Sentenza 6 ottobre 2022
Massime • 1
La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.
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- 2. Revoca rinuncia ereditàhttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 ottobre 2025 La revoca della rinuncia all'eredità è possibile? Entro quali limiti il chiamato può cambiare idea e accettare ciò che aveva rifiutato? La risposta si trova nell'articolo 525 del codice civile e nella giurisprudenza, secondo la quale la rinuncia non è sempre definitiva. In molti casi, infatti, l'erede può revocare la rinuncia, purché la delazione ereditaria non sia venuta meno. Ma attenzione: bastano alcune circostanze, come l'accettazione di altri chiamati, per rendere irrevocabile la scelta. Comprendere la revoca rinuncia eredità La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile. Questa norma stabilisce che chi ha rinunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2022, n. 29146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29146 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
nonché da MO PI IO, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA OR NE ed elettivamente domiciliata, nello studio dell'Avv. CA NI, in ROMA, L.re dei MELLINI, 7 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricorrente incidentale contro MO LE, MO RO AN e MO TO, rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMO 1 Civile Sent. Sez. 2 Num. 29146 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: BELLINI UBALDO Data pubblicazione: 06/10/2022 SE ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv. Massimiliano De CA, Via SALARIA 400
- controricorrenti -
*** avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE d'APPELLO di GENOVA depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 28.12.2007, LE MO, RO AN MO E TO MO (per rappresentazione del padre Pier Giuseppe) convenivano dinanzi al Tribunale di Imperia AE MO per far accertare, tra l'altro, la natura asseritamente simulata delle compravendite del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, concluse tra AE MO e il NO DM MO;
gli attori chiedevano la condanna dello stesso AE MO alla reintegrazione del patrimonio del defunto con il valore dei beni immobili di cui alle compravendite suddette e, in ogni caso, accertare e disporre a carico degli eventuali obbligati la reintegrazione delle quote riservate agli attori legittimari ex art. 555 e ss. c.c.. Si costituivano in giudizio AE MO e la moglie in seconde nozze del de cuius, MA SS. L'azione nei confronti di quest'ultima veniva dichiarata inammissibile e non era oggetto della sentenza di appello qui impugnata, che si riferisce al gravame avverso la sentenza non definitiva n. 128/13 del tribunale di Imperia, resa il 27 maggio 2013. AE MO resisteva e (cfr suo ricorso per 2 cassazione) chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e il rigetto delle domande attrici;
e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare che fosse portato a credito del convenuto il valore delle migliorie apportate agli immobili. Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PI IO MO, padre di AE, il quale si costituiva in giudizio formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva per aver in precedenza rinunciato formalmente all'eredità del de cuius e chiedendo comunque il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Con provvedimento del 24.2.2010 il Giudice assegnava a AE MO, ai sensi dell'art. 481 c.c., termine fino al 30 aprile 2010 per l'accettazione o meno dell'eredità, evidenziando la vacazione della quota di PI AR MO, eventualmente spettante al medesimo AE MO. Con comparsa in data 26.5.2010, PI AR MO si costituiva in giudizio con nuovo difensore (cfr suo ricorso per cassazione quinta pagina) dando atto di aver revocato in forza di atto pubblico del 27.3.2010 la rinuncia all'eredità di DM MO e di aver quindi assunto la qualità di erede di quest'ultimo, preannunciando l'esperimento di un separato giudizio per richiedere, tra l'altro, la ricostruzione dell'asse ereditario di DM MO, tenendo conto altresì delle ulteriori donazioni effettuate in vita dal de cuius anche ad SA MO, ER MO e MA SS (moglie in seconde nozze del de cuius). Espletata prova orale e C.T.U., con sentenza n. 128/2013, depositata in data 27.5.2013, il Tribunale di Imperia dichiarava aperta la successione di DM MO;
accoglieva la domanda di simulazione relativa agli atti di vendita del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, dichiarando la nullità delle donazioni dissimulate relative agli atti di vendita;
respingeva la domanda riconvenzionale proposta da AE 3 MO;
disponeva la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Avverso la sentenza parziale proponeva appello AE MO nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le istanze istruttorie e la documentazione prodotta dall'esponente con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. PI AR MO proponeva appello incidentale sull'avvenuto acquisto dell'eredità da parte dei coeredi prima che il medesimo revocasse la precedente rinuncia e sulla qualificazione delle domande effettuate da parte degli eredi attori in primo grado. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto degli appelli. Con sentenza n. 1486/2017, depositata in data 22.11.2017, la Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibili le domande proposte ai nn. 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione contenente appello incidentale di PI AR MO;
e rigettava l'appello principale di AE MO. In particolare, la Corte di merito riteneva che nella comparsa di costituzione di primo grado l'appellante avesse sostenuto di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della compravendita mediante l'estinzione di debiti del de cuius, utilizzando del denaro ricevuto a titolo di mutuo, mentre nella memoria aveva dedotto circostanze tese a provare il pagamento in denaro del prezzo dei beni oggetto di vendita, per cui si trattava di due fattispecie diverse. Le altre domande dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto non relative a specifici motivi di gravame. Sull'appello incidentale, la Corte d'appello rilevava che la parte spettante a PI AR avrebbe potuto essere devoluta al figlio AE, che avrebbe potuto accettare per rappresentazione, senza però avere esercitato tempestivamente tale diritto;
e che la rappresentazione limita il diritto di accrescimento dei coeredi solo se in concreto esercitata. Inoltre, in base all'art. 525 c.c., la revoca della rinuncia è soggetta alla duplice condizione che il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e che la stessa non sia stata ancora acquistata da altri 4 chiamati, mentre nella fattispecie gli altri chiamati avevano già accettato l'eredità quando era stato assegnato il termine ex art. 481 c.c. nei confronti di AE, per cui l'azione interrogatoria non era più idonea a provocare l'accettazione dell'eredità per rappresentazione;
ciò in conformità del principio di diritto secondo il quale, in tema di rinunzia all'eredità, sussiste la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, senza che sia necessaria una specifica accettazione da parte di questi ultimi (Cass. n. 21014 del 2011; Cass. n. 8021 del 2012). Avverso detta sentenza (R.G. 1486/17) il 2 febbraio 2018 ha proposto ricorso per cassazione AE MO sulla base di cinque motivi. Nella stessa data la sentenza genovese è stata impugnata per cassazione anche da PI AR MO. LE MO, SA NN MO e ER MO hanno resistito a entrambi i ricorsi con controricorso. All'udienza del 10 dicembre 2020 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il procuratore generale in vista dell'odierna udienza ha depositato requisitoria scritta. Sono state depositate memorie e documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Va posto in rilievo che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;
quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass. n. 448 del 2020; conf. 5 Cass. n. 5695 del 2015); nel caso di specie i ricorsi sono peraltro contemporanei. 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente principale AE MO lamenta la «Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per quanto attiene alla mancata ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.». Osserva il ricorrente principale che le circostanze indicate nei capitoli di prova suddetti sono state dedotte proprio per fornire la prova del pagamento del prezzo mediante l'estinzione di debiti del de cuius utilizzando il denaro ricevuto a titolo di mutuo, come affermato nella comparsa di costituzione [con la stessa memoria si produceva l'estratto dal 1 aprile 2005 al 6 febbraio 2006 del suo c/c da cui si evinceva l'erogazione (di parte) dell'importo finanziato di € 350.000,00 e l'emissione in data 1.4.2005 di assegni circolari all'ordine della Banca Carige per C 175.022,41 e l'estratto dal 31.3.2005 al 18.4.2005 del c/c presso Banca Carige, intestato a DM MO, da cui risultava in data 1.4.2005 il versamento di C 175.022,41 (con causale: "versamento assegni circolari") e l'anticipata estinzione dei mutui, avvenuta sempre in data 1.4.2005]. 1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la «Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per quanto attiene alla mancata ammissione dei capitoli di prova nn. 4, 5 e 6 dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.». Il ricorrente deduceva che, con scritture preliminari di vendita del 25.7.2000, DM MO aveva venduto a LE e SA MO per il prezzo complessivo di € 30.000,00 gli stessi immobili oggetto del rogito di vendita dell'1.4.2005 da DM MO a AE MO. Con atto di citazione LE e SA MO convenivano in giudizio il 6 padre DM chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., del passaggio di proprietà in loro capo dei beni suddetti. La causa era stata conciliata con scrittura privata autenticata di transazione del 29.3.2005, con cui DM MO, a tacitazione di ogni ragione degli attori, si impegnava a versare C 45.000,00 ad ognuno dei due figli (C 50.000,00 con assegni circolari ed C 40.000,00 con cambiali). I capitoli di prova erano perciò diretti a provare che in data 4.4.2005 AE MO aveva fatto emettere, con denaro prelevato dal suo c/c, n. 2 assegni circolari di C 25.000,00 ciascuno all'ordine di SA e di LE MO e che le 4 cambiali di C 10.000,00 ciascuna erano state pagate dal ricorrente con denaro prelevato dal suo c/c. 1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente AE MO deduce la «Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per quanto attiene alle circostanze relative al valore e allo stato dei beni immobili di cui alla compravendita 18.2.2005, indicate in comparsa di costituzione e alle circostanze e documenti dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.». Secondo il ricorrente già in sede di comparsa di costituzione erano stati indicati per ciascun immobile compravenduto con l'atto del 18.2.2005 i vincoli e limitazioni, anche di fatto, esistenti sugli stessi, proprio per contrastare l'assunto degli attori secondo cui il prezzo pattuito nelle vendite sarebbe stato inferiore al valore di mercato. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che tali circostanze (vincoli e limitazioni) non erano mai state asserite dal convenuto nella fase destinata alla fissazione del thema decidendum e che il deposito della scrittura privata in occasione del deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., costituisse allegazione tardiva. Osserva il ricorrente che la produzione della suddetta scrittura non potesse ritenersi inammissibile per asserita tardività, in quanto il documento 7 confermava le allegazioni esposte in comparsa di costituzione. Tale documento risultava, del resto, già prodotto dagli attori. 1.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce la «Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per quanto attiene alla mancata ammissione dei documenti nn. da 6 a 24 prodotti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.». Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibili i documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. poiché tale documentazione riguarda circostanze già esposte o comunque evincibili dalla comparsa di costituzione e dai documenti con la medesima prodotti, per cui non può aver introdotto circostanze nuove. 1.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 167, comma 1, 183 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per quanto attiene all'individuazione della fase destinata alla fissazione del thema probandum e del thema decidendum». Si sottolinea che l'atto introduttivo del giudizio (citazione e comparsa di risposta) non debba contenere l'indicazione di tutti i fatti specifici che si intendono provare, essendo sufficiente che sia indicato il thema decidendum (nella fattispecie, la circostanza allegata dal convenuto che è stato versato il prezzo dei beni acquistati), mentre l'indicazione delle modalità di pagamento attiene alla prova e ben può essere introdotta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. 2. - I motivi del ricorso principale di AE, che riportano fedelmente gli atti difensivi cui fanno riferimento, mirano tutti a denunciare il vizio processuale costituito dall'aver respinto, in quanto ritenute tardive, le richieste istruttorie volte a smentire la simulazione delle compravendite;
essi possono essere esaminati e decisi congiuntamente. 8 Essi sono fondati. Il cuore della sentenza del tribunale, rapidamente confermata in appello, risiede nell'assunto di cui a pag. 28 della motivazione, ove il collegio afferma che le circostanze dedotte a prova testimoniale "sono del tutto nuove", perché sarebbe cosa del tutto diversa dedurre di aver corrisposto il prezzo della cosa venduta corrispondendone una parte direttamente al venditore oppure dedurre di aver provveduto al pagamento del prezzo mediante l'estinzione di debiti del de cuius con danaro ricevuto a titolo di mutuo. La inesattezza di questo rilievo della sentenza del tribunale, già denunciata dall'atto di appello - atti che la Corte Suprema deve esaminare attesa la natura processuale delle censure - è stata dettagliatamente criticata nei motivi di ricorso. Essa emerge, oltre quanto ivi osservato, già dalla lettura di pag. 29 della sentenza dei giudici di Imperia, nel punto in cui si legge che "in comparsa di risposta il convenuto si è limitato ad affermare di aver corrisposto il prezzo delle vendite mediante il pagamento di debiti di MO DM" Emerge già da questo passaggio della stessa sentenza di tribunale che l'insussistenza della novità della asserita nuova deduzione difensiva (il pagamento mediante estinzione di debiti), circostanza che era evidentemente stata oggetto di affermazione in sede di comparsa di risposta, ditalchè il profilo di inconciliabile novità ravvisato a pag. 28 era già per questo venuto meno. Più avanti la motivazione prosegue additando profili di genericità della deduzione di questa forma di pagamento, non essendo stati specificati - sempre in comparsa di risposta - l'entità dei debiti, "le generalità dei soggetti creditori, le modalità e i tempi dei pagamenti". Il tribunale aveva così evidenziato profili specificativi, che attengono a fatti secondari che si possono dedurre, come avvenuto, nelle successive fasi ed entro il limite delle preclusioni istruttorie, in quanto volti a dimostrare in via di inferenza presuntiva 9 la veridicità di quanto affermato in comparsa di risposta e nelle difese successive. L'errore dei giudici di merito è stato quindi plurimo. In primo luogo non hanno colto la rilevanza del vero fatto estintivo dedotto dal convenuto qui ricorrente, cioè di aver corrisposto il prezzo della cosa venduta, circostanza sufficiente a legittimare la successiva introduzione in corso di causa dei fatti secondari attestanti questa affermazione e dei mezzi istruttori tesi a comprovarli. In secondo luogo hanno trascurato che già in comparsa di risposta era stata dedotta la forma di pagamento del prezzo specificata nella memoria istruttoria conclusiva. In terzo luogo hanno negato la portata di fatti secondari perfino a quei dettagli (p. es. tempi e modalità dei pagamenti) che sono pienamente deducibili nell'ultima memoria istruttoria ex art 183 comma sesto e talora possono restare oggetto di mere domande a chiarimento, da porre ai testimoni per verificare la credibilità della deposizione. 2.1. Parte ricorrente ha opportunamente citato Cass. 26859/20013 in quanto contenente una precisa individuazione dei limiti (ampli) di deducibilità delle contestazioni relative alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, ove ha affermato che il luogo processuale in cui s'incrociano il principio di preclusione e quello di non contestazione si colloca all'esito della trattazione, "allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa". Se poi si pone mente ai principi affermati in materia, più di recente, dalle Sezioni Unite (SU 12310/2015) secondo le quali <