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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2710 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. NARDUCCI Parte_1
ILARIA;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GOBBI GIANLUCA;
RESISTENTE
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già precisate all'udienza del 24.10.2024, di seguito trascritte: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, Persona_1 con collocamento prevalente presso la mamma;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una volta al mese, da concordare preventivamente con la SI.ra Pt_1
, secondo l'orario che verrà stabilito concordemente dai genitori;
i genitori s'impegnano altresì a garantire un
[...] progressivo ampliamento dei tempi di visita, tenuto conto delle eSIenze del minore, nonché a garantire la presenza del padre
1 anche durante le festività;
4) il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1 di € 250,00 mensili a titolo di contribuito al mantenimento del minore;
5) le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
7) spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la SI.ra ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1 _1
, con il quale ha contratto matrimonio a BE AR (Tunisia) in data 18.08.2018, avanzando
[...] altresì di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si è costituito in giudizio il SI. , non Controparte_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle della ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
All'udienza del 24.10.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe indicate, chiedendo altresì che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1881/2024 emessa in data 30.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni già concordate in sede di separazione, insistendo per la pronuncia di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 1881 del 30.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, nonché del fatto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti – come già evidenziato nella sentenza n. 1881/2024 – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio, del quale non si procederà all'ascolto in ragione della sua tenera età. 2 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a BE AR Parte_1 Controparte_1
(Tunisia) il 18.08.2018; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 17.09.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2710 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. NARDUCCI Parte_1
ILARIA;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GOBBI GIANLUCA;
RESISTENTE
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già precisate all'udienza del 24.10.2024, di seguito trascritte: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, Persona_1 con collocamento prevalente presso la mamma;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una volta al mese, da concordare preventivamente con la SI.ra Pt_1
, secondo l'orario che verrà stabilito concordemente dai genitori;
i genitori s'impegnano altresì a garantire un
[...] progressivo ampliamento dei tempi di visita, tenuto conto delle eSIenze del minore, nonché a garantire la presenza del padre
1 anche durante le festività;
4) il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1 di € 250,00 mensili a titolo di contribuito al mantenimento del minore;
5) le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
7) spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la SI.ra ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1 _1
, con il quale ha contratto matrimonio a BE AR (Tunisia) in data 18.08.2018, avanzando
[...] altresì di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si è costituito in giudizio il SI. , non Controparte_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle della ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
All'udienza del 24.10.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe indicate, chiedendo altresì che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1881/2024 emessa in data 30.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni già concordate in sede di separazione, insistendo per la pronuncia di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 1881 del 30.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, nonché del fatto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti – come già evidenziato nella sentenza n. 1881/2024 – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio, del quale non si procederà all'ascolto in ragione della sua tenera età. 2 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a BE AR Parte_1 Controparte_1
(Tunisia) il 18.08.2018; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 17.09.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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