Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica per mancata pubblicazione dell'indirizzo PEC nei registri ufficiali

    La Corte ha ritenuto che l'indirizzo PEC non presente nell'elenco IPA non comporti l'inesistenza della notifica, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n.7665/2016; 15979/2022; 982/2023) secondo cui la notifica a mezzo PEC non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La notifica ha raggiunto lo scopo essendo l'atto stato regolarmente impugnato dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 121
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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