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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udianza cartolare del 19.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4055/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta CP_1
FR BA, come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, l'opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.34320240000149175000 del 24.2.2024, notificato il 20.3.2024, dell'importo di €.2.405,14, per il periodo 8/2015 al 12/2015, per revoca dell'indennità chiedendone l'annullamento. Pt_2
Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999; nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria, l'errata quantificazione dell'indebito e la nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e/o somme aggiuntive.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_2 confermando la legittimità del provvedimento impugnato fondato sul disconoscimento del rapporto di lavoro emerso dall'accertamento ispettivo.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, occorre rammentare, come ribadito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a CP_ qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento
(spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1 applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in pagina 2 di 3 parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
***
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato trae origine dal recupero di prestazioni percepite a titolo di Naspi, a seguito del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e la Controparte_3
Tale disconoscimento è stato impugnato dalla parte ricorrente con ricorso giudiziario dinanzi al
Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, iscritto al n.7791/2021 R.G., riunito al n. 6931/2021 R.G., poi definito con sentenza di rigetto n. 4176/2022 del 7.12.2022 (doc.1 fasc. ). CP_1
Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, definito con sentenza n.377/2024 del 4.3.2024 emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ne ha confermato integralmente il contenuto, rendendo così definitivo il disconoscimento del rapporto di lavoro e consolidando il presupposto giuridico per il recupero delle prestazioni indebitamente erogate (doc.2 fasc. ). CP_1
Tale pronuncia, divenuta definitiva, costituisce il presupposto incontrovertibile per la revoca dell'indennità ercepita dalla ricorrente nel periodo 8/2015-12/2015. Pt_2
Quanto alla quantificazione dell'indebito e alla presunta discrepanza tra l'importo richiesto nell'avviso di addebito di €.2.405,14 e quello risultante dalla propria posizione contributiva di €.1.480,82, la parte ricorrente non ha fornito alcuna controdeduzione, alle specifiche puntualizzazioni dell' , sulla CP_2 corretta determinazione della somma dovuta: “si confermano altresì come dovute le somme portate dall'AVA. Come emerge dal dettaglio allegato (pagina 4), la ricorrente è ancora tenuta al versamento di 15 rate pari a complessivi euro 2.401,03. L' ha infatti recuperato ad oggi la somma di € CP_2
1440,63” (doc.5 – ). CP_1
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udianza cartolare del 19.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4055/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta CP_1
FR BA, come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, l'opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.34320240000149175000 del 24.2.2024, notificato il 20.3.2024, dell'importo di €.2.405,14, per il periodo 8/2015 al 12/2015, per revoca dell'indennità chiedendone l'annullamento. Pt_2
Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999; nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria, l'errata quantificazione dell'indebito e la nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e/o somme aggiuntive.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_2 confermando la legittimità del provvedimento impugnato fondato sul disconoscimento del rapporto di lavoro emerso dall'accertamento ispettivo.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, occorre rammentare, come ribadito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a CP_ qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento
(spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1 applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in pagina 2 di 3 parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
***
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato trae origine dal recupero di prestazioni percepite a titolo di Naspi, a seguito del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e la Controparte_3
Tale disconoscimento è stato impugnato dalla parte ricorrente con ricorso giudiziario dinanzi al
Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, iscritto al n.7791/2021 R.G., riunito al n. 6931/2021 R.G., poi definito con sentenza di rigetto n. 4176/2022 del 7.12.2022 (doc.1 fasc. ). CP_1
Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, definito con sentenza n.377/2024 del 4.3.2024 emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ne ha confermato integralmente il contenuto, rendendo così definitivo il disconoscimento del rapporto di lavoro e consolidando il presupposto giuridico per il recupero delle prestazioni indebitamente erogate (doc.2 fasc. ). CP_1
Tale pronuncia, divenuta definitiva, costituisce il presupposto incontrovertibile per la revoca dell'indennità ercepita dalla ricorrente nel periodo 8/2015-12/2015. Pt_2
Quanto alla quantificazione dell'indebito e alla presunta discrepanza tra l'importo richiesto nell'avviso di addebito di €.2.405,14 e quello risultante dalla propria posizione contributiva di €.1.480,82, la parte ricorrente non ha fornito alcuna controdeduzione, alle specifiche puntualizzazioni dell' , sulla CP_2 corretta determinazione della somma dovuta: “si confermano altresì come dovute le somme portate dall'AVA. Come emerge dal dettaglio allegato (pagina 4), la ricorrente è ancora tenuta al versamento di 15 rate pari a complessivi euro 2.401,03. L' ha infatti recuperato ad oggi la somma di € CP_2
1440,63” (doc.5 – ). CP_1
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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