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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8324/2023 vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Carotenuto, Parte_1 come in atti ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come CP_1 in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, il ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura
[...] pari o superiori allo 06% a decorrere dal 22/12/2022 (data di denuncia M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.” L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, rappresentava il CP_1 riconoscimento del nesso eziologico tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata, con una valutazione dell'8% di menomazione dell'integrità psicofisica. Disposti diversi rinvii al fine di verificare l'avvenuto riconoscimento, nonché il pagamento delle pretese, all'odierna udienza parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Sopravvive, in ultimo, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà il riconoscimento disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' tenuto conto che il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della patologia oggetto di causa con erogazione delle somme dovute a titolo di indennizzo del danno biologico è avvenuto solo con provvedimento datato 09/07/2025.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' , al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8324/2023 vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Carotenuto, Parte_1 come in atti ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come CP_1 in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, il ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura
[...] pari o superiori allo 06% a decorrere dal 22/12/2022 (data di denuncia M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.” L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, rappresentava il CP_1 riconoscimento del nesso eziologico tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata, con una valutazione dell'8% di menomazione dell'integrità psicofisica. Disposti diversi rinvii al fine di verificare l'avvenuto riconoscimento, nonché il pagamento delle pretese, all'odierna udienza parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Sopravvive, in ultimo, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà il riconoscimento disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' tenuto conto che il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della patologia oggetto di causa con erogazione delle somme dovute a titolo di indennizzo del danno biologico è avvenuto solo con provvedimento datato 09/07/2025.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' , al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso