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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Zelo ON Persico (LO), Via XX Settembre n.8, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca
Pasquale, del foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi (LO), Corso Mazzini n. 32 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato
ES Dona, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Zelo ON Persico (LO), Largo Don Orione
n.2/A ha eletto domicilio;
- RESISTENTE - PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio, a Scafati in data 15/05/2000 avanti il Ministro di culto della
1 Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto, con annotazione dell'emananda sentenza al Comune dove è stato celebrato il matrimonio tra le parti;
2) disporre che la casa coniugale (e relative pertinenze) rimanga assegnata alla sig.ra Parte_1
, con l'arredo che la dota di proprietà comune dei coniugi, la quale vi continuerà ad abitare
[...] con le figlie fino alla completa indipendenza economica di entrambe le stesse;
3) disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della coniuge, con decorrenza febbraio 2025 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2026; il signor corrisponderà alla signora le mensilità arretrate entro CP_1 Pt_1 il 30/9/2025;
4) disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario, alla sig.ra , la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ES entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2026, sino all'indipendenza economica della stessa. Per quanto attiene alla figlia , assunta ad aprile 2025 Per_1 con contratto di apprendistato della durata di due anni, il signor non verserà allo stato CP_1 alcunché per il mantenimento della ragazza, in quanto allo stato economicamente indipendente. Le parti si impegnano a considerare e valutare l'eventuale necessità della ripresa del mantenimento della ragazza alla scadenza del contratto o qualora la ragazza rimanesse anzi tempo priva di occupazione, rivalutando tutte le condizioni economiche in base alla situazione economico- patrimoniale dei coniugi in quel momento;
5) disporre che il provveda al 100% delle spese di natura straordinaria per la figlia CP_1
ES e nello specifico: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per
2 attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola per esigenze di lavoro;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive
e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla emissione del giustificativo di spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) disporre che il signor provveda al pagamento delle spese condominiali ordinarie CP_1 dell'alloggio ove risiedono la coniuge e le figlie;
7) disporre che l'assegno unico universale per la figlia ES venga percepito e incassato al
100% dalla sig.ra sul proprio conto corrente personale;
Pt_1
8) Spese legali compensate.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 marito domandando di pronunciare la separazione, l'affidamento congiunto della CP_1
3 figlia minorenne ES con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di €
650,00/700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie in misura integrale o comunque maggioritaria, l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, nonché di porre a carico del coniuge il pagamento, a titolo di mantenimento, di un assegno in suo favore dell'importo mensile di € 500,00. Altresì, la ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti indifferibili, nella specie l'assegnazione della casa coniugale alla medesima.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• dall'unione coniugale sono nate le figlie ( il 14.11.2004) e ES Per_1 Persona_2
( il 02.06.2007); Persona_2
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile sito in Zelo ON Persico
(LO), Via XX Settembre n.8, acquistato nel 2017 con contratto di mutuo ed estinto anticipatamente, intestato esclusivamente al marito;
• il rapporto coniugale si è deteriorato nel tempo in ragione dell'ingravescente atteggiamento autoritario e accentratore di , che ha di fatto reso intollerabile la prosecuzione CP_1 della convivenza;
• al momento della separazione di fatto della coppia, il resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in dimora a breve distanza;
• i coniugi hanno redatto scrittura nella quale hanno dato atto che avrebbe CP_1 rilasciato l'abitazione coniugale alla moglie, la quale avrebbe continuato a risiedervi assieme alle figlie, sennonché il marito ha da ultimo manifestato l'intento di porre in vendita l'abitazione di sua proprietà, così privandola alla coniuge e alle figlie;
• le figlie negli ultimi tempi di convivenza tra i coniugi hanno patito un forte disagio per via della tensione tra i genitori e le continue vessazioni paterne, a tal punto da manifestare segni evidenti di sofferenza, che hanno portato , appena divenuta maggiorenne, ad avviare un percorso Per_1 di supporto psicologico ed ES a patire di attacchi di ansia e panico;
• la ricorrente non ha oggi alcuna disponibilità economica, né alcun patrimonio immobiliare e mobiliare, avendo destinato tutti i proventi della propria attività alla famiglia, e stante la lunga assenza dal mondo del lavoro e l'assenza di qualsivoglia regolarizzazione del lavoro prestato in favore della ditta del coniuge, non maturerà i requisiti contributivi per assicurarsi una previdenza pensionistica;
4 • ha oggi reperito un'attività lavorativa part time con contratto a termine, con Parte_1 uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00;
• ha sempre lavorato per tutti gli anni di coniugio, dapprima alle dipendenze di CP_1 varie società, rivestendo via via posizioni lavorative di maggiore rilevo, fino ad aprire nel 2011 la propria impresa di posa in opera di infissi e zanzariere.
2. Con decreto di adozione di provvedimenti indifferibili del 25.06.2024, il Giudice relatore ha così disposto: “1) in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, assegna ad Parte_1
l'abitazione coniugale sita in Zelo ON Persico, via XX settembre n. 8; 2) fissa, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti in questa sede, l'udienza del giorno 10.07.2024, alle ore 13:00, dinanzi a sé; [omissis]”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.07.2024 si è costituito CP_1
, chiedendo dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento ex
[...] art. 473 bis. 15 c.p.c.
4. All'udienza del 10.07.2024 sono state sentite le parti e il Giudice ha quindi riservato la decisione in ordine alla conferma, alla modifica o alla revoca del decreto emesso.
Con ordinanza pubblicata in data 24.07.2024, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha confermato integralmente il provvedimento già adottato con il decreto del 25.06.2024.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.10.2024 si è costituito CP_2 contestando quanto dedotto e argomentato da controparte e chiedendo dichiararsi la
[...] separazione personale tra i coniugi, l'affidamento congiunto della figlia minorenne ES con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, nonché il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
6. All'udienza del 29.11.2024 sono state sentite le parti.
Il legale di parte resistente ha proposto la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese condominiali e delle spese straordinarie e il versamento una tantum di € 20.000 alla ricorrente.
La ricorrente non ha accettato la proposta di controparte. Il legale di parte ricorrente si è riportato agli atti e alle istanze istruttorie
Il Giudice si è riservato.
Successivamente, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ha disposto l'audizione delle figlie e ES, fissando per l'audizione l'udienza del Per_1
5 29.05.2025.
7. All'udienza del 29.05.2025, a seguito di audizione delle figlie dei coniugi e nuovamente delle parti personalmente, le parti hanno chiesto assegnazione di un termine per poter produrre la documentazione reddituale aggiornata;
il Giudice ha rinviato il procedimento all'udienza del
13.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte e produzione documentali.
8. Con ordinanza del 24.06.2025, il Giudice relatore, lette le note scritte d'udienza del
13.06.2025 dalle parti, tenuto conto che entrambe le figlie hanno raggiuto la maggiore età e che Per_1 lavora con contratto di apprendistato percependo uno stipendio di € 1.600,00 mensili, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “separazione personale alle seguenti condizioni: - Assegnazione della casa coniugale a che la continuerà ad abitare con le figlie fino alla completa Parte_1 indipendenza economica delle stesse - Assegno di mantenimento a carico di a favore CP_1 del coniuge di 400 Euro mensili rivalutabili annualmente - Contributo al Parte_1 mantenimento della figlia ES a carico di da versarsi ad CP_1 Parte_1 pari a 300 Euro mensili rivalutabili annualmente - Spese straordinarie relative alla figlia ES
100% a carico del padre - Spese compensate”; quindi il Giudice ha rinviato la causa CP_1 all'udienza del 14.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per manifestare l'adesione alla proposta del Giudice e depositare eventuali conclusioni congiunte o per svolgere le proprie istanze per la prosecuzione del giudizio.
9. Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo e depositare conclusioni congiunte.
Con ordinanza, il Giudice relatore, rilevato che le parti sono pervenute ad un accordo, ha fissato l'udienza del 22.09.2025 per discussione ex art. 473 bis.22 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte per consentire alle parti di depositare note di p.c. congiunte.
10. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 22.09.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio avanti il Ministro di culto della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
6 Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 14.11.2004), maggiorenne ed Per_1 Persona_2 economicamente indipendente poiché la stessa ha dichiarato di lavorare con contratto di apprendistato e di percepire una stipendio netto mensile di Euro 1.600,00, e ES ( il Persona_2
02.06.2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di mantenimento della figlia ES, maggiorenne ma non economicamente indipendente, sono rispondenti all'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno
2000;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare (e relative pertinenze) sita in Zelo ON Persico
(LO), Via XX Settembre n.8, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, a Parte_1 che l'abiterà con le figlie e ES fino alla completa indipendenza
[...] Per_1 economica di entrambe le stesse;
3) dispone che corrisponda a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge, con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2026;
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che corrisponderà a CP_1 le mensilità arretrate entro il 30.09.2025; Parte_1
5) dispone che concorra al mantenimento della figlia ES CP_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
7 l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2026, e sino all'indipendenza economica della stessa;
6) dispone che provveda nella misura del 100% alle spese straordinarie che si CP_1 rendessero necessarie per la figlia ES, come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 5) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
7) prende atto dell'accordo con cui le parti si impegnano a considerare e valutare l'eventuale necessità della ripresa del mantenimento della figlia – allo stato economicamente Per_1 indipendente – alla scadenza del contratto di lavoro o qualora la ragazza rimanesse anzi tempo priva di occupazione, rivalutando tutte le condizioni economiche in base alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi in quel momento;
8) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico spetterà nella misura del 100% a Parte_1
9) prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti per il quale provvederà CP_1 al pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa familiare;
10) compensa tra le parti le spese di procedura.
Mandaalla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 30.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Zelo ON Persico (LO), Via XX Settembre n.8, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca
Pasquale, del foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi (LO), Corso Mazzini n. 32 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato
ES Dona, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Zelo ON Persico (LO), Largo Don Orione
n.2/A ha eletto domicilio;
- RESISTENTE - PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio, a Scafati in data 15/05/2000 avanti il Ministro di culto della
1 Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto, con annotazione dell'emananda sentenza al Comune dove è stato celebrato il matrimonio tra le parti;
2) disporre che la casa coniugale (e relative pertinenze) rimanga assegnata alla sig.ra Parte_1
, con l'arredo che la dota di proprietà comune dei coniugi, la quale vi continuerà ad abitare
[...] con le figlie fino alla completa indipendenza economica di entrambe le stesse;
3) disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della coniuge, con decorrenza febbraio 2025 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2026; il signor corrisponderà alla signora le mensilità arretrate entro CP_1 Pt_1 il 30/9/2025;
4) disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario, alla sig.ra , la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ES entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2026, sino all'indipendenza economica della stessa. Per quanto attiene alla figlia , assunta ad aprile 2025 Per_1 con contratto di apprendistato della durata di due anni, il signor non verserà allo stato CP_1 alcunché per il mantenimento della ragazza, in quanto allo stato economicamente indipendente. Le parti si impegnano a considerare e valutare l'eventuale necessità della ripresa del mantenimento della ragazza alla scadenza del contratto o qualora la ragazza rimanesse anzi tempo priva di occupazione, rivalutando tutte le condizioni economiche in base alla situazione economico- patrimoniale dei coniugi in quel momento;
5) disporre che il provveda al 100% delle spese di natura straordinaria per la figlia CP_1
ES e nello specifico: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per
2 attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola per esigenze di lavoro;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive
e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla emissione del giustificativo di spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) disporre che il signor provveda al pagamento delle spese condominiali ordinarie CP_1 dell'alloggio ove risiedono la coniuge e le figlie;
7) disporre che l'assegno unico universale per la figlia ES venga percepito e incassato al
100% dalla sig.ra sul proprio conto corrente personale;
Pt_1
8) Spese legali compensate.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 marito domandando di pronunciare la separazione, l'affidamento congiunto della CP_1
3 figlia minorenne ES con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di €
650,00/700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie in misura integrale o comunque maggioritaria, l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, nonché di porre a carico del coniuge il pagamento, a titolo di mantenimento, di un assegno in suo favore dell'importo mensile di € 500,00. Altresì, la ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti indifferibili, nella specie l'assegnazione della casa coniugale alla medesima.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• dall'unione coniugale sono nate le figlie ( il 14.11.2004) e ES Per_1 Persona_2
( il 02.06.2007); Persona_2
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile sito in Zelo ON Persico
(LO), Via XX Settembre n.8, acquistato nel 2017 con contratto di mutuo ed estinto anticipatamente, intestato esclusivamente al marito;
• il rapporto coniugale si è deteriorato nel tempo in ragione dell'ingravescente atteggiamento autoritario e accentratore di , che ha di fatto reso intollerabile la prosecuzione CP_1 della convivenza;
• al momento della separazione di fatto della coppia, il resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in dimora a breve distanza;
• i coniugi hanno redatto scrittura nella quale hanno dato atto che avrebbe CP_1 rilasciato l'abitazione coniugale alla moglie, la quale avrebbe continuato a risiedervi assieme alle figlie, sennonché il marito ha da ultimo manifestato l'intento di porre in vendita l'abitazione di sua proprietà, così privandola alla coniuge e alle figlie;
• le figlie negli ultimi tempi di convivenza tra i coniugi hanno patito un forte disagio per via della tensione tra i genitori e le continue vessazioni paterne, a tal punto da manifestare segni evidenti di sofferenza, che hanno portato , appena divenuta maggiorenne, ad avviare un percorso Per_1 di supporto psicologico ed ES a patire di attacchi di ansia e panico;
• la ricorrente non ha oggi alcuna disponibilità economica, né alcun patrimonio immobiliare e mobiliare, avendo destinato tutti i proventi della propria attività alla famiglia, e stante la lunga assenza dal mondo del lavoro e l'assenza di qualsivoglia regolarizzazione del lavoro prestato in favore della ditta del coniuge, non maturerà i requisiti contributivi per assicurarsi una previdenza pensionistica;
4 • ha oggi reperito un'attività lavorativa part time con contratto a termine, con Parte_1 uno stipendio mensile netto di circa € 1.000,00;
• ha sempre lavorato per tutti gli anni di coniugio, dapprima alle dipendenze di CP_1 varie società, rivestendo via via posizioni lavorative di maggiore rilevo, fino ad aprire nel 2011 la propria impresa di posa in opera di infissi e zanzariere.
2. Con decreto di adozione di provvedimenti indifferibili del 25.06.2024, il Giudice relatore ha così disposto: “1) in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, assegna ad Parte_1
l'abitazione coniugale sita in Zelo ON Persico, via XX settembre n. 8; 2) fissa, per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti in questa sede, l'udienza del giorno 10.07.2024, alle ore 13:00, dinanzi a sé; [omissis]”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.07.2024 si è costituito CP_1
, chiedendo dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento ex
[...] art. 473 bis. 15 c.p.c.
4. All'udienza del 10.07.2024 sono state sentite le parti e il Giudice ha quindi riservato la decisione in ordine alla conferma, alla modifica o alla revoca del decreto emesso.
Con ordinanza pubblicata in data 24.07.2024, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha confermato integralmente il provvedimento già adottato con il decreto del 25.06.2024.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.10.2024 si è costituito CP_2 contestando quanto dedotto e argomentato da controparte e chiedendo dichiararsi la
[...] separazione personale tra i coniugi, l'affidamento congiunto della figlia minorenne ES con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, nonché il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
6. All'udienza del 29.11.2024 sono state sentite le parti.
Il legale di parte resistente ha proposto la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese condominiali e delle spese straordinarie e il versamento una tantum di € 20.000 alla ricorrente.
La ricorrente non ha accettato la proposta di controparte. Il legale di parte ricorrente si è riportato agli atti e alle istanze istruttorie
Il Giudice si è riservato.
Successivamente, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ha disposto l'audizione delle figlie e ES, fissando per l'audizione l'udienza del Per_1
5 29.05.2025.
7. All'udienza del 29.05.2025, a seguito di audizione delle figlie dei coniugi e nuovamente delle parti personalmente, le parti hanno chiesto assegnazione di un termine per poter produrre la documentazione reddituale aggiornata;
il Giudice ha rinviato il procedimento all'udienza del
13.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte e produzione documentali.
8. Con ordinanza del 24.06.2025, il Giudice relatore, lette le note scritte d'udienza del
13.06.2025 dalle parti, tenuto conto che entrambe le figlie hanno raggiuto la maggiore età e che Per_1 lavora con contratto di apprendistato percependo uno stipendio di € 1.600,00 mensili, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “separazione personale alle seguenti condizioni: - Assegnazione della casa coniugale a che la continuerà ad abitare con le figlie fino alla completa Parte_1 indipendenza economica delle stesse - Assegno di mantenimento a carico di a favore CP_1 del coniuge di 400 Euro mensili rivalutabili annualmente - Contributo al Parte_1 mantenimento della figlia ES a carico di da versarsi ad CP_1 Parte_1 pari a 300 Euro mensili rivalutabili annualmente - Spese straordinarie relative alla figlia ES
100% a carico del padre - Spese compensate”; quindi il Giudice ha rinviato la causa CP_1 all'udienza del 14.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per manifestare l'adesione alla proposta del Giudice e depositare eventuali conclusioni congiunte o per svolgere le proprie istanze per la prosecuzione del giudizio.
9. Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo e depositare conclusioni congiunte.
Con ordinanza, il Giudice relatore, rilevato che le parti sono pervenute ad un accordo, ha fissato l'udienza del 22.09.2025 per discussione ex art. 473 bis.22 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte per consentire alle parti di depositare note di p.c. congiunte.
10. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 22.09.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio avanti il Ministro di culto della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
6 Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 14.11.2004), maggiorenne ed Per_1 Persona_2 economicamente indipendente poiché la stessa ha dichiarato di lavorare con contratto di apprendistato e di percepire una stipendio netto mensile di Euro 1.600,00, e ES ( il Persona_2
02.06.2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di mantenimento della figlia ES, maggiorenne ma non economicamente indipendente, sono rispondenti all'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Scafati (SA) in data 15.05.2000, atto trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte II - Serie A - Anno
2000;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare (e relative pertinenze) sita in Zelo ON Persico
(LO), Via XX Settembre n.8, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, a Parte_1 che l'abiterà con le figlie e ES fino alla completa indipendenza
[...] Per_1 economica di entrambe le stesse;
3) dispone che corrisponda a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge, con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2026;
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che corrisponderà a CP_1 le mensilità arretrate entro il 30.09.2025; Parte_1
5) dispone che concorra al mantenimento della figlia ES CP_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
7 l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2026, e sino all'indipendenza economica della stessa;
6) dispone che provveda nella misura del 100% alle spese straordinarie che si CP_1 rendessero necessarie per la figlia ES, come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 5) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
7) prende atto dell'accordo con cui le parti si impegnano a considerare e valutare l'eventuale necessità della ripresa del mantenimento della figlia – allo stato economicamente Per_1 indipendente – alla scadenza del contratto di lavoro o qualora la ragazza rimanesse anzi tempo priva di occupazione, rivalutando tutte le condizioni economiche in base alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi in quel momento;
8) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico spetterà nella misura del 100% a Parte_1
9) prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti per il quale provvederà CP_1 al pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa familiare;
10) compensa tra le parti le spese di procedura.
Mandaalla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 30.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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