Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LONDRINO Parte_1
VALERIA presso cui è elettivamente domiciliato ed , rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Guerriero presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in QU in data 04.07.2014; - che, dallo stesso, sono nate due figlie: Per_1
(23.11.2014) e (26.02.2022); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_2
intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 13.06.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II. affidare le minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre SI.ra ; Parte_2
III. la casa coniugale in uno agli arredi verrà assegnata alla madre SI.ra
[...]
che vivrà con entrambe le figlie;
Parte_2
IV. porre a carico del SI. a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 piccole e , un assegno mensile di € 500,00, corrisposto in favore della Per_1 Per_2
SI.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Il Parte_2 suddetto Assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT.
carico dei coniugi al 50% le spese extra assegno ordinarie e straordinarie. Per_3
VI. Assegno unico e Universale al 100% in favore della SI.ra ; con la Parte_2
sottoscrizione delle seguenti condizioni il SI. presta il consenso Parte_1 affinchè la SI.ra chieda che l'intero importo dell'assegno le sia Parte_2
interamente corrisposto in qualità di richiedente.
VII. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il SI. terrà con Parte_1
se le figlie ogni mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (dopo cena) e il primo ed il terzo weekend del mese dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 21:30 (dopo cena) della domenica sera;
quando non terrà le figlie nel Weekend il SI. potrà Pt_1
incontrare e tenere con sé le piccole ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 (dopo cena); durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le piccole e trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 Per_1 Per_2
(due) settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni 3
anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. È fatto salvo ogni ulteriore accordo tra le parti nel mero interesse delle minori.
VIII. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
IX. i coniugi concorderanno di volta in volta il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per le minori e Persona_4
; Per_2
X. Previa decorrenza dei termini di legge e/o al passaggio in giudicato della separazione personale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto QU (Av) in data 4.7.2014, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di QU (Av) Anno 2014, parte II, serie A n. 4.
XI. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 13.06.2025.
Rilevato che le stesse hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, altresì, che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata l'[...] ad [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUADRELLE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2014);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conSIlio del 13/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese