Articolo 94 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 93Articolo 95
Versione
13 aprile 1963
Art. 94.
Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sara' sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.
Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneita' al servizio, espresso dal medico fiscale l'impiegato sara' invitato a riprendere immediatamente servizio.
Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneita' espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio.
Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potra' appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere e' definitivo.
Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere e' definitivo.
Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di falsi assistere da un medico di propria fiducia.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963