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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2341.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2341/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1998, residente in Reggello (FI), Località Saltino, Via San Giovanni Gualberto n.28, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulivi Giannotto e Radualli Maurizio, presso il cui studio in
Firenze, Via Alfonso La Marmora n.45 è elettivamente domiciliata.
Attrice
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in IA ET (TV) ,Via Marrocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in
Viterbo (VT), Piazza dei Caduti n. 13, presso lo studio dell'avv. Moscaroli Guido, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che in data Parte_1
09.10.2014, alle ore 8:20 circa, si trovava a bordo dell'autovettura “Mercedes Vito”, tg CV090FL, assicurata con la quale terza trasportata con la cintura di sicurezza Controparte_1 correttamente allacciata, quando sulla careggiata SUD della Autostrada A/1, all'altezza della progressiva chilometrica 472+100, nel territorio del comune di Graffignano (VT), l'indicata autovettura, condotta da urtava con l'antistante veicolo IVECO 120, tg. CC816SC Persona_1
condotto da . Persona_2
L'attrice specificava che, a causa dell'urto, riportava lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto in autombulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria Stella” in Orvieto, ove le venivano diagnosticate “Fratture multiple della base e delle pareti dei seni mascellari bilateralmente, fratture multiple del mascellare a livello anteriore e posteriore, frattura della apofisi unciforme sinistra di C1 ”.
Con riferimento alle conseguenze riportate precisava che, in data 10.10.2024, veniva ricoverata presso il reparto Maxillo Facciale dell' e, il successivo 03.10.2024, era Controparte_2
sottoposta ad intervento chirurgico di splintaggio mediante filo in acciaio e composito del 1.3.
Veniva, quindi, dimessa con prescrizione di mantenimento di tutore cervicale per 30 giorni, bloccaggio intermascellare elastico dopo bendaggio superiore ed inferiore, dieta liquida e terapia farmacologica.
Quanto ai danni, rilevava che la relazione medico-legale redatta dal Prof. aveva Persona_3 evidenziato un danno complessivo di € 74.063,86, così determinato: euro 3.675,00 per inabilità temporanea assoluta per giorni 30; euro 1.837,50 per inabilità temporanea parziale al 50 % per giorni 30; euro 918,75 per inabilità temporanea parziale al 25 % per giorni 60 ed euro 67.966,02 per invalidità permanente nella misura percentuale dell'18 %.
L'attrice riteneva, inoltre, di avere diritto anche alla personalizzazione del danno nella misura del
33%, in considerazione dei postumi di natura estetica ed odontoiatrica per complessivi euro
22.428,79.
Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella misura indicata nell'atto di citazione o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, previa detrazione dell'acconto di € 15.000,00 già versato da oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi.
2 2. Si costituiva in giudizio la compagnia che non disconosceva il diritto Controparte_1 dell'attrice al risarcimento dei danni causati dal sinistro, ma riteneva eccessivo l'importo dalla stessa richiesto, in quanto la somma di € 15.000,00, quantificata all'esito delle trattative e accettata prima del giudizio, doveva ritenersi sufficiente a ristorarla dei pregiudizi lamentati.
La convenuta, inoltre, riteneva non dovuto il danno “morale” in assenza di una precisa e puntuale prova dell'esistenza del medesimo, precisando che, comunque, non può essere riconosciuto come automatica conseguenza della lesione dell'integrità fisica.
Infine, contestava la richiesta di “personalizzazione” del danno non patrimoniale in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, le quali devono essere allegate e provate dal danneggiato.
Tanto premesso, così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre le pretese di parte attrici nei limiti del giusto, equo e, comunque provato, con esclusione di ogni indebita richiesta e con detrazione degli acconti percepiti, pari ad euro 15.000,00, ed eventualmente percipiendi nel corso del processo;
spese come di giustizia”.
4. Fallito il tentativo di stipula di una convenzione di negoziazione, concessi i termini ex art. 183 c.
6 c.p.c., espletata una CTU medico-legale e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda dell'attrice merita di essere accolta nei limiti di seguito esplicitati.
In linea di diritto giova ricordare che la responsabilità risarcitoria di fonte extracontrattuale (artt.
2043 e 2059 c.c.) si configura quando una condotta è causa (nesso di causalità materiale) di una lesione (danno-evento), a propria volta causa di un pregiudizio (nesso di causalità giuridica), patrimoniale e/o non patrimoniale (danno-conseguenza).
Ebbene, risulta che in data 09.10.2014, alle ore 8:20 circa, l'attrice si trovava, quale trasportata, a bordo dell'autovettura “Mercedes Vito”, tg. CV090FL, assicurata con la compagnia convenuta, quando sulla carreggiata Sud della Autostrada A/1, il veicolo veniva ad urto con l'antistante veicolo modello “IVECO 120” tg. CC816SC.
La dinamica del sinistro descritta dall'attrice è stata confermata sia dagli accertamenti urgenti svolti dagli agenti della Polizia di Stato (all.
4. dell'atto di citazione), sia dalla non contestazione dell' an da parte della compagnia convenuta, che censurava solo il quantum della richiesta di parte attrice.
Quanto ai danni lamentati, occorre ricordare che nell'ordinamento è ammesso un sistema “bipolare” di risarcimento del danno alla persona, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove
3 quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione della integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale (sofferenza soggettiva interiore del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori (danno esistenziale, danno dinamico-relazionale e danno estetico), purché risultino conseguenza della lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona
(Cass., SS.UU., n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28986/2019).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. III, sent. n. 28986/2019; Cass., SS.UU., sent.
n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975 del 2008; Cass., Sez. III, sent. n. 22884 del 30.10.2007).
Peraltro, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
"petitum" le voci non menzionate (Cass., Sez. III, sent. n. 17879/2011).
Tale principio trova chiaramente un limite nell'onere di puntuale allegazione che grava in capo all'attore, giusta la regola generale posta dall'art. 2697 c.c.
Muovendo dal danno non patrimoniale lamentato dall'attrice, occorre ricordare che il danno biologico consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 138, comma 2, lett. a), D.Lgs.
209/2005).
Il CTU ha rilevato che l'attrice, a seguito del sinistro di cui è causa , riportava “fratture multiple della base e delle pareti dei seni mascellari bilateralmente, fratture multiple del seno mascellare a livello anteriore e posteriore, frattura della apofisi unciforme sinistra di C1 e frattura dento- alveolare superiore con avulsione degli elementi 1.1, 1.2, 2.1, 4.3, lussazione intrusiva di 1.3, frattura coronale di 2.2, 3.1, 4.1 ” (cfr. pag. 9 CTU e verbali di pronto soccorso in atti).
4 Il consulente ha condivisibilmente statuito che l'inabilità temporanea assoluta derivante dal sinistro fu di 30 giorni;
l'inabilità temporanea parziale al 50 % fu di successivi giorni 30; l'inabilità parziale al 25% fu di ulteriori giorni 30.
L'ausiliario, inoltre, ha ritenuto l'attrice “affetta da deficit algo-funzionale del rachide cervicale in esito e frattura dell'apofisi unciforme dell'arco di sinistra di C1, esiti algo-disfunzionali a carico delle articolazioni temporo-mandibolari bilateralmente, esiti cicatriziali al volto ed infine esiti algo-disfunzionali di avulsione di cinque elementi dentari e di frattura di tre elementi dentari, sono quantificabili globalmente nella misura del 15%” (pag. 9 CTU).
Il CTU, infine, non ha riscontrato precedenti patologie e ha escluso l'incidenza dei postumi sulla capacità reddituale dell'attrice.
Alla luce delle persuasive conclusioni del CTU, da recepire perché conformi alla giurisprudenza e ai principi che governano la materia, muovendo dalle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano dal 2024 e in considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro (15 anni), ella ha diritto al risarcimento di complessivi € 64.726,50 a titolo di danno biologico, di cui € 58.689,00 per invalidità permanente e complessivi € 6.037,50 per invalidità temporanea (€ 3.450,00 per inabilità temporanea totale, € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25%).
L'attrice ha inoltre diritto al risarcimento del danno morale, quale sofferenza soggettiva interiore e voce autonoma di pregiudizio rispetto al danno biologico.
Invero, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione” (art. 138, comma 2, lett. e), D.Lgs. 209/2005).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito, da un lato, l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022), dall'altro, che tale voce di danno non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza. Pertanto, è ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), tenuto anche conto che la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta la necessità di utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024).
5 Le tabelle di Milano, in effetti, prevedono una percentuale “in aumento” da applicare al danno biologico a titolo di sofferenza soggettiva interiore (danno morale), quale conseguenza che presuntivamente deriva dalla lesione dell'integrità psico-fisica di un certo stadio.
In considerazione della percentuale di danno biologico riconosciuta all'attrice dalla CTU, pertanto, la ha diritto al risarcimento del danno morale quantificato in € 995, 57. Pt_1
Non vi sono i presupposti, invece, per la personalizzazione del danno.
Invero, “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” (art. 138, comma 2, lett. a),
D.Lgs. 209/2005).
Sulla scorta del dato letterale di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la
“misura standard” del risarcimento del danno biologico può essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass., Sez. III, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019; Cass., ord. n. 7513/2018). Ragionare diversamente significherebbe ammettere una duplicazione risarcitoria, inammissibile in ragione dell'unitarietà e dell'onnicomprensività del danno non patrimoniale (Cass., n. 28988/2019; Cass. n. 7513/2018).
Ebbene, a fondamento della personalizzazione del danno l'attrice ha dedotto che a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un esiti cicatriziali, nonché danni gravi all'apparato masticatorio.
Ora, tali circostanze non configurano situazioni anomale o del tutto peculiari, ma costituiscono delle conseguenze che, secondo le massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, rientrano fra quei pregiudizi che una persona della stessa età, nella medesima situazione, subirebbe e la cui liquidazione è già ricompresa (per espressa volontà legislativa, recepita dalle tabelle attualmente in vigore presso il Tribunale di Milano) nella quantificazione del danno biologico.
Parimenti, non vi sono i presupposti per riconoscere all'attrice un incremento a titolo di danno estetico.
Invero, il danno estetico non può essere considerato una voce di danno non patrimoniale autonoma, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020; Sez. 3, Sentenza n.
6 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del
23/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008;
Sez. 3, Sentenza n. 7492 del 27/03/2007).
In proposito, si osserva che il CTU nulla riferiva al riguardo, nonostante uno dei quesiti posti dal giudice fosse proprio quello relativo alla descrizione del ridetto danno.
Nessuna delle parti ha posto osservazioni al CTU.
In ultima analisi, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi euro 64.726,50 (danno biologico e danno morale).
Quanto al danno patrimoniale, come noto, esso consiste nel danno emergente e nel lucro cessante, che siano conseguenza immediata e diretta (ovvero mediata e indiretta, al ricorrere di stringenti condizioni) dell'evento lesivo (artt. 1223 e 2056 c.c.).
Riguardo al danno emergente, giova ricordare che tale voce di danno è composta dalle spese effettivamente sostenute dal danneggiato a seguito del pregiudizio subito.
L'attrice ha sostenuto delle spese mediche ritenute congrue e necessarie dal CTU nella misura di €
9.172,43.
Risulta, inoltre, che l'attrice ha pagato, per l'attività stragiudiziale operata dallo studio Bicchierai &
Bizzarri, una somma pari ad euro 10.000,00 (fattura n. 1479/2015 del 3/09/2015).
Risulta, altresì, che l'attrice ha sostenuto spese per la relazione medico-legale realizzata dal medico- chirurgo prof. per un importo pari ad euro 488,00. Persona_4
L'attrice ha, quindi diritto di ricevere, oltre all'importo pari ad € 64.726,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 19.660,43 a titolo di danno emergente. In considerazione dell'acconto ricevuto di € 15.000,00, il residuo dovuto è pari ad euro 69.386,93.
Su tale importo, rivalutato anno per anno, decorrono gli interessi compensativi in misura legale a titolo di lucro cessante. Inoltre, dal momento della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulle ridette somme gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
(Cass. 16894/2010).
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte convenuta, secondo soccombenza, e sono regolate dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in prossimità dei valori medi, con riduzione di 1/4 dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto soltanto a CTU, tenuto conto del decisum (art. 5 D.M. 55/2014), della complessità del procedimento, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
7 Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo di € 69.386,93, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre interessi come per legge;
2. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Ulivi Giacomo e Rudalli
Maurizio che si dichiarano antistatari, che liquida nella somma di € 6.261,50, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Viterbo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2341/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1998, residente in Reggello (FI), Località Saltino, Via San Giovanni Gualberto n.28, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulivi Giannotto e Radualli Maurizio, presso il cui studio in
Firenze, Via Alfonso La Marmora n.45 è elettivamente domiciliata.
Attrice
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in IA ET (TV) ,Via Marrocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in
Viterbo (VT), Piazza dei Caduti n. 13, presso lo studio dell'avv. Moscaroli Guido, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che in data Parte_1
09.10.2014, alle ore 8:20 circa, si trovava a bordo dell'autovettura “Mercedes Vito”, tg CV090FL, assicurata con la quale terza trasportata con la cintura di sicurezza Controparte_1 correttamente allacciata, quando sulla careggiata SUD della Autostrada A/1, all'altezza della progressiva chilometrica 472+100, nel territorio del comune di Graffignano (VT), l'indicata autovettura, condotta da urtava con l'antistante veicolo IVECO 120, tg. CC816SC Persona_1
condotto da . Persona_2
L'attrice specificava che, a causa dell'urto, riportava lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto in autombulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria Stella” in Orvieto, ove le venivano diagnosticate “Fratture multiple della base e delle pareti dei seni mascellari bilateralmente, fratture multiple del mascellare a livello anteriore e posteriore, frattura della apofisi unciforme sinistra di C1 ”.
Con riferimento alle conseguenze riportate precisava che, in data 10.10.2024, veniva ricoverata presso il reparto Maxillo Facciale dell' e, il successivo 03.10.2024, era Controparte_2
sottoposta ad intervento chirurgico di splintaggio mediante filo in acciaio e composito del 1.3.
Veniva, quindi, dimessa con prescrizione di mantenimento di tutore cervicale per 30 giorni, bloccaggio intermascellare elastico dopo bendaggio superiore ed inferiore, dieta liquida e terapia farmacologica.
Quanto ai danni, rilevava che la relazione medico-legale redatta dal Prof. aveva Persona_3 evidenziato un danno complessivo di € 74.063,86, così determinato: euro 3.675,00 per inabilità temporanea assoluta per giorni 30; euro 1.837,50 per inabilità temporanea parziale al 50 % per giorni 30; euro 918,75 per inabilità temporanea parziale al 25 % per giorni 60 ed euro 67.966,02 per invalidità permanente nella misura percentuale dell'18 %.
L'attrice riteneva, inoltre, di avere diritto anche alla personalizzazione del danno nella misura del
33%, in considerazione dei postumi di natura estetica ed odontoiatrica per complessivi euro
22.428,79.
Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella misura indicata nell'atto di citazione o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, previa detrazione dell'acconto di € 15.000,00 già versato da oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi.
2 2. Si costituiva in giudizio la compagnia che non disconosceva il diritto Controparte_1 dell'attrice al risarcimento dei danni causati dal sinistro, ma riteneva eccessivo l'importo dalla stessa richiesto, in quanto la somma di € 15.000,00, quantificata all'esito delle trattative e accettata prima del giudizio, doveva ritenersi sufficiente a ristorarla dei pregiudizi lamentati.
La convenuta, inoltre, riteneva non dovuto il danno “morale” in assenza di una precisa e puntuale prova dell'esistenza del medesimo, precisando che, comunque, non può essere riconosciuto come automatica conseguenza della lesione dell'integrità fisica.
Infine, contestava la richiesta di “personalizzazione” del danno non patrimoniale in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, le quali devono essere allegate e provate dal danneggiato.
Tanto premesso, così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ridurre le pretese di parte attrici nei limiti del giusto, equo e, comunque provato, con esclusione di ogni indebita richiesta e con detrazione degli acconti percepiti, pari ad euro 15.000,00, ed eventualmente percipiendi nel corso del processo;
spese come di giustizia”.
4. Fallito il tentativo di stipula di una convenzione di negoziazione, concessi i termini ex art. 183 c.
6 c.p.c., espletata una CTU medico-legale e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda dell'attrice merita di essere accolta nei limiti di seguito esplicitati.
In linea di diritto giova ricordare che la responsabilità risarcitoria di fonte extracontrattuale (artt.
2043 e 2059 c.c.) si configura quando una condotta è causa (nesso di causalità materiale) di una lesione (danno-evento), a propria volta causa di un pregiudizio (nesso di causalità giuridica), patrimoniale e/o non patrimoniale (danno-conseguenza).
Ebbene, risulta che in data 09.10.2014, alle ore 8:20 circa, l'attrice si trovava, quale trasportata, a bordo dell'autovettura “Mercedes Vito”, tg. CV090FL, assicurata con la compagnia convenuta, quando sulla carreggiata Sud della Autostrada A/1, il veicolo veniva ad urto con l'antistante veicolo modello “IVECO 120” tg. CC816SC.
La dinamica del sinistro descritta dall'attrice è stata confermata sia dagli accertamenti urgenti svolti dagli agenti della Polizia di Stato (all.
4. dell'atto di citazione), sia dalla non contestazione dell' an da parte della compagnia convenuta, che censurava solo il quantum della richiesta di parte attrice.
Quanto ai danni lamentati, occorre ricordare che nell'ordinamento è ammesso un sistema “bipolare” di risarcimento del danno alla persona, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove
3 quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione della integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale (sofferenza soggettiva interiore del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori (danno esistenziale, danno dinamico-relazionale e danno estetico), purché risultino conseguenza della lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona
(Cass., SS.UU., n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28986/2019).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. III, sent. n. 28986/2019; Cass., SS.UU., sent.
n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975 del 2008; Cass., Sez. III, sent. n. 22884 del 30.10.2007).
Peraltro, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
"petitum" le voci non menzionate (Cass., Sez. III, sent. n. 17879/2011).
Tale principio trova chiaramente un limite nell'onere di puntuale allegazione che grava in capo all'attore, giusta la regola generale posta dall'art. 2697 c.c.
Muovendo dal danno non patrimoniale lamentato dall'attrice, occorre ricordare che il danno biologico consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 138, comma 2, lett. a), D.Lgs.
209/2005).
Il CTU ha rilevato che l'attrice, a seguito del sinistro di cui è causa , riportava “fratture multiple della base e delle pareti dei seni mascellari bilateralmente, fratture multiple del seno mascellare a livello anteriore e posteriore, frattura della apofisi unciforme sinistra di C1 e frattura dento- alveolare superiore con avulsione degli elementi 1.1, 1.2, 2.1, 4.3, lussazione intrusiva di 1.3, frattura coronale di 2.2, 3.1, 4.1 ” (cfr. pag. 9 CTU e verbali di pronto soccorso in atti).
4 Il consulente ha condivisibilmente statuito che l'inabilità temporanea assoluta derivante dal sinistro fu di 30 giorni;
l'inabilità temporanea parziale al 50 % fu di successivi giorni 30; l'inabilità parziale al 25% fu di ulteriori giorni 30.
L'ausiliario, inoltre, ha ritenuto l'attrice “affetta da deficit algo-funzionale del rachide cervicale in esito e frattura dell'apofisi unciforme dell'arco di sinistra di C1, esiti algo-disfunzionali a carico delle articolazioni temporo-mandibolari bilateralmente, esiti cicatriziali al volto ed infine esiti algo-disfunzionali di avulsione di cinque elementi dentari e di frattura di tre elementi dentari, sono quantificabili globalmente nella misura del 15%” (pag. 9 CTU).
Il CTU, infine, non ha riscontrato precedenti patologie e ha escluso l'incidenza dei postumi sulla capacità reddituale dell'attrice.
Alla luce delle persuasive conclusioni del CTU, da recepire perché conformi alla giurisprudenza e ai principi che governano la materia, muovendo dalle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano dal 2024 e in considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro (15 anni), ella ha diritto al risarcimento di complessivi € 64.726,50 a titolo di danno biologico, di cui € 58.689,00 per invalidità permanente e complessivi € 6.037,50 per invalidità temporanea (€ 3.450,00 per inabilità temporanea totale, € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25%).
L'attrice ha inoltre diritto al risarcimento del danno morale, quale sofferenza soggettiva interiore e voce autonoma di pregiudizio rispetto al danno biologico.
Invero, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione” (art. 138, comma 2, lett. e), D.Lgs. 209/2005).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito, da un lato, l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022), dall'altro, che tale voce di danno non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza. Pertanto, è ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), tenuto anche conto che la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta la necessità di utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024).
5 Le tabelle di Milano, in effetti, prevedono una percentuale “in aumento” da applicare al danno biologico a titolo di sofferenza soggettiva interiore (danno morale), quale conseguenza che presuntivamente deriva dalla lesione dell'integrità psico-fisica di un certo stadio.
In considerazione della percentuale di danno biologico riconosciuta all'attrice dalla CTU, pertanto, la ha diritto al risarcimento del danno morale quantificato in € 995, 57. Pt_1
Non vi sono i presupposti, invece, per la personalizzazione del danno.
Invero, “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” (art. 138, comma 2, lett. a),
D.Lgs. 209/2005).
Sulla scorta del dato letterale di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la
“misura standard” del risarcimento del danno biologico può essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass., Sez. III, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019; Cass., ord. n. 7513/2018). Ragionare diversamente significherebbe ammettere una duplicazione risarcitoria, inammissibile in ragione dell'unitarietà e dell'onnicomprensività del danno non patrimoniale (Cass., n. 28988/2019; Cass. n. 7513/2018).
Ebbene, a fondamento della personalizzazione del danno l'attrice ha dedotto che a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un esiti cicatriziali, nonché danni gravi all'apparato masticatorio.
Ora, tali circostanze non configurano situazioni anomale o del tutto peculiari, ma costituiscono delle conseguenze che, secondo le massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, rientrano fra quei pregiudizi che una persona della stessa età, nella medesima situazione, subirebbe e la cui liquidazione è già ricompresa (per espressa volontà legislativa, recepita dalle tabelle attualmente in vigore presso il Tribunale di Milano) nella quantificazione del danno biologico.
Parimenti, non vi sono i presupposti per riconoscere all'attrice un incremento a titolo di danno estetico.
Invero, il danno estetico non può essere considerato una voce di danno non patrimoniale autonoma, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020; Sez. 3, Sentenza n.
6 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del
23/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008;
Sez. 3, Sentenza n. 7492 del 27/03/2007).
In proposito, si osserva che il CTU nulla riferiva al riguardo, nonostante uno dei quesiti posti dal giudice fosse proprio quello relativo alla descrizione del ridetto danno.
Nessuna delle parti ha posto osservazioni al CTU.
In ultima analisi, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi euro 64.726,50 (danno biologico e danno morale).
Quanto al danno patrimoniale, come noto, esso consiste nel danno emergente e nel lucro cessante, che siano conseguenza immediata e diretta (ovvero mediata e indiretta, al ricorrere di stringenti condizioni) dell'evento lesivo (artt. 1223 e 2056 c.c.).
Riguardo al danno emergente, giova ricordare che tale voce di danno è composta dalle spese effettivamente sostenute dal danneggiato a seguito del pregiudizio subito.
L'attrice ha sostenuto delle spese mediche ritenute congrue e necessarie dal CTU nella misura di €
9.172,43.
Risulta, inoltre, che l'attrice ha pagato, per l'attività stragiudiziale operata dallo studio Bicchierai &
Bizzarri, una somma pari ad euro 10.000,00 (fattura n. 1479/2015 del 3/09/2015).
Risulta, altresì, che l'attrice ha sostenuto spese per la relazione medico-legale realizzata dal medico- chirurgo prof. per un importo pari ad euro 488,00. Persona_4
L'attrice ha, quindi diritto di ricevere, oltre all'importo pari ad € 64.726,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 19.660,43 a titolo di danno emergente. In considerazione dell'acconto ricevuto di € 15.000,00, il residuo dovuto è pari ad euro 69.386,93.
Su tale importo, rivalutato anno per anno, decorrono gli interessi compensativi in misura legale a titolo di lucro cessante. Inoltre, dal momento della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulle ridette somme gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
(Cass. 16894/2010).
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte convenuta, secondo soccombenza, e sono regolate dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in prossimità dei valori medi, con riduzione di 1/4 dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto soltanto a CTU, tenuto conto del decisum (art. 5 D.M. 55/2014), della complessità del procedimento, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
7 Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo di € 69.386,93, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre interessi come per legge;
2. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Ulivi Giacomo e Rudalli
Maurizio che si dichiarano antistatari, che liquida nella somma di € 6.261,50, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Viterbo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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