Art. 386. Requisizione dei prodotti 1. La requisizione puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti. 2. L'autorita' che procede alla requisizione puo' controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Trieste, sez. I, ordinanza collegiale 12/10/2023, n. 289Provvedimento: Pubblicato il 12/10/2023 N. 00175/2023 REG.RIC. N. 00289/2023 REG.PROV.COLL. N. 00175/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EZ UL (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 175 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello …Leggi di più...
- accesso agli atti·
- accesso difensivo·
- art. 34 c.p.a.·
- art. 22 e ss. l. 241/90·
- necessità e indispensabilità·
- art. 116 c.p.a.·
- interesse concreto e differenziato·
- pareri controinteressati·
- diniego parziale accesso·
- pianta organica