TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/09/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 960/2024 R.G. vertente tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Sabrina Palmieri, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via
Giacontesi n. 12, presso lo studio del predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Caroni di Controparte_1 C.F._1
Limbadi (VV), alla Via Trieste n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Maria Antonia
Castagna, del Foro di Vibo Valentia, dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Caruso, del Foro di Lamezia Terme, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n.
726/2023, depositata in data 18/12/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Filadelfia, in data
13/04/2023, il sig. proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13920229000616050000 emessa e notificata successivamente alle cartelle di pagamento n. 13920120001212250000, n. 13920130000908464000 e n. pagina 1 di 8 13920130007007446000, relative a debiti scaturenti dal mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005 – 2006 – 2007 e 2008. Chiedeva dichiararsi nullo e/o comunque inefficace l'atto impugnato, per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale triennale dalla data di notifica delle cartelle di pagamento a quella di notifica dell'opposta intimazione di pagamento;
concludeva affinché venisse dichiarata la prescrizione delle pretese creditorie e annullato l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore del Giudice Tributario, considerato le questioni sollevate con l'opposizione, relative a tributi (tassa automobilistica);
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che le cartelle di pagamento erano state debitamente notificate alle date indicate negli estratti di ruolo e nelle relate di notifica prodotti nel giudizio ed essendo stati inoltre notificati, in forza delle medesime cartelle di pagamento, una serie di atti interruttivi del termine prescrizionale;
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, per difetto di legittimazione passiva;
la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace di Filadelfia, con la sentenza n. 726/2023, depositata in data
18/12/2023, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava i crediti estinti per intervenuta prescrizione e condannava parte convenuta a rifondere le spese e competenze di giudizio in favore del costituito procuratore di parte ricorrente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia, l' chiedendo al Tribunale adito di volere Parte_1 riformare integralmente la sentenza appellata e accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria in favore del giudice tributario;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per i motivi di cui sopra, Parte_1 tenendo la stessa indenne da ogni conseguenza in merito al carico processuale;
3) in via gradata, rigettare nel merito la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, siccome infondata in fatto ed in diritto. Condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 8 L'appellante, in sostanza, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice tributario;
nel merito lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento suddette, deducendo quanto segue:
“1) La cartella di pagamento n. 13920120001212250000 è stata notificata in data
18/02/2012, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3) ed avviso di ricevimento (cfr. all. 4); successivamente, in forza della stessa sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920149005777189000 notificato in data 03/02/2015, a mezzo del servizio postale (cfr. all. 7 indice fascicolo di parte ed allegato 1 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 indice fascicolo di parte ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).
2) La cartella di pagamento n. 13920130000908464000 è stata notificata in data
20/03/2013, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3) ed avviso di ricevimento (cfr. all. 5); successivamente, in forza della stessa sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920179001321933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 indice fascicolo di parte ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
pagina 3 di 8 - avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).
3) La cartella di pagamento n. 13920130007007446000 è stata notificata in data
28/06/2014, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3), relata di notifica, visura anagrafica ed avviso di deposito di atti nella casa del Comune ricevimento (cfr. all. 6); detta notifica è avvenuta in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 26, comma quarto del D.P.R. n. 602/1973 e 60 co. 1 lett.
e) del D.P.R. n. 600/1973. Successivamente, in forza della stessa cartella sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920179001321933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).”
L'appellante sosteneva, inoltre, l'applicabilità al caso di specie della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale disposta con il Decreto Legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello de quo, la sua totale infondatezza in fatto e in diritto, chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e, conseguentemente, la conferma integrale della sentenza n. 726/2023 del Giudice di Pace di Filadelfia per i seguenti motivi:
Incompetenza funzionale del Giudice d'appello adito – Inammissibilità dell'impugnazione: “L'art. 341 c.p.c., rubricato Giudice dell'appello, stabilisce che pagina 4 di 8 l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Ebbene, l' ha Parte_2 impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Filadelfia innanzi al
Tribunale di Vibo Valentia in luogo di quello di Lamezia Terme alla cui circoscrizione invece appartiene il giudice a quo.
conseguenza è l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto CP_2 dall' con conseguente decadenza dall'impugnazione Controparte_3
e passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. civ., ord. n. 5092/2018).”
L'appellato rilevava, altresì, tutta una serie di ulteriori motivi, qui di seguito elencati, atti a dimostrare la manifesta infondatezza dell'appello avversario.
- Difetto di legittimazione processuale del difensore di per avere l'appellante CP_4 agito con il patrocinio di un avvocato del libero Foro in luogo dell'Avvocatura dello
Stato; difetto di procura alle liti;
- perfetta aderenza dell'impugnata sentenza alla realtà fattuale e giuridica, manifesta infondatezza delle censure ex adverso formulate;
- giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella, nel caso di specie la prescrizione dei crediti;
- corretta qualificazione dell'azione, proposta dal contribuente, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- legittimazione passiva di CP_4
- inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in I grado;
- corretta valutazione della produzione documentale da parte del Giudice di prime cure e conseguente prescrizione del credito;
- non applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia).
Il signor rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 341 c.p.c. l'appello proposto dall' Parte_1
pagina 5 di 8 , con conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza n. 726/2023; nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
condannare
l'appellante al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
Dopo la costituzione dell'appellato, l'appellante ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lamezia
Terme.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. il sottoscritto magistrato tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nel caso di specie sussisterebbe il difetto di legittimazione processuale del difensore dell' per essere l' appellante CP_4 Pt_1 rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di fondamento giuridico.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Parte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 –
pagina 6 di 8 nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' ben poteva quindi proporre appello Parte_1 con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione superiore svolta dall'appellato nella fattispecie per cui è causa, relativa all'incompetenza funzionale del Giudice d'appello adito, ovvero il Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 341
c.p.c.. La predetta norma del codice di rito stabilisce, infatti, che l'appello contro le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale si propone rispettivamente al Tribunale ed alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. A fronte di tale statuizione non può non accogliersi l'eccezione svolta dall'appellato e cioè a dire che l'appello de quo doveva essere introdotto dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme, considerato che l'Ufficio del Giudice di Pace di Filadelfia si trova nella Circoscrizione di tale Tribunale. Ciò precisato, è tuttavia priva di fondamento giuridico l'ulteriore richiesta dell'appellato di dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità dell'appello proposto dall' , con Parte_1 conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. A riguardo le Sezioni Unite civili della Corte Suprema, con la Sentenza
14 settembre 2016 n. 18121 hanno stabilito quanto segue: “l'appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c. ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il pagina 7 di 8 rapporto processuale originario davanti all'organo dichiarato competente. Pertanto la
Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione e confermato
l'effetto conservativo dell'appello con la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado..” Va rilevato, inoltre, che l'orientamento favorevole all'applicabilità del meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. E infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 5-1-2016 n. 29; Cass. Sez. 1, 15-11-
2013 n. 25735; Cass. Sez. Un., 22-2-2007 n.. 4109), il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all'articolo 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito.
Di conseguenza, in accoglimento dell'eccezione preliminare d'incompetenza svolta dall'appellato, deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Vibo Valentia in favore del Tribunale di Lamezia Terme, con onere in capo all'appellante di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., come da dispositivo.
Attesa l'adesione dell'appellante all'eccezione dell'appellata deve disporsi la compensazione tra le stesse delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia letto l'art. 50 c.p.c. indica in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza la data per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 08 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 960/2024 R.G. vertente tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Sabrina Palmieri, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via
Giacontesi n. 12, presso lo studio del predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Caroni di Controparte_1 C.F._1
Limbadi (VV), alla Via Trieste n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Maria Antonia
Castagna, del Foro di Vibo Valentia, dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Caruso, del Foro di Lamezia Terme, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n.
726/2023, depositata in data 18/12/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Filadelfia, in data
13/04/2023, il sig. proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13920229000616050000 emessa e notificata successivamente alle cartelle di pagamento n. 13920120001212250000, n. 13920130000908464000 e n. pagina 1 di 8 13920130007007446000, relative a debiti scaturenti dal mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005 – 2006 – 2007 e 2008. Chiedeva dichiararsi nullo e/o comunque inefficace l'atto impugnato, per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale triennale dalla data di notifica delle cartelle di pagamento a quella di notifica dell'opposta intimazione di pagamento;
concludeva affinché venisse dichiarata la prescrizione delle pretese creditorie e annullato l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore del Giudice Tributario, considerato le questioni sollevate con l'opposizione, relative a tributi (tassa automobilistica);
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che le cartelle di pagamento erano state debitamente notificate alle date indicate negli estratti di ruolo e nelle relate di notifica prodotti nel giudizio ed essendo stati inoltre notificati, in forza delle medesime cartelle di pagamento, una serie di atti interruttivi del termine prescrizionale;
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, per difetto di legittimazione passiva;
la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace di Filadelfia, con la sentenza n. 726/2023, depositata in data
18/12/2023, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava i crediti estinti per intervenuta prescrizione e condannava parte convenuta a rifondere le spese e competenze di giudizio in favore del costituito procuratore di parte ricorrente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia, l' chiedendo al Tribunale adito di volere Parte_1 riformare integralmente la sentenza appellata e accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria in favore del giudice tributario;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per i motivi di cui sopra, Parte_1 tenendo la stessa indenne da ogni conseguenza in merito al carico processuale;
3) in via gradata, rigettare nel merito la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, siccome infondata in fatto ed in diritto. Condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 8 L'appellante, in sostanza, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice tributario;
nel merito lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento suddette, deducendo quanto segue:
“1) La cartella di pagamento n. 13920120001212250000 è stata notificata in data
18/02/2012, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3) ed avviso di ricevimento (cfr. all. 4); successivamente, in forza della stessa sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920149005777189000 notificato in data 03/02/2015, a mezzo del servizio postale (cfr. all. 7 indice fascicolo di parte ed allegato 1 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 indice fascicolo di parte ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).
2) La cartella di pagamento n. 13920130000908464000 è stata notificata in data
20/03/2013, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3) ed avviso di ricevimento (cfr. all. 5); successivamente, in forza della stessa sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920179001321933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 indice fascicolo di parte ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
pagina 3 di 8 - avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).
3) La cartella di pagamento n. 13920130007007446000 è stata notificata in data
28/06/2014, giusta quanto evincibile dagli allegati estratto di ruolo (cfr. all. 3), relata di notifica, visura anagrafica ed avviso di deposito di atti nella casa del Comune ricevimento (cfr. all. 6); detta notifica è avvenuta in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 26, comma quarto del D.P.R. n. 602/1973 e 60 co. 1 lett.
e) del D.P.R. n. 600/1973. Successivamente, in forza della stessa cartella sono stati notificati i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 13920179001321933000 in data 05/09/2017 (cfr. all. 8 ed allegato 2 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920199003947933000 in data 29/11/2019 (cfr. all. 9 indice fascicolo di parte ed allegato 3 della nota di deposito documenti);
- avviso di intimazione n. 13920219000405912000 in data 11/03/2023 (cfr. all. 10 –
10 bis);
- avviso di intimazione n. 13920229000616050000 in data 20/03/2023 (cfr. all. 2 – 2 bis).”
L'appellante sosteneva, inoltre, l'applicabilità al caso di specie della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale disposta con il Decreto Legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello de quo, la sua totale infondatezza in fatto e in diritto, chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e, conseguentemente, la conferma integrale della sentenza n. 726/2023 del Giudice di Pace di Filadelfia per i seguenti motivi:
Incompetenza funzionale del Giudice d'appello adito – Inammissibilità dell'impugnazione: “L'art. 341 c.p.c., rubricato Giudice dell'appello, stabilisce che pagina 4 di 8 l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Ebbene, l' ha Parte_2 impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Filadelfia innanzi al
Tribunale di Vibo Valentia in luogo di quello di Lamezia Terme alla cui circoscrizione invece appartiene il giudice a quo.
conseguenza è l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto CP_2 dall' con conseguente decadenza dall'impugnazione Controparte_3
e passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. civ., ord. n. 5092/2018).”
L'appellato rilevava, altresì, tutta una serie di ulteriori motivi, qui di seguito elencati, atti a dimostrare la manifesta infondatezza dell'appello avversario.
- Difetto di legittimazione processuale del difensore di per avere l'appellante CP_4 agito con il patrocinio di un avvocato del libero Foro in luogo dell'Avvocatura dello
Stato; difetto di procura alle liti;
- perfetta aderenza dell'impugnata sentenza alla realtà fattuale e giuridica, manifesta infondatezza delle censure ex adverso formulate;
- giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella, nel caso di specie la prescrizione dei crediti;
- corretta qualificazione dell'azione, proposta dal contribuente, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- legittimazione passiva di CP_4
- inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in I grado;
- corretta valutazione della produzione documentale da parte del Giudice di prime cure e conseguente prescrizione del credito;
- non applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia).
Il signor rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 341 c.p.c. l'appello proposto dall' Parte_1
pagina 5 di 8 , con conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza n. 726/2023; nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
condannare
l'appellante al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
Dopo la costituzione dell'appellato, l'appellante ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lamezia
Terme.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. il sottoscritto magistrato tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nel caso di specie sussisterebbe il difetto di legittimazione processuale del difensore dell' per essere l' appellante CP_4 Pt_1 rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di fondamento giuridico.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Parte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 –
pagina 6 di 8 nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' ben poteva quindi proporre appello Parte_1 con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione superiore svolta dall'appellato nella fattispecie per cui è causa, relativa all'incompetenza funzionale del Giudice d'appello adito, ovvero il Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 341
c.p.c.. La predetta norma del codice di rito stabilisce, infatti, che l'appello contro le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale si propone rispettivamente al Tribunale ed alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. A fronte di tale statuizione non può non accogliersi l'eccezione svolta dall'appellato e cioè a dire che l'appello de quo doveva essere introdotto dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme, considerato che l'Ufficio del Giudice di Pace di Filadelfia si trova nella Circoscrizione di tale Tribunale. Ciò precisato, è tuttavia priva di fondamento giuridico l'ulteriore richiesta dell'appellato di dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità dell'appello proposto dall' , con Parte_1 conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. A riguardo le Sezioni Unite civili della Corte Suprema, con la Sentenza
14 settembre 2016 n. 18121 hanno stabilito quanto segue: “l'appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c. ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il pagina 7 di 8 rapporto processuale originario davanti all'organo dichiarato competente. Pertanto la
Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione e confermato
l'effetto conservativo dell'appello con la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado..” Va rilevato, inoltre, che l'orientamento favorevole all'applicabilità del meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. E infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 5-1-2016 n. 29; Cass. Sez. 1, 15-11-
2013 n. 25735; Cass. Sez. Un., 22-2-2007 n.. 4109), il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all'articolo 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito.
Di conseguenza, in accoglimento dell'eccezione preliminare d'incompetenza svolta dall'appellato, deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Vibo Valentia in favore del Tribunale di Lamezia Terme, con onere in capo all'appellante di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., come da dispositivo.
Attesa l'adesione dell'appellante all'eccezione dell'appellata deve disporsi la compensazione tra le stesse delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia letto l'art. 50 c.p.c. indica in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza la data per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 08 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8