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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/04/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/02/2025, nella causa R.G. n. 36198/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(08/09/1978) rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Parte_1
Pietro, per procura in atti;
RICORRENTE
E
e , in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Cavallo Alessia, per procura in atti;
RESISTENTI
^^^^^
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto del ricorrente al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti e/o Istituti Scolastici Controparte_1
Capofila, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale ATA a valere nel corrente triennio 2024/2027 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni profilo professionale opzionato nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_3 pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 26 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/02/2025, nella causa R.G. n. 36198/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(08/09/1978) rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Parte_1
Pietro, per procura in atti;
RICORRENTE
E
e , in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Cavallo Alessia, per procura in atti;
RESISTENTI
^^^^^
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto del ricorrente al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti e/o Istituti Scolastici Controparte_1
Capofila, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale ATA a valere nel corrente triennio 2024/2027 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni profilo professionale opzionato nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_3 pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 26 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile