Ordinanza collegiale 23 marzo 2022
Sentenza 21 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 21/11/2022, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 00838/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2020, proposto dal signor IC TO, rappresentato e difeso dall’avvocato IC Mongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2398 del 3 novembre 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, c. 1, lett. b) , cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il decreto n. 2398 del 3.11.2016, emesso dalla Corte d’Appello di Perugia ai sensi della legge n. 89/2001, il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato condannato a corrispondere al sig. IC TO, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del processo promosso dinnanzi al TAR Lazio (n. 2630/2001 reg. ric.), la somma di € 2.916,00 (euro duemilanovecentosedici/00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 405,00 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
2. – Il decreto è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della cancelleria del Giudice emittente del 8.07.2022, e, munito della formula esecutiva il 18.07.2018, in tale forma è stato notificato alla sede reale del Ministero debitore il 9.06.2020.
3. – É decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, c. 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Parte ricorrente riferisce che le richieste di pagamento sono rimaste senza esito alcuno.
4. – A fronte dell’inadempienza del Ministero debitore, parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto in esame e per la nomina di un commissario ad acta che provveda all’esecuzione del decreto in luogo del Ministero inadempiente.
Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ) di cui all’art. 114, c. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Parte ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. – Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ne ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica del titolo in forma esecutiva presso l’Amministrazione, con conseguente mancato decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
6. – Con ordinanza n. 142 del 23 marzo 2022, il collegio, all’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2022, ha rilevato due distinti profili astrattamente suscettibili di determinare l’inammissibilità del ricorso, consistenti, da un lato, nella mancata documentazione, da parte del ricorrente, dell’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 e della correlata documentazione nel rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo e, dall’altro lato, nella mancata dimostrazione della definitività del titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza, prova necessaria ai sensi degli artt. 112, c. 2, lett. c) , e 114, c. 2, cod. proc. amm.
7. – Con produzione del 19.09.2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio:
- l’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello di Perugia relativa alla mancata impugnazione nei termini del decreto della cui ottemperanza si tratta;
- la copia della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 e dei documenti ad essa allegati, non corredata, però, da alcun elemento (avviso di ricevimento di lettera raccomandata o attestazione di consegna di PEC) che consenta di stabilire se e quando la stessa dichiarazione sia stata eventualmente inviata.
8. – Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. – Il ricorso deve ritenersi inammissibile a causa della mancanza della prova dell’effettivo invio della documentazione prescritta dall’art. 5- sexies della legge n. 89/2001.
Il suddetto articolo, che disciplina gli adempimenti formali gravanti sui creditori per l’ottenimento dei pagamenti, dopo aver stabilito che in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai precedenti commi l’ordine di pagamento non può essere emesso, al comma 5 dispone che «[ l ] ’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti ».
Il successivo comma 7 stabilisce, poi, che «[ p ] rima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento ».
Nel caso di specie, l’omissione di qualsiasi elemento che consenta di desumere la data dell’eventuale invio della dichiarazione sostitutiva depositata dalla parte ricorrente il 19.09.2022 non consente di avere certezza dell’effettiva trasmissione della stessa all’Amministrazione debitrice e, inoltre, della scadenza del termine di cui al citato comma 7.
10. – In conclusione, il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile, rimanendo salva la sua riproponibilità, sussistendone le condizioni di carattere formale e sostanziale, entro il termine di prescrizione del diritto.
11. – Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Davide De Grazia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO