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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6989 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 3 giugno 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa, per procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Francesco Scacchi;
APPELLANTE
E
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la in proprio e quale rapp.te dell'ATI costituita con la , Controparte_1 Controparte_2 ha esposto che con contratto in data 19 marzo 2008 di Roma aveva Controparte_3 affidato all'ATI la "progettazione esecutiva" e "l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture occorrenti per la realizzazione dei lavori di riqualificazione, bonifica ed adeguamento a norma di legge delle gallerie ipogee e smaltimento delle opere in amianto dalle cabine idriche esistenti, facenti parte del complesso ospedaliero di Roma", per un importo Parte_1 complessivo di €.12.473.614,01 ed un tempo per l'ultimazione dell'opera di 365 giorni dalla consegna.
Ha esposto che l'appalto aveva avuto un andamento anomalo, con forti ritardi e prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere nonché ripetuti mutamenti delle opere oggetto dell'appalto, in conseguenza delle carenze e delle omissioni del progetto definitivo predisposto dalla committente e posto a base della gara pubblica vinta dall'attrice; per cui la committente aveva introdotto importanti varianti nel corso dei lavori. L'attrice ha evidenziato come le varianti approvate dalla Stazione
Appaltante avevano profondamento modificato il contenuto dell'appalto - soprattutto con la Seconda
e la Terza Perizia di Variante non accettate dall'ATI ma imposte dalla committente - nei contenuti sia tecnici che economici;
ad esempio la Seconda Variante aveva disposto l'eliminazione di lavorazioni oggetto del contratto di appalto per circa 6 milioni di euro, sostituite con altre e diverse lavorazioni por importo pressocché identico. Inoltre, per insorti problemi tecnici e per la necessità di introdurre le vanianti, l'appalto aveva avuto varie sospensioni e notevole prolungamento dei tempi di svolgimento, con conseguente incremento dei costi per l'appaltatrice. La committente si era resa poi inadempiente nel pagamento di 5 fatture emesse dall'appaltatrice per complessivi €.5.583.437,71, come pure non aveva voluto riconoscere le Riserve iscritte durante l'esecuzione delle opere.
Per cui ha chiesto che, accertato e dichiarato l'inadempimento della Stazione Appaltante, fosse condannata a pagare gli importi dovuti per l'appalto e al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la chiamata Parte_1 in giudizio ai sensi degli artt. 106 e 107 cpc della Regione Lazio alla quale riteneva comune il giudizio. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate e inammissibili. Contr Nel frattempo, la (Società consortile a responsabilità limitata costituita dalla Controparte_4 per l'esecuzione del contratto) aveva ottenuto decreto ingiuntivo di condanna del per Parte_1 quattro delle cinque fatture per l'importo complessivo di €.4.236,196,18 (e precisamente le fatture emesse dall'appaltatrice n. 33/08 del 27.10.2008 di €.177.707,81 relativa alla realizzazione del piano sicurezza;
n. 16/09 del
3.8.2009 di €.47.400,00 relativa agli interventi di rimozione dell'amianto; n. 03/10 dell'11.2.2010 di
€.1.623.629,00 relativa al SAL n. 5; n, 14/10 dell'11.6.2010 di €.2.387.759,37 relativa al SAL n. 6).
Il Policlinico Umberto 1 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, giudizio iscritto con RG
n. 23008/2011. Alla prima udienza di comparizione in data 12 ottobre 2012 il Giudice ha disposto la riunione del giudizio RG n.23008/2011 alla presente causa e ha concesso la provvisoria esecuzione per il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ha quindi rinviato il giudizio concedendo i termini per Parte_2 memorie ex art. 183 cpc.
Con ordinanza riservata dell'11.10.2013, il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare proposta dalla convenuta per l'invalidità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto della domanda ex artt. 163
n.3 e 164 cpc, ritenendolo invece adeguatamente specificato "poiché l'attrice Controparte_1 ha avanzato domanda diretta ad ottenere, in via principale, la risoluzione per inadempimento
[...] del contratto di appalto inter partes stipulato il 19 marzo 2008 e la restituzione delle prestazioni eseguite (mediante corresponsione del loro valore venale al momento della pronuncia della risoluzione, indicato nel valore posto a base d'osta, al netto degli acconti versati) e, in via meramente subordinata, l'adempimento del contratto e il pagamento del corrispettiva residuo oltre al risarcimento dei danni (per ridotta produttività, nell'ipotesi di risoluzione;
per ridotta produttività e rideterminazione del corrispettivo, nell'ipotesi di adempimento), in applicazione della costante giurisprudenza in relazione all'art. 1453, co. 2, c.c. (v. in termini, Cass. 19.1.2005 n. 1077; Cass.
4.12.1999 n 13563; Cass.
9.12.1988 n. 6672)".
Ha del pari rigettato la richiesta della convenuta di chiamare in causa la Regione Lazio. Ha disposto la CTU chiesta da parte attrice per determinare le modalità di svolgimento dell'appalto e le eventuali modifiche dell'oggetto del contratto, il valore delle prestazioni eseguite dall'ATI e il corrispettivo contrattuale versato dal committente, nonché por valutare la fondatezza delle Riserve iscritte dall'attrice.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) Dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato tra le parti e in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la a pagare alla in proprio e quale Parte_3 Controparte_1 capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la , la somma di €.3.611.405, Controparte_2 oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dal ctu pari a €.194.400 e per agli interessi legali calcolati dal ctu in €.285.573,64, oltre a successiva rivalutazione e interessi maturati dalla data del calcolo del CTU fino all'effettivo pagamento;
2) Rigetta le altre domande di parte attrice;
3) Condanna il al pagamento delle spese di causa a favore delle controparti, che liquida Parte_1 in €.1.000,00 per diritti ed €.40.000,00 per compensi, oltre spese generali e lva e cpa, nonché al pagamento della CTU posta definitivamente a suo carico”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Commissione in data 26.11.2010 ha terminato i lavori e ha proposto un accordo bonario nel quale, considerati i lavori svolti sino al 16.9.2010, sono stati evidenziati mancați pagamenti per un importo di oltre 4 milioni di euro, dovuti a ritardi nell'erogazione del Finanziamento regionale. A seguito di questo accertamento l'appaltatrice ha dichiarato In risoluzione del contratto per inadempimento. La committente non si è mai pronunciata sulla suddetta proposta della
Commissione.
In seguito, terminati i lavori, la Commissione di Collaudo ha ritenuto che i lavori sono stati ultimati nel termini contrattuali come successivamente prorogati, salvo che per la fase di bonifica dello sotto gallerie. In data 27.6.2012 ha approvato la contabilità tenuta dal Direttore dei Lavori attestante un importo netto dei lavori eseguiti di €.11.806.726,37, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di €.518.797,80. Ha inoltre applicato una penale di €.
7.038 per la ritardata ultimazione della bonifica di sotto galleria. Al netto della penale, ha ritenuto un credito a favore dell'appaltatrice di
6.38.582,61.
L'appaltatrice ha confermato le n.9 Riserve già iscritte nel corso delle opere.
La durata dei lavori è stata di 2015 giorni (9) maggio 2008-18 febbraio 2011) puri a 2,78 volte il tempo contrattuale previsto di 365 giorni.
11 CTU ritiene essere vero che del contratto è stato cambiato pesantemente nella prima variante progettuale Pt_4 come pure nella seconda variante, con eliminazione di lavorazioni previste nel contratto e contestuale aggiunta di nuovo lavorazioni, peraltro operate in modo da lasciare pressoché immutati i costi complessivi.
Il perito d'ufficio riassume come segue la consistenza e il rilievo delle modifiche intervenute.
Con la Prima Variante, a) Eliminazione completa di 75 voci di lavorazioni per un importo pari a €4.933.710,53 e una riduzione di quantità su altre voci di lavorazione pari a €1.644.381,93, per un importo complessivo ridotto pari a
6.6.578.092,46; b) Aggiunta di 144 nuove voci di lavorazioni per un importo pari a €4.836.311,28 e un aumento di quantità su altre voci di lavorazione pari a €1.758.981,18 per un maggior importo pari a €.6.595.292,46.
Con la Second Variante, a) Riduzione importo lavorazioni pa: €.3.279.659,27, b) Aumento dell'importo delle lavorazioni per €3.181.991,47.
2. Il consulente tecnico di ufficio non indica che parte committente abbia mosso contestazioni all'attrice con riguardo alla corretta esecuzione delle opero e alla loro conformità con quanto previsto in appalto. Del resto le opere sono state collaudate senza particolari rilievi, a parte l'applicazione di una penale per ritardato completamente di un'opera, come visto sopra.
In assenza di contestazioni specifiche, mai mosse e nemmeno avvenute nel presente giudizio, si deve ritenere che le opere sono state realizzate secondo quanto previsto nel contratto di appalto, come successivamente integrate con le varianti e le indicazioni della Direzione dei Lavori.
3. la via preliminare parte convenuta reitera le eccezioni già svolte nel corso del giudizio. Si conferma il loro rigetto por la ragioni tutte già rilevate nel corso del giudizio
Pagina 7
In particolare non appare necessario convocare in giudizio la Regione Lazio, non essendo parte del contratto di appalto e non essendo parto necessaria del presente giudizio, mentre il potrà eventualmente rivalersi nei suoi confronti Parte_1 in altra sede.
Le domanda di parte attrice, ivi compresa quella di risoluzione del contratto, sono poi adeguatamente determinate e rispettose dei criteri previsti dall'art. 163 cpc, per cui non si accoglie l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.
4. Con cinque delle nove Riserve, ovvero con le Riserve no.1, 2, 7, 89, l'impresa ha chiesto il riconoscimento per i maggiori costi sostenuti o per i danni subiti in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori e per il protrarsi del vincolo contrattuale ben oltre la durata temporale prevista. In particolare con la Riserva n. 1 ha contestato i maggiori oneri sostenuti per l'anomalo andamento dei lavori fino al 7 maggio 2009, per la conseguente riduzione della propria capacità produttiva dal II Stato di Avanzamento dei Lavori SAL del 19.11.2008 fino al 7 maggio 2009. Con maggiori oneri sostenuti che l'Impresa stima nella complessiva somma di f.1.798.356,27.
La Riserva è stata iscritta in data 7.5.09 nel periodo intercorso tra il 3° SAL (25.2.09) od il 4 SAL (7.8.09) per cui, ai sensi del comma 2 art. 31 del DPR 145/2000, richieste di indennizzo relative al periodo te 2° e 3° SAI. devono considerarsi tardive, essendo state iscritte dopo il terzo SAL. La domanda di indennizzo è invece tempestiva per il periodo che decorre dal 25 febbraio 2009 al 7 Maggio 2009.
Non è dubbio che l'esecuzione del contratto di appalto ha avuto importanti ritardi, per ragioni attribuibili alla committente che non aveva adeguatamente esaminato lo stato dei luoghi e non aveva quindi previsto le problematiche (impianti fognari ostruiti, presenza di calcinacci e materiale di risulta di procedenti lavori dentro le tubature e quant'altro visto sopra) emerse solo nel corso dei lavori, che hanno richiesto di riconsiderare lo svolgimento. Impedimenti che, ritardando i tempi di esecuzione delle opere, hanno anche reso non possibile, e comunque non efficiente, svolgere contemporaneamente le opere su tutte le gallerie, come inizialmente programmato e cose sarebbe potuto avvenire per il caso di lavori rapidi che avrebbero quindi richiesto un limitato tempo di chiusura dei paesaggi. Il prolungarsi dei tempi di lavoro ha, invece, anche causato l'esigenza di non tenere chiusi per eccessivo tempo i passaggi, funzionali all'attività dell di modo che è Pt_5 stato necessario prevedere lo svolgimento delle opere in più tranches. Mutamento dello svolgimento delle opere che non può non avere ricadute sull'organizzazione del lavoro dell'appaltatrice, dapprima richiesta di lavorare intensamente e con molto personale e mezzi per un brave periodo, poi richiesta di svolgere lavori minori ma par un periodo molto più lungo.
Non pub accoglienza l'obiezione della convenuta che tali ritardi siano addebitabili alla medesima appaltatrice, che ha redatto il progetto esecutivo come da contratto, Infatti in stato dei luoghi era stato comunque descritto della Stazione
Appaltante e l'attrice, agende con normale diligenza, non aveva ragione di ritenere che nelle gallerie ci fossero impianti malfunzionanti o notevole materiale di risulta di procedenti lavori, situazioni la cui descrizione e segnalazione doveva essere effettuata dalla committente, in quanto essenziali per la progettazione e l'esecuzione delle opere. la questo senso depone anche In valutazione tecnica del CTU.
Il piú lento svolgimento dei lavori, e addirittura il fermo lavori (anche solo parziale) per il tempo necessario per modificare il programma e rivedere le opere da svolgere, hanno certamente causato all'appaltatrice sia un incremento dei costi, quali anzitutto
"'incremento dei conti fissi in conseguenza della maggiore durata dell'appalto, dovendo 'azienda mantenere efficiente la propria organizzazione anche nel periodi di lavorazione ridotta o persino sospesa,
In secondo luogo il prolungamento della durata dell'appalto comporta che non viene conseguito l'utile previsto nei tempi programmati. Come pare che l'utile viene conseguito in ritardo, con evidente minore valore e diritto a ottenere gli interessi per questo ritardo nell'incasso dei compensi e nel conseguimento dell'utile
Inoltre la Società deve mantenere lo staff di cantiere, che non sempre può reimpiegare in altre lavorazioni ma che nemmeno può licenziare ducante la sospensione temporanea delle attività. Come pure deve tener ferma tutta l'attrezzatura predisposta per i lavori.
Infine per gli appalti pubblici l'appaltatrice deve sempre stipulare un'apposita Fideiussione, sostenendone i costi, che aumentano dovendo rimanere in vigore la polizza per un periodo maggiore di quanto previsto in contratto.
Sono quindi fondata le domande attrici per ottenere il rimborso per i maggiori costi dovuti sostenere per le considerate causali. Tuttavia, come rileva il CTU, il calcolo effettuato dall'attrice va rivisto essendo eccessivo
Per valutare i maggiori costi, occorre considerare il valore totale dei lavori diviso per la loro durata. Per esempio, per determinare la redditualità complessiva del contratto, si parie dal valore dell'appalto pari a € 11.631.727,77, aumentato per gli oneri di sicurezza per 6.693.796.39, per complessivi €12.325.524,16. Si divide questo importo per la durata prevista del contratto di 365 giorni. Per cui la prevista "produzione giornaliera" è pari a €33.768,56 (il costo complessivo di
6.12.325.524,16 diviso per la prevista durata dei lavori di 365 giorni).
II CTU contesta la valutazione svolta dall'attrice che ha stimato una prevista produzione giornaliera pari a €46.617,95, importo onerato applicando il calcolo della valutazione a partire dal 2ª SAL fino all'ultimazione dei lavori imposta dal
Rup alla ripresa dei lavori successivi alla sospensione del 7 maggio 2009.
Osserva in proposito il CTU che "per determinare i maggiori conti subiti dall'attrice per minore produzione effettuata rispetto alle previsioni contrattuali, necessita inquadrare le variazioni di produzione intervenute rispetto al contrato ed in particolare la percentuale di ridotta produzione nel periodo intermedio tra la data de State avanzamento lavori SAL
(25.2.09) e la data secondo cui contrattualmente era prevista la fine dei lavori (8.5.09). A tal fine il valore della produzione netta progressiva all' 8.5.09 che è intermedia tra i valori di produzione al 3° SAL e quella al 4° SAL è stato ottenuto per estrapolazione" come riportato nella tabella a pagg. 167 168 della Relazione finale di ctu, cui si rinvia e da dovesi ritenere qui riportata.
"La produzione alla data prevista ultimazione del contratto è pari a €5.814, 135,11. La minor produzione effettuato nel periodo è dunque data dalla differenza tra la produzione di contratto e quella alla data 8.5.09, ed è pari: 6.511.389,0 -
(12.325.524.16-5.814.135.11). Si introduce quindi il coefficiente di ridotta produttività (crp) che esprime in termini percentuali tale riduzione di produzione ed è pari al: 57,828% = (6.511.389.05 : 12.325.524,16). In relazione ai giorni in esame decorrenti dal 25.2.09 data 3° SAL all'8.5.09 (data ultimazione lavori da contratto) pari a 72, la ridotta produzione
è equivalente ai seguenti giorni persi 38.04 = (72 x 52.828%) . questi 38 giorni persi hanno determinato per l'attrice i seguenti maggiori: spese generali, mancato utile, interessi per ritardata formazione dell'utile di impresa improduttivo impiego del personale, danni derivanti dalla protrazione delle polizze, danni per immobilizzazione attrezzature e macchine di cantiere”.
Si nota che l'attrice non ha fornito documentazione per dimostrare i danni subiti per la forzata immobilizzazione delle attrezzature, per cui non può accogliersi la relativa richiesta di risarcimento.
Con riguardo ai maggiori oneri sostenuti per le spese generali, l'attrice ha indicato che corrispondono al 15% dell'importo dei lavori di appalto, percentuale ritenuta corretta dalla Commissione Conciliativa nominata per l'art.240 D.Lgs. n.163. Parte convenuta ha contestato la percentuale come eccessiva, rilevando che, per la previsione dell'art. 160 del DPR
n.207/2010, la percentuale per le spese generali da applicare nei contratti di appalto pubblico sia del 6,5%.
In proposito il CTU osserva come le norma richiamata dal committente riguarda il caso di "sospensione illegittima", ipotesi diversa da quella in esame che discute di un "anomalo andamento" dei lavori. In effetti tale percentuale dei 15%
è stata indicata dalla Commissione per il tentativo di Accordi Bonario del 26.11.2010. Peraltro la giurisprudenza ha più volte affermato che "al fini del risarcimento delle maggiori spese generali, la percentuale da riconoscere deve essere depurata di una quota di un terzo, siccome riferita alle spese generali c.d. fisse, ovverosia indipendenti dalla durata effettiva dei lavori" (Lodo Roma, 27. 6.2006 in Arch. giur. OO.PP. 2006,1137; Lodo Roma, 30.6.2006 n. 94 in Arch.
Giur. OO.PP. 2007,130).
Si condivide questo principio, ritenendosi che le spese generali fisse durante il periodo di minori lavori siano inferiori rispetto a quelle sostenute durante lo svolgimento pieno dei lavori. In base a questo principio si reputa corretto applicare la percentuale indicata anche dalla Commissione per l'Accordo Bonario del 15% con riduzione di un terzo, quindi pari al
10%.
In conclusione, in relazione ai 38 giorni persi a causa della ridotta produzione per andamento del periodo compreso tra il
28.2.2009 e 18.5.09, il CTU ha riconosciuto la Riserva n.1 nei seguenti limiti:
per spese generali sostenuto dall'attrice (con percentuale 10%) €. 106.151,93
per mancato utile, €. 116.767,13
per gli interessi relativi alla ritardata formazione dell'utile, €. 7.753.34
per prolungamento delle fidejussioni, €. 6.402,55
per maggior costo della mano d'opera, € 17.651,33
per totali €254.726,28.
5. Con la Riserva n.2 l'attrice chiede il risarcimento per la ridotta produttività dall'8.5.2009 al 31.7.2009, per totali 84 giorni di sospensione parziale dei lavori, disposta dalla committente per la necessità di redigere la Seconda Perizia di
Variante, ovvero per ragioni analoghe a quelle che avevano determinato la sospensione di cui alla Riserva n.
1. Ricordiamo che la Seconda Variante non è stata accettata dall'appaltatrice che non la he ritenuta necessaria, ulteriore ragione per cui ritiene non necessaria neanche la sospensione, peraltro comunque addebitata alla convenuta per le ragioni già considerate per la Riserva n.
1. E' peraltro oggettivo che la committente dispose la sospensione redigendo questa Seconda Perizia in modo difforme dalla procedura prevista dalla normativa in materia, quindi per questo solo illegittima: in particolare la seconda variante ha comportato una sostanziale variazione delle opere dell'appalto, peraltro senza prevedere alcun aumento di spesa dato che opera una diminuzione di lavori già approvati con l'appalto, prevedendo in sostituzione nuove lavorazioni per un importo pressocché equivalente. In altre parole la committente opera una significativa modifica del progetto iniziale previsto nel contratto di appalto, con l'inserimento, di sostanziali rimodulazioni delle lavorazioni previste e l'inserimento di nuove categorie di lavoro;
ma mantiene apparentemente costante la spesa rispetto al progetto iniziale.
Considerato che anche questa sospensione è stata causata dalla Stazione Appaltante, per ragioni analoghe a quelle viste per la , si addebitano alla convenuta le conseguenze per questo ulteriore prolungamento dei tempi di Parte_6 svolgimento dei lavori.
La Riserva è stata iscritta tempestivamente e va ritenuta ammissibile per tutti i giorni del periodo che vanno dall'8 maggio al 31 luglio 2009 (84 giorni).
L'attrice chiede, per le medesime voci di danno considerate per la Riserva n.1, un risarcimento complessivo di
€.1.467.080,12.
II CTU, in base ai calcoli meglio esposti nella tabella 6.2, come anche riportato nelle pagine 174 e 175 della Relazione
(da ritenersi qui riportate), calcola come congruo un risarcimento per €.563.000, sempre applicando i criteri considerati sopra compresa la stima per spese generali pari alla percentuale del 10% invece che del 15% come chiede I'ATI
6. La Riserva n.3 è stata iscritta in occasione del verbale di sospensione dei lavori del 7.5.2009. L'attrice chiede il risarcimento per i maggiori costi sostenuti per il prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere, con riferimento all'aumento dei costi per materiali, mano d'opera, trasporti e noleggi.
Peraltro il ct di parte attrice, nella Relazione del 16.2.2015, ha comunicato (vedi pag.32 del documento) che l'attrice ha rinunciato alla domanda, in quanto la ritiene assorbita nella richiesta di ricalcolare il valore delle opere eseguite applicando i prezzi correnti invece che quelli previsti inizialmente nell'appalto (vedi Riserva n.5).
7. La Riserva n.4 riguarda il riconoscimento degli oneri di progettazione sostenuti per la Seconda Perizia di Variante. E' stata iscritta tempestivamente nel verbale di sospensione dei lavori del 7.5.2009, per un importo successivamente aggiornato a 6.449.156,07.
II CTU rileva che l'attrice non ha depositato la documentazione progettuale idonea a dimostrare le attività svolte con riguardo alla redazione della Seconda Perizia. Peraltro il consulente ha reperito negli, atti varia documentazione conformante le attività di progettazione effettuate dall'ATI, in particolare su impianti di linee vapore e condensa, su pozzi fognari e su scale di accesso esterno. Come pure ha riscontrato due fatture (fattura n.14 del 30.4.2008 e n.20 del
30.6.2008), ciascuna di €.44.000 senza v emesse dalla a carico dell'ATI per videoispezioni e rilievi CP_6 planimetrici dei cunicoli di servizio sottostanti le gallerie ipogee e le fognature.
Si tratta di attività preliminari alla progettazione, di competenza sia del progettista esecutivo (quindi l'ATI) sia della committente. In particolare, secondo le previsioni contrattuali, competeva al la redazione del progetto Parte_1 definitivo, idoneo a consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo,
Il , che non aveva previamente compiuto adeguate indagini sullo stato dei luoghi (in particolare sui cunicoli Parte_1 delle fognature e quelli di servizio delle gallerie ipogee) deve quindi sostenere parte di tali costi, invece anticipati dall'appaltatrice.
L'attrice ha chiesto €.149.156 per le attività progettuali e €.300.000 quale rimborso per i costi di indagine e i saggi effettuati.
Il CTU ritiene ammissibile la richiesta relativa a saggi e indagini, trattandosi di attività che il avrebbe Parte_1 comunque dovuto svolgere per redigere la progettazione definitiva, Per cui ritiene dovuto il 50% dei costi documentati di
€.88.000, quindi è dovuto un rimborso per €.44.000,00. L'attrice, inoltre, solo per parte dei lavori ha dimostrato di avere la progettazione, in sede di variante, in particolare lo ha dimostrato per la progettazione delle linee vapore, delle nuove uscite di sicurezza e dei pozzetti fognari. Ritiene il CTU che il valore arrotondato per gli impianti a vapore sia pari a €.245.000 e quella delle nuove scale di accesso sia pari a
€.14.500,00.
Prendendo a base questi valori e applicando i DM Giustizia n.140/2012 per determinare le competenze professionali relative alla progettazione, il CTU ha determinato che il valore delle competenze di progettazione (al netto di iva e altri oneri) è di €.8.590,90 per le linee di vapore e di €.1.115,17 per le nuove scale di accesso. Per totali €.9.705,00.
Condividendo le osservazioni del CTU a fronte della richiesta dell'appaltatrice di €.449.156, deve riconoscersi la somma di €.44.000 + €.9.705, per complessivi €.53.705,00.
******
8. La Riserva n.5 è la richiesta di rideterminazione del corrispettivo con recupero dell'equo compenso, Riserva iscritta dall'attrice per la prima volta nel verbale di sospensione del 7.5.2009 per un importo poi aggiornato al 7° SAL pari a
€.6.333.723,84.
Il ct di parte attrice, nella propria Relazione del 16.2.2015, ha comunicato che l'attrice, analogamente alla Riserva n.3, ha rinunciato alla domanda che ritiene compresa nel calcolo all'attualità di quanto eseguito dall'impresa ai prezzi correnti di mercato.
***
9. La Riserva n.6, rubricata come mancato recupero spese generali delle , ha ad oggetto la richiesta per il danno Parte_7 subito dalle due Consociate facenti capo all'ATI Consortile Umberto I relativo al recupero dei costi fissi aziendali delle due consociate esterne a quelli di commessa/cantiere.
I danni chiesti, aggiornati al 7° SAL, sono di €.499.200,00.
Il consulente tecnico di parte ha rinunciato alla richiesta, nel corso del giudizio, dando atto della difficoltà a dimostrarla Per_ (sì veda, come indica il ctu, pag.36 della memoria del ctp arch. del 16.2.02).
Non si accoglie la domanda, dando atto della rinuncia.
***
10. La Riserva n.7 riguarda la ridotta produttività dal 31.7.09 al 29.12.2009. È stata iscritta in data 11.2.2010 in occasione della firma del 5° SAL per i lavori a tutto il 29.12.2009.
L'attrice contesta la riduzione della propria capacità produttiva nel periodo per le medesime cause considerate in merito alle Riserve n.I e n.
2. Il CTU ritiene la Riserva fondata e tempestiva, per le ragioni esposte sopra, relativamente ai 151 giomi che intercorrono dal 29 dicembre 2008 al 31 luglio 2009. Con il 7° SAL l'attrice ha aggiornato il richiesto danno, con riguardo alle stesse voci di danno viste per le e ha Parte_8 utilizzato i medesimi importi unitari delle Riserve n.1 e n.2, moltiplicandoli per i 151 giorni del periodo, per tina richiesta totale di €.3.123.460,89.
A propria volta il CIU ha applicato gli stessi importi di danno giomalicto determinati nelle riserve n.1 e n.2 e identici criteri relativamente alle diverse voci di costo, come meglio evidenziati nella tabella 6.3 alle pagine 180 e 181 della
Relazione peritale finale, da doversi ritenere qui riportate. Si applica, come visto sopra, una percentuale per la maggiori spese del 10%, riducendosi di un terzo la percentuale del 15% chiesta dall'attrice e ritenuta congrua dalla Commissione di conciliazione, per le ragioni già esaminate.
Per un danno calcolato come segue:
Ammontare maggiori spese generali €.421.409,29, Ammontare mancalo utile €.463.550,22,
Ammontare interessi da mancato utile €.30.779,73,
Ammontare maggior costo fideiussione €.25.417,30,
Ammontare maggior costo mano d'opera €.70.073,46, per un totale di €.1.194.451,45.
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11.. La Riserva n.8 riguarda la ridotta produttività dal 29.12.2009 al 14.5.2010, in forza di ragioni analoghe a quanto visto sopra. È stata iscritta in data 11.6.2010 in occasione della firma del 6° SAL per lavori a tutto il 14.5.2010, quindi per il periodo di 136 giomi dal 29 dicembre-2009 al 14 maggio 2010.
Per le voci già viste per le precedenti Riserve, l'attrice chiede un indennizzo di €.2.224.282,76.
IL CTU, applicando a propria volta i criteri di calcolo considerati per le precedenti riserve e con una percentuale per spese generali del 10%, come considerati alla tabella 6.4 a pagina 183 della Relazione peritale che si ritiene qui riportata, ha ricalcolato l'indennizzo come segue:
Ammontare maggiori spese generali €.379.547,44,
Ammontare mancato utile €.417.502,19, Ammontare interessi da mancato utile €.17.869,09,
Ammontare maggior costo fideiussione €.22.892,40,
Ammontare maggior costo mano d'opera €.63.112,52, per un totale di €.900.923,65, a fronte della richiesta dell'ATI di €.2.224.282,76.
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12. La Riserya n.2 riguarda la ridotta produttività dal 14.5.2010 al 16 settembre 2010. Le ragioni della richiesta sono le medesime viste sopra, è stata iscritta 14.10.2010 in occasione della firma del 7° SAL per lavori a tutto il 16.9,2010, quindi per il periodo di 125 giorni tra queste date.
Per le voci già viste per le precedenti Riserve, l'attrice chiede un indennizzo di €.2.366.258,34.
Il CTU, applicando a propria volta i criteri di calcolo considerati per le precedenti riserve e con una percentuale per spese generali del 10%, come considerati alla tabella 6.5 a pagina 185 della Relazione peritale che si ritiene qui riportata, ha ricalcolato l'indennizzo come segue:
Ammontare maggiori spese generali €.348.848,75,
Ammontare mancato utile €.383.733,63,
Ammontare interessi da mancato utile €. 16.423,80. Ammontare maggior costo fideiussione €.21.040,81,
Ammontare maggior costo mano d'opera € 58.007,83, per un totale di €.828.054,83, a fronte della richiesta dell'ATl di €.2.366.258,34.
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13. Si rileva che, successivamente alla notifica e al deposito dell'atto di citazione, avvenuto il 24,2.2011, in calce al conto finale (8° SAL) del 14 maggio 2011, l'attrice ha iscritto due nuove riserve, Riserva n.10 per anomalo andamento del lavori dal 16. 9.2010 fino alla fine dei lavori il 18. 2.2011, e Riserva n.11 per ritardo nella esecuzione del collaudo.
Le due riserve non sono state considerate dal CTU, in quanto successive alla notifica del atto di citazione.
In conclusione, considerato che le Riserve nn.3, 5 e 6 sono state rinunciate dall'attrice, per le altre riserve sono stati riconosciuti gli importi che seguono:
Riserva n. 1 €. 254.700, Riserva n.2 €. 63.000,
Riserva n.4 €.53.705,
Riserva n.7 €.1.011.000,
Riserva n.8 €. 901.000,
Riserva n.9 €. 828.000, Totale €.3.611.405.
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14. Sugli importi suddetti vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge, come calcolati dal CTU e non specificamente contestati dalle parti.
In particolare, il CTU ha calcolato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per il periodo dal 4 marzo 2011 al 30 agosto 2015, senza applicare l'anatocismo di cui all'art. 1224 cpv. c.a.
Ha calcolato per la rivalutazione la somma di €.194.400,00 e per gli interessi legali €.285.573,64,
Importi da sommare al capitale, accertato in €.3.611,405, come sopra.
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15. L'attrice contesta la risoluzione del contratto di appalto causata dall'inadempimento della committente, consistente in un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto per il tardivo pagamento delle rate degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dall'appaltatore e certificati dal
Policlinico. Alla data della domanda. di risoluzione del contratto formulata nel presente giudizio i ratei non pagati, sopra indicati, erano pari a circa il 45% del prezzo contrattuale, quindi superiori al limite del 25% previsto dall'art. 133 del
D.lgs. n. 163 del 2006 come causa che legittima la richiesta di risoluzione del contratto d'appalto.
In secondo luogo, per l'anomalo andamento dei lavori esaminato sopra e imputabile al , che ha portato i tempi Parte_1 di svolgimento delle opere dai previsti 365 giorni a giorni 1.105 (oltre ai successivi tempi di collaudo) e che ha visto importanti variazioni delle opere richieste, costringendo l'appaltatore a modificare te modalità e i tempi di realizzazione dell'opera.
Le censure si ritengono fondate e si accoglie la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod.civ.
Da questo non può tuttavia derivare che, come chiede l'appaltatrice, il committente vada condannato a pagare, per le opere svolte, non il prezzo concordato in appalto ma il costo effettivo, assai maggiore, secondo i prezzi applicati e previsti per tali opere.
Si osserva, anzitutto, come la domanda di risoluzione sia stata formulata nel presente giudizio, dopo che le opere di appalto erano state completate. L'appaltatrice avrebbe potuto, anche precedentemente, denunciare l'inadempimento e chiedere la risoluzione del contratto, così da elidere il suo dovere di proseguire le opere e da manifestare la situazione che le successive lavorazioni sarebbero potute avvenire non secondo le previsioni del contratto di appalto ma con altre diverse condizioni. Al contrario, la risoluzione chiesta nel presente giudizio dopo l'esecuzione delle opere non può avere quale conseguenza la revisione dei compensi dovuti per la realizzazione di opere eseguite quando il contratto di appalto era ancora in vigore, seppure erano già maturate le condizioni per la sua risoluzione per inadempimento.
Le opere sono state eseguite in forza di un contratto di appalto, seppure risolvibile ma con risolto all'epoca, per cui conseguenza della risoluzione non può essere che le opere tutte eseguite, durante la vigenza del contratto, debbano essere invece pagate secondo il prezzo effettivo di mercato e non secondo le previsioni contrattuali (molto inferiori, trattandosi di un appalto aggiudicato con offerte al ribasso come specificato sopra e in atti).
L'appaltatrice può chiedere il risarcimento per i danni subiti, consistenti ad esempio nei maggiori costi dovuti sostenere per la più lunga durata dell'esecuzione, ma non pretendere l'intera revisione dei prezzi dei lavori eseguiti durante la vigenza di un contratto di appalto, risolvibile ma non risolto.
Si rigetta la domanda che, in conseguenza della risoluzione del contratto, il sia condannato a pagare Parte_1 all'appaltatrice non i compensi previsti in contratto, ma i prezzi di mercato, assai maggiori.
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16. In sede di comparsa di replica, la convenuta ha operato ampio riferimento al procedimento penale RG PM
n.11104/2010, giunto alla fase dibattimentale, nel quale sono imputati per reati di falso dirigenti dell'ATI come pure funzionari pubblici e membri della Commissione per la soluzione bonaria delle controversie, per avere sottaciuto o dichiarato falsamente notizie rilevanti sullo stato dei luoghi, le attività e la consapevolezza dell'appaltatrice. Sostiene la convenuta come l'effettivo stato dei luoghi, diverso da quanto indicato nel progetto definitivo poste a base dell'appalto come visto sopra, fosse conosciuto dall'appaltatrice, che avrebbe quindi dovuto comunicato tempestivamente alla Stazione appaltante e tenerlo presente nella redazione del progetto esecutiva. Sostiene inoltre che l'anomalo andamento delle opere sarebbe dovuto essere previsto dall'ATI, che anzi avrebbe subito dovuto comunicare al committente quanto constatato, così da predisporre sin dall'inizio modalità differenti di intervento.
Sono inoltre contestati reati di truffa e altro per ipotizzate commistioni tra pubblici funzionari e soggetti privati, anche appartenenti all'ATI, per redigere un bando di gara non corretto e per consentire l'affidamento delle opere a soggetti che non avrebbero potato assumerle in carico.
Premessa la indubitabile indipedenza degli accertamenti nella presente sede rispetto alle indagini penali, si deve rilevare che la semplice annotazione di capi di imputazione, seppure sfociati nel rinvio a giudizio, sono assai poco perspicui per dimostrare fatti rilevanti nel presente giudizio.
Le contestazioni operate nei capi di imputazione penali afferiscono, tra l'altro, la stessa regolarità della predisposizione del progetto dei lavori a cura del medesimo, poi del bando di gara di appalto, infine delle modalità con cui Parte_1 Part l'appalto c stato vinto dalla anche contestandosi che lo studio di architetti che ha assistito l'ATI per la redazione del progetto esecutivo (redazione svolta a costo zero, come da offerta dell'ATI che ha vinto la gara di appalto) non avrebbe potuto partecipare perché comprendente soggetti che già avevano partecipato alla redazione del progetto definitivo.
Si tratta di questioni evidentemente non rilevate nel presente giudizio, nemmeno quale eccezione o domanda riconvenzionale da parte della convenuta, la cui prospettazione non vale ad allargare l'oggetto della decisione, mentre potranno trovare attenzione in altra sede, nel rispetto delle regole procedurali.
Più in generale parte convenuta insiste che l'ATI aveva piena possibilità di accertare le carenze del progetto definitivo e ne afferma la responsabilità di avere redatto un progetto esecutivo in concreto inattuabile. La questione è stata ampiamente trattata dal CTU che ha concluso, in accordo con i documenti in atti, come le carenze progettuali siano specificamente riferibili al progetto definitivo redatto dalla committente e che con la normale diligenza, non era in grado di Per_2 constatare le tante e gravi inesattezze del progetto redatto dal e posto a base del bando di gara. Parte_1
Si confermano le conclusioni sopra raggiunte.
Rimangono assorbite tutte le altre questioni sollevale dalle parti, comprese quelle di natura probatoria.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di Parte_1 primo grado sotto vari profili e chiedendo: “
1. in via preliminare, dichiarare, ai sensi degli artt. 345, co. 3, c.p.c., l'acquisizione della perizia a firma dell'arch. nel giudizio recante R.G. n. Per_3
57429/14 in quanto depositata successivamente alla scadenza dei termini istruttori della presente causa e pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Giudice dott.ssa Di Lorenzo, attualmente in decisione;
nonché il decreto che dispone giudizio n.10/11104 RG.N.R. emesso dal GUP del
Tribunale di Roma in data 18/05/16 stante l'attinenza e sovrapponibilità dell'oggetto con il presente giudizio.
2. Nel merito, in via preliminare, dichiarare la nullità della prima perizia di variante dei lavori, del
27/30.7.2008, presupposto della domanda di controparte, in quanto conclusa in violazione di norme imperative e, per l'effetto, riformare la sentenza e rigettare tutte le richieste risarcitorie avanzate dall'appellato in quanto mancanti del presupposto giuridico a sostegno.
3. Nel merito, annullare e/o riformare la sentenza in relazione al dichiarato inadempimento a carico dell'appellante per le ragioni descritte nell'atto di appello e, per l'effetto, riformare integralmente,
o quantomeno ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., la quantificazione delle somme di spettanza dell'appellato.
4. Nel merito, riformare la sentenza e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di pagamento delle riserve da parte dell'appellato per insussistenza del presupposto ad esse sottostante ed avente ad oggetto la responsabilità dell'appellante e l'eccessiva lunghezza dei termini dei lavori.
5. In via subordinata, riformare la sentenza in relazione a tutte le riserve azionate dall'appellato in quanto sprovviste del titolo a sostegno delle stesse 6. in via subordinata, riformare la sentenza per quel che concerne 1,2,e 7 in quanto aventi a presupposto una sospensione dei lavori legittima o in ogni caso illegittima per fatto dell'appellato
7. in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza per ciò che attiene le riserve 1.2.7 per ciò che attiene il criterio di calcolo dei costi generali
8. in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza in relazione alla mancanza di prova, circa la legittimità della corretta applicazione della rivalutazione monetaria”.
Parte appellata non si è costituita.
Risulta nel fascicolo d'ufficio l'accesso richiesto dal difensore di primo grado della società appellata.
In data 1 giugno 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
All'udienza cartolare del 20 maggio 2025 – fissata per la precisazione delle conclusioni – la parte appellante non ha presentato note scritte e parte appellata è rimasta ancora contumace.
Disposto il rinvio ex art. 309 CPC all'odierna udienza, le note cartolari non sono state depositate e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione per l'adempimento conseguente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 44 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 12/19) – titolato “ sulla nullità della prima perizia di variante e di tutti gli atti di adempimento connessi e conseguenti per violazione di norme imperative quali artt.
93-114-132 d.lgs. 163/06” – l'appellante sostiene che anche d'ufficio debba essere presa in considerazione, in questa sede, detta nullità per violazione delle norme imperative , segnatamente art. 93 comma 5 D.vo n. 163/06 e artt. 113 e seguenti del medesimo decreto, in considerazione della responsabilità sia dell'aggiudicataria sia del RUP del , perché hanno commesso omissioni Parte_1
e negligenze nella verifica e nelle indagini necessarie ai fini di un progetto esecutivo idoneo e consapevole di tutte le problematiche tecniche.
Da detta nullità deriverebbe, a detta della appellante, il venir meno dei presupposti della risoluzione così come del riconoscimento dei maggiori costi per andamento anomalo che in parte è imputabile anche alla aggiudicatrice.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 19/32) – titolato “ annullamento e/o riforma della sentenza per motivazione contraddittoria, travisamento di fatti, violazione all'artt. 1218 c.c. 1176 c.c. 1227 c.c.
133 D.lgs 163/06 insussistenza dell'inadempimento dell'appellante” – la parte appellante invoca , a sostegno della doglianza, i documenti prodotti tardivamente perché ad essa venuti in possesso dopo la precisazione delle conclusioni (e depositati in primo grado con la comparsa conclusionale) – quali la CTU redatta in altro giudizio civile e il decreto di rinvio a giudizio in sede penale – perché decisivi ai fini della valutazione dei due presupposti per la risoluzione del rapporto, individuati dal Tribunale.
Per il primo – mancato pagamento dei compensi oltre il 25% - deduce l'appellante che vi sarebbe stata da parte del Tribunale una errata applicazione dell'art. 133 del citato decreto, in quanto la società aggiudicatrice avrebbe dovuto utilizzare lo strumento di cui all'art. 1460 C.C., aggiungendo che vi era peraltro già stata l'emissione di un decreto ingiuntivo (per quei compensi) sicchè non era possibile proporre l'azione risarcitoria.
Per il secondo – andamento anomalo dell'appalto – espone l'appellante il problea della “sottogalleria” non prevista nel progetto definitivo e che doveva essere oggetto di indagini da parte della aggiudicatrice, trattandosi peraltro di interferenze di facile scoperta.
Richiama, quindi, la parte appellante la nota del 27.5.08, evidenziando che detta comunicazione era stata effettuata a mesi di distanza, nonostante la ditta UM avesse già eseguito prima della fatturazione (avvenuta ad aprile 2008) video ispezioni precedentemente.
Invoca, poi, l'appellante la CTU espletata in altro giudizio nonché la CTU Per_3 Per_4 relativa al procedimento penale, deducendo che quanto indicato a pag. 83 dal CTU (nel Per_5 presente giudizio) sarebbe “un insulto all'intelligenza”.
Ribadisce, ancora, l'appellante la responsabilità del RUP – pure riconosciuta dal CTU pa pag. 86) nonché la violazione dell'art. 1175 C.C. da parte dell'appaltatrice per mancati sondaggi e mancate ispezioni, nonostante ne avesse l'obbligo, sicchè anche l'appaltatrice ha avuto una parte di colpa in tal senso accanto al RUP.
Infine, si invoca l'art. 1227 C.C., anche solo per la riduzione delle somme già riconosciute in primo grado.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 32/35) – titolato “annullamento o riforma della sentenza di Primo
Grado per palese violazione dell'art. 1375 del c.c. laddove non ha valutato adeguatamente la condotta dell'appellata in relazione agli obblighi di buona fede contrattuale” - l'appellante, con riguardo alla riserva n. 4, si duole che il Tribunale non abbia acclarato la carenza dei documenti probatori sulle attività effettuate e ribadisce che le 18 lettere inviate nel 2009 comprendevano le fatture emesse dalla società e che, nonostante ciò, l'aggiudicatrice avesse omesso di CP_6 informare l'appaltante dello stato dei cunicoli e delle gallerie. Per tale ragione devolve nuovamente la questione della violazione dell'art. 1375 C.C. da parte dell'appaltatrice.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 35/44) – titolato “ annullamento e/o riforma della sentenza in ordine alle statuizioni relative alla ammissibilità e alla quantificazione delle riserve” – l'appellante- premessa la rinuncia alle riserve 3,4,5 e 6 – deduce che alla luce di tutte le doglianze che precedono risultano travolti tutti i maggiori costi invocati dall'aggiudicatrice, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 38/40) – titolato “ annullamento e/o riforma della sentenza per quel che riguarda le riserve n.1-2-7 in parte qua (dal 31/07/08 al 12/08/08) in relazione alla illegittimità della sospensione dei lavori e al criterio di computo delle spese generai” – parte appellante, con riguardo alle riserve suddette ed al periodo 31.7.08/12.8.08 di sospensione dei lavori e di richiesta di apgamento delle spese generali, deduce che la seconda variante in realtà è stata di tipo qualitativo e che il verso “stravolgimento” del progetto risiede nella prima variante (v. pag. 148
CTU), travolta da nullità per le ragioni già indicate nelle precedenti doglianze.
Evidenzia, quindi, l'appellante che la sospensione è derivata pur sempre dalla condotta dell'appellata e che il calcolo delle spese generali deve avvenire secondo il criterio che indica a pag. 40 ex art. 25 comma 2 DM 145/00. §3.6 – Con il sesto motivo (pag. 41) – titolato “annullamento e/o riforma della sentenza in relazione alle somme quantificate quale rivalutazione monetaria e interessi legali” - si duole l'appellante che siano stati riconosciuti accessori ma senza che vi fosse un titolo e che per l'applicazione dell'art. 1224
C.C. non vi era prova del danno ai fini della rivalutazione, non essendo sufficiente la qualità di imprenditore.
Conclude – a pag. 42 – l'appellante per l'ammissione ex art. 345 comma 3 CPC della perizia redatta nel procedimento n. 57429/14 (CTU nonché del provvedimento di rinvio a giudizio, Per_3 documenti già depositati con la comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale.
§ 4 — Il giudizio è estinto, alla luce di quanto sopra indicato, con spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14065/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio, con spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore