TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 18 febbraio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361/2020 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. David Parte_1
Dell'Atti,
- Attore – contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Rosario Giannaccari,
- Convenuta – nonchè in persona del legale rappresentante p.t., ON
rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Tricarico,
- Altra convenuta – nonchè
e contumaci. Controparte_3 Controparte_4
- Altri convenuti -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 20.02.2020, ritualmente notificato, Parte_2
[...] evocava in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, Parte_1 CP_3
, , la e la
[...] Controparte_4 Controparte_1 [...]
in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., onde sentir CP_2
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare la sussistenza del comportamento colposo del signor , conducente del veicolo Opel Controparte_4
RS, targata EF738KD, di proprietà del signor , per aver Controparte_3
determinato l'incidente avvenuto al km 25 della S.P. 361 Gallipoli-Alezio,
l'11/04/2019, nel quale rimaneva danneggiata l'auto Audi A4, targata FF861CY, di proprietà di e condotta in locazione dall'attore, e ferito il suo Controparte_5
conducente - dichiarare l'esclusiva responsabilità Parte_1
del sig. , nella produzione del sinistro in oggetto;
- determinare CP_3
l'ammontare del danno complessivamente arrecato all'Audi A4 targata FF861CY ed al suo conducente, come segue: € 21.959,38 per danno all'auto Audi A4, targata FF861CY; € 474,90 per lesioni personali al conducente;
€ 4.246,88 per costo noleggio vettura sostitutiva (per il periodo da Aprile 2019 a Gennaio 2020),
€ 8.742,57 per canoni leasing versati senza usufruire del proprio veicolo (per il periodo Aprile 2019-Gennaio 2020) ed € 1.225,00 per posteggio (protrattosi per
215 giorni, fino al gennaio 2020), per l'effetto, -dare atto dell'intervenuto pagamento da parte di di € 720,00 a titolo di acconto sul ON
maggior danno;
- dare altresì atto della vigenza della polizza n° Controparte_1
108277604, con garanzia Kasco accessoria nonchè dell'intervenuto pagamento di
€. 9.719,54, trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno;
- dichiarare
, tenuta all'indennizzo del danno materiale e diretto subito dal Controparte_6 veicolo Audi A4 targata FF861CY, nel sinistro verificatosi l'11/04/2019, con il veicolo Opel RS targato EF738KD, in virtù della garanzia Kasco “collisione agevolata”, annessa alla polizza n°108277604; - condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare
[...] CP_5
del residuo danno pari ad € 12.239,84 al netto dell'acconto versato di €
[...]
9.719,54, oltre interessi e rivalutazione, per danno materiale e diretto al veicolo, con facoltà di rivalsa nei confronti di e del sig. ON CP_3
e - condannare , in
[...] Controparte_4 ON
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con i signori
2 e al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_3 Controparte_4
somma complessiva di € 13.494,45, al netto dell'acconto versato di € 720,00, oltre interessi e rivalutazioni monetarie, per rimborso del costo noleggio di vettura sostitutiva (pari ad € 4.246,88), per rimborso canoni leasing versati (pari ad €
8.742,57), per rimborso costi posteggio ( pari ad € 1.225,00), nonchè per le lesioni personali subite (pari ad € 474,90); -in subordine condannare chi di ragione al pagamento in favore di della somma di € 12.239,84, o dell'importo CP_5
maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.494,45, o dell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Spese come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.09.2020, si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ON
impugnare e contestare in toto le difese attoree e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. preliminarmente, in rito, fissare una nuova udienza nel rispetto del termine minimo di prima comparizione;
2. sempre in via preliminare ma assorbente, e con espressa riserva di gravame, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. rispetto alle azionate Parte_1
pretese monetarie per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
3. nel merito, dichiarare comunque infondata, illegittima ed arbitraria la domanda attorea, nonché eccessivamente gravatoria e, per l'effetto, rigettarla;
4. dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.02.2021, si costituiva, altresì, la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la quale, previa contestazione delle avverse difese, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad causam di per aver fatto valere in giudizio in nome Parte_1
proprio un diritto di dichiarare inammissibile la domanda Controparte_5
proposta nei confronti di con conseguente Controparte_7 estromissione di quest'ultima dal giudizio. 2) Condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di lite. 3) Nel merito, ove ne sia consentito l'esame, dichiarare
3 la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto e, di conseguenza, rigettarla. 4)
In via subordinata, accertare e dichiarare che ha Controparte_8
integralmente risarcito il danno subito dalla AUDI A4 targata FF861CY con
l'offerta € 9.719,54 e rigettare la domanda attrice volta ad ottenere la differenza.
5) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che le somme richieste sono sproporzionate ed esagerate riducendole alla luce delle risultanze istruttorie. 5) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Con provvedimento reso all'udienza dell'8.06.2021 veniva dichiarata la contumacia di e . Controparte_3 Controparte_4
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale.
All'udienza del 24.04.2024, parte attrice dichiarava di non aver più nulla a pretendere dalla in virtù di transazione intercorsa tra le Controparte_1
due parti e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti della predetta compagnia, con compensazione delle spese di lite;
chiedeva, invece, di proseguire il giudizio nei confronti della ON
e degli altri due convenuti contumaci ava atto
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta Parte_1
nei seguenti termini.
In primis, in virtù della transazione intervenuta tra la parte attrice e alla scrivente è fatto obbligo di dichiarare la cessazione Controparte_1
della materia del contendere tra le suddette parti, con compensazione delle spese di lite tra le stesse.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno ripercorrere sommariamente l'iter fattuale da cui ha tratto origine il presente giudizio.
In data 11.04.2019, l'auto Audi A4 targata FF861CY veniva tamponata dall'auto Opel RS targata EF738KD e, quindi, a sua volta, sospinta sull'auto che la precedeva nello stesso senso di marcia, KO targata FP570JJ, ferma sulla
4 SP 361 Gallipoli/Alezio, per consentire la manovra di svolta ad altro veicolo rimasto estraneo al sinistro per cui è causa.
Al momento del sinistro, l'auto Audi A4 targata FF861CY, della quale l'attore era conducente e locatario (in virtù di contratto di leasing con CP_5
, era coperta, per la RCA, da polizza assicurativa n°108277604, con
[...] garanzia accessoria Kasco “collisione agevolata”, in atto con Controparte_1
mentre l'auto tamponante, Opel RS targata EF738KD, risultava assicurata
[...]
per la RCA con . ON
A causa del predetto sinistro, l'Audi A4 subiva danni alla carrozzeria, mentre il suo conducente, odierno attore, subiva lesioni personali di lieve entità.
Inoltre, il subiva per un periodo di tempo la indisponibilità del Parte_1
proprio mezzo, necessario per svolgere la propria attività lavorativa di promotore finanziario, presso la sede provinciale della BNL di Lecce e/o altre sedi della
. CP_9
Quindi, l'attore provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia ed a mettere formalmente in mora anche in qualità di assicuratrice del CP_2
mezzo responsabile, la quale prendeva effettivamente in carico il sinistro
(assegnandogli il n° 369/2019/19) e lo istruiva mediante accertamenti tecnici e medico-legali con propri fiduciari, all'esito dei quali corrispondeva al Parte_1
la somma di € 720,00, nulla disponendo, invece, a titolo di risarcimento del danno al mezzo.
L'odierno attore, nelle more, si vedeva costretto a munirsi di veicolo sostitutivo anticipandone i costi.
La liquidava la somma di € 9.719,54 (trattenuta a titolo Controparte_1
di acconto sul maggior danno subito) in virtù della garanzia accessoria Kasco n°
0001330108277604.
Non ritenendo le predette somme satisfattive del danno subito e ritenendo la esclusiva responsabilità dell'auto Opel RS targata EF738KD (coperta per la
RCA dalla IA ) nella causazione del sinistro, previa ON
acquisizione di espressa autorizzazione di il Controparte_5 Parte_1
5 formulava due distinte domande e conveniva innanzi a codesto Tribunale gli odierni convenuti, onde sentir accogliere le conclusioni, come innanzi riportate.
A parere della scrivente può ritenersi pacifica la dinamica del sinistro verificatosi in data 11.04.2019, sulla SP 361 al km 25, in occasione del quale la vettura Audi A4 tg. FF861CY, condotta dal , veniva tamponata Parte_1 dall'auto Opel RS tg. EF738KD, condotta da;
Controparte_4
tanto, invero, si evince sia dalla Relazione di incidente stradale redatta dai
Carabinieri della Stazione di Gallipoli, intervenuti sul luogo del sinistro, a seguito di chiamata del . Parte_1
Inoltre, la conducente del veicolo KO tg. FP570JJ, che, nella circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro de quo precedeva il veicolo attoreo, ai militari intervenuti sul posto ha dichiarato quanto segue: “percorrevo la
SP 361 da Gallipoli direzione Alezio;
davanti avevo un'autovettura che doveva svoltare a sinistra, all'altezza del Km 25 il conducente metteva la freccia per indicare la svolta. Io, che gli stavo dietro mi sono fermata e dallo specchietto retrovisore vedevo la terza autovettura (Opel RS targata EF738KD) che andava ad urtare la macchina che la precedeva (Audi A4 targata FF861CY) e che la stessa mi urtava il lato destro posteriore” (cfr. dich. riportate in allegato alla Relazione di incidente stradale - prot. 11765/2019).
Ancora, la dinamica come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, trova piena conferma nei rilievi planimetrici, effettuati nell'immediatezza dai
Carabinieri della Stazione di Gallipoli intervenuti sul posto ed allegati alla predetta relazione;
invero, dagli stessi emerge chiaramente l'area interessata al sinistro, la direzione dei veicoli coinvolti, la loro posizione post-urto, nonché i danni visibili riportati dagli stessi.
Pertanto, possono ritenersi acclarate le seguenti circostanze: a) la KO si era fermata sulla carreggiata, atteso che l'auto che la precedeva doveva svoltare a sinistra;
b) l'Audi A4 si era posta in obbliquo per aggirare, da destra, la c) Per_1
la Opel RS, sopraggiungendo da tergo, tamponava l'Audi che poteva, quindi, completare la sua manovra essendo stata sospinta sulla KO.
6 A parere della scrivente, in questa sede, oltre ai suddetti elementi, a corroborare la fondatezza della tesi difensiva attorea in ordine alla responsabilità del sinistro de quo, concorre anche la condotta tenuta dai convenuti contumaci,
e , i quali, sebbene ritualmente Controparte_3 Controparte_4
evocati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi;
inoltre, Controparte_4
è stato anche ritualmente invitato a rendere il deferito interrogatorio e, all'udienza all'uopo fissata, non è comparso, senza addurre alcuna giustificazione.
In materia, si condivide l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “In caso di contumacia della parte convenuta opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente;
pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande. Tuttavia, una volta notificata ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c.,
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232 comma
1 c.p.c., pertanto, laddove la parte convenuta non si presenti a rendere
l'interrogatorio formale, è possibile desumere da ciò elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese della parte ricorrente.” (Tribunale Velletri sez. lav., 13/11/2018, n.1480).
Inoltre, “Nell'ipotesi di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, ex art. 2054, co. 2 cod. civ., è superata, a norma dell'art. 149, co. 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, che è onerato dal dimostrare che il tamponamento è stato provocato -in tutto o in parte- da cause
a lui non imputabili, che possono consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale.” (Cassazione civile sez. VI,
03/02/2023, n.3398).
Nella fattispecie in esame, il conducente della Opel RS, scegliendo di non costituirsi in questa sede e di non rendere l'interrogatorio deferitogli, non ha fornito la predetta prova.
7 Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, accertata l'esclusiva responsabilità dell'auto nella causazione del sinistro in questione, può CP_10
ritenersi sussistente l'onere a carico della in solido con i signori ON
, di risarcire i danni richiesti dall'odierno attore. CP_3
Priva di fondamento giuridico è l'eccezione sollevata dalla difesa delle in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo al , ON Parte_1
atteso che, come anche stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di
Cassazione con la sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011, “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.”.
Nel caso di specie, la legittimazione dell'utilizzatore è ancor più fondata, stante la presenza di una lettera del concedente che autorizzava espressamente il procuratore dell'utilizzatore a richiedere il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione (cfr. nota del 16.10.2019 in atti).
Si rileva, altresì, che il , a far data dal 20.01.2021, è divenuto Parte_1
proprietario dell'autovettura Audi A4 tg. FF861CY (cfr. carta di circolazione in atti).
Con particolare riferimento ai danni non patrimoniali, la predetta compagnia di assicurazioni ha già corrisposto al la somma di € 720,00, Parte_1
a titolo di risarcimento danni alla persona;
pertanto, sulla base del certificato di
P.S. in atti, all'attore deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di € 479,90, corrispondenti ad ulteriori 8 giorni di inabilità temporanea.
Quanto ai danni patrimoniali, questo giudice ritiene che all'odierno attore sono senz'altro dovute le somme dallo stesso corrisposte per noleggiare un veicolo sostitutivo nel periodo di indisponibilità della propria vettura, ossia durante la fase
8 di riparazione (da Aprile 2019 a Gennaio 2020); importo che, sulla base della documentazione prodotta in atti, ammonta a complessivi € 4.246,88 (cfr. docc. in atti).
Quanto, invece, alla domanda attorea avente ad oggetto il rimborso dei canoni di leasing corrisposti nel medesimo periodo, la scrivente ritiene che la stessa non possa essere accolta in questa sede, atteso che l'odierno attore, avrebbe comunque dovuto corrispondere i predetti canoni alla società di leasing, ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto e, in ogni caso, ottenendo il ristoro delle somme spese per noleggiare altra autovettura, lo stesso conseguirà il giusto risarcimento per l'ulteriore esborso patito.
In relazione al costo di posteggio, presso la di Matino, pari ad CP_11
€ 1.225,00, questo giudice ritiene che la relativa domanda non possa essere accolta in questa sede, in quanto sfornita di riscontri probatori circa l'effettivo esborso di dette somme.
In conclusione, , e la Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, ON
sono tenuti a risarcire gli ulteriori danni subiti dall'odierno attore a seguito del sinistro verificatosi in data 11.04.2019, quantificati in complessivi € 4.726,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite tra l'attore e i predetti convenuti vengono regolate secondo il criterio della soccombenza e quantificate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Dichiara cessata la matria del contendere tra Parte_1
e la con conseguente
[...] Controparte_1
compensazione delle spese di lite tra le stesse parti;
2. Condanna, in solido tra loro, , Controparte_3 [...]
e la in persona del legale Controparte_4 ON
rappresentante p.t., al risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'odierno attore a seguito del sinistro verificatosi in data
11.04.2019, quantificati in complessivi € 4.726,78, oltre interessi
9 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3. Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1
complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
4. dichiara la presenta sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 18 febbraio 2025
Il giudice onorario dr.ssa Elena Di Noi
10