Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 125
Articolo 2
Versione
5 aprile 1952
Art. 1.
E' abrogata la disposizione contenuta nell' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1483 , circa la trasformazione in annualita' decennali posticipate, fino alla concorrenza di due miliardi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 lettera c) dello stesso decreto per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
Entrata in vigore il 5 aprile 1952