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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512020000171186000 CED. SECCA SOST 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di GR, scaturisce da un controllo sul modello Unico/Redditi 2016 per un totale di €. 6.462,56=; eccepisce il Ricorrente
l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata in via telematica attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3, ritenendolo non riferibile all'Agenzia perché non presente nell'elenco ufficiale “IPA” né nel “RegInde né “Ini-pec” Richiama giurisprudenza di merito e richiede la dichiarazione di nullità insanabile della notifica, con vittoria di spese.
L'Ente pubblico si è costituito in giudizio ed evidenzia l'impugnazione tempestiva dell'atto, rileva che la normativa richiamata non esprime alcun obbligo per l'ADER di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIEC ovvero REGINDE a pena di invalidità, richiama contrastante giurisprudenza e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la parte Ricorrente argomenta ulteriormente l'eccepito vizio insanabile della notifica con conseguente inesistenza giuridica dictum della Corte, il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito “il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di pec”. E ciò in quanto “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito, non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”. Ancora con la sent. 29996/2017 "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo» (Sentenza n. 654 /2014) ed anche Cass.
15192/2020 deve darsi atto che, come la Corte ha già avuto modo di precisare,” In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto”. Il Collegio non può che richiamare inoltre le argomentazioni prospettate dall'appellante, poiché gli atti esattivi rientrano nel genus, degli atti amministrativi (in questo senso il definitivo approdo di CASS SSUU 23397/2016, con le note implicazioni in tema di prescrizione) ai quali non è pertanto applicabile la normativa disciplinante la notificazione degli atti giudiziari, bensì, ed in via esclusiva, la normativa speciale ad essi dedicata dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, quest'ultimo chiaramente disponendo la deroga ad ogni diversa norma non compatibile. Detta normativa speciale non esprime alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi, bensì il solo ed unico onere di notifica all'indirizzo del destinatario. Le norme disciplinanti la notificazione degli ATTI
GIUDIZIARI, prevedono (e.g. art. 3 bis, L. 53/94; art. 16 sexies D.L. 179/2012) e quelle speciali disciplinanti la notificazione delle cartelle e degli altri atti esattoriali, ovvero gli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60
D.P.R. 600/73, quali atti aventi NATURA AMMINISTRATIVA (per tutte CASS. 23397/2016) e la cui notificazione è disciplinata da normativa speciale;
basti rilevare che l'art. 60 DPR 600/73 prevede che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione … non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione … può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR 68/2005. Ciò premesso il
Collegio conferma l'atto impositivo: In punto di pronuncia per le spese la vicenda vede contrasti giurisprudenziali che consentono la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di parte contribuente deve essere respinto.
A parte il fatto che parte contribuente appellante, ha presentato in data 29/3/2023 istanza di definizione agevolata ex art. 1 comma da 231 s 252, cosiddetta rottamazione quater, per cui potrebbe delinearsi la sovvrenuta inammissibilità dell'appello, l'unico motivo di doglianza del contribuente. non ha fondamento: il fatto che l'indirizzo non presente nell'indice IPA non comporta l'inesistenza della notifica. (Suprema Corte.
SS.UU. N.7665/2016; 15979/2022; ed anche N. 982/2023) Affermano i Supremi Giudici: "in relazione poi alla irregolarità oggetto del motivo in esame, va ricordato che (Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato) anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Che la notifica abbia raggiunto il proprio scopo è innegabie, vista l'azione dfensiva del contribuente, che ha regolarmente impugnato l'atto notificato.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispsitivo, seguno la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il contribuente a rifondere all'Ader le spese del grado, che liquida in
1715 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512020000171186000 CED. SECCA SOST 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di GR, scaturisce da un controllo sul modello Unico/Redditi 2016 per un totale di €. 6.462,56=; eccepisce il Ricorrente
l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata in via telematica attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3, ritenendolo non riferibile all'Agenzia perché non presente nell'elenco ufficiale “IPA” né nel “RegInde né “Ini-pec” Richiama giurisprudenza di merito e richiede la dichiarazione di nullità insanabile della notifica, con vittoria di spese.
L'Ente pubblico si è costituito in giudizio ed evidenzia l'impugnazione tempestiva dell'atto, rileva che la normativa richiamata non esprime alcun obbligo per l'ADER di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIEC ovvero REGINDE a pena di invalidità, richiama contrastante giurisprudenza e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la parte Ricorrente argomenta ulteriormente l'eccepito vizio insanabile della notifica con conseguente inesistenza giuridica dictum della Corte, il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito “il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di pec”. E ciò in quanto “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito, non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”. Ancora con la sent. 29996/2017 "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo» (Sentenza n. 654 /2014) ed anche Cass.
15192/2020 deve darsi atto che, come la Corte ha già avuto modo di precisare,” In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto”. Il Collegio non può che richiamare inoltre le argomentazioni prospettate dall'appellante, poiché gli atti esattivi rientrano nel genus, degli atti amministrativi (in questo senso il definitivo approdo di CASS SSUU 23397/2016, con le note implicazioni in tema di prescrizione) ai quali non è pertanto applicabile la normativa disciplinante la notificazione degli atti giudiziari, bensì, ed in via esclusiva, la normativa speciale ad essi dedicata dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, quest'ultimo chiaramente disponendo la deroga ad ogni diversa norma non compatibile. Detta normativa speciale non esprime alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi, bensì il solo ed unico onere di notifica all'indirizzo del destinatario. Le norme disciplinanti la notificazione degli ATTI
GIUDIZIARI, prevedono (e.g. art. 3 bis, L. 53/94; art. 16 sexies D.L. 179/2012) e quelle speciali disciplinanti la notificazione delle cartelle e degli altri atti esattoriali, ovvero gli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60
D.P.R. 600/73, quali atti aventi NATURA AMMINISTRATIVA (per tutte CASS. 23397/2016) e la cui notificazione è disciplinata da normativa speciale;
basti rilevare che l'art. 60 DPR 600/73 prevede che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione … non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione … può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR 68/2005. Ciò premesso il
Collegio conferma l'atto impositivo: In punto di pronuncia per le spese la vicenda vede contrasti giurisprudenziali che consentono la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di parte contribuente deve essere respinto.
A parte il fatto che parte contribuente appellante, ha presentato in data 29/3/2023 istanza di definizione agevolata ex art. 1 comma da 231 s 252, cosiddetta rottamazione quater, per cui potrebbe delinearsi la sovvrenuta inammissibilità dell'appello, l'unico motivo di doglianza del contribuente. non ha fondamento: il fatto che l'indirizzo non presente nell'indice IPA non comporta l'inesistenza della notifica. (Suprema Corte.
SS.UU. N.7665/2016; 15979/2022; ed anche N. 982/2023) Affermano i Supremi Giudici: "in relazione poi alla irregolarità oggetto del motivo in esame, va ricordato che (Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato) anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Che la notifica abbia raggiunto il proprio scopo è innegabie, vista l'azione dfensiva del contribuente, che ha regolarmente impugnato l'atto notificato.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispsitivo, seguno la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il contribuente a rifondere all'Ader le spese del grado, che liquida in
1715 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.