Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 3/6/2025
Ruolo Generale n. 613/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 613/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
Società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario Parte_1
, P. Iva e C.F. , e per essa, quale mandataria, la Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
(nuova denominazione sociale della già
[...] CP_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Ludini (C.F. ), domiciliatario C.F._1 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
1
, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti, 32 C.F._3 presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Petagna ( ), che li rappresenta e difende C.F._4
– Email_2
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 60/2020, pubblicata il 7 gennaio
2020, notificata il 13 gennaio 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.3.2013 e per essa, quale mandataria, Parte_1 conveniva in giudizio i coniugi e Controparte_3 Controparte_4 onde sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di Parte_2 fondo patrimoniale a rogito Notaio di Napoli del 06/06/2008, rep. nr. 27917, Racc. nr. Persona_1
6553, trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Napoli in data 2 in data 10/06/2008.
Con il citato atto il aveva costituito il fondo patrimoniale con la moglie CP_4 Parte_2 destinandovi una serie di immobili (15 appartamenti), tutti di sua esclusiva proprietà, siti nel Comune di
Villaricca (NA) all'interno del complesso edilizio Parco San Pasquale.
A fondamento della suddetta domanda l'istituto di credito deduceva che l'atto notarile impugnato ledeva le ragioni creditorie nascenti dalla fideiussione prestata dal , in data 22.2.2006, in CP_4 favore della società a garanzia delle obbligazioni assunte dalla stessa con contratto di Parte_3 locazione finanziaria di immobili stipulato con la Locat S.p.a. al prezzo complessivo di euro 270.385,96 oltre Iva, suddiviso in 180 canoni mensili.
La società garantita si era resa inadempiente, e la nel marzo 2010, aveva risolto il contratto di CP_5 leasing, intimando alla debitrice il pagamento dell'esposizione debitoria fino a quel momento maturata, pari ad euro € 27.764,74, oltre i canoni non ancora scaduti ma divenuti immediatamente esigibili a seguito della risoluzione, pari ad euro 158.306,20, così per un totale di euro 186.070,94.
Deducendo che la costituzione del fondo aveva compromesso la consistenza patrimoniale del garante,
l'attrice chiedeva, pertanto, dichiararsene l'inefficacia nei suoi confronti.
Radicatasi la lite, si costituivano i convenuti, i quali eccepivano l'insussistenza dei presupposti dell'azione esperita, e concludevano per il rigetto della domanda.
2 La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, in sintesi, il Tribunale che difettasse, nella specie, il requisito oggettivo dell'eventus damni, dal momento che sia (garante) sia la (debitrice garantita e Controparte_4 Parte_3 utilizzatrice del contratto di leasing), erano titolari, all'epoca dell'atto dispositivo per cui è causa, di un considerevole patrimonio immobiliare, tale da escludere il pericolo di infruttuosità di un'eventuale azione esecutiva.
Inoltre, la indicata consistenza patrimoniale in capo al convenuto ed alla società CP_4 utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria inducevano il Tribunale a dubitare anche in merito alla sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni, avendo il disposto solo di una parte del proprio CP_4 ingente patrimonio immobiliare, nella ragionevole consapevolezza di non ledere le ragioni creditorie della concedente, invero non ancora maturate all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale impugnato.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 10.2.2020, e per Parte_1 essa la (nuova denominazione sociale della già CP_1 CP_2 [...]
ha proposto tempestivo appello, deducendone l'erroneità e Controparte_3 chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 15.5.2020 (per l'udienza del 23 giugno 2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con unico, articolato, motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso il presupposto dell'eventus damni nonostante l'atto costitutivo del fondo impugnato
3 avesse sottratto dal patrimonio aggredibile del garante ben quindici unità immobiliari, e tenuto conto del fatto che il patrimonio residuale del convenuto (rappresentato da ulteriori otto appartamenti, su cui gravavano delle pregiudizialità, nonché da trenta box auto), non sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere come l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha lo scopo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare il recupero del credito con l'azione espropriativa.
Attraverso la predetta azione di accertamento il creditore, infatti, rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la dichiarazione di inefficacia, nei soli propri confronti, degli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino un concreto pregiudizio per il creditore a causa della diminuzione del patrimonio del debitore, il che gli consentirà di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
E' indubbio che la costituzione del fondo patrimoniale sia un atto dispositivo del patrimonio del debitore, destinato a sottrarre i beni in esso ricompresi all'eventuale azione di recupero del credito.
Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie per cui è causa, l'attenzione deve esser incentrata sulla obiettiva, notevole, consistenza del patrimonio residuo del debitore, al netto dei cespiti vincolati al fondo, che è tale da non pregiudicare, nemmeno marginalmente, il recupero del credito.
Le parti appellate hanno provato documentalmente la cancellazione dei pregiudizi gravanti sugli otto appartamenti residuali, fornendo copia dei provvedimenti del Tribunale di Napoli, del 7.6.2009 e del
3.7.2009, coi quali è stata disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a suo tempo iscritta in favore di un soggetto terzo.
La perizia estimativa allegata dai convenuti in primo grado ha fornito una precisa indicazione di valore del patrimonio immobiliare del all'epoca della costituzione del fondo, del quale i 15 CP_4 appartamenti vincolati nel fondo costituivano solo una parte.
Il si è limitato, infatti, a disporre soltanto di una parte del proprio ingente patrimonio CP_4 immobiliare, lasciando assoggettata alla garanzia generale del credito la residua maggior parte di valore, pari ad € 2.332.415,00, così come da perizia di CTU versata in atti in primo grado dai convenuti, e non contestata da controparte.
4 Solo il valore complessivo degli otto appartamenti residui ammontava ad € 1.332.535,00.
Agli appartamenti e ai box auto vanno, peraltro, aggiunti una unità residenziale al Corso Secondigliano
e un'area scoperta al Vomero, nel comune di Napoli.
A fronte di ciò la pretesa creditoria della pari ad euro 186.070,94 - corrispondenti ai canoni CP_5 scaduti ed a scadere alla data della risoluzione del contratto di leasing - non pare esposta ad alcun concreto pericolo di infruttuosità di un'eventuale azione esecutiva.
Il tutto senza contare il patrimonio immobiliare della debitrice principale, del valore Parte_3 di circa € 438.000,00, come pure documentato dai convenuti.
E, come correttamente osservato dal Tribunale, la solidità patrimoniale del convenuto consente di ritenere incerto anche il requisito della scientia damni, intesa come consapevolezza di ledere le altrui ragioni creditorie, invero non ancora maturate all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale impugnato (così in sentenza).
Risulta, infine, documentato in atti che, nelle more del separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, il ha versato alla CP_4 la somma di euro 126.000,00 a mezzo n. 17 bonifici bancari (allegati alla Parte_1 comparsa di costituzione in appello), in esecuzione di un accordo transattivo verbale, intervenuto in quel giudizio tra le parti, con la conseguenza che il credito originariamente vantato dall'attrice- appellante si è sensibilmente ridotto, se non del tutto estinto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, ricompreso nello scaglione 52.000,00 ed € 260.000,00, attestandosi nei valori minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con la chiesta attribuzione.
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Sussistono, invece, quelli di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del grado, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Massimiliano Petagna;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 3.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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