 7.4.2014.
Espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale così ha statuito: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara aperta in Napoli il 19 maggio CP_3 pagina 3 di 14 1994 la successione ab intestato di , nato a [...] il Persona_1
12.11.1925 …; 3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
e nei confronti degli attori e della convenuta e Controparte_2 CP_3 accerta che l'appartamento di cui al punto 3) dell'articolo Primo a pag. 2 dell'atto per notaio , rep. 101216 del 18 marzo 2002, registrato a Napoli il 29 Persona_7 marzo 2002 ed ivi trascritto il 17 aprile 2002 al n. 15530/12030, è individuato catastalmente dai subalterni 8 e 9 della particella 382 del foglio 15 del NCEU e non solo dal sub. 8 come riportato nell'atto; 4) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di;
5) rigetta le domande di scioglimento della CP_3 comunione sul sub. 9 e di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento per il periodo successivo al 2011 proposte da la Parte_2 prima nei confronti di e di e la seconda solo nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di;
6) condanna al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2 di e di delle spese di lite che qui liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
7) nulla per le spese tra i tre attori e CP_3
; 8) compensa le spese tra , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; 9) rimette, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per la domanda di
[...] scioglimento delle comunioni tra , , Parte_1 Parte_3
e;
10) spese tra queste ultime parti al definitivo”. Controparte_1 Controparte_2 Per_ Il Tribunale, accertato che, con atto per notar del 1945, intervenuto tra i germani
, , , e (per mero errore è stato Parte_4 CP CP_5 CP_6 CP_7 omesso il nome di indicato nel detto atto e comunque ripreso nella pronuncia) – Per_8 atto di divisione e cessione di beni pervenuti per successione dalla madre dei predetti
– venivano attribuiti a (classe 1895), dante causa di Controparte_1 Per_1
, de cuius delle parti in causa, gli immobili di corso RT I n. 72 presenti
[...] al primo piano ovvero sia il sub 8 che il 9 della particella 382 del foglio 15 del NCEU, ha ritenuto che detti beni (dunque, compreso il sub 9) rientrassero nella massa ereditaria di e, quindi, oggetto di cessione di diritti da parte di Persona_1 Per_
e con atto per notaio del 2002, accogliendo, pertanto, la CP_3 Pt_2 domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza, indicata come notificata in data 1.9.2022, Parte_1
e , con atto notificato in data 28.9.2022 e Parte_2 Parte_3
4/10/2022 hanno proposto appello, costituendosi in data 7.10.2022 e articolando i seguenti motivi: 1) erronea ricostruzione e valutazione delle prove e dei fatti di causa Per_ in merito all'oggetto dell'atto del 1945 per notar , per aver il primo Giudice errato nel ritenere l'appartamento al primo piano, composto da entrambi i subalterni 8 e 9, oggetto del richiamato atto;
2) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e pagina 4 di 14 della giurisprudenza di legittimità, infondatezza della domanda riconvenzionale erroneamente accolta per effetto dell'errato accertamento dell'oggetto dell'atto di divisione del 1945; 3) nullità della sentenza in relazione alla domanda riconvenzionale per pretermissione di litisconsorti necessari ovvero i contraenti dell'atto di divisione del 1945; 4) errato governo delle spese legali.
Gli istanti, pertanto, hanno chiesto: “a) accertare e dichiarare che, con il rogito per
Notar del 18.03.2002, rep. 101.216 registrato a Napoli il 29.03.2002 e Persona_7 quivi trascritto il 17.04.2002 al n°24610/21529, così come con l'atto per Notar del 02.04.1945, rep. N. 4687, non vi è stato alcun trasferimento Persona_9 dell'immobile in Marano di Napoli in NCEU al Fol.15 p.lla 382 sub. 9 in favore di
(classe 1895) e, conseguentemente, dei suoi eredi;
b) per l'effetto, Controparte_1 rigettare la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dai coniugi CP
e ; c) in subordine, dichiarare nulla la sentenza di primo
[...] Controparte_2 grado per violazione dell'art. 102 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. …”.
Si sono costituiti e , contestando la fondatezza, sia in Controparte_1 Controparte_2 rito che nel merito, dell'impugnazione, chiedendone la reiezione.
Gli appellati hanno anche eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare da parte di e , nonché la violazione del divieto di Parte_1 Parte_3 domande nuove ex art. 345 c.p.c.
è invece rimasta contumace anche in questo grado di giudizio. CP_3
All'udienza cartolare del 20.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei di legge ex art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare, va detto come la rinuncia al mandato comunicata in data
13.9.2024 da parte del difensore degli appellanti alcuna rilevanza può assumere nel presente grado di giudizio.
È noto, infatti, che poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (Cass. civ., III, 4.8.2005, n. 16336) e il difensore ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore [Cass. civ., II, 29.5.1982, n.
3326; cfr. anche Cass. civ., L, 29/09/2022, n. 28365, secondo cui, per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85
c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione pagina 5 di 14 (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata].
2.2 Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione degli appellati di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad impugnare di e Parte_1 [...]
. Parte_3
Effettivamente, la presente impugnazione è stata promossa avverso una sentenza parziale con la quale, in primo luogo, è stata definita la controversia tra Pt_2
(contumace) e gli appellati e
[...] CP_3 Controparte_1 [...]
, disponendo, al contempo, la prosecuzione del giudizio di primo grado per lo CP_2 scioglimento delle comunioni tra , Parte_1 Parte_3
e . Controparte_1 Controparte_2
Va doverosamente aggiunto che, con la pronuncia, è stata anche rigettata la domanda di “tutti” gli attori rivolta verso , ma la sua esclusione dalla divisione non è stata CP_3 oggetto di impugnazione, se non di riflesso con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa in primo grado rivolta esclusivamente verso Pt_2
e la stessa per cui, sempre tenuto conto dei motivi di
[...] CP_3 impugnazione, solo è legittimata a dolersene, anche in termini di Parte_2 interesse ex art. 100 cpc.
Ed infatti, ad avviso della Corte, la parte della sentenza impugnata con la quale si è stabilito il difetto di posizione attiva e passiva, rispettivamente, di e , Pt_2 CP_3 ha inciso sulla sfera di diritti di queste ultime in relazione ai rapporti con il germano e la di lui moglie (cfr. pagine 21 e 22 della sentenza: “da ciò CP Controparte_2 consegue che e non vantano più alcun diritto sui beni di cui CP_3 Parte_2 al presente giudizio e, quindi, deve essere dichiarato il loro difetto di titolarità, attiva
e passiva, nel presente giudizio con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti di , atteso che la medesima non è più CP_3 comproprietaria dei beni che si intende dividere, e delle domande di scioglimento della comunione e di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento per il periodo successivo al 2011 proposte da Parte_2 nei confronti del fratello e della di lui moglie, non vantando più Controparte_1 alcun diritto tale attrice sull'intero ed unico appartamento al primo piano al Corso
RT I, n. 72, a far data dal 18 marzo 2002 in poi.
Per le cause aventi ad oggetto le domande di divisione proposte dagli attori nei confronti di , di divisione proposta da nei confronti CP_3 Parte_2
e e per la causa avente ad oggetto la domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale proposta da questi ultimi due nei confronti di e Pt_2 CP_3
, la presente pronuncia è definitiva e, pertanto, occorre pronunciarsi sulle
[...] pagina 6 di 14 spese di lite che si liquidano in dispositivo…”.
Le domande formulate dagli altri originari attori e Parte_1 Parte_3
, aventi ad oggetto la divisione nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
( e come detto, sono state escluse dalla divisione) e le CP_8 CP_3 Pt_2 questioni accessorie e consequenziali, sono ancora oggetto di giudizio pendente (cfr. capo 9 del dispositivo: “rimette, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per la domanda di scioglimento delle comunioni tra , Parte_1 Parte_3
, e ”).
[...] Controparte_1 Controparte_2
L'appello di e va quindi dichiarato Parte_1 Parte_5 inammissibile.
2.3 Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di “…accertare e dichiarare che, con il rogito per Notar Persona_7 del 18.03.2002, rep. 101.216 registrato a Napoli il 29.03.2002 e quivi trascritto il
17.04.2002 al n°24610/21529, così come con l'atto per Notar del Persona_9
02.04.1945, rep. N. 4687, non vi è stato alcun trasferimento dell'immobile in Marano di Napoli in NCEU al Fol.15 p.lla 382 sub. 9 in favore di (classe Controparte_1
1895) e, conseguentemente, dei suoi eredi”, trattandosi, appunto, di domanda nuova.
Va tuttavia precisato che altra questione, naturalmente, attiene all'accertamento necessario sotteso all'esame dell'appello così come formulato e che, qualora accolto, potrebbe condurre al rigetto della domanda riconvenzionale.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
3. Il merito
3.1 Ciò posto, e per questioni squisitamente tecniche, il merito viene esaminato con riguardo alla posizione della sola Parte_2
Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel ritenere che con l'atto del 1945 le parti avessero trasferito a (classe 1895 e Controparte_1 dante Causa di ) la proprietà esclusiva di entrambi gli appartamenti Persona_1 identificati catastalmente con i subalterni 8 e 9, in quanto il richiamato atto notarile menziona esclusivamente un "quartino al 1° piano di quattro stanze e accessori", corrispondente unicamente alla consistenza del subalterno 8, come rilevabile dalla scheda catastale del 1939.
L'istante ha aggiunto che l'appartamento identificato con il subalterno 9 è stato totalmente omesso nell'atto del 1945 e, di conseguenza, non è mai stato oggetto di divisione tra i germani , ed ha criticato il ragionamento del Tribunale, che ha CP ritenuto che all'esito della divisione tra (classe 1895) e erano rimasti CP CP_5 in comune tra i due solo i beni indicati all'articolo ottavo e che il riferimento al
“quartino”, non essendovi alcuna menzione di vani nell'atto del 1945, includesse gli pagina 7 di 14 ambienti di entrambi i subalterni 8 e 9.
Parte istante ha dedotto che al 1945 esistevano due schede catastali distinte per le due unità immobiliari (sub 8 e 9), evidenziando che si trattava di due unità immobiliari ben distinte.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Evidentemente, il Tribunale, nel valutare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, oggi appellati, riferita all'atto del 2002, ha ritenuto necessario esaminare anche quello del 1945, anche al fine di determinare l'effettiva massa ereditaria da sottoporre a divisione.
Si tratta dell'atto con il quale i figli di decisero di Parte_6 regolare i loro rapporti derivanti dalla successione della predetta.
Come accennato, e hanno allegato che l'intero Controparte_1 Controparte_2 immobile ubicato al piano primo di corso RT I n. 72 in Marano di Napoli e, quindi, anche il cespite individuato con il sub 9, fosse già stato oggetto di cessione di diritti di quota ereditaria in loro favore da parte delle sorelle e CP_3
Pt_2
Con un percorso motivazionale relativo agli atti che sono stati stipulati nel corso degli anni, il Tribunale ha determinato il relictum della successione ab intestato di Per_1
al momento dell'apertura della stessa (19.5.1994).
[...]
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha rilevato che il bene distinto con la particella
382, sub 9 pervenne prima a (classe 1895) e poi al figlio per CP Per_1 successione ( è il de cuius delle parti in causa) e che poi questo bene fu Per_1 trasferito in quota da e a , in Parte_2 CP_3 Controparte_1 comunione legale con . Controparte_8
Ebbene, in via preliminare, si rileva che l'appellante, con il primo motivo di impugnazione ha contestato un dato (l'appartenenza esclusiva del bene distinto col sub 9 a , classe 1895, per effetto dell'atto del 1945) che, con l'atto di Controparte_1 citazione, ha invece posto a fondamento della propria azione, quantomeno per logica presupposizione.
Ed invero, proprio gli attori hanno indicato come facente parte dell'asse ereditario di il cespite in esame, e che il de cuius non avrebbe potuto acquistare Persona_1 se non quale erede di . Controparte_1
Ed infatti, alle pagine 4 e 5 della citazione, gli attori (tutti gli attori) si sono qualificati proprietari per l'intero, unitamente ai convenuti, dell'immobile di cui alla particella
382, sub 9: in 4/12 e gli altri figli, ognuno per 2/12. Parte_1
E seppure in citazione, per il cespite in esame, gli attori non hanno fatto riferimento al titolo di provenienza, il richiamo non può che essere all'atto del 1945, quantomeno per logica deduzione. pagina 8 di 14 Ma in ogni caso e comunque, anche a non volere aderire all'indicata impostazione
(cioè del richiamo necessario all'atto del 1945), l'appartenenza del sub 9 al comune de cuius è circostanza non più contestabile, stante la natura autodeterminata del diritto che viene in rilievo, per cui l'obiezione contenuta nel motivo perde di rilevanza pratica.
E' noto che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/10/2023, n. 28751).
Già queste considerazioni appaiono dirimenti per il rigetto del primo motivo, poiché parte istante, che a pag. 10 dell'impugnazione ha dedotto che “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'appartamento identificato con il sub 9 non è mai stato acquistato da con l'atto del 1945”, al fine di Controparte_1 giustificare come mai l'immobile “identificato con il sub 9 oggi rientri comunque nei beni del de cuius (figlio di ) e, quindi, dei suoi Persona_1 Controparte_1 eredi, parti del presente giudizio” (pag. 13), ha dovuto ricorrere a quello che è un vero e proprio artifizio, sostenendo che “anche tale bene è stato posseduto uti dominus da
, moglie e figli per oltre 20 anni”, e che “una volta accertato che il Persona_1 sub 9 non è stato attribuito a (classe 1895) con l'atto del 1945, Controparte_1
l'odierna appellante proporrà un separato giudizio per far Parte_2 accertare l'avvenuto acquisto ad usucapionem da parte del e dei Persona_1 suoi eredi;
giudizio da riunire a quello pendente dinanzi al Tribunale di Napoli per la divisione dei beni del de cuius” (pag. 13 e 14).
Si tratta di deduzione, a parte ogni considerazione sulla novità della questione, destituita di fondamento, essendo naturalmente necessaria, in questo giudizio, la preesistenza di una sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione.
Solo per mera completezza, dunque, si riporta il ragionamento eseguito dal Tribunale nell'analizzare l'atto del 2.4.1945, con il quale i figli di Parte_6 decisero di regolare i loro rapporti derivanti dalla successione della predetta.
Ed infatti, il Giudice di primo grado, circa la provenienza, in primo luogo, ha avuto cura di richiamare la “Dichiarazione di Unità Immobiliare Urbana ai sensi dell'art. 3 del R. Decreto-legge n. 652/1939”, relativa al sub. 9, presentata da fu AR
, fratello di , il 28 dicembre 1939, con la quale , in qualità Parte_3 CP CP_6 di comproprietario, dichiarò che il possesso era pervenuto per “successione” (pag. 2 pagina 9 di 14 della scheda) e che l'immobile era in uso al fratello (cfr. pagine 83 e ss. della CP produzione cartacea scansionata del 21.11.2022).
In essa l'Ufficio tecnico indicò come “ditta dichiarante” i fratelli , Parte_4
, , , e CP CP_5 CP_6 CP_7 Per_8
In realtà, la dicitura è “ditta dichiarata” e vi sono segni a penna sul nome ma CP_5 che non spostano i risultati in questione, tenuto conto dei complessivi elementi raccolti, ed in particolare dell'atto del 1945.
Sia nella cartina catastale del sub. 8 sia in quella sub. 9, entrambe datate 28.12.1939, vi è indicazione del confine, tra l'altro, con altra particella annotata anche come
“propr. ditta dichiarante”, così indicando, per il Tribunale, che entrambe le particelle appartenevano ai fratelli . CP
Ancora, dopo aver descritto la cessione, con l'atto del 1945, da parte dei fratelli,
, , e agli altri fratelli e , “di tutti i Pt_4 CP_6 CP_7 Per_8 CP CP_5 diritti che vantano sul fabbricato…”, il Giudice ha analizzato la divisione dei cespiti, tra i due fratelli cessionari, delle quote e che a viene attribuito, tra l'altro, il CP
“Quartino al primo piano di quattro stanze ed accessori”.
Nell'evidenziare, all'articolo ottavo del contratto, i beni rimanenti come comuni
(“restano comuni tra i condividenti tutti i comodi di vita e altri accessori esistenti nel grande cortile in condominio con altri proprietari;
il corridoio di accesso ai due terranei adibiti ad uso di stalla, nonché la vinella o piccolo piazzo che precede
l'accesso al giardino…”), il Giudice di prime cure ha poi sostenuto che “non vi sono altri beni indicati che restano in comunione tra i condividenti e ”). CP CP_5
Il Tribunale, per quel qui interessa, ha evidenziato che “nell'atto del 1945 per il quartino attribuito a non vi sono riferimenti catastali e, in particolare, non CP vi è alcun richiamo ai subalterni accatastati nel 1939 e, pertanto, laddove si parla di
“quattro stanze ed accessori” non si intende riferirsi alla consistenza del sub 8 di quattro vani e mezzo”.
Il Tribunale, in maniera condivisibile, ha concluso che:
• nell'eredità materna vi erano tutti i vani al primo piano accatastati dal figlio nel dicembre 1939 in due subalterni confinanti, 8 e 9; CP_6
• avendo , , e ceduto a e , con Pt_4 CP_6 CP_7 Per_8 CP CP_5
l'atto del 1945, tutti i loro diritti sul comprensorio di case insistenti al Corso
RT I, n. 72, ricevuti in eredità dalla madre, è giocoforza ritenere che il riferimento al “Quartino di quattro stanze ed accessori al primo piano” fosse riferito a tutti gli ambienti raffigurati nelle planimetrie del sub. 8 e del sub. 9.
In ogni caso, però, la valutazione del Tribunale, come detto, è stata preliminare all'accertamento della massa di da dividere e su questa specifica Per_1 determinazione (la massa di da dividere), va chiarito, non vi è stata specifica Per_1 pagina 10 di 14 impugnazione.
L'interpretazione dell'atto del 1945, dunque, non incide in ogni caso sull'accertamento successivo, riferito all'atto del 2002, posto che, come visto, non solo deve darsi per pacifica e non più contestabile l'appartenenza del sub 9 alla massa di , ma la deduzione successiva di un acquisto di usucapione da Persona_1 parte di quest'ultimo non può essere demandata ad altro e successivo giudizio.
Il primo motivo di appello, pertanto, va rigettato.
3.2 Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti in primo grado, rilevandone l'infondatezza nonché l'errata conseguenza dell'accertamento dell'oggetto dell'atto di divisione del 1945.
Il motivo va rigettato, in primo luogo, in ragione di quanto appena detto in ordine al primo motivo.
Si è già detto, infatti, che il Tribunale, seppure con valutazione incidentale, ha chiarito che con l'atto di cessione e divisione del 1945 è stato assegnato a Controparte_1
l'immobile di cui al primo piano di corso RT I n. 72 costituito dai sub 8 e 9.
Così come si è già detto, tenuto conto della natura autodeterminata del diritto in questione, che sono stati proprio gli attori, con l'atto di citazione, a scrivere che “da un attento esame di reale compendio ereditario e delle predette denunce di successione… emergeva che nell'asse ereditario rientrava, altresì, altra porzione del fabbricato in Marano di Napoli al corso RT I n. 72 rip. in NCEU al fol. 15 p.lla
382 sub 9…” (pag. 4).
Non è quindi più contestabile la circostanza che fosse proprietario Persona_1 di entrambi i sub e ciò si dice a prescindere dalla ricostruzione pure operata dal
Tribunale con la sentenza impugnata.
Ciò posto, seppure nell'atto del 2002, avente ad oggetto il trasferimento dei diritti da parte di e a , quest'ultimo in comunione con la moglie, si CP_3 Pt_2 CP indichi il solo il sub. 8, neppure può essere sottaciuto che, nella descrizione del bene
(si badi, indicato come un unico cespite dagli attori), si chiarisce che questo è
“confinante con cassa scale, con Corso RT, beni Autore e cortile comune”.
Dall'esame delle planimetrie si desume che il sub 8 non confina con il cortile comune, laddove è il sub 9 a confinare con questo cortile, come definito proprio nella planimetria del 1939 del sub. 9.
Infine, il Tribunale ha anche chiarito che “non può definirsi “cortile” la piccola vanella che ha il fondo sulla copertura del pian terreno (cfr.: foto a pag. 7 dell'allegato fotografico alla CTU) e che nella planimetria catastale del 1939 del sub.
9 viene semplicemente indicato come “propr. Autore ””. Per_7
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione pagina 11 di 14 dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni - consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa. A tali fini, pertanto, il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti - ha soltanto carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini (Cass. civ. II, 18/04/2002, n. 5635; Cass. civ. II;
30/05/2003, n. 8810; Cass. civ. II, 24/04/2007, n. 9857).
Ancora: “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. civ. II, 15.2.2017, n. 3996).
Nel caso in esame, si desume che i confini riportati nell'atto del 18.3.2002 fanno riferimento all'intero cespite composto dai due subalterni e non soltanto a quelli del sub 8 (cfr. ad esempio, Corso RT per l'8 e cortile comune per il 9).
E va anche condiviso il richiamo del Tribunale al principio secondo cui “qualora
l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto (nella specie, di compravendita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del notaio, non è necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma è sufficiente una azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, che, se commesso dalle parti, è anche rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto” (Cass. civ., II, 21.1.2015, n. 1063).
Anche il secondo motivo va quindi rigettato.
3.3 Con il terzo motivo parte appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, nel sostenere che con l'atto del 2002 vi era stato il trasferimento anche del sub 9, di fatto, ha anche rettificato quello del 1945, che vedeva coinvolti anche altri soggetti.
Pertanto, “avendo il Tribunale di Napoli qualificato la domanda riconvenzionale come “azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale” (pag. 21 della sentenza), ed essendo il presunto errore risalente all'atto del 1945, la domanda giudiziale e la relativa pronuncia richiedevano necessariamente la presenza delle pagina 12 di 14 altre parti dell'atto del 1945 e, in particolare, dei loro eredi, quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto Per_ l'accertamento inerente alla cessione di diritti ereditari per notar del 2002, ha accertato “…che l'appartamento di cui al punto 3) dell'articolo Primo a pag. 2 dell'atto per notaio , rep. 101216 del 18 marzo 2002, registrato a Persona_7
Napoli il 29 marzo 2002 ed ivi trascritto il 17 aprile 2002 al n. 15530/12030, è individuato catastalmente dai subalterni 8 e 9 della particella 382 del foglio 15 del
NCEU e non solo dal sub. 8 come riportato nell'atto”.
Oggetto della pronuncia, quindi, è unicamente l'atto per notaio del Persona_7
18.3.2002, mentre l'atto del 1945 non è stato oggetto di diretta incisione.
Ma in ogni caso, va detto non solo come si tratti di mera attività interpretativa della volontà delle parti e nulla di maggiormente incisivo, ma anche che la valutazione, sempre interpretativa, inerente all'atto del 1945, è stata puramente incidentale.
3.4 Il quarto motivo, attinente al regolamento delle spese legali del primo grado di giudizio, va parimenti respinto stante il rigetto dei precedenti motivi di appello e l'applicazioone del principio della soccombenza.
4. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Alcuna statuizione va resa nei riguardi di , in quanto contumace. CP_3
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa per tutti gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 7754/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 31.8.2022 nel procedimento n. 91469/2013 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pagina 13 di 14 provvede:
• dichiara inammissibile l'appello promosso da e Parte_1 [...]
; Parte_3
• rigetta l'appello promosso da Parte_2
• condanna e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida in euro 9.999,1, per Controparte_1 Parte_8 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Parte_1 Pt_2
e tenuti a versare un ulteriore importo a
[...] Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 10.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4190/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7754/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 31.8.2022 nel procedimento n. 91469/2013 R.G. - vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Pianese, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Giugliano in Campania (NA), Via Mattia
Coppola, n. 42. appellanti
e
(c.f. ) quale procuratore di sé stesso e Controparte_1 C.F._4
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._5
, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Controparte_1
Melito di Napoli, Via Marco Polo;
appellati nonché
(c.f. ) residente in [...] C.F._6
224; appellata contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 14 Per gli appellati: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 e , con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 citazione del 8.7.2013, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, sezione di staccata di Marano di Napoli, , e , esponendo CP_3 Controparte_1 Controparte_2 che: a) che in data 19.5.1994, era deceduto, in Napoli, , nato a Persona_1
Marano di Napoli il 12.11.1925, coniuge di e padre di Parte_1 CP_3
, e , lasciando i seguenti beni riportati in
[...] Pt_2 Parte_3 CP una prima denuncia di successione datata 17.11.1994: 1a) piena proprietà (1000/1000) di porzione di fabbricato in Marano di Napoli, Corso RT I, n. 72, composta da locale al piano terra, confinante con cortile comune per due lati, con beni Per_2
e con beni eredi Autore, in NCEU al fol. 15, p.lla 382, sub 4; locale deposito al
[...] piano terra, confinante con beni beni e cortile comune, Persona_2 Tes_1 riportato in NCEU al fol. 15, p.lla 382, sub 6; appartamento di vani catastali 4,5, confinante con cassa scale, con il Corso RT I, beni Autore e cortile comune, in
NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 8, C.so RT I, n. 72, cat. A/4, classe 5, vani 4,5, rendita catastale euro 278,89; zona di corte annessa al fabbricato di mq. 120 circa e già recintata, confinante con beni Autore, beni eredi e beni , in Tes_1 Persona_2
NCT a fol. 15, p.lla 356, sem. arb., classe 1, are 1,20; 2a) diritti pari a 500/1000 sul terreno sito in Mugnano di Napoli, località “Canneto Piccolo” della consistenza di are
47 e centiare 45, confinante con strada vicinale, eredi , beni Per_3 Per_4
e beni in N.C.T., fol. 4, p.lla 535, frutteto, classe 1,
[...] Persona_5 are 47,45, rendita dominicale euro 147.04, rendita agraria euro 68,62; b) i beni di cui all'elenco n. 1a) erano pervenuti al de cuius per successione dal padre CP
(classe 1895) deceduto il 10.8.1966, lasciando a sé superstiti la moglie
[...] [...]
e l'unico figlio , mentre a i cespiti erano pervenuti CP_4 Per_1 Controparte_1 Per_ con atto per notaio del 2.4.1965; c) il bene di cui al n. 2a) era stato acquistato dai coniugi e con atto per notaio del Persona_1 Parte_1 Persona_7 Per_ 16.10.1979; c) sempre con atto per notaio , del 18.3.2002, e CP_3 cedevano al loro germano (classe 1967), odierno Parte_2 Controparte_1 appellato, in comunione dei beni con la moglie , i diritti che vantavano Controparte_2 in ragione di 2/12 ciascuna sui cespiti di cui al punto 1) ed in ragione di 2/24 ciascuna sul cespite di cui al punto 2); d) successivamente, meglio esaminato il reale compendio ereditario, emergeva che nell'asse rientrava anche altro bene facente parte del fabbricato in Marano di Napoli, C.so RT I, n. 72, sempre al piano primo e riportata al fol. 15, p.lla 382, sub 9, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale euro
180,76; e) pertanto, veniva presentata ulteriore denuncia di successione al competente pagina 2 di 14 ufficio di Napoli in data 16.4.2012; f) i diritti vantati da e su CP_3 Pt_2 tale ultima porzione di fabbricato al corso RT (sub 9) non erano stati oggetto Per_ della cessione di cui all'atto per notar del 2002; g) i cespiti di Corso RT I n.
72, primo piano, in NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 8 e sub 9 sono comunicanti e formano un unico appartamento, destinato a studio professionale a uso esclusivo di dal 1993 al 1999; h) a far data dal 2011, Parte_2 Controparte_1 allontanava la sorella da detto cespite possedendolo “uti dominus”, in modo Pt_2 pieno ed esclusivo, l'intero compendio ereditario.
Sulla base di tali assunti, gli istanti chiedevano: “a) dichiarare aperta la successione di , deceduto in Napoli il 19 maggio 1994 ab intestato;
b) previo Persona_1 scioglimento della comunione, ordinaria la divisione dei beni ereditari ex artt. 713,
714 c.c. e 782 e seguenti c.p.c. con imputazione alle quote di ciascun condividente delle somme di cui è debitore verso gli altri ex art. 724 c.c. in dipendenza dei rapporti di comunione;
c) assegnare e/o attribuire ai singoli coeredi, previa formale formazione, le porzioni loro spettanti per legge emettere ogni altro provvedimento di giustizia affinché gli attori conseguano quanto di ragione giusta i loro diritti;
d) porre le spese (nonché spese e compensi di difesa degli attori con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario) a carico della massa con privilegio
e quelle di opposizione ingiusta a carico dei soli soccombenti e sempre a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituivano e eccependo preliminarmente il Controparte_1 Controparte_2 difetto di legittimazione attiva e passiva di e , avendo le Parte_2 CP_3 stesse ceduto tutti i propri diritti sugli immobili caduti in successione paterna al fratello e alla di lui moglie , compreso il cespite in Marano di CP Controparte_2
Napoli al C.so RT I, n. 72, riportato in NCEU al fo. 15, p.lla 382, sub 9, che faceva parte della casa della famiglia sin al 1981. CP
I convenuti spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di e di Pt_2 Per_
volta ad accertare che la cessione per notar del 2002 aveva avuto ad CP_3 oggetto anche il predetto cespite distinto al sub. 9.
Eccepivano, altresì, la prescrizione del diritto di rivendica delle quote ereditarie da parte di e . Parte_1 Parte_3
In via subordinata, non si opponevano alla divisione dei beni in comproprietà con e , chiedendo che fossero determinate le Parte_1 Parte_3 spese sostenute dai medesimi convenuti per la manutenzione dei cespiti.
Rimaneva contumace nei cui confronti veniva notificata la domanda CP_3 riconvenzionale in data 7.4.2014.
Espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale così ha statuito: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara aperta in Napoli il 19 maggio CP_3 pagina 3 di 14 1994 la successione ab intestato di , nato a [...] il Persona_1
12.11.1925 …; 3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
e nei confronti degli attori e della convenuta e Controparte_2 CP_3 accerta che l'appartamento di cui al punto 3) dell'articolo Primo a pag. 2 dell'atto per notaio , rep. 101216 del 18 marzo 2002, registrato a Napoli il 29 Persona_7 marzo 2002 ed ivi trascritto il 17 aprile 2002 al n. 15530/12030, è individuato catastalmente dai subalterni 8 e 9 della particella 382 del foglio 15 del NCEU e non solo dal sub. 8 come riportato nell'atto; 4) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di;
5) rigetta le domande di scioglimento della CP_3 comunione sul sub. 9 e di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento per il periodo successivo al 2011 proposte da la Parte_2 prima nei confronti di e di e la seconda solo nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di;
6) condanna al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2 di e di delle spese di lite che qui liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
7) nulla per le spese tra i tre attori e CP_3
; 8) compensa le spese tra , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; 9) rimette, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per la domanda di
[...] scioglimento delle comunioni tra , , Parte_1 Parte_3
e;
10) spese tra queste ultime parti al definitivo”. Controparte_1 Controparte_2 Per_ Il Tribunale, accertato che, con atto per notar del 1945, intervenuto tra i germani
, , , e (per mero errore è stato Parte_4 CP CP_5 CP_6 CP_7 omesso il nome di indicato nel detto atto e comunque ripreso nella pronuncia) – Per_8 atto di divisione e cessione di beni pervenuti per successione dalla madre dei predetti
– venivano attribuiti a (classe 1895), dante causa di Controparte_1 Per_1
, de cuius delle parti in causa, gli immobili di corso RT I n. 72 presenti
[...] al primo piano ovvero sia il sub 8 che il 9 della particella 382 del foglio 15 del NCEU, ha ritenuto che detti beni (dunque, compreso il sub 9) rientrassero nella massa ereditaria di e, quindi, oggetto di cessione di diritti da parte di Persona_1 Per_
e con atto per notaio del 2002, accogliendo, pertanto, la CP_3 Pt_2 domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza, indicata come notificata in data 1.9.2022, Parte_1
e , con atto notificato in data 28.9.2022 e Parte_2 Parte_3
4/10/2022 hanno proposto appello, costituendosi in data 7.10.2022 e articolando i seguenti motivi: 1) erronea ricostruzione e valutazione delle prove e dei fatti di causa Per_ in merito all'oggetto dell'atto del 1945 per notar , per aver il primo Giudice errato nel ritenere l'appartamento al primo piano, composto da entrambi i subalterni 8 e 9, oggetto del richiamato atto;
2) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e pagina 4 di 14 della giurisprudenza di legittimità, infondatezza della domanda riconvenzionale erroneamente accolta per effetto dell'errato accertamento dell'oggetto dell'atto di divisione del 1945; 3) nullità della sentenza in relazione alla domanda riconvenzionale per pretermissione di litisconsorti necessari ovvero i contraenti dell'atto di divisione del 1945; 4) errato governo delle spese legali.
Gli istanti, pertanto, hanno chiesto: “a) accertare e dichiarare che, con il rogito per
Notar del 18.03.2002, rep. 101.216 registrato a Napoli il 29.03.2002 e Persona_7 quivi trascritto il 17.04.2002 al n°24610/21529, così come con l'atto per Notar del 02.04.1945, rep. N. 4687, non vi è stato alcun trasferimento Persona_9 dell'immobile in Marano di Napoli in NCEU al Fol.15 p.lla 382 sub. 9 in favore di
(classe 1895) e, conseguentemente, dei suoi eredi;
b) per l'effetto, Controparte_1 rigettare la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dai coniugi CP
e ; c) in subordine, dichiarare nulla la sentenza di primo
[...] Controparte_2 grado per violazione dell'art. 102 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. …”.
Si sono costituiti e , contestando la fondatezza, sia in Controparte_1 Controparte_2 rito che nel merito, dell'impugnazione, chiedendone la reiezione.
Gli appellati hanno anche eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare da parte di e , nonché la violazione del divieto di Parte_1 Parte_3 domande nuove ex art. 345 c.p.c.
è invece rimasta contumace anche in questo grado di giudizio. CP_3
All'udienza cartolare del 20.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei di legge ex art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare, va detto come la rinuncia al mandato comunicata in data
13.9.2024 da parte del difensore degli appellanti alcuna rilevanza può assumere nel presente grado di giudizio.
È noto, infatti, che poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (Cass. civ., III, 4.8.2005, n. 16336) e il difensore ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore [Cass. civ., II, 29.5.1982, n.
3326; cfr. anche Cass. civ., L, 29/09/2022, n. 28365, secondo cui, per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85
c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione pagina 5 di 14 (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata].
2.2 Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione degli appellati di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad impugnare di e Parte_1 [...]
. Parte_3
Effettivamente, la presente impugnazione è stata promossa avverso una sentenza parziale con la quale, in primo luogo, è stata definita la controversia tra Pt_2
(contumace) e gli appellati e
[...] CP_3 Controparte_1 [...]
, disponendo, al contempo, la prosecuzione del giudizio di primo grado per lo CP_2 scioglimento delle comunioni tra , Parte_1 Parte_3
e . Controparte_1 Controparte_2
Va doverosamente aggiunto che, con la pronuncia, è stata anche rigettata la domanda di “tutti” gli attori rivolta verso , ma la sua esclusione dalla divisione non è stata CP_3 oggetto di impugnazione, se non di riflesso con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa in primo grado rivolta esclusivamente verso Pt_2
e la stessa per cui, sempre tenuto conto dei motivi di
[...] CP_3 impugnazione, solo è legittimata a dolersene, anche in termini di Parte_2 interesse ex art. 100 cpc.
Ed infatti, ad avviso della Corte, la parte della sentenza impugnata con la quale si è stabilito il difetto di posizione attiva e passiva, rispettivamente, di e , Pt_2 CP_3 ha inciso sulla sfera di diritti di queste ultime in relazione ai rapporti con il germano e la di lui moglie (cfr. pagine 21 e 22 della sentenza: “da ciò CP Controparte_2 consegue che e non vantano più alcun diritto sui beni di cui CP_3 Parte_2 al presente giudizio e, quindi, deve essere dichiarato il loro difetto di titolarità, attiva
e passiva, nel presente giudizio con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti di , atteso che la medesima non è più CP_3 comproprietaria dei beni che si intende dividere, e delle domande di scioglimento della comunione e di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento per il periodo successivo al 2011 proposte da Parte_2 nei confronti del fratello e della di lui moglie, non vantando più Controparte_1 alcun diritto tale attrice sull'intero ed unico appartamento al primo piano al Corso
RT I, n. 72, a far data dal 18 marzo 2002 in poi.
Per le cause aventi ad oggetto le domande di divisione proposte dagli attori nei confronti di , di divisione proposta da nei confronti CP_3 Parte_2
e e per la causa avente ad oggetto la domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale proposta da questi ultimi due nei confronti di e Pt_2 CP_3
, la presente pronuncia è definitiva e, pertanto, occorre pronunciarsi sulle
[...] pagina 6 di 14 spese di lite che si liquidano in dispositivo…”.
Le domande formulate dagli altri originari attori e Parte_1 Parte_3
, aventi ad oggetto la divisione nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
( e come detto, sono state escluse dalla divisione) e le CP_8 CP_3 Pt_2 questioni accessorie e consequenziali, sono ancora oggetto di giudizio pendente (cfr. capo 9 del dispositivo: “rimette, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per la domanda di scioglimento delle comunioni tra , Parte_1 Parte_3
, e ”).
[...] Controparte_1 Controparte_2
L'appello di e va quindi dichiarato Parte_1 Parte_5 inammissibile.
2.3 Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di “…accertare e dichiarare che, con il rogito per Notar Persona_7 del 18.03.2002, rep. 101.216 registrato a Napoli il 29.03.2002 e quivi trascritto il
17.04.2002 al n°24610/21529, così come con l'atto per Notar del Persona_9
02.04.1945, rep. N. 4687, non vi è stato alcun trasferimento dell'immobile in Marano di Napoli in NCEU al Fol.15 p.lla 382 sub. 9 in favore di (classe Controparte_1
1895) e, conseguentemente, dei suoi eredi”, trattandosi, appunto, di domanda nuova.
Va tuttavia precisato che altra questione, naturalmente, attiene all'accertamento necessario sotteso all'esame dell'appello così come formulato e che, qualora accolto, potrebbe condurre al rigetto della domanda riconvenzionale.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
3. Il merito
3.1 Ciò posto, e per questioni squisitamente tecniche, il merito viene esaminato con riguardo alla posizione della sola Parte_2
Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel ritenere che con l'atto del 1945 le parti avessero trasferito a (classe 1895 e Controparte_1 dante Causa di ) la proprietà esclusiva di entrambi gli appartamenti Persona_1 identificati catastalmente con i subalterni 8 e 9, in quanto il richiamato atto notarile menziona esclusivamente un "quartino al 1° piano di quattro stanze e accessori", corrispondente unicamente alla consistenza del subalterno 8, come rilevabile dalla scheda catastale del 1939.
L'istante ha aggiunto che l'appartamento identificato con il subalterno 9 è stato totalmente omesso nell'atto del 1945 e, di conseguenza, non è mai stato oggetto di divisione tra i germani , ed ha criticato il ragionamento del Tribunale, che ha CP ritenuto che all'esito della divisione tra (classe 1895) e erano rimasti CP CP_5 in comune tra i due solo i beni indicati all'articolo ottavo e che il riferimento al
“quartino”, non essendovi alcuna menzione di vani nell'atto del 1945, includesse gli pagina 7 di 14 ambienti di entrambi i subalterni 8 e 9.
Parte istante ha dedotto che al 1945 esistevano due schede catastali distinte per le due unità immobiliari (sub 8 e 9), evidenziando che si trattava di due unità immobiliari ben distinte.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Evidentemente, il Tribunale, nel valutare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, oggi appellati, riferita all'atto del 2002, ha ritenuto necessario esaminare anche quello del 1945, anche al fine di determinare l'effettiva massa ereditaria da sottoporre a divisione.
Si tratta dell'atto con il quale i figli di decisero di Parte_6 regolare i loro rapporti derivanti dalla successione della predetta.
Come accennato, e hanno allegato che l'intero Controparte_1 Controparte_2 immobile ubicato al piano primo di corso RT I n. 72 in Marano di Napoli e, quindi, anche il cespite individuato con il sub 9, fosse già stato oggetto di cessione di diritti di quota ereditaria in loro favore da parte delle sorelle e CP_3
Pt_2
Con un percorso motivazionale relativo agli atti che sono stati stipulati nel corso degli anni, il Tribunale ha determinato il relictum della successione ab intestato di Per_1
al momento dell'apertura della stessa (19.5.1994).
[...]
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha rilevato che il bene distinto con la particella
382, sub 9 pervenne prima a (classe 1895) e poi al figlio per CP Per_1 successione ( è il de cuius delle parti in causa) e che poi questo bene fu Per_1 trasferito in quota da e a , in Parte_2 CP_3 Controparte_1 comunione legale con . Controparte_8
Ebbene, in via preliminare, si rileva che l'appellante, con il primo motivo di impugnazione ha contestato un dato (l'appartenenza esclusiva del bene distinto col sub 9 a , classe 1895, per effetto dell'atto del 1945) che, con l'atto di Controparte_1 citazione, ha invece posto a fondamento della propria azione, quantomeno per logica presupposizione.
Ed invero, proprio gli attori hanno indicato come facente parte dell'asse ereditario di il cespite in esame, e che il de cuius non avrebbe potuto acquistare Persona_1 se non quale erede di . Controparte_1
Ed infatti, alle pagine 4 e 5 della citazione, gli attori (tutti gli attori) si sono qualificati proprietari per l'intero, unitamente ai convenuti, dell'immobile di cui alla particella
382, sub 9: in 4/12 e gli altri figli, ognuno per 2/12. Parte_1
E seppure in citazione, per il cespite in esame, gli attori non hanno fatto riferimento al titolo di provenienza, il richiamo non può che essere all'atto del 1945, quantomeno per logica deduzione. pagina 8 di 14 Ma in ogni caso e comunque, anche a non volere aderire all'indicata impostazione
(cioè del richiamo necessario all'atto del 1945), l'appartenenza del sub 9 al comune de cuius è circostanza non più contestabile, stante la natura autodeterminata del diritto che viene in rilievo, per cui l'obiezione contenuta nel motivo perde di rilevanza pratica.
E' noto che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/10/2023, n. 28751).
Già queste considerazioni appaiono dirimenti per il rigetto del primo motivo, poiché parte istante, che a pag. 10 dell'impugnazione ha dedotto che “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'appartamento identificato con il sub 9 non è mai stato acquistato da con l'atto del 1945”, al fine di Controparte_1 giustificare come mai l'immobile “identificato con il sub 9 oggi rientri comunque nei beni del de cuius (figlio di ) e, quindi, dei suoi Persona_1 Controparte_1 eredi, parti del presente giudizio” (pag. 13), ha dovuto ricorrere a quello che è un vero e proprio artifizio, sostenendo che “anche tale bene è stato posseduto uti dominus da
, moglie e figli per oltre 20 anni”, e che “una volta accertato che il Persona_1 sub 9 non è stato attribuito a (classe 1895) con l'atto del 1945, Controparte_1
l'odierna appellante proporrà un separato giudizio per far Parte_2 accertare l'avvenuto acquisto ad usucapionem da parte del e dei Persona_1 suoi eredi;
giudizio da riunire a quello pendente dinanzi al Tribunale di Napoli per la divisione dei beni del de cuius” (pag. 13 e 14).
Si tratta di deduzione, a parte ogni considerazione sulla novità della questione, destituita di fondamento, essendo naturalmente necessaria, in questo giudizio, la preesistenza di una sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione.
Solo per mera completezza, dunque, si riporta il ragionamento eseguito dal Tribunale nell'analizzare l'atto del 2.4.1945, con il quale i figli di Parte_6 decisero di regolare i loro rapporti derivanti dalla successione della predetta.
Ed infatti, il Giudice di primo grado, circa la provenienza, in primo luogo, ha avuto cura di richiamare la “Dichiarazione di Unità Immobiliare Urbana ai sensi dell'art. 3 del R. Decreto-legge n. 652/1939”, relativa al sub. 9, presentata da fu AR
, fratello di , il 28 dicembre 1939, con la quale , in qualità Parte_3 CP CP_6 di comproprietario, dichiarò che il possesso era pervenuto per “successione” (pag. 2 pagina 9 di 14 della scheda) e che l'immobile era in uso al fratello (cfr. pagine 83 e ss. della CP produzione cartacea scansionata del 21.11.2022).
In essa l'Ufficio tecnico indicò come “ditta dichiarante” i fratelli , Parte_4
, , , e CP CP_5 CP_6 CP_7 Per_8
In realtà, la dicitura è “ditta dichiarata” e vi sono segni a penna sul nome ma CP_5 che non spostano i risultati in questione, tenuto conto dei complessivi elementi raccolti, ed in particolare dell'atto del 1945.
Sia nella cartina catastale del sub. 8 sia in quella sub. 9, entrambe datate 28.12.1939, vi è indicazione del confine, tra l'altro, con altra particella annotata anche come
“propr. ditta dichiarante”, così indicando, per il Tribunale, che entrambe le particelle appartenevano ai fratelli . CP
Ancora, dopo aver descritto la cessione, con l'atto del 1945, da parte dei fratelli,
, , e agli altri fratelli e , “di tutti i Pt_4 CP_6 CP_7 Per_8 CP CP_5 diritti che vantano sul fabbricato…”, il Giudice ha analizzato la divisione dei cespiti, tra i due fratelli cessionari, delle quote e che a viene attribuito, tra l'altro, il CP
“Quartino al primo piano di quattro stanze ed accessori”.
Nell'evidenziare, all'articolo ottavo del contratto, i beni rimanenti come comuni
(“restano comuni tra i condividenti tutti i comodi di vita e altri accessori esistenti nel grande cortile in condominio con altri proprietari;
il corridoio di accesso ai due terranei adibiti ad uso di stalla, nonché la vinella o piccolo piazzo che precede
l'accesso al giardino…”), il Giudice di prime cure ha poi sostenuto che “non vi sono altri beni indicati che restano in comunione tra i condividenti e ”). CP CP_5
Il Tribunale, per quel qui interessa, ha evidenziato che “nell'atto del 1945 per il quartino attribuito a non vi sono riferimenti catastali e, in particolare, non CP vi è alcun richiamo ai subalterni accatastati nel 1939 e, pertanto, laddove si parla di
“quattro stanze ed accessori” non si intende riferirsi alla consistenza del sub 8 di quattro vani e mezzo”.
Il Tribunale, in maniera condivisibile, ha concluso che:
• nell'eredità materna vi erano tutti i vani al primo piano accatastati dal figlio nel dicembre 1939 in due subalterni confinanti, 8 e 9; CP_6
• avendo , , e ceduto a e , con Pt_4 CP_6 CP_7 Per_8 CP CP_5
l'atto del 1945, tutti i loro diritti sul comprensorio di case insistenti al Corso
RT I, n. 72, ricevuti in eredità dalla madre, è giocoforza ritenere che il riferimento al “Quartino di quattro stanze ed accessori al primo piano” fosse riferito a tutti gli ambienti raffigurati nelle planimetrie del sub. 8 e del sub. 9.
In ogni caso, però, la valutazione del Tribunale, come detto, è stata preliminare all'accertamento della massa di da dividere e su questa specifica Per_1 determinazione (la massa di da dividere), va chiarito, non vi è stata specifica Per_1 pagina 10 di 14 impugnazione.
L'interpretazione dell'atto del 1945, dunque, non incide in ogni caso sull'accertamento successivo, riferito all'atto del 2002, posto che, come visto, non solo deve darsi per pacifica e non più contestabile l'appartenenza del sub 9 alla massa di , ma la deduzione successiva di un acquisto di usucapione da Persona_1 parte di quest'ultimo non può essere demandata ad altro e successivo giudizio.
Il primo motivo di appello, pertanto, va rigettato.
3.2 Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti in primo grado, rilevandone l'infondatezza nonché l'errata conseguenza dell'accertamento dell'oggetto dell'atto di divisione del 1945.
Il motivo va rigettato, in primo luogo, in ragione di quanto appena detto in ordine al primo motivo.
Si è già detto, infatti, che il Tribunale, seppure con valutazione incidentale, ha chiarito che con l'atto di cessione e divisione del 1945 è stato assegnato a Controparte_1
l'immobile di cui al primo piano di corso RT I n. 72 costituito dai sub 8 e 9.
Così come si è già detto, tenuto conto della natura autodeterminata del diritto in questione, che sono stati proprio gli attori, con l'atto di citazione, a scrivere che “da un attento esame di reale compendio ereditario e delle predette denunce di successione… emergeva che nell'asse ereditario rientrava, altresì, altra porzione del fabbricato in Marano di Napoli al corso RT I n. 72 rip. in NCEU al fol. 15 p.lla
382 sub 9…” (pag. 4).
Non è quindi più contestabile la circostanza che fosse proprietario Persona_1 di entrambi i sub e ciò si dice a prescindere dalla ricostruzione pure operata dal
Tribunale con la sentenza impugnata.
Ciò posto, seppure nell'atto del 2002, avente ad oggetto il trasferimento dei diritti da parte di e a , quest'ultimo in comunione con la moglie, si CP_3 Pt_2 CP indichi il solo il sub. 8, neppure può essere sottaciuto che, nella descrizione del bene
(si badi, indicato come un unico cespite dagli attori), si chiarisce che questo è
“confinante con cassa scale, con Corso RT, beni Autore e cortile comune”.
Dall'esame delle planimetrie si desume che il sub 8 non confina con il cortile comune, laddove è il sub 9 a confinare con questo cortile, come definito proprio nella planimetria del 1939 del sub. 9.
Infine, il Tribunale ha anche chiarito che “non può definirsi “cortile” la piccola vanella che ha il fondo sulla copertura del pian terreno (cfr.: foto a pag. 7 dell'allegato fotografico alla CTU) e che nella planimetria catastale del 1939 del sub.
9 viene semplicemente indicato come “propr. Autore ””. Per_7
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione pagina 11 di 14 dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni - consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa. A tali fini, pertanto, il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti - ha soltanto carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini (Cass. civ. II, 18/04/2002, n. 5635; Cass. civ. II;
30/05/2003, n. 8810; Cass. civ. II, 24/04/2007, n. 9857).
Ancora: “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. civ. II, 15.2.2017, n. 3996).
Nel caso in esame, si desume che i confini riportati nell'atto del 18.3.2002 fanno riferimento all'intero cespite composto dai due subalterni e non soltanto a quelli del sub 8 (cfr. ad esempio, Corso RT per l'8 e cortile comune per il 9).
E va anche condiviso il richiamo del Tribunale al principio secondo cui “qualora
l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto (nella specie, di compravendita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del notaio, non è necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma è sufficiente una azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, che, se commesso dalle parti, è anche rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto” (Cass. civ., II, 21.1.2015, n. 1063).
Anche il secondo motivo va quindi rigettato.
3.3 Con il terzo motivo parte appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, nel sostenere che con l'atto del 2002 vi era stato il trasferimento anche del sub 9, di fatto, ha anche rettificato quello del 1945, che vedeva coinvolti anche altri soggetti.
Pertanto, “avendo il Tribunale di Napoli qualificato la domanda riconvenzionale come “azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale” (pag. 21 della sentenza), ed essendo il presunto errore risalente all'atto del 1945, la domanda giudiziale e la relativa pronuncia richiedevano necessariamente la presenza delle pagina 12 di 14 altre parti dell'atto del 1945 e, in particolare, dei loro eredi, quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto Per_ l'accertamento inerente alla cessione di diritti ereditari per notar del 2002, ha accertato “…che l'appartamento di cui al punto 3) dell'articolo Primo a pag. 2 dell'atto per notaio , rep. 101216 del 18 marzo 2002, registrato a Persona_7
Napoli il 29 marzo 2002 ed ivi trascritto il 17 aprile 2002 al n. 15530/12030, è individuato catastalmente dai subalterni 8 e 9 della particella 382 del foglio 15 del
NCEU e non solo dal sub. 8 come riportato nell'atto”.
Oggetto della pronuncia, quindi, è unicamente l'atto per notaio del Persona_7
18.3.2002, mentre l'atto del 1945 non è stato oggetto di diretta incisione.
Ma in ogni caso, va detto non solo come si tratti di mera attività interpretativa della volontà delle parti e nulla di maggiormente incisivo, ma anche che la valutazione, sempre interpretativa, inerente all'atto del 1945, è stata puramente incidentale.
3.4 Il quarto motivo, attinente al regolamento delle spese legali del primo grado di giudizio, va parimenti respinto stante il rigetto dei precedenti motivi di appello e l'applicazioone del principio della soccombenza.
4. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Alcuna statuizione va resa nei riguardi di , in quanto contumace. CP_3
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa per tutti gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 7754/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 31.8.2022 nel procedimento n. 91469/2013 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pagina 13 di 14 provvede:
• dichiara inammissibile l'appello promosso da e Parte_1 [...]
; Parte_3
• rigetta l'appello promosso da Parte_2
• condanna e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida in euro 9.999,1, per Controparte_1 Parte_8 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Parte_1 Pt_2
e tenuti a versare un ulteriore importo a
[...] Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 10.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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