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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 29.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4232/2025 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Dario MezzacapoParte_1
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Silvia Zapparato come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 25.3.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la notifica di rimborso e proposta di compensazione n. 02828202400003020000, notificata in data 7.3.2025, avente ad oggetto i seguenti atti impositivi:
- Avviso di addebito n. 32820160003066833 000, di importo pari ad euro 9.154,16, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 29.06.2016;
- Avvi addebito n. 32820160006143820 000, di importo pari ad euro 2.774,54, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 09.12.2016;
- Avvi addebito n. 32820160006808564 000, di importo pari ad euro 9.074,39, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 19.12.2016;
- Avvi i addebito n. 32820160006808665 000, di importo pari ad euro 394,50, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 19.12.2016;
- Avvi i addebito n. 32820160007443287 000, di importo pari ad euro 121,06, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 09.01.2017;
- Avvi i addebito n. 3282017000294834 000, di importo pari ad euro 2.797,61, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 20.12.2017;
- Avvi addebito n. 32820180005273525 000, di importo pari ad euro 1.054,34, per CP_ Contributi del 2018, notificata presumibilmente in data 02.01.2019; L'istan lamentato l'illegittimità e la nullità delle cartelle impugnate per intervenuta prescrizione, per mancata applicazione dello sgravio automatico previsto dalla legge, per non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto esecutivo e/o interruttivo, concludendo per la declaratoria di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non rient la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies ndo di aver notificato atti interruttivi della pre . Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri CP_ previdenziali . Sussi altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della proposta di compensazione impugnata); CP_ l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Da ultimo, sempre in via preliminare, si osserva che la proposta di compensazione che l'Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'art. 28-ter d.P.R. n. 602/73 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale. In caso contrario, la mancata adesione alla compensazione comporterebbe la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo di un credito già prescritto. Il contribuente propone ricorso avverso la proposta di compensazione non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito. Conseguentemente, l'unico modo per prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva è quello di attribuire alla proposta di compensazione autonoma impugnabilità. La soluzione prospettata è percorribile solamente nell'ipotesi in cui la proposta di compensazione sia impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 19 ottobre 2017 CP_ n. 24638, sicché, per un verso, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall va rigettata, per altro verso, l'esame del merito può essere svolto solo con riferimento all'ecc di prescrizione successiva. Tanto premesso, venendo quindi al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la notifica di rimborso e proposta di compensazione n. 02828202400003020000, notificata in data 7.3.2025), deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Il ricorso è infondato. Orbene, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito sui quali si fonda la proposta di compensazione in questa sede avversata (cfr. doc in atti), e diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha provato l'intervenuta notifica in data 20/06/2022 dell'intimazione Controparte_2 n. 0282 elativa a tutti i predetti avvisi di addebito (cfr. produzione ). CP_4
Ed invero, la notifica è stata eseguita con consegna dell'atto alla moglie del uente dandone a lui notizia con raccomandata. Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebiti per cui è causa. Orbene, l'intimazione di pagamento del 20.6.2022 risulta notificata entro il termine di prescrizione quinquennale, così come la successiva proposta di compensazione in questa sede impugnata (7.3.2025). Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, e dunque l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento ed espungendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 1.865 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 30.9.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 29.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4232/2025 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Dario MezzacapoParte_1
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Silvia Zapparato come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 25.3.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la notifica di rimborso e proposta di compensazione n. 02828202400003020000, notificata in data 7.3.2025, avente ad oggetto i seguenti atti impositivi:
- Avviso di addebito n. 32820160003066833 000, di importo pari ad euro 9.154,16, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 29.06.2016;
- Avvi addebito n. 32820160006143820 000, di importo pari ad euro 2.774,54, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 09.12.2016;
- Avvi addebito n. 32820160006808564 000, di importo pari ad euro 9.074,39, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 19.12.2016;
- Avvi i addebito n. 32820160006808665 000, di importo pari ad euro 394,50, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 19.12.2016;
- Avvi i addebito n. 32820160007443287 000, di importo pari ad euro 121,06, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 09.01.2017;
- Avvi i addebito n. 3282017000294834 000, di importo pari ad euro 2.797,61, per CP_ Contributi del 2016, notificata presumibilmente in data 20.12.2017;
- Avvi addebito n. 32820180005273525 000, di importo pari ad euro 1.054,34, per CP_ Contributi del 2018, notificata presumibilmente in data 02.01.2019; L'istan lamentato l'illegittimità e la nullità delle cartelle impugnate per intervenuta prescrizione, per mancata applicazione dello sgravio automatico previsto dalla legge, per non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto esecutivo e/o interruttivo, concludendo per la declaratoria di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non rient la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/73 nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies ndo di aver notificato atti interruttivi della pre . Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri CP_ previdenziali . Sussi altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della proposta di compensazione impugnata); CP_ l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Da ultimo, sempre in via preliminare, si osserva che la proposta di compensazione che l'Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'art. 28-ter d.P.R. n. 602/73 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale. In caso contrario, la mancata adesione alla compensazione comporterebbe la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo di un credito già prescritto. Il contribuente propone ricorso avverso la proposta di compensazione non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito. Conseguentemente, l'unico modo per prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva è quello di attribuire alla proposta di compensazione autonoma impugnabilità. La soluzione prospettata è percorribile solamente nell'ipotesi in cui la proposta di compensazione sia impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 19 ottobre 2017 CP_ n. 24638, sicché, per un verso, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall va rigettata, per altro verso, l'esame del merito può essere svolto solo con riferimento all'ecc di prescrizione successiva. Tanto premesso, venendo quindi al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la notifica di rimborso e proposta di compensazione n. 02828202400003020000, notificata in data 7.3.2025), deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Il ricorso è infondato. Orbene, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito sui quali si fonda la proposta di compensazione in questa sede avversata (cfr. doc in atti), e diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha provato l'intervenuta notifica in data 20/06/2022 dell'intimazione Controparte_2 n. 0282 elativa a tutti i predetti avvisi di addebito (cfr. produzione ). CP_4
Ed invero, la notifica è stata eseguita con consegna dell'atto alla moglie del uente dandone a lui notizia con raccomandata. Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebiti per cui è causa. Orbene, l'intimazione di pagamento del 20.6.2022 risulta notificata entro il termine di prescrizione quinquennale, così come la successiva proposta di compensazione in questa sede impugnata (7.3.2025). Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, e dunque l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento ed espungendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 1.865 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 30.9.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli