CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 125/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1
Abagnale e Sebastiano Nastro, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato con Per_1
pec;
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: oscuramento della posizione assicurativa –
disconoscimento del rapporto di lavoro ai fini previdenziali.
Appello avverso la sentenza n. 1971/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e annullare il provvedimento dell' , con vittoria di spese. P_
2 Per l' rigettare l'appello, con rivalsa di spese. P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/06/2021 , premesso che Parte_1
aveva lavorato come dipendente di presso Controparte_2
l'Istituto paritario di istruzione superiore La Fenice di Angri, dal
01/09/2018 al 31/08/2019 con contratto a termine;
che le mansioni espletate erano di collaboratore scolastico, con prestazione resa per 1 solo giorno a settimana (il mercoledì, dalle 8,00 alle 14,00); che l' , P_
all'esito di accertamento ispettivo, oscurava la posizione contributiva inerente detto rapporto di lavoro, ritenendolo non sussistente;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'annullamento del provvedimento dell' , con vittoria di spese. P_
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di P_
controparte sulla scorta del verbale ispettivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza depositata in data 01/12/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 10/03/2023, censurando l'impugnata sentenza.
L'appellante ribadiva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la illegittimità del disconoscimento operato dall' ai fini previdenziali. P_
Chiedeva l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 06/08/2024 P_
e chiedeva il rigetto del gravame, deducendone la infondatezza.
Non si costituiva Controparte_2
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello è stato notificato in data
26/08/2023 alla pec di . Controparte_2
Detta società era contumace in prime cure, e non si è costituita neppure nel presente grado.
La predetta peraltro non è la diretta destinataria delle pretese azionate da , il quale invece ha proposto le proprie domande e doglianze nei Pt_1
4 confronti del solo ente previdenziale, lamentando l'oscuramento della posizione contributiva effettuato dall' . P_
La notifica del ricorso introduttivo e del presente gravame, pertanto, va considerata quale mera litis denuntiatio nei confronti di
[...]
, la quale non può ritenersi vera e propria parte del giudizio, CP
né litisconsorte necessario, in quanto non attinta da alcuna specifica domanda o rivendicazione ad opera di . Pt_1
La controversia è stata invero instaurata dal lavoratore unicamente al fine di ottenere il ripristino della posizione previdenziale nei confronti dell' . P_
Ciò chiarito, l'appello di è infondato. Pt_1
Come già osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'oscuramento della posizione contributiva è derivato dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra e . Pt_1 Controparte_2
In particolare, con verbale ispettivo del 10/08/2021, inerente il periodo dal
07/07/2017 al 30/11/2020, i funzionari di vigilanza dell' hanno P_
appurato che:
ubicata in Angri (SA) gestiva una scuola di Controparte_2
formazione per estetisti e parrucchieri nonché, dall'anno scolastico
5 2018/19, anche un Istituto Superiore paritario, con due indirizzi: Tecnico
(I.T.E.) e Professionale (Alberghiero);
-malgrado la presenza di alunni ricompresa fra le 120 e le 140 unità, la società aveva trasmesso, per il periodo compreso fra settembre 2017 e novembre 2020, n. 520 comunicazioni di inizio, rettifica, Pt_2
proroga, cessazione e annullamento dei rapporti di lavoro relativamente a ben n. 231 persone fisiche così suddivise: n. 1 dirigente scolastico/imprenditore; n. 73 docenti;
n. 10 docenti di formazione professionale;
n. 41 assistenti amministrativi;
n. 106 collaboratori scolastici;
-nel mese di luglio 2020 erano state trasmesse n. 32 comunicazioni relative ad assunzioni retrodatate, in alcuni casi addirittura Pt_2
riferite all'anno 2018;
-il numero complessivo di assunzioni si discostava significativamente dalle indicazioni numeriche del per le scuole sino a 300 alunni e altresì CP_3
da quanto dichiarato dalla stessa scuola all' di Salerno mediante le CP_4
schede di funzionamento;
-con particolare riferimento al personale A.T.A., era evidente il numero elevato ed incongruo di lavoratori occupati, anche contemporaneamente,
6 rispetto alla dimensione aziendale, all'offerta formativa, al numero degli alunni iscritti ed ai criteri di calcolo di dotazione organica dello stesso personale, dettati dal;
CP_3
-l'inverosimiglianza delle indicazioni emergeva anche dal fatto che l'Istituto paritario aveva denunciato un totale di n. 103 dipendenti A.T.A.
fra luglio ed agosto 2020, cioè nel periodo in cui le attività didattiche erano sospese o comunque ridotte.
A fronte di tali elementi di fatto, riscontrati dagli ispettori in base P_
alla documentazione (amministrativa, contabile, fiscale, previdenziale)
inerente l'attività della in primo grado ha articolato una prova Pt_1
testimoniale non idonea a scalfire le risultanze degli accertamenti sopra illustrati.
Il mezzo istruttorio è stato infatti chiesto in prime cure in ordine a circostanze non controverse, come l'esistenza formale del contratto di lavoro a tempo determinato, le mansioni svolte per un solo giorno a settimana, l'oscuramento della posizione contributiva ad opera dell' . P_
Non è stata invece addotta dal ricorrente alcuna circostanza di fatto utile a smentire il numero incongruo di assunzioni di personale (n. 231 unità)
rispetto alla popolazione scolastica (n. 140-120 alunni), o a giustificare il
7 palese ritardo e la retrodatazione delle comunicazioni Unilav, o a legittimare l'assunzione di un numero sproporzionato di lavoratori anche nel periodo estivo di sospensione o riduzione delle attività scolastiche.
Come è noto, i verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 15702/2014).
Il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 10427/2014, n. 15703/2008).
8 Nel caso di specie, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro ad opera dell' , gravava su l'onere di dimostrare l'effettiva P_ Pt_1
sussistenza del rapporto e la inattendibilità dei rilievi fattuali di cui al verbale ispettivo, ma tanto non è avvenuto.
Nel caso che ci occupa emerge una ingiustificata moltitudine di figure professionali (n. 231 unità, tra cui n. 41 assistenti amministrativi e n. 106
collaboratori scolastici) in rapporto al limitato numero di alunni (massimo n. 140).
Risultano formalmente costituiti rapporti di lavoro con comunicazione inoltrata solo all' ma non anche al , e i rapporti di lavoro non P_ CP_3
sono presenti nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio
Scolastico Provinciale per gli aa ss 2018/2019 e 2019/2020.
Mancano altresì le firme di presenza nei registri, e la forza lavorativa risulta frazionata in modo ingiustificato (con assunzione di per Pt_1
lavorare un solo giorno a settimana); per talune posizioni, poi, non corrispondono i dati delle comunicazioni UniLav con quelli del flusso Uni-
Emens.
Tanto induce a ritenere simulati molteplici rapporti di lavoro, tra cui quello dell'appellante.
9 La pronunzia di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell' , non applicandosi l'esonero ex art. 152 disp att cpc. P_
Come affermato di recente dalla S.C., “l'esonero dal pagamento delle
spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali,
ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni
previdenziali”; “è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto
diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza
indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020,
che richiama Cass. n. 25759/2008).
La disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese di cui all'art. 152
disp. att. c.p.c. non è pertanto applicabile alla presente controversia, atteso che l'azione proposta non è mirata ad ottenere in via diretta prestazioni previdenziali od assistenziali.
Non vi è luogo invece a provvedere per le spese per quanto riguarda che non si è costituita. Controparte_2
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 125/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 P_ CP
, avverso la sentenza n. 1971/2022 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del P_
secondo grado, liquidate in € 3.473,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 125/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1
Abagnale e Sebastiano Nastro, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato con Per_1
pec;
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: oscuramento della posizione assicurativa –
disconoscimento del rapporto di lavoro ai fini previdenziali.
Appello avverso la sentenza n. 1971/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e annullare il provvedimento dell' , con vittoria di spese. P_
2 Per l' rigettare l'appello, con rivalsa di spese. P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/06/2021 , premesso che Parte_1
aveva lavorato come dipendente di presso Controparte_2
l'Istituto paritario di istruzione superiore La Fenice di Angri, dal
01/09/2018 al 31/08/2019 con contratto a termine;
che le mansioni espletate erano di collaboratore scolastico, con prestazione resa per 1 solo giorno a settimana (il mercoledì, dalle 8,00 alle 14,00); che l' , P_
all'esito di accertamento ispettivo, oscurava la posizione contributiva inerente detto rapporto di lavoro, ritenendolo non sussistente;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'annullamento del provvedimento dell' , con vittoria di spese. P_
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di P_
controparte sulla scorta del verbale ispettivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza depositata in data 01/12/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 10/03/2023, censurando l'impugnata sentenza.
L'appellante ribadiva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la illegittimità del disconoscimento operato dall' ai fini previdenziali. P_
Chiedeva l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 06/08/2024 P_
e chiedeva il rigetto del gravame, deducendone la infondatezza.
Non si costituiva Controparte_2
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello è stato notificato in data
26/08/2023 alla pec di . Controparte_2
Detta società era contumace in prime cure, e non si è costituita neppure nel presente grado.
La predetta peraltro non è la diretta destinataria delle pretese azionate da , il quale invece ha proposto le proprie domande e doglianze nei Pt_1
4 confronti del solo ente previdenziale, lamentando l'oscuramento della posizione contributiva effettuato dall' . P_
La notifica del ricorso introduttivo e del presente gravame, pertanto, va considerata quale mera litis denuntiatio nei confronti di
[...]
, la quale non può ritenersi vera e propria parte del giudizio, CP
né litisconsorte necessario, in quanto non attinta da alcuna specifica domanda o rivendicazione ad opera di . Pt_1
La controversia è stata invero instaurata dal lavoratore unicamente al fine di ottenere il ripristino della posizione previdenziale nei confronti dell' . P_
Ciò chiarito, l'appello di è infondato. Pt_1
Come già osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'oscuramento della posizione contributiva è derivato dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra e . Pt_1 Controparte_2
In particolare, con verbale ispettivo del 10/08/2021, inerente il periodo dal
07/07/2017 al 30/11/2020, i funzionari di vigilanza dell' hanno P_
appurato che:
ubicata in Angri (SA) gestiva una scuola di Controparte_2
formazione per estetisti e parrucchieri nonché, dall'anno scolastico
5 2018/19, anche un Istituto Superiore paritario, con due indirizzi: Tecnico
(I.T.E.) e Professionale (Alberghiero);
-malgrado la presenza di alunni ricompresa fra le 120 e le 140 unità, la società aveva trasmesso, per il periodo compreso fra settembre 2017 e novembre 2020, n. 520 comunicazioni di inizio, rettifica, Pt_2
proroga, cessazione e annullamento dei rapporti di lavoro relativamente a ben n. 231 persone fisiche così suddivise: n. 1 dirigente scolastico/imprenditore; n. 73 docenti;
n. 10 docenti di formazione professionale;
n. 41 assistenti amministrativi;
n. 106 collaboratori scolastici;
-nel mese di luglio 2020 erano state trasmesse n. 32 comunicazioni relative ad assunzioni retrodatate, in alcuni casi addirittura Pt_2
riferite all'anno 2018;
-il numero complessivo di assunzioni si discostava significativamente dalle indicazioni numeriche del per le scuole sino a 300 alunni e altresì CP_3
da quanto dichiarato dalla stessa scuola all' di Salerno mediante le CP_4
schede di funzionamento;
-con particolare riferimento al personale A.T.A., era evidente il numero elevato ed incongruo di lavoratori occupati, anche contemporaneamente,
6 rispetto alla dimensione aziendale, all'offerta formativa, al numero degli alunni iscritti ed ai criteri di calcolo di dotazione organica dello stesso personale, dettati dal;
CP_3
-l'inverosimiglianza delle indicazioni emergeva anche dal fatto che l'Istituto paritario aveva denunciato un totale di n. 103 dipendenti A.T.A.
fra luglio ed agosto 2020, cioè nel periodo in cui le attività didattiche erano sospese o comunque ridotte.
A fronte di tali elementi di fatto, riscontrati dagli ispettori in base P_
alla documentazione (amministrativa, contabile, fiscale, previdenziale)
inerente l'attività della in primo grado ha articolato una prova Pt_1
testimoniale non idonea a scalfire le risultanze degli accertamenti sopra illustrati.
Il mezzo istruttorio è stato infatti chiesto in prime cure in ordine a circostanze non controverse, come l'esistenza formale del contratto di lavoro a tempo determinato, le mansioni svolte per un solo giorno a settimana, l'oscuramento della posizione contributiva ad opera dell' . P_
Non è stata invece addotta dal ricorrente alcuna circostanza di fatto utile a smentire il numero incongruo di assunzioni di personale (n. 231 unità)
rispetto alla popolazione scolastica (n. 140-120 alunni), o a giustificare il
7 palese ritardo e la retrodatazione delle comunicazioni Unilav, o a legittimare l'assunzione di un numero sproporzionato di lavoratori anche nel periodo estivo di sospensione o riduzione delle attività scolastiche.
Come è noto, i verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 15702/2014).
Il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 10427/2014, n. 15703/2008).
8 Nel caso di specie, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro ad opera dell' , gravava su l'onere di dimostrare l'effettiva P_ Pt_1
sussistenza del rapporto e la inattendibilità dei rilievi fattuali di cui al verbale ispettivo, ma tanto non è avvenuto.
Nel caso che ci occupa emerge una ingiustificata moltitudine di figure professionali (n. 231 unità, tra cui n. 41 assistenti amministrativi e n. 106
collaboratori scolastici) in rapporto al limitato numero di alunni (massimo n. 140).
Risultano formalmente costituiti rapporti di lavoro con comunicazione inoltrata solo all' ma non anche al , e i rapporti di lavoro non P_ CP_3
sono presenti nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio
Scolastico Provinciale per gli aa ss 2018/2019 e 2019/2020.
Mancano altresì le firme di presenza nei registri, e la forza lavorativa risulta frazionata in modo ingiustificato (con assunzione di per Pt_1
lavorare un solo giorno a settimana); per talune posizioni, poi, non corrispondono i dati delle comunicazioni UniLav con quelli del flusso Uni-
Emens.
Tanto induce a ritenere simulati molteplici rapporti di lavoro, tra cui quello dell'appellante.
9 La pronunzia di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell' , non applicandosi l'esonero ex art. 152 disp att cpc. P_
Come affermato di recente dalla S.C., “l'esonero dal pagamento delle
spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali,
ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni
previdenziali”; “è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto
diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza
indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020,
che richiama Cass. n. 25759/2008).
La disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese di cui all'art. 152
disp. att. c.p.c. non è pertanto applicabile alla presente controversia, atteso che l'azione proposta non è mirata ad ottenere in via diretta prestazioni previdenziali od assistenziali.
Non vi è luogo invece a provvedere per le spese per quanto riguarda che non si è costituita. Controparte_2
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 125/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 P_ CP
, avverso la sentenza n. 1971/2022 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del P_
secondo grado, liquidate in € 3.473,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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