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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 25.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 63/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D argine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Savona n. 17 con indicazione dell'indirizzo pec;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Luciano giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, c.so Mazzini n. 65 con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 415/2024.
PAROLE CHIAVE: opposizione decreto ingiuntivo;
competenza territoriale inderogabile;
translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI. Il ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, lamentando la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, atteso che il debitore era residente nella provincia di Milano, dove era stato appunto notificato il provvedimento monitorio. In subordine, ritiene competente il Tribunale di Roma, dove aveva sede legale la Cassa opposta;
nel merito eccepisce la prescrizione dei contributi pretesi per gli anni 2013 e 2014, nonché la mancanza di prova del credito azionato. Costituendosi in giudizio, la convenuta aderisce all'eccezione di incompetenza, ritenendo anch'essa competente il Tribunale di Milano e chiede in rito rimettere le parti dinanzi al giudice competente. All'udienza del 25.3.2024 la causa veniva discussa.
2. INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DELLA FASE MONITORIA E CONSEGUENZE. Dalle allegazioni contenute negli atti di entrambe le parti emerge che la competenza territoriale sulla pretesa monitoria appartiene al Tribunale di Milano in base al luogo di residenza dell'ingiunto. Ed infatti, l'art. 444 comma 1 c.p.c. per le cause previdenziali individua la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha residenza l'attore, non potendo estendersi in via analogica il criterio di competenza dettato dall'art. 444 comma 3 c.p.c. per le cause contributive in ambito di rapporto di lavoro subordinato anche alle cause contributive che coinvolgono, come in questo caso, liberi professionisti o lavoratori autonomi (Cass. 20578/2016). Si precisa, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ìngiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera quindi la translatio iudicii) ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena: ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (ex plurimis Cass. 41230/2021, 1121/2022). Da tali principi si trae la conclusione che l'assenza di competenza del giudice della fase monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo con possibilità tramite riassunzione di proseguire il giudizio di accertamento del credito secondo le disposizioni che regolano la cognizione piena dinanzi al giudice indicato come competente. Non può portare a conclusioni diverse la pronuncia a Sezioni Unite n. 927/2022 che ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità relativo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, escludendo la natura impugnatoria ed affermando che trattasi di giudizio a cognizione piena sul credito fatto valere in via monitoria e non limitato, dunque, alla valutazione della legittimità o meno del provvedimento monitorio. Da tale principio deriva che la presenza di un vizio nel decreto ingiuntivo (nel caso di specie perché emesso dal giudice incompetente), pur imponendone la revoca, non preclude la possibilità di valutare nel merito la pretesa creditoria secondo le regole del procedimento ordinario, pretesa che ben può essere trasferita a seguito di riassunzione presso il giudice indicato come competente.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Per tali motivi, revocato il decreto ingiuntivo perché emesso da giudice incompetente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, presso cui parte opposta potrà decidere o di proseguire il presente giudizio al fine di ottenere l'esame nel merito della pretesa nell'ambito di un procedimento ordinario o di riproporre la medesima domanda monitoria con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo. La decisione su questione pregiudiziale che non ha permesso l'esame nel merito della pretesa, unitamente alla pronta adesione di parte resistente all'eccezione formulata dall'opponente, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 415/2024 per incompetenza del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, indicando quale giudice competente territorialmente il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 25.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 25.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 63/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D argine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Savona n. 17 con indicazione dell'indirizzo pec;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Luciano giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, c.so Mazzini n. 65 con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 415/2024.
PAROLE CHIAVE: opposizione decreto ingiuntivo;
competenza territoriale inderogabile;
translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI. Il ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, lamentando la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, atteso che il debitore era residente nella provincia di Milano, dove era stato appunto notificato il provvedimento monitorio. In subordine, ritiene competente il Tribunale di Roma, dove aveva sede legale la Cassa opposta;
nel merito eccepisce la prescrizione dei contributi pretesi per gli anni 2013 e 2014, nonché la mancanza di prova del credito azionato. Costituendosi in giudizio, la convenuta aderisce all'eccezione di incompetenza, ritenendo anch'essa competente il Tribunale di Milano e chiede in rito rimettere le parti dinanzi al giudice competente. All'udienza del 25.3.2024 la causa veniva discussa.
2. INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DELLA FASE MONITORIA E CONSEGUENZE. Dalle allegazioni contenute negli atti di entrambe le parti emerge che la competenza territoriale sulla pretesa monitoria appartiene al Tribunale di Milano in base al luogo di residenza dell'ingiunto. Ed infatti, l'art. 444 comma 1 c.p.c. per le cause previdenziali individua la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha residenza l'attore, non potendo estendersi in via analogica il criterio di competenza dettato dall'art. 444 comma 3 c.p.c. per le cause contributive in ambito di rapporto di lavoro subordinato anche alle cause contributive che coinvolgono, come in questo caso, liberi professionisti o lavoratori autonomi (Cass. 20578/2016). Si precisa, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ìngiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera quindi la translatio iudicii) ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena: ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (ex plurimis Cass. 41230/2021, 1121/2022). Da tali principi si trae la conclusione che l'assenza di competenza del giudice della fase monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo con possibilità tramite riassunzione di proseguire il giudizio di accertamento del credito secondo le disposizioni che regolano la cognizione piena dinanzi al giudice indicato come competente. Non può portare a conclusioni diverse la pronuncia a Sezioni Unite n. 927/2022 che ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità relativo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, escludendo la natura impugnatoria ed affermando che trattasi di giudizio a cognizione piena sul credito fatto valere in via monitoria e non limitato, dunque, alla valutazione della legittimità o meno del provvedimento monitorio. Da tale principio deriva che la presenza di un vizio nel decreto ingiuntivo (nel caso di specie perché emesso dal giudice incompetente), pur imponendone la revoca, non preclude la possibilità di valutare nel merito la pretesa creditoria secondo le regole del procedimento ordinario, pretesa che ben può essere trasferita a seguito di riassunzione presso il giudice indicato come competente.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Per tali motivi, revocato il decreto ingiuntivo perché emesso da giudice incompetente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, presso cui parte opposta potrà decidere o di proseguire il presente giudizio al fine di ottenere l'esame nel merito della pretesa nell'ambito di un procedimento ordinario o di riproporre la medesima domanda monitoria con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo. La decisione su questione pregiudiziale che non ha permesso l'esame nel merito della pretesa, unitamente alla pronta adesione di parte resistente all'eccezione formulata dall'opponente, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 415/2024 per incompetenza del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, indicando quale giudice competente territorialmente il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 25.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)