Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 feb- braio 2025, iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Gianicolense n. 51, presso lo studio dell'Avv. Chiara Vadalà che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 18 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 luglio 2007 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte II, serie
A, n. 19); che dalla loro unione sono nati i figli a QU (VT) il Persona_1
4 gennaio 2009, ed a QU (VT) il 28 gennaio 2012; che la Persona_2
prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconci- liarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Il sig sposterà definitivamente la propria residenza nella casa di sua pro- Pt_2
prietà sita in Contrada Mazzocchio Alto, 81 in Vetralla;
2. i coniugi sono economicamente indipendenti e non è prevista alcuna forma di mantenimento;
3. i figli sono collocati prevalentemente presso la madre, nell'attuale dimora, in Via dei Funari, 2 in Vetralla. L'affidamento è congiunto;
4. il padre frequenterà i figli liberamente ma con almeno un pomeriggio a settimana ciascuno, nei giorni che verranno concordati tra i genitori, nonché almeno a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle 21. I figli tra- scorreranno con il padre nel periodo delle vacanze estive due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, una settimana a testa, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale (23 dicembre/30 dicembre) o Capodanno
(31 dicembre/ 6 gennaio), salvo diversi accordi tra le parti;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi ac- cordi tra le parti;
5. il padre corrisponderà alla sig.r per il contributo al mantenimento ordi- Pt_1
nario dei figli un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, e da rivalutarsi pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per la relativa posizione economica-sociale. Inoltre, il sig rinuncia espressa- Pt_2
mente alla propria quota di assegno unico ed universale per i figli a carico, autoriz- zando la sig.ra alla richiesta della somma integrale e al relativo utilizzo per Pt_1
tutte le necessità quotidiane dei figli;
6. le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale ordinario di Viterbo, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. i ricorrenti si prestano reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
8. il finanziamento per liquidità, contratto dal sig con Banca Lazio Nord – Pt_2
Credito Cooperativo Italiano - e il cui debito ammonta, attualmente ad €
58.717,97= sarà rinegoziato a cura e spese del sig. entro il 31.12.2025, al Pt_2
fine liberare la sig.r dalla fidejussione sottoscritta;
Pt_1
9. il sig. riconosce l'esistenza del proprio debito di € Parte_2
160.000,00= nei confronti della sig.ra e si impegna alla restitu- Parte_1
zione della cifra, da considerarsi come mutuo gratuito offertogli dalla sig.r . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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