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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2174/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Ionadi (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– EC , elettivamente domiciliato presso il di C.F._1 Email_1 lui studio in Vibo Valentia alla Via Papa Giovanni Paolo II, Pal. Rizzuto
Appellante
E già – (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Zappa (C.F. – EC P.IVA_2 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Brescia Email_2 alla via Carlo Zima, 2
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 476/2010 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 17.12.2010 e notificato il 10.1.2011, accertando e dichiarando la insussistenza della pretesa creditoria. Voglia, in via gradata, se del caso, revocare parzialmente
l'opposto decreto, secondo le risultanze di causa. Con vittoria di spese del doppio grado.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previo ogni accertamento del caso, rigettare l'appello promosso da e per l'effetto confermare la sentenza dalla stessa impugnata. Parte_1
Con vittoria di competenze e spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2019, la ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 294/2019, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 3 aprile 2019 e pubblicata in data 5 aprile 2019, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2010, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 dicembre 2010, a mezzo del quale le era stato ingiunto il versamento in favore di
[...]
della somma di € 15.250,39, portata della fattura n. 0795660440212522 del Controparte_3
18.8.2009 per il consumo afferente al periodo dal 1° gennaio 2008-31 marzo 2009 sulla base di quanto emerso dalla lettura dei contatori a tale ultima data: consumi pari a kw 661006 per l'energia attiva e a kw 494854 per l'energia reattiva in relazione alle utenze in suo incontestato uso1.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che a fronte della produzione della fattura, inadeguati a vincere la presunzione di correttezza dei calcoli determinativi dell'importo ingiunto fossero gli appunti interni della in ordine ai consumi effettivi, alla stessa stregua delle Pt_1 comunicazioni di contestazione nelle more inviate.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali più ampiamente, infra):
1) “OMESSO ESAME – VIOLAZIONE ARTT. 112, 115 E 116 CPC”: con esso ha lamentato l'imperfetta valutazione dei dai istruttori raccolti ed allegati. 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2010.
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia n. 476/2010.
3. Condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 rifondere, in favore della in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, le spese del giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €808,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge, se dovute.” 2) “VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 111
COST. E 132 CPC)”: ha eccepito l'omessa valutazione di un documento essenziale ai fini del giudizio.
Con comparsa depositata in data 10 febbraio 2020 si è costituita in giudizio
[...]
(già , resistendo al gravame proposto. Controparte_4 Controparte_2
La Corte, alla prima udienza del 9 febbraio 2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 9 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellata ha depositato le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
Benché formalmente distinti, i motivi di gravame meritano trattazione unitaria in ragione della loro intima connessione.
Invero, il tema sollevato con il secondo motivo di gravame – con il quale l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza perché resa senza aver esaminato e dato conto di quanto consacrato nel verbale di cambio del misuratore dei consumi “redatto e rilasciato da personale tecnico dell'ente fornitore ( l 21/6/2010 (allegato al fascicolo di parte di primo grado al n. CP_2
19) – si presenta imprescindibilmente connesso a quello della carenza di dimostrazione della fondatezza della pretesa azionata e all'errore, in thesi, commesso dal primo Giudice in ordine alla disamina dei dati istruttori.
Per come sopra indicato, il Tribunale ha ritenuto che la prova della sussistenza dei consumi indicati nella fattura posta a base della somma portata dal decreto ingiuntivo fosse stata offerta in maniera sufficiente ai fini del giudizio, tenuto conto, da un lato. della bolletta, del giornale dei crediti autenticato da notaio, delle formali diffide di richiesta di pagamento e, dall'altro, dall'assenza di “alcuna prova valida a far ritenere” fondata l'opposizione, “atteso che la documentazione relativa al preteso stato dei consumi per l'anno successivo (consentiva) di sollevare solamente presunzioni in merito alla pretesa effettiva rilevazione che sarebbe quindi dovuta essere alla data di competenza temporale della fattura emessa” (pag. 3 della sentenza). Il testo della motivazione – in tutta evidenza – non contiene alcuna menzione del verbale
“redatto e rilasciato da personale tecnico dell'ente fornitore ( il 21/6/2010 (allegato al CP_2 fascicolo di parte di primo grado al n. 19)” al momento della sostituzione dei misuratori, attestante i consumi a quel momento registrati.
In parte qua, la sentenza merita le censure sollevate dall'appellante in punto di completezza della motivazione per omessa disamina di un documento rilevante ai fini del giudizio.
Il suo esame, peraltro, assume valenza decisiva.
Prima di procedere oltre, appare utile rimarcare il consolidato principio secondo il quale In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto (da ultimo, Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
Ne discende che spetta alla parte creditrice che invochi il pagamento la dimostrazione della sussistenza del proprio credito.
Nel caso in esame, ha sostenuto di avere emesso fattura Controparte_1
e richiesto il decreto ingiuntivo sulla scorta di quanto a lei comunicato da altra società, e- distribuzione S.p.a.: ed evidentemente sulla base dei dati da quest'ultima estrapolati.
Tuttavia, in atti non v'è alcun dato che validi quanto posto a base della fattura.
Tantomeno v'è attestazione delle risultanze dei contatori.
Di talché, non pare fornita la dimostrazione degli effettivi consumi operati da Parte_1
Anzi, quest'ultima ha dimostrato mediante l'allegazione del verbale redatto alla data del
21 giugno 2010 dagli stessi tecnici che i contatori registravano un consumo palesemente CP_2 minore, pari a kw 458612 per energia attiva e a kw 423251 per energia reattiva, rispetto a quello portato nella fattura emessa per i consumi in thesi registrati al 31 marzo 2009 ed indicati in kw
661006 per l'energia attiva e in kw 494854 per l'energia reattiva.
Sulla scorta di tanto, appare del tutto indimostrata la pretesa azionata.
E non dotata di alcun pregio si profila la composita tesi sostenuta a più riprese dalla parte appellata, secondo la quale:
a. ella si sarebbe solo limitata ad emettere fattura per consumi attestati da e- distribuzione S.p.a. per come più volte confermati;
b. se il distributore avesse rettificato le letture di cessazione al 31.3.2009, sarebbe stata emessa una nota credito a favore del cliente, a rettifica della fattura già emessa;
c. tanto avrebbe comunque imposto il pagamento di quanto portato nella fattura a base del decreto ingiuntivo.
In disparte il tema legato alla condotta della odierna appellata, ciò che rileva è la sussistenza o meno della prova del credito, nel caso di specie del tutto carente.
Nulla prova, d'altro canto, la tesi secondo quale se la società incaricata avesse rilevato una discrasia avrebbe emesso nota di credito: argomento che non incide sulla prova della pretesa – mancante – e che non legittima in alcuna misura l'argomento secondo il quale sarebbe stato pure sempre necessario operare il pagamento di quanto portato in fattura, tenuto conto della inesistenza di qualsivoglia titolo tanto legittimante.
A ben vedere, gli unici elementi riconoscibili sono dati dagli appunti redatti dalla stessa che si presentano ampiamente compatibili con i dati evidenziati dai consumi rilevati in Parte_1 data 21 giugno 2010 e consentono di ritenere ampiamente plausibile il consumo
- al 26/10/2009, di kw 450160 per l'energia attiva e di kw 417335 per quella reattiva;
- al 14/6/2010, di kw 458231 per l'energia attiva e di kw e 422951 per quella reattiva.
Sulla scorta di tanto, considerato che proporzionalmente e mediamente il consumo di energia giornaliero era pari a kw 56 per energia attiva e a kw 42 per l'energia reattiva (dato ottenuto dividendo i dati finali di consumo per i giorni di computo indicati negli appunti Sirio e media aritmetica), si giunge a determinare il consumo alla data del 31 marzo 2009.
In particolare tanto conduce a ritenere che al 31 marzo 2009, gli effettivi consumi fossero pari a kw 438624 per l'energia attiva e a kw 408683 per l'energia reattiva (dato derivante dalla sottrazione rispetto ai consumi riportati da al 26 ottobre 2009 di quelli relativi ai 206 giorni Pt_1 correnti sino alla data di fatturazione del 31 marzo 2009).
A tale determinazione deve arrestarsi la Corte, cui è stato evidentemente implicitamente richiesta pronuncia di condanna da parte dell'appellata al pagamento degli importi dovuti da Pt_1
a fronte della richiesta di conferma della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo
(Cass. Civ. Sez. III, 27 gennaio 2009 n. 1954).
Le determinazioni accessorie
L'esito del giudizio – connotato da parziale accoglimento delle tesi delle parti in lite – impone di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Non sussistono i presupposti per disporre il versamento di ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 294/2019, resa dal Tribunale di Vibo Valentia in Parte_1 data 3 aprile 2019, pubblicata in data 5 aprile 2019, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 476/2010, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 dicembre
2010;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma corrispondente a titolo di conguaglio dei consumi di energia registrati dalla precedente effettiva lettura dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009, stimati a tale data in kw
438624 per l'energia attiva e in kw 408683 per l'energia reattiva;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2174/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Ionadi (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– EC , elettivamente domiciliato presso il di C.F._1 Email_1 lui studio in Vibo Valentia alla Via Papa Giovanni Paolo II, Pal. Rizzuto
Appellante
E già – (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Zappa (C.F. – EC P.IVA_2 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Brescia Email_2 alla via Carlo Zima, 2
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 476/2010 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 17.12.2010 e notificato il 10.1.2011, accertando e dichiarando la insussistenza della pretesa creditoria. Voglia, in via gradata, se del caso, revocare parzialmente
l'opposto decreto, secondo le risultanze di causa. Con vittoria di spese del doppio grado.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previo ogni accertamento del caso, rigettare l'appello promosso da e per l'effetto confermare la sentenza dalla stessa impugnata. Parte_1
Con vittoria di competenze e spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2019, la ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 294/2019, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 3 aprile 2019 e pubblicata in data 5 aprile 2019, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2010, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 dicembre 2010, a mezzo del quale le era stato ingiunto il versamento in favore di
[...]
della somma di € 15.250,39, portata della fattura n. 0795660440212522 del Controparte_3
18.8.2009 per il consumo afferente al periodo dal 1° gennaio 2008-31 marzo 2009 sulla base di quanto emerso dalla lettura dei contatori a tale ultima data: consumi pari a kw 661006 per l'energia attiva e a kw 494854 per l'energia reattiva in relazione alle utenze in suo incontestato uso1.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che a fronte della produzione della fattura, inadeguati a vincere la presunzione di correttezza dei calcoli determinativi dell'importo ingiunto fossero gli appunti interni della in ordine ai consumi effettivi, alla stessa stregua delle Pt_1 comunicazioni di contestazione nelle more inviate.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali più ampiamente, infra):
1) “OMESSO ESAME – VIOLAZIONE ARTT. 112, 115 E 116 CPC”: con esso ha lamentato l'imperfetta valutazione dei dai istruttori raccolti ed allegati. 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2010.
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia n. 476/2010.
3. Condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 rifondere, in favore della in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, le spese del giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €808,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge, se dovute.” 2) “VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 111
COST. E 132 CPC)”: ha eccepito l'omessa valutazione di un documento essenziale ai fini del giudizio.
Con comparsa depositata in data 10 febbraio 2020 si è costituita in giudizio
[...]
(già , resistendo al gravame proposto. Controparte_4 Controparte_2
La Corte, alla prima udienza del 9 febbraio 2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 9 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellata ha depositato le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
Benché formalmente distinti, i motivi di gravame meritano trattazione unitaria in ragione della loro intima connessione.
Invero, il tema sollevato con il secondo motivo di gravame – con il quale l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza perché resa senza aver esaminato e dato conto di quanto consacrato nel verbale di cambio del misuratore dei consumi “redatto e rilasciato da personale tecnico dell'ente fornitore ( l 21/6/2010 (allegato al fascicolo di parte di primo grado al n. CP_2
19) – si presenta imprescindibilmente connesso a quello della carenza di dimostrazione della fondatezza della pretesa azionata e all'errore, in thesi, commesso dal primo Giudice in ordine alla disamina dei dati istruttori.
Per come sopra indicato, il Tribunale ha ritenuto che la prova della sussistenza dei consumi indicati nella fattura posta a base della somma portata dal decreto ingiuntivo fosse stata offerta in maniera sufficiente ai fini del giudizio, tenuto conto, da un lato. della bolletta, del giornale dei crediti autenticato da notaio, delle formali diffide di richiesta di pagamento e, dall'altro, dall'assenza di “alcuna prova valida a far ritenere” fondata l'opposizione, “atteso che la documentazione relativa al preteso stato dei consumi per l'anno successivo (consentiva) di sollevare solamente presunzioni in merito alla pretesa effettiva rilevazione che sarebbe quindi dovuta essere alla data di competenza temporale della fattura emessa” (pag. 3 della sentenza). Il testo della motivazione – in tutta evidenza – non contiene alcuna menzione del verbale
“redatto e rilasciato da personale tecnico dell'ente fornitore ( il 21/6/2010 (allegato al CP_2 fascicolo di parte di primo grado al n. 19)” al momento della sostituzione dei misuratori, attestante i consumi a quel momento registrati.
In parte qua, la sentenza merita le censure sollevate dall'appellante in punto di completezza della motivazione per omessa disamina di un documento rilevante ai fini del giudizio.
Il suo esame, peraltro, assume valenza decisiva.
Prima di procedere oltre, appare utile rimarcare il consolidato principio secondo il quale In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto (da ultimo, Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
Ne discende che spetta alla parte creditrice che invochi il pagamento la dimostrazione della sussistenza del proprio credito.
Nel caso in esame, ha sostenuto di avere emesso fattura Controparte_1
e richiesto il decreto ingiuntivo sulla scorta di quanto a lei comunicato da altra società, e- distribuzione S.p.a.: ed evidentemente sulla base dei dati da quest'ultima estrapolati.
Tuttavia, in atti non v'è alcun dato che validi quanto posto a base della fattura.
Tantomeno v'è attestazione delle risultanze dei contatori.
Di talché, non pare fornita la dimostrazione degli effettivi consumi operati da Parte_1
Anzi, quest'ultima ha dimostrato mediante l'allegazione del verbale redatto alla data del
21 giugno 2010 dagli stessi tecnici che i contatori registravano un consumo palesemente CP_2 minore, pari a kw 458612 per energia attiva e a kw 423251 per energia reattiva, rispetto a quello portato nella fattura emessa per i consumi in thesi registrati al 31 marzo 2009 ed indicati in kw
661006 per l'energia attiva e in kw 494854 per l'energia reattiva.
Sulla scorta di tanto, appare del tutto indimostrata la pretesa azionata.
E non dotata di alcun pregio si profila la composita tesi sostenuta a più riprese dalla parte appellata, secondo la quale:
a. ella si sarebbe solo limitata ad emettere fattura per consumi attestati da e- distribuzione S.p.a. per come più volte confermati;
b. se il distributore avesse rettificato le letture di cessazione al 31.3.2009, sarebbe stata emessa una nota credito a favore del cliente, a rettifica della fattura già emessa;
c. tanto avrebbe comunque imposto il pagamento di quanto portato nella fattura a base del decreto ingiuntivo.
In disparte il tema legato alla condotta della odierna appellata, ciò che rileva è la sussistenza o meno della prova del credito, nel caso di specie del tutto carente.
Nulla prova, d'altro canto, la tesi secondo quale se la società incaricata avesse rilevato una discrasia avrebbe emesso nota di credito: argomento che non incide sulla prova della pretesa – mancante – e che non legittima in alcuna misura l'argomento secondo il quale sarebbe stato pure sempre necessario operare il pagamento di quanto portato in fattura, tenuto conto della inesistenza di qualsivoglia titolo tanto legittimante.
A ben vedere, gli unici elementi riconoscibili sono dati dagli appunti redatti dalla stessa che si presentano ampiamente compatibili con i dati evidenziati dai consumi rilevati in Parte_1 data 21 giugno 2010 e consentono di ritenere ampiamente plausibile il consumo
- al 26/10/2009, di kw 450160 per l'energia attiva e di kw 417335 per quella reattiva;
- al 14/6/2010, di kw 458231 per l'energia attiva e di kw e 422951 per quella reattiva.
Sulla scorta di tanto, considerato che proporzionalmente e mediamente il consumo di energia giornaliero era pari a kw 56 per energia attiva e a kw 42 per l'energia reattiva (dato ottenuto dividendo i dati finali di consumo per i giorni di computo indicati negli appunti Sirio e media aritmetica), si giunge a determinare il consumo alla data del 31 marzo 2009.
In particolare tanto conduce a ritenere che al 31 marzo 2009, gli effettivi consumi fossero pari a kw 438624 per l'energia attiva e a kw 408683 per l'energia reattiva (dato derivante dalla sottrazione rispetto ai consumi riportati da al 26 ottobre 2009 di quelli relativi ai 206 giorni Pt_1 correnti sino alla data di fatturazione del 31 marzo 2009).
A tale determinazione deve arrestarsi la Corte, cui è stato evidentemente implicitamente richiesta pronuncia di condanna da parte dell'appellata al pagamento degli importi dovuti da Pt_1
a fronte della richiesta di conferma della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo
(Cass. Civ. Sez. III, 27 gennaio 2009 n. 1954).
Le determinazioni accessorie
L'esito del giudizio – connotato da parziale accoglimento delle tesi delle parti in lite – impone di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Non sussistono i presupposti per disporre il versamento di ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 294/2019, resa dal Tribunale di Vibo Valentia in Parte_1 data 3 aprile 2019, pubblicata in data 5 aprile 2019, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 476/2010, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 dicembre
2010;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma corrispondente a titolo di conguaglio dei consumi di energia registrati dalla precedente effettiva lettura dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009, stimati a tale data in kw
438624 per l'energia attiva e in kw 408683 per l'energia reattiva;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero