CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2664/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1452 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.10.2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1452, prot. n. 6639 emesso dal Comune di Portopalo di C.P. in data 01.07.2022, notificato in data 21.03.2023, per omessa dichiarazione e omesso/parziale e tardivo pagamento IMU per l'anno 2017 per la somma complessiva di Euro 3.001,00 comprensiva di sanzioni pecuniarie, interessi e spese relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 eccependo di aver notificato, in precedenza, diverse istanze al Comune al fine di rappresentare lo stato di inagibilità dell'immobile e quindi la sua inutilizzabilità. Produceva a conforto perizia tecnica comprovante lo stato di abbandono e l'assenza di fornitura idrica ed elettrica.
Chiedeva previa sospensione della esecutività dell'avviso, l'annullamento dello stesso.
Nessuno si costituiva per il Comune.
Alla udienza del 20.10.2025 il ricorso veniva discusso e deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso appare fondato e come tale meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per IMU 2017 relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 distinto in catasto al fg. 42, part. 575, sub 2, categ. A/2, Piano terra e sub 3, categ. A/2, Piano 1° e Piano
2° eccependo lo stato di inagibilità ed abbandono, da tempo, dell'immobile e la assoluta inabitabilità dello stesso, dando prova di aver, sin dal 2010, comunicato formalmente al Comune di Porto Palo Capo Passero lo stato dell'immobile, sollecitando un sopralluogo e formulando poi istanza di annullamento in autotutela stante la notifica dell'avviso.
Invero osserva questo Giudice che, essendo rimasto il Comune contumace, nessuna confutazione delle osservazioni del ricorrente è stata addotta e che dalla documentazione in atti si riscontra (vedi perizia tecnica) che l'immobile de quo è in uno stato di assoluto abbandono, privo quasi del tutto degli infissi favorendo l'introduzione di animali ed uccelli, con ringhiere fatiscenti, e soprattutto senza fornitura di servizio idrico ed elettrico che ne impediscono in ogni caso l'utilizzo.
Né osta la relazione redatta nel 2022 dall'ufficio tecnico del comune che, a seguito di sopralluogo, esprimeva parere negativo alla definizione di stato di inagibilità dell'immobile atteso che, pur riconoscendo che lo stesso risultava disabitato e con gravi carenze igienico sanitarie, non presentava apparentemente danni strutturali
Va rilevato che l'art. 13 c. 3 lett. b) DL 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Con una recente sentenza la Suprema Corte (Cass.n.1263/25) ha ribadito l'orientamento costante formatosi già in materia di Ici, precisando che «nell'ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma
1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto» (Cass.
28921/2017, 13053/2017 12015/2015, n. 13230/2005)..
Nel caso in esame non solo il ricorrente aveva comunicato sin dal 2010 lo stato di totale abbandono dell'immobile ma ha anche provato nel giudizio de quo che lo stesso non è né agibile né abitabile essendo necessarie, per il ripristino, opere di manutenzione straordinarie oltre ad un nuovo allacciamento alle utenze idriche ed elettriche.
Assodata quindi la inagibilità ed inabitabilità di fatto dell'immobile ne discende il diritto del ricorrente a vedere ridurre del 50% il tributo ai fini IMU, con conseguentemente annullamento pertanto dell'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento opposto. Condanna il Comune alla rifusione delle spese liquidate in € 1065,0 oltre accessori e CUT.
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2664/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1452 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.10.2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1452, prot. n. 6639 emesso dal Comune di Portopalo di C.P. in data 01.07.2022, notificato in data 21.03.2023, per omessa dichiarazione e omesso/parziale e tardivo pagamento IMU per l'anno 2017 per la somma complessiva di Euro 3.001,00 comprensiva di sanzioni pecuniarie, interessi e spese relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 eccependo di aver notificato, in precedenza, diverse istanze al Comune al fine di rappresentare lo stato di inagibilità dell'immobile e quindi la sua inutilizzabilità. Produceva a conforto perizia tecnica comprovante lo stato di abbandono e l'assenza di fornitura idrica ed elettrica.
Chiedeva previa sospensione della esecutività dell'avviso, l'annullamento dello stesso.
Nessuno si costituiva per il Comune.
Alla udienza del 20.10.2025 il ricorso veniva discusso e deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso appare fondato e come tale meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per IMU 2017 relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 distinto in catasto al fg. 42, part. 575, sub 2, categ. A/2, Piano terra e sub 3, categ. A/2, Piano 1° e Piano
2° eccependo lo stato di inagibilità ed abbandono, da tempo, dell'immobile e la assoluta inabitabilità dello stesso, dando prova di aver, sin dal 2010, comunicato formalmente al Comune di Porto Palo Capo Passero lo stato dell'immobile, sollecitando un sopralluogo e formulando poi istanza di annullamento in autotutela stante la notifica dell'avviso.
Invero osserva questo Giudice che, essendo rimasto il Comune contumace, nessuna confutazione delle osservazioni del ricorrente è stata addotta e che dalla documentazione in atti si riscontra (vedi perizia tecnica) che l'immobile de quo è in uno stato di assoluto abbandono, privo quasi del tutto degli infissi favorendo l'introduzione di animali ed uccelli, con ringhiere fatiscenti, e soprattutto senza fornitura di servizio idrico ed elettrico che ne impediscono in ogni caso l'utilizzo.
Né osta la relazione redatta nel 2022 dall'ufficio tecnico del comune che, a seguito di sopralluogo, esprimeva parere negativo alla definizione di stato di inagibilità dell'immobile atteso che, pur riconoscendo che lo stesso risultava disabitato e con gravi carenze igienico sanitarie, non presentava apparentemente danni strutturali
Va rilevato che l'art. 13 c. 3 lett. b) DL 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Con una recente sentenza la Suprema Corte (Cass.n.1263/25) ha ribadito l'orientamento costante formatosi già in materia di Ici, precisando che «nell'ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma
1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto» (Cass.
28921/2017, 13053/2017 12015/2015, n. 13230/2005)..
Nel caso in esame non solo il ricorrente aveva comunicato sin dal 2010 lo stato di totale abbandono dell'immobile ma ha anche provato nel giudizio de quo che lo stesso non è né agibile né abitabile essendo necessarie, per il ripristino, opere di manutenzione straordinarie oltre ad un nuovo allacciamento alle utenze idriche ed elettriche.
Assodata quindi la inagibilità ed inabitabilità di fatto dell'immobile ne discende il diritto del ricorrente a vedere ridurre del 50% il tributo ai fini IMU, con conseguentemente annullamento pertanto dell'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento opposto. Condanna il Comune alla rifusione delle spese liquidate in € 1065,0 oltre accessori e CUT.
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)