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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
3421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 3421/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
05/07/2024
d a con l'avv. MAIER MARIAPIA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
( ), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._1 residente, in via Pirano, n. 21;
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, la ricorrente ha insistito per la pronuncia della sentenza parziale di divorzio rinunciando ai termini per comparse conclusionali sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza non definitiva di separazione del 7 giugno 2022, confermata dalla successiva sentenza del
29/05/2024, nel procedimento sub RG. 942/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 9 aprile 2018
(atto n. 61, parte 1 Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rinvia alla calendarizzata udienza del 7 maggio 2025, ore 12:00, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 16/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Filomena Piccirillo Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 3421/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
05/07/2024
d a con l'avv. MAIER MARIAPIA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
( ), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._1 residente, in via Pirano, n. 21;
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, la ricorrente ha insistito per la pronuncia della sentenza parziale di divorzio rinunciando ai termini per comparse conclusionali sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza non definitiva di separazione del 7 giugno 2022, confermata dalla successiva sentenza del
29/05/2024, nel procedimento sub RG. 942/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 9 aprile 2018
(atto n. 61, parte 1 Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rinvia alla calendarizzata udienza del 7 maggio 2025, ore 12:00, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 16/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Filomena Piccirillo Anna Lucia Fanelli