Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2024, proposto da
-OMISSIS- quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del decreto assegnazione ore di sostegno, protoc. -OMISSIS-, a firma della dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-– avente ad oggetto l’assegnazione ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 ove si decreta l’assegnazione a favore dell’alunno-OMISSIS- numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’amministrazione scolastica ad assegnare a-OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali per l’a.s. 2024/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, nella indicata qualità, ha impugnato il decreto n. proto. -OMISSIS-, a firma della dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con il quale sono state attribuite al minore -OMISSIS-n 22 ore di sostegno settimanali, per l’anno scolastico 2024/2025; ha chiesto, quindi, ordinarsi alla Amministrazione intimata di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con memoria di stile.
Il Tribunale, con ordinanza del 27.11.2024, ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’Istituto scolastico si rideterminasse, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno del minore.
Con nota depositata il 28. 04.25 la ricorrente ha dichiarato che l’ordinanza cautelare è stata eseguita e che le ore di sostegno sono state assegnate al minore.
Pervenuta alla camera di consiglio del 30.04 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione nel merito.
È la stessa ricorrente, infatti, ad affermare che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, assegnando al minore la figura dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta.
La regolazione delle spese segue, pertanto, la soccombenza virtuale, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge, in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.