Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 961/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2212
del 25/09/2023 promossa da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo da Passano per mandato in atti
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Maria Cleme Bartesaghi per mandato in atti
APPELLATA
nonché contro
(già CP 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberta Oppezzi per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
25/09/2023 RG n. 6649/2019 Repert. n. 2423/2023 e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, previa rinnovazione della C.T.U. svolta in primo grado sugli stessi quesiti e cioè previo incarico avente ad oggetto la corretta applicazione della tariffa di tutela gas così come risultante dall'estratto allegato sub 8 nelle fatture di cui al documento
3 da a) a 1) del fascicolo monitorio, C.T.U. diretta a: b) determinare gli effettivi consumi effettuati dalla soc. Pt 1 per i suddetti periodi ed in particolare per il periodo 2002-2013, facendo applicazione delle correzioni necessarie a convertire i MC in SMC, se del caso secondo i criteri di cui alla Deliberazione ARERA n. 573/2013 del 12/12/2013; c)
quantificare quindi quanto effettivamente dovuto dalla soc. Pt 1 per detti periodi e, preso atto che la soc. Pt 1 ha versato a CP 3 Genova e/o € 463.625,94, CP 1
determinare l'indebito corrisposto":
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 821/2019 del Tribunale di Genova, mandando assolta da ogni e qualunque pretesa fatta valere da Controparte_1Parte 1
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che, per la fornitura di gas uso riscaldamento per cui è causa allo stabile di corso Belvedere 51 Genova, negli anni dal
2003 al 2014 o suoi enti ha versato ad Controparte 1 Parte 1
subentrati € 463.625,94 e quindi somme maggiori di quelle dovute;
conseguentemente accertare e dichiarare che ha diritto ad ottenere da Parte 1 CP 1
[...] il rimborso di tutto quanto da essa versato in eccedenza negli importi che risulteranno dovuti ad istruttoria ultimata;
3) vinti i compensi, di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario, e le spese di lite, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi del giudizio e con spese di Ctu del primo grado a carico di Controparte_4
Controparte_1 "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
[...] PPELLATA,
Genova, contrariis reiectis,
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione di Parte 1
[...] ex art. 342 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 283
c.p.c. e non provata.
3. In via subordinata nel merito, respingere l'appello proposto da Parte 1 in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, confermando integralmente la sentenza n. 2212/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24 settembre 2023 e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 821/2019 del 6 marzo 2019 con il quale è stato ingiunto a Parte 1 il pagamento della somma di €
58.150,23 oltre interessi moratori.
4. In via di ulteriore subordine, per il denegato caso di soccombenza totale o parziale, in CP ora CP 2 dichiarare tenuta e condannare forza della chiamata del terzo ' CP 1 a manleva e garanzia:questa ultima, a titolo contrattuale, a tenere indenne
- da ogni e qualsivoglia somma e/o pretesa dovesse essere condannata a risarcire o pagare a qualsiasi titolo e/o ragione, nei confronti della società Parte 1
- o delle minori somme rispetto a quelle azionate di € 58.150,23 oltre interessi moratori il tutto per i titoli, motivi e ragioni così come esposti nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 01/10/2019, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
5. In ogni caso, con vittoria si spese, anche generali, nonché di compensi per le prestazioni legali di tutti i gradi e le fasi di giudizio, da liquidarsi ai sensi dei Parametri
Forensi Civili ex D.M. 55/2014, comprese le spese di CTU e CTP". PER L'APPELLATA, Controparte_2 "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previi gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso meglio viste e ritenute,
•in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione di Parte 1
[ …..] ex art. 342 c.p.c.;
• sempre in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 283
c.p.c. così come riformato;
'nel merito, respingere l'appello proposto da in quanto Parte 1 manifestamente infondato in fatto ed in diritto e comunque sprovvisto di qualsiasi prova, confermando integralmente la sentenza n. 2212/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24 settembre 2023;
•in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto Parte 1 I, respingere la domanda di manleva e/o garanzia formulata da da nei confronti di CP_2 a qualsiasi titolo e/o ragione;
CP 1
• in ogni caso, con vittoria si spese, anche generali, nonché di compensi per le prestazioni legali di tutti i gradi e le fasi di giudizio, da liquidarsi ai sensi dei Parametri Forensi Civili ex
D.M. 55/2014, comprese le spese di CTU e CTP".
FATTO
CP Con ricorso al Tribunale di Genova il pagamento della chiedeva ad Parte 1
somma di euro 58.160,23 per fatture insolute relative alla somministrazione di gas per uso di riscaldamento nel periodo dal 30.04.2014 al 13.06.2017, data di cessazione del rapporto. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la contestava Parte 1
l'esistenza e la quantificazione del credito: contestava in particolare l'ammontare delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati dall'ente erogatore sulla base di un criterio presuntivo assolutamente non condivisibile. Inoltre, contestava alla controparte di non avere detratto dall'ammontare del credito l'importo di euro 3.214,00 corrispondente alla fattura n.1748227/2014 che era stata interamente pagata. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme CP CP corrisposte ad oltre il dovuto per il periodo dal 2003 al 2014. costituendosi in giudizio, mentre si opponeva all'accoglimento delle domande attrici chiamava in causa CP società distributrice del gas, per manleva e garanzia. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonalmente, disponeva CTU volta ad accertare i consumi reali effettuati dalla Pt 1 nel periodo dal 2002 al 2013 ed a quantificare il debito. Dopo il deposito della relazione peritale decideva la causa con sentenza, con la quale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'attrice confermando il decreto ingiuntivo. La Parte 1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col quale contesta al Tribunale di non avere verificato il corretto funzionamento del misuratore dei consumi e contesta alla controparte di avere applicato erroneamente il coefficiente di misurazione dei consumi. Le appellate resistono all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del
16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia confermato il decreto CP ingiuntivo, senza tenere conto del pagamento di una fattura, per la quale aveva emesso nota di credito, da scomputare dall'ammontare del debito.
Il motivo è infondato. L'errore non sussiste. Nell'estratto conto prodotto nel giudizio monitorio, dal quale risulta l'ammontare del credito, risulta contabilizzato il pagamento parziale della fattura in questione, ovvero il pagamento della somma di euro 3.214,00, di CP cui pertanto ha tenuto debito conto nella quantificazione del credito azionato col ricorso alla procedura monitoria.
Col secondo motivo l'appellante contesta la mancata prova del credito. Osserva che il
Tribunale ha accertato l'ammontare del credito sulla base delle letture dei consumi
CP CP effettuate da e recepite da -, senza considerare che il misuratore non funzionava correttamente: intanto, in assenza della prova del regolare funzionamento degli strumenti di misurazione dei consumi, il cui onere spettava alle controparti, la domanda monitoria doveva essere respinta: quantomeno dovevano essere effettuate delle indagini, da demandarsi eventualmente al CTU.
Il motivo è infondato. Nel primo grado del giudizio, l'opponente non ha contestato specificamente il cattivo funzionamento del contatore del gas posto al servizio della sua utenza. Anzi si doleva - in atto di citazione - del fatto che le fatture fossero state emesse sulla base di consumi presuntivi, ovvero di semplici valori di stima. Il che non è vero: trattandosi di contatore elettronico, munito di dispositivo di lettura da remoto, installato il
01.08.2012, le fatture erano emesse sulla base delle letture, e quindi dei consumi reali. A fronte di tale forma di fatturazione, che riportava sempre la lettura dei consumi, rilevati dal contatore, l'utente, se avesse avuto dei dubbi sul funzionamento del misuratore, avrebbe CP dovuto chiederne la verifica. Ciò non è mai avvenuto. La difesa di ha osservato che in quindici anni di durata del rapporto non ha mai segnalato un Parte 1
malfunzionamento dello strumento di misura, non ha mai richiesto una verifica del funzionamento, tantomeno fornito la prova del suo assunto. Non v'è motivo di dubitare del funzionamento del contatore e della correttezza della fatturazione per il solo fatto che sia stato rilevato il consumo di gas anche nei mesi di non funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'immobile al quale si riferiva l'utenza. A giudizio del CTU, il dimensionamento e la potenza dell'impianto fanno pensare che esso servisse anche per la produzione dell'acqua calda sanitaria durante tutti i mesi dell'anno, anche non coperti dal riscaldamento. La contabilizzazione dei consumi è esatta, siccome la misura volumetrica alla data di chiusura del rapporto che il CTU ha rilevato dal contatore, senza rilevare alcuna anomalia dello strumento di misura, coincide con l'ultima lettura finale riportata in fattura.
La difesa dell'appellante osserva ulteriormente che la misurazione dei consumi è falsata per non avere il fornitore applicato ai consumi rilevati dal contatore il coefficiente di correzione (c.d. coefficiente C ), variabile con le condizioni di pressione e temperatura, di cui non v'è indicazione alcuna nelle fatture. Parte appellata osserva che il distributore aveva installato un correttore volumetrico che effettuava la correzione automaticamente:
onde i dati di consumo riportati in fattura dal contatore erano già corretti, ovvero espressi in metri cubi standardizzati, senza necessità di indicare in fattura ed applicare alle letture il coefficiente di correzione.
Il motivo è infondato. Il CTU ha effettuato una verifica dalla quale è risultato che il coefficiente C applicato dal contatore volumetrico affiancato al misuratore dei consumi al servizio dell'utenza in questione era in massima più favorevole all'utente di quello calcolato dallo stesso CTU secondo i parametri normativi.
Con l'ultimo motivo l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale, respinta dal
Tribunale, con la quale afferma di avere corrisposto nel periodo anteriore a quello cui si riferisce il decreto ingiuntivo una somma eccessiva, ingiustificata, non corrispondente ai consumi reali, presumibili in base alle dimensioni e caratteristiche dell'utenza, e superiore ai consumi fatturati nel periodo successivo. In base ai principi richiamati nei motivi CP precedenti avrebbe dovuto dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e l'esattezza dei consumi rilevati e fatturati.
Il motivo è generico e comunque infondato. Soprattutto, non tiene conto di quanto affermato dal CTU, il quale vista la numerosità e complessità dei parametri applicabili alla fatturazione dei consumi ha affermato di non essere in condizione di effettuare il ricalcolo della fatturazione del periodo in contestazione. Il Tribunale, avendo rilevato che l'opponente non aveva nemmeno prodotto le fatture relative al periodo in contestazione, ha giustamente respinto la domanda.
Mentre respinge l'appello - intanto conferma la sentenza del Tribunale - liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 961/2023 R.G., contro la sentenza del
Tribunale di Genova n. 2212 del 25/09/2023 promossa da:
Parte 1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATA
nonché contro
Controparte_2
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL
PRESIDENTE