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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/02/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Arianna De Martino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4371/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BRUGNONI ELISABETTA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
NUTI PAOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Tullio Cicoria.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 30/10/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 12/12/2023;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere del PM e precisato che il rilievo effettuato in relazione alle spese per l'abbigliamento è assorbito dalla specifica previsione contenuta nelle condizioni dove ciascun genitore provvederà per la sua parte trattandosi di spese ordinarie;
Rilevato che le parti, con riferimento alle spese, hanno comunque richiamato il protocollo d'intesa del Tribunale di Perugia sottoscritto il 25/05/2016;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1 in favore dei figli e sia regolamentato secondo Parte_2 Per_1 Per_2 le condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2023, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 06/02/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Arianna De Martino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4371/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BRUGNONI ELISABETTA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
NUTI PAOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Tullio Cicoria.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 30/10/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 12/12/2023;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere del PM e precisato che il rilievo effettuato in relazione alle spese per l'abbigliamento è assorbito dalla specifica previsione contenuta nelle condizioni dove ciascun genitore provvederà per la sua parte trattandosi di spese ordinarie;
Rilevato che le parti, con riferimento alle spese, hanno comunque richiamato il protocollo d'intesa del Tribunale di Perugia sottoscritto il 25/05/2016;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1 in favore dei figli e sia regolamentato secondo Parte_2 Per_1 Per_2 le condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2023, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 06/02/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti