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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10466/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10466/2023
tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_2
Parte_3
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per e Per Parte_4 Parte_2 [...]
l'avv. ET MATTEA e l'avv. NITTI EMILIANO ( ) Parte_3 C.F._1
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
Controparte_2
( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, oggi sostituito C.F._2 dall'avv. Rizzoli Alessandro;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come rassegnate nel ricorso del quale chiede l'accoglimento;
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10466/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_1 ET MATTEA e dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO C.F._1 POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL CP_2 CP_2 C.F._2 VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET Parte_2 P.IVA_2 MATTEA e dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO C.F._1 POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL Controparte_2 C.F._2 VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET MATTEA e Parte_3 P.IVA_3 dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 7 20121 C.F._1 MILANO;
( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO Controparte_2 C.F._2 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 3 di 8 CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
NT (MO) in data 24.05.1856, coniugato con la sig.ra emigrato in Brasile, Persona_2 senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ Preliminarmente si evidenzia che, per comodità di lettura della parte in fatto ivi dedotta, viene depositata la rappresentazione grafica dell'albero genealogico dei ricorrenti (All. 4). I ricorrenti sono discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] in data [...], figlio di Persona_1
e come da estratto dell'atto di nascita (All. 5). Persona_3 Persona_4
L'avo italiano ha sposato il 24.04.1881 (All. 6), nascendo dalla loro unione, in Brasile, Persona_2 il 30.04.1893 (All. 7). ha sposato in data 11.04.1914 Persona_5 Persona_5 Persona_6
(All. 8), nascendo dalla loro unione in data 24.11.1928 (All. 9). Quest'ultima ha Persona_7 sposato il 23.04.1949 (All. 10), dando i natali alla ricorrente CP_3 Parte_4
nata il [...] (All. 11), coniugata con (All. 12), dando i natali ai
[...] Persona_8 ricorrenti: - nata il [...] (All. 13); - nato il Parte_2 Parte_3
01.11.1991 (All. 14), coniugato con (All. 15). Persona_9
L'avo italiano è deceduto senza mai naturalizzato brasiliano, come da certificato allegato (All. 16).
I ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione presso il a San Paolo (All. Parte_5
17), seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto (All. 18 - 19), Parte_5 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis. Ad oggi, nessun fattivo riscontro è pervenuto.” pagina 4 di 8 In esito alla prima udienza del 17 gennaio 2025 il Tribunale di Bologna, attesa la regolarità e tempestività della notifica, ha dichiarato la contumacia dell'Amministrazione resistente;
la causa era poi rinviata, in seguito all'assegnazione a nuovo giudice, all'udienza del 27.03.2016 per la discussione e decisione.
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
L'udienza è stata anticipata ad oggi per la discussione e decisione della causa;
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Va osservato che si ricorre a un Tribunale italiano se si presenta una situazione in cui vi sia:
1. rigetto della richiesta, presentata in via amministrativa, di riconoscimento della cittadinanza italiana
“iure sanguinis“;
2. se vi è un palese e dimostrabile mancato rispetto dei tempi previsti per legge per lo smaltimento delle richieste da presentare tramite via amministrativa;
3. nel caso in cui non ci sia la possibilità di procedere con una richiesta amministrativa, come nel caso di presenza, nella linea successoria, di un soggetto femminile nato prima del 1948;
Osservato che nel caso di specie i ricorrenti hanno comprovato mediante documentazione una lungaggine inaccettabile del consolato italiano a San Paolo nello smaltimento della pratica;
Si deve osservare, in diritto, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale
pagina 5 di 8 schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrenti, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti
pagina 6 di 8 nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Le domande devono essere accolte.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio
pagina 7 di 8 consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in;
Pt_5
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in .» Pt_5
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
nata a [...] - BR) il 15/03/1952; Parte_4
nata a [...] - BR) il 21/03/1979; Parte_2
nato a [...] - BR) l'01/11/1991; Parte_3
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10466/2023
tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_2
Parte_3
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per e Per Parte_4 Parte_2 [...]
l'avv. ET MATTEA e l'avv. NITTI EMILIANO ( ) Parte_3 C.F._1
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
Controparte_2
( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, oggi sostituito C.F._2 dall'avv. Rizzoli Alessandro;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come rassegnate nel ricorso del quale chiede l'accoglimento;
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10466/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_1 ET MATTEA e dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO C.F._1 POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL CP_2 CP_2 C.F._2 VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET Parte_2 P.IVA_2 MATTEA e dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO C.F._1 POLITECNICO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL Controparte_2 C.F._2 VECCHIO POLITECNICO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET MATTEA e Parte_3 P.IVA_3 dell'avv. NITTI EMILIANO ( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 7 20121 C.F._1 MILANO;
( ) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO Controparte_2 C.F._2 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANOpresso il difensore avv. ET MATTEA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 3 di 8 CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
NT (MO) in data 24.05.1856, coniugato con la sig.ra emigrato in Brasile, Persona_2 senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ Preliminarmente si evidenzia che, per comodità di lettura della parte in fatto ivi dedotta, viene depositata la rappresentazione grafica dell'albero genealogico dei ricorrenti (All. 4). I ricorrenti sono discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] in data [...], figlio di Persona_1
e come da estratto dell'atto di nascita (All. 5). Persona_3 Persona_4
L'avo italiano ha sposato il 24.04.1881 (All. 6), nascendo dalla loro unione, in Brasile, Persona_2 il 30.04.1893 (All. 7). ha sposato in data 11.04.1914 Persona_5 Persona_5 Persona_6
(All. 8), nascendo dalla loro unione in data 24.11.1928 (All. 9). Quest'ultima ha Persona_7 sposato il 23.04.1949 (All. 10), dando i natali alla ricorrente CP_3 Parte_4
nata il [...] (All. 11), coniugata con (All. 12), dando i natali ai
[...] Persona_8 ricorrenti: - nata il [...] (All. 13); - nato il Parte_2 Parte_3
01.11.1991 (All. 14), coniugato con (All. 15). Persona_9
L'avo italiano è deceduto senza mai naturalizzato brasiliano, come da certificato allegato (All. 16).
I ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione presso il a San Paolo (All. Parte_5
17), seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto (All. 18 - 19), Parte_5 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis. Ad oggi, nessun fattivo riscontro è pervenuto.” pagina 4 di 8 In esito alla prima udienza del 17 gennaio 2025 il Tribunale di Bologna, attesa la regolarità e tempestività della notifica, ha dichiarato la contumacia dell'Amministrazione resistente;
la causa era poi rinviata, in seguito all'assegnazione a nuovo giudice, all'udienza del 27.03.2016 per la discussione e decisione.
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
L'udienza è stata anticipata ad oggi per la discussione e decisione della causa;
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Va osservato che si ricorre a un Tribunale italiano se si presenta una situazione in cui vi sia:
1. rigetto della richiesta, presentata in via amministrativa, di riconoscimento della cittadinanza italiana
“iure sanguinis“;
2. se vi è un palese e dimostrabile mancato rispetto dei tempi previsti per legge per lo smaltimento delle richieste da presentare tramite via amministrativa;
3. nel caso in cui non ci sia la possibilità di procedere con una richiesta amministrativa, come nel caso di presenza, nella linea successoria, di un soggetto femminile nato prima del 1948;
Osservato che nel caso di specie i ricorrenti hanno comprovato mediante documentazione una lungaggine inaccettabile del consolato italiano a San Paolo nello smaltimento della pratica;
Si deve osservare, in diritto, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale
pagina 5 di 8 schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrenti, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti
pagina 6 di 8 nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Le domande devono essere accolte.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio
pagina 7 di 8 consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in;
Pt_5
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in .» Pt_5
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
nata a [...] - BR) il 15/03/1952; Parte_4
nata a [...] - BR) il 21/03/1979; Parte_2
nato a [...] - BR) l'01/11/1991; Parte_3
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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