Articolo 20 della Legge 18 marzo 1968, n. 337
Articolo 19
Versione
25 aprile 1968
Art. 20.
La presente legge si applica alle imprese di nazionalita' italiana salvo il rispetto delle norme della Comunita' economica europea per la liberta' di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorche' le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunita'.

Entrata in vigore il 25 aprile 1968