TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5198/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5198/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08.03.2024, alle seguenti condizioni 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori Parte_2
e (matrimonio contratto in Albiate, in data 08.03.2024, iscritto nel
[...] Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiate, anno 2024, n.1, parte I);
2) confermare i provvedimenti della separazione;
3) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata nel medesimo procedimento de quo in data 24.10.2024 (sent. n. 920/24 – pubbl. in data 05.11.2024). La sentenza di separazione recepiva le conclusioni congiunte delle parti, in particolare:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_1
(matrimonio contratto in Albiate in data 08.03.2024, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiate, anno 2024, n.1, parte I);
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3) il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile di € 200,00 per n. 5 mensilità Pt_1 Parte_2 consecutive, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sino a novembre 2024, e ciò in ragione del fatto che la sig.ra si trasferirà per motivi di lavoro a Bologna e quindi necessità di un contributo per il sostenimento Parte_2 delle spese di trasferimento;
4) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31.07.2024, asportando dalla stessa i propri beni Parte_2 ed effetti personali, provvedendo, altresì, alla restituzione delle chiavi ed all'effettuazione del cambio di residenza;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto economico direttamente e/o indirettamente collegato all'intercorso rapporto matrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
6) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché gli altri documenti validi per l'espatrio.”
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n data 08.03.2024 a Albiate (MB) (atto n. 1, Parte I, del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Albiate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albiate (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5198/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08.03.2024, alle seguenti condizioni 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori Parte_2
e (matrimonio contratto in Albiate, in data 08.03.2024, iscritto nel
[...] Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiate, anno 2024, n.1, parte I);
2) confermare i provvedimenti della separazione;
3) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata nel medesimo procedimento de quo in data 24.10.2024 (sent. n. 920/24 – pubbl. in data 05.11.2024). La sentenza di separazione recepiva le conclusioni congiunte delle parti, in particolare:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_1
(matrimonio contratto in Albiate in data 08.03.2024, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiate, anno 2024, n.1, parte I);
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3) il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile di € 200,00 per n. 5 mensilità Pt_1 Parte_2 consecutive, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sino a novembre 2024, e ciò in ragione del fatto che la sig.ra si trasferirà per motivi di lavoro a Bologna e quindi necessità di un contributo per il sostenimento Parte_2 delle spese di trasferimento;
4) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31.07.2024, asportando dalla stessa i propri beni Parte_2 ed effetti personali, provvedendo, altresì, alla restituzione delle chiavi ed all'effettuazione del cambio di residenza;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto economico direttamente e/o indirettamente collegato all'intercorso rapporto matrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
6) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché gli altri documenti validi per l'espatrio.”
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n data 08.03.2024 a Albiate (MB) (atto n. 1, Parte I, del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Albiate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albiate (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona