Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI TA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 656 2024 avente ad oggetto: domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 27/10/1980 e residente in Parte_1
VIA G. VACCARO 81 95041 TA AL , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIBENEDETTO SANTO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]G. VACCARO Controparte_1
81 95041 TA AL CF elettivamente domiciliata presso C.F._2
alo studio dell'avv PEDULLA' LUCA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del3.4.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso contestuale depositato in data 03/06/2024 gli odierni ricorrenti chiedevano pronunciarsi la loro separazione consensuale e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e conseguente del matrimonio contratto con in data Controparte_2
27.8.2013 e trascritto nel registro degli atti civili del comune di Acireale anno 2013 n. 292 parte II serie
Con sentenza resa in data 12.8.2024 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti e la causa rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di provvedere sulla domanda di divorzio.
All'udienza presidenziale del 3.4.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 12.8.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 27/08/2013 annotato nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di ACIREALE al n 292 anno 2013 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo