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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro Elena Greco, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex artt. 669bis e 700 c.p.c., iscritto con R.G. n. promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Colzani, Parte_1 C.F._1 con domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Toffoletto, dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dell'avv. Ezio Moro e dell'avv. Gregorio Malta, con domicilio telematico
Email_2
CONVENUTO
OSSERVA E RILEVA
1. Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il 17.12.2024, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo in via cautelare di accertare i seguenti diritti:
a. “essere ridestinato presso il Tribunale di Monza, Via Vittorio Emanuele 5/a per
l'espletamento delle prestazioni lavorative che gli competono con qualifica di Guardia
Particolare, mansione di Vigile, grado di Guardia Giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso) e con orario 7/14 oppure 9/12-14/20 a giorni tra loro alternati,
b. godere, entro la fine del corrente anno 2024, di due settimane di ferie maturate nel predetto anno 2024;
c. ricevere con congruo anticipo gli orari dei turni di lavoro”,
1 con conseguente condanna della società datoriale convenuta all'adempimento delle azioni necessarie per dare esecuzione ai diritti accertati;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto, in seguito a cambio di appalto, da con Controparte_1 decorrenza dal 1.1.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, qualifica di Guardia Particolare secondo le previsioni del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, mansione di vigile, grado di guardia giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso);
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso il Tribunale di Monza, sede di via
Vittorio Emanuele n. 5/a;
- che il suo rapporto di lavoro con la convenuta è derivato dal subentro di essa nell'appalto relativo al servizio di vigilanza reso presso la sede di via Vittorio Emanuele
n. 5/a del Tribunale di Monza, in precedenza - per gli anni 2021 e 2022 - affidato a CP_2
[...]
- di aver sempre reso la sua prestazione lavorativa presso la predetta sede del Tribunale di Monza con orario 7,00 – 14,00 oppure, a giorni alterni, 9,00 – 12,00 o 14,00 – 20,00;
- di aver subito, nel mese di settembre 2024, un incidente che l'ha costretto a rimanere assente in malattia sino al 11.11.2024;
- di aver quindi comunicato a nuovo coordinatore del servizio, in data CP_3
11.11.2024 la propria disponibilità al rientro in servizio con decorrenza dal 12.11.2024
e di aver ricevuto conferma della ricezione del certificato di rientro, con ripristino però della turnazione 6+1+1 (6 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso), in luogo della precedente turnazione 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso);
- di aver quindi immediatamente contestato il cambio di turnazione, omettendo di sottoscrivere per accettazione la relativa comunicazione;
- di essere rientrato in servizio il 12.11.2024 presso la postazione del Tribunale di Monza in via Vittorio Emanuele n. 5/a, comunicando al coordinatore l'inizio del servizio sia telefonicamente che con e-mail e di essere però stato invitato dal coordinatore stesso a lasciare immediatamente il posto di lavoro poiché - a suo dire - non aveva ricevuto la comunicazione di rientro al termine della malattia;
- di aver quindi ricevuto dal coordinatore ordine di allontanarsi immediatamente CP_3 dalla postazione di lavoro e di giustificare l'assenza, replicando di essere stato allontanato contro la propria volontà;
- di aver quindi ricevuto, sempre il 12.11.2024, dal coordinatore dapprima ordine
(motivato solo formalmente) di eseguire il servizio del 13.11.2024 presso l'ospedale
2 LI di Milano dalle ore 23,00 alle ore 8,00, poi ordine (con analoga laconica motivazione) di eseguire invece il servizio del 13.11.2024 presso l'ospedale
CC di Milano dalle ore 6 alle ore 14,00;
- di aver ricevuto in data 13.11.2024 nuova comunicazione - motivata in via del tutto formale - di variazione di turno e luogo di servizio, con destinazione presso l'ospedale
LI dapprima dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e poi, con successivo messaggio e-mail, con orario dalle 7,00 alle ore 15,00;
- di aver quindi subito, al rientro dalla malattia, senza motivazione e con un preavviso di pochissime ore, il cambio di turnazione da un regime di 5+1+1 ad un regime di 6+1+1, il cambio di luogo di prestazione dell'attività lavorativa, il cambio di orario, con svolgimento dell'attività anche in orari notturni e di aver quindi immediatamente contestato tali disposizioni datoriali, sia perché prive di giustificazioni o motivazioni sia perché assunte in spregio alle prescrizioni del medico del lavoro riconosciutegli sin dal
2021 e riguardanti la guida di auto aziendale, l'esecuzione della prestazione in orario notturno, il microclima sfavorevole, le posture incongrue e la movimentazione manuale di carichi.
- di essere a suo tempo stato destinato alla sede presso il Tribunale di Monza, via
Vittorio Emanuele n. 5/a proprio in ragione delle limitazioni sofferte, poiché in tale postazione egli poteva svolgere orari diurni, all'interno di un fabbricato e dotato di seduta congrua.
- di non poter fruire delle medesime condizioni di lavoro presso le nuove postazioni assegnategli (ospedale CC e ospedale LI), essendosi trovato ad operare senza idonea seduta, in situazioni di esposizione a correnti fredde, con orari notturni e con necessità di affrontare con il proprio veicolo una maggiore distanza e di sopportare anche i costi del parcheggio;
- di aver subito una caduta in data 16.11.2024 in seguito ad attacco vertiginoso con esiti di trauma lobare di essere quindi rimasto assente in malattia sino al 5.12.2024;
- di aver quindi comunicato in prossimità del termine della malattia il rientro in servizio presso la sede del Tribunale di Monza e di non aver ricevuto riscontro di sorta, sì da essersi recato la mattina del 6.12.2024 alle ore 9,00 presso la sede di via Vittorio
Emanuele n. 5/, dalla quale è stato però nuovamente allontanato dal coordinatore per non aver ricevuto ordine di servizio in tal senso;
- di aver quindi immediatamente contestato la condotta datoriale e di aver quindi ricevuto con messaggio sulla chat whatsapp la turnazione per il periodo compreso dal
6.12.2024 al 15.12.2024 con assegnazione di sedi di servizio variabili (ospedale
Mangiagalli di Milano in via San Barnaba, ospedale CC di Milano, ospedale
3 LI di Milano) e di orari variabili e parzialmente anche notturni (15-23; 14-
22, 17-24);
- di aver nuovamente contestato le assegnazioni e di aver quindi ricevuto nuovo ordine di servizio con assegnazione presso gli ospedali LI e CC di Milano a far data dal 7.12.2024;
- di aver dovuto sollecitare, in data 13.12.2024, l'assegnazione dei turni per la settimana successiva, onde poter organizzare la propria vita privata e di aver quindi ricevuto comunicazione relativa ai turni dal 14.12.2024 al 29.12.2024, con assegnazione presso vari ospedali e con turni notturni in tutto il periodo compreso tra il 22.12.2024 e il
27.12.2024, in ogni caso senza giustificazione alcuna circa sedi e orari di assegnazione;
- di essersi visto anche negare il diritto alle ferie annuali, poiché egli – nel maggio 2024 – aveva concordato con il precedente coordinatore di fruire delle ferie nel mese di settembre 2024 a tal fine sottoscrivendo la dichiarazione di rinuncia alle ferie secondo il “tabellone aziendale”, di aver prudenzialmente ripresentato la domanda al nuovo coordinatore Bellini e di essersi visto respingere la richiesta in ragione del fatto che “un periodo di ferie così lungo, se non previsto dal tabellone ferie, va concordato. La richiesta è prevista a prescindere”; di aver quindi in data 26.8.2024 presentato - su sollecitazione dello stesso coordinatore - nuova domanda di ferie per il periodo CP_3
23.12.2024 – 6.1.2025, non ottenendo riscontro di sorta, di aver quindi in data
11.12.2024 reiterato la propria richiesta e di essersi visto respingere la domanda in quanto presentata prima del 27.9.2024 e di essersi così trovato nella impossibilità di godere delle ferie nell'anno 2024.
Il ricorrente ha censurato la condotta datoriale evidenziando come la stessa si fosse di fatto estrinsecata in un trasferimento da una sede operativa ad un'altra, in difetto però dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., non avendo la datrice di lavoro illustrato le ragioni tecniche organizzative o produttive del disposto trasferimento.
2. Costituitasi nell'ambito del giudizio cautelare, ha confutato la Controparte_1 pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto, contestando la ricorrenza nella fattispecie in disamina di una ipotesi di trasferimento, essendo il ricorrente stato assunto per operare nell'ambito di “giurisdizione dell'Istituto” e “principalmente provincia di Milano” e per lo svolgimento di “tutti i servizi stradali o fissi, notturni o diurni”; rilevando che il sistema di turnazione di cui all'art. 77 del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari prevede la distribuzione dei turni con il sistema 6 + 1 + 1, derogato in seguito all'adibizione del ricorrente all'appalto del Tribunale di Monza con espressa previsione della non definitività della deroga;
deducendo di aver scelto di adibire il ricorrente ai servizi presso gli ospedali CC e
LI di Milano per la necessità di coprire una posizione vacante presso tali appalti e
4 a causa delle lamentele ricevute circa l'adeguatezza della prestazione resa dal ricorrente presso la sede di via Vittorio Emanuele del Tribunale di Monza;
riferendo che non risultano per il ricorrente limitazioni allo svolgimento della prestazione in orario notturno e che anche presso gli appalti dell'ospedale CC e dell'ospedale LI è possibile per il lavoratore alternare la posizione eretta con quella seduta;
precisando che i turni sono consegnati ai lavoratori con cadenza mensile, fatta salva la necessità di provvedere a mutamenti per esigenze contingenti e non preventivabili;
negando in definitiva la ricorrenza nella fattispecie in disamina del fumus boni juris e del periculum in mora.
3. Istruito il giudizio cautelare allo stato degli atti, il giudice - all'esito della discussione delle parti - ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso cautelare è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto solo parzialmente per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
5. Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere
“ridestinato presso il Tribunale di Monza, Via Vittorio Emanuele 5/a […] con qualifica di
Guardia Particolare, mansione di Vigile, grado di Guardia Giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso) e con orario 7/14 oppure 9/12-14/20 a giorni tra loro alternati”, occorre innanzi tutto valutare se sia sussistente il diritto del ricorrente ad operare in via esclusiva o quantomeno prevalente presso il Tribunale di Monza.
Parte attorea pone a fondamento della propria istanza la tesi dell'avvenuto suo trasferimento presso altra sede di lavoro in difetto (o, comunque, in mancanza della enunciazione) delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103, comma 9, c.c.; parte convenuta, dal suo canto, evidenzia che nel caso di specie non ricorre affatto una ipotesi di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, essendo mutata solo la sede di lavoro in ragione dell'adibizione del ricorrente a diversi appalti rientranti però nell'ambito dell'area territoriale contrattualmente individuata per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
5.1. Al fine di verificare se lo spostamento del ricorrente dalla sede di lavoro sita in
Monza, alla via Vittorio Emanuele presso il Tribunale, alle sedi degli ospedali CC e
LI in Milano possa integrare un trasferimento è necessario innanzi tutto esaminare le risultanze del contratto di assunzione di parte attorea, onde individuare quale sia stata la sede di servizio ivi individuata.
5.1.1. Nel contratto di assunzione del ricorrente la “località di lavoro” viene individuata nel “ambito di giurisdizione dell'istituto – principalmente provincia di Milano” (doc. 1 ric.).
Secondo il contratto di assunzione, poi, la “zona” di servizio “sarà l'ambito di giurisdizione
5 dell'istituto, e pertanto potrà essere indifferentemente comandata in servizio in qualsiasi area operativa di presente nell'ambito di giurisdizione dell'istituto, secondo le Controparte_1 esigenze di organico e di impiego, senza che le venga corrisposta alcuna indennità di trasferta, né che siano dovute o possano essere pretese maggiorazioni di retribuzione o corresponsioni di risarcimenti a qualsiasi titolo, in conseguenza delle variazioni delle Sedi di lavoro stesse” (doc. 1 ric.).
La disamina del contratto di assunzione del ricorrente, dunque, pone in evidenza come al medesimo non sia stata assegnata una specifica sede di lavoro, essendone invece stata espressamente prevista la variabilità in considerazione delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta. Il contratto di assunzione, infatti, prevede espressamente una principale area di operatività (la “provincia di Milano”) nell'ambito della quale può esplicarsi la prestazione lavorativa e individuabile come “abituale zona di lavoro”.
L'espressa individuazione nel contratto di assunzione di una località, “ampia” ma comunque ben definita, di esecuzione della prestazione lavorativa è in sé già sufficiente per rendere evidente come l'adibizione del ricorrente alla sede del Tribunale di Monza sita in via
Vittorio Emanuele n. 5/a non si estrinsechi nell'attribuzione di una “sede di lavoro” modificabile solo ove sussistano i requisiti di cui all'art. 2103, comma 9, c.c., ma costituisca invece la mera adibizione del lavoratore ad un dato servizio per l'esecuzione del servizio fornito dalla convenuta in regime di appalto e sia dunque suscettibile di variazione in funzione delle diverse esigenze che di volta in volta vengano in rilievo perché l'appaltatore possa garantire l'esecuzione dei servizi appaltati dai diversi committenti.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la genericità della individuazione della “località di lavoro”, poiché se è vero che la definizione “ambito di giurisdizione dell'istituto” può risultare approssimativa e vaga, è altresì vero che la specificazione “provincia di Milano” contenuta nel medesimo contratto di assunzione è invece sufficientemente dettagliata e circoscrive con sufficiente grado di precisione il luogo della esecuzione della prestazione di lavoro. Depone per la predetta interpretazione anche l'ultimo paragrafo del contratto di assunzione del ricorrente, ove viene pattuito che il lavoratore “eccezionalmente potrà essere comandat[o] ad un servizio di scorta e trasporto valori al di fuori dell'ambito di giurisdizione dell'istituto, Sua abituale zona di lavoro” (cfr. doc. 1 ric.).
In definitiva, la complessiva lettura del contratto di assunzione del ricorrente pone in evidenza come egli sia stato assunto per svolgere la propria prestazione lavorativa non presso una specifica ed immodificabile sede di servizio (quale la sede del Tribunale di Monza sita in via
Vittorio Emanuele n. 5/a) o presso uno specifico appalto, bensì nell'ambito di una zona (id est la provincia di Milano) ben circoscritta e individuata.
5.1.2. La destinazione del ricorrente ad operare nell'ambito della provincia di Milano
6 risulta conforme non solo alle previsioni del contratto individuale di assunzione, ma anche alle previsioni pattizie (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
L'art. 99, comma 1, del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sebbene riguardi il tema delle missioni e delle trasferte, detta anche la regola generale sulla individuazione delle località di esecuzione della prestazione da parte di ciascun lavoratore, prevedendo che “gli istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora”, con ciò evidenziando come la “località di lavoro” non debba necessariamente essere soltanto una.
Non depone in diverso senso neppure la previsione di cui all'art. 100, comma 1, del predetto c.c.n.l., poiché anch'esso – sancendo che “per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro” – prevede che i luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa possano essere molteplici. Va da sé che la circostanza che il ricorrente, per un periodo di tempo piuttosto lungo e comunque sin dall'assunzione presso la convenuta, sia stato adibito esclusivamente all'appalto del Tribunale di Monza non è in sé sufficiente a far ritenere che sia venuta meno la variabilità dei possibili luoghi di lavoro prevista dal contratto individuale di assunzione e dalla disciplina collettiva, ma integra un mero elemento di fatto che denota al più un favor lavoratoris nella scelta datoriale di destinare sempre i medesimi dipendenti ai medesimi luoghi di esecuzione della prestazione.
5.2. Chiarito dunque che la scelta datoriale di destinare il ricorrente a differenti sedi di esecuzione della prestazione lavorativa non integra una ipotesi di trasferimento ai sensi dell'art. 2013 c.c. nella misura in cui tali differenti sedi si trovino nell'ambito della provincia di
Milano, deve valutarsi se l'adibizione di parte attorea agli appalti presso gli ospedali CC e
LI sia avvenuta in spregio alle condizioni di salute del lavoratore.
Secondo le risultanze documentali parte attorea ha quale limitazione alla esecuzione della prestazione lavorativa la necessità di “alternare postura eretta a postura seduta” (cfr. docc. 21 e 22 ric.).
Il ricorrente contesta l'adibizione agli appalti degli ospedali CC e LI deducendo di aver dovuto ivi operare “privo di idonea seduta, esposto a correnti fredde e, soprattutto, assegnato ad orari notturni”. La società convenuta dal suo canto ha contestato le doglianze attoree, osservando che per il lavoratore non risultano prescritte limitazioni alla esecuzione della prestazione lavorativa (doc. 2 fasc. conv.).
La disamina documentale rende evidente come, in seguito alla visita periodica del 20.6.2024, il ricorrente sia stato giudicato idoneo senza prescrizioni di sorta (cfr. doc. 2 fasc. conv.) e tanto è sufficiente per ritenere come le doglianze su orari e località di lavoro non siano fondate, considerato che le certificazioni con limitazioni prodotte dal ricorrente risalgono agli anni 2012
7 e 2021, mentre la certificazione prodotta dalla datrice di lavoro è invece relativa al 2024.
Peraltro, parte attorea non ha dato atto di aver contestato innanzi agli organi a ciò prepositi gli esiti della visita del giugno 2024, ma si è limitato ad allegare di aver richiesto nuova visita (cfr. doc. 38 fasc. ric.); ne consegue che, in difetto di contestazione, debba ritenersi corretto il giudizio di idoneità senza limitazioni rilasciato dal competente medico del lavoro in data
20.6.2024.
Peraltro dalla disamina degli esiti delle visite di verifica di idoneità alla mansione risulta che i fattori di rischio riguardanti la guida di auto aziendale, il lavoro notturno in misura maggiore ad
80 giorni, il microclima sfavorevole, la movimentazione manuale di carichi, le posture incongrue, il rumore e l'utilizzo di videoterminali sono enumerati nel referto di visita poiché essi riguardano in generale gli addetti ai servizi di vigilanza, tanto che – rispetto alla loro elencazione – l'unica limitazione riguardante il ricorrente riguarda le posture incongrue e si è tradotta, fino al 2024, nella necessità di assicurargli un'alternanza tra postura eretta e postura seduta (cfr. docc. 21 e 22 ric. e doc. 2 conv.).
5.3. In relazione alla richiesta di accertamento in via d'urgenza alla esecuzione della prestazione lavorativa secondo la turnistica 5+1+1, deve rilevarsi che il contratto di assunzione del ricorrente prevede espressamente un orario settimanale di 40 ore con “sistema 6+1+1”
(cfr. doc. 1 fasc. ric.). Con successiva comunicazione del 16.12.2022 la datrice di lavoro ha comunicato al proprio dipendente la necessità di procedere organizzazione dei turni con il sistema 5+1+1, giustificando la variazione in ragione di esigente tecnico-organizzative e prevedendo però espressamente la vigenza del sistema 6+1+1: “per esigenze tecnico- organizzative legate alla regolare esecuzione dei servizi, a decorrere dal giorno 1.1.2023, lei seguirà convenzionalmente una turnazione di 5 giorni di lavoro cui seguirà un giorno di permesso ed uno di riposo, pur con mantenimento del sistema di turnazione 6+1+1” (doc. 2 fasc. ric.).
Secondo le chiare previsioni contrattuali, dunque, il sistema dei turni 6+1+1 risulta contrattualmente applicato al rapporto di lavoro del ricorrente e mai espressamente revocato, sicché la richiesta datoriale di eseguire la prestazione lavorativa secondo tale schema dei turni risulta legittima.
5.4 In ragione di tutto quanto esposto, la domanda cautelare di riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere adibito presso l'appalto del Tribunale di Monza con sistema di turnazione 5+1+1 non può trovare accoglimento, difettando il requisito del fumus boni juris.
Resta pertanto superflua la valutazione della ricorrenza del periculum in mora.
6. Non può trovare accoglimento per difetto del periculum in mora, invece, la domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente a fruire di almeno due settimane di ferie entro la fine
8 dell'anno 2024.
Il ricorrente stesso dà atto di aver a suo tempo richiesto di godere di due settimane consecutive di ferie presentando le relative istanze nel maggio 2024 (per essere collocato in ferie nel settembre 2024) e poi, a fronte del diniego oppostogli in ragione della eccessiva
“tempestività” della istanza, nel settembre 2024 (per la fruizione di tali due settimane nel periodo compreso tra il 24.12.2024 e il 6.1.2025). Pur a fronte dei due predetti dinieghi, il lavoratore ha formulato la domanda cautelare solo nel dicembre 2024, in un momento in cui non era più possibile accordargli la fruizione delle ferie per due settimane consecutive nell'anno 2024, sicché – in difetto di ulteriori allegazioni sul punto, per una questione esclusivamente temporale – non è ravvisabile il periculum in mora relativo alla mancata fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno 2024, tanto più che lo stesso istante dà atto di aver 18 mesi di tempo per il godimento delle ferie arretrate.
7. Risulta invece fondata la domanda attorea tesa a conseguire la anticipata comunicazione dei turni di lavoro.
Nella propria memoria di costituzione in giudizio, la società convenuta ha dato atto che i “turni di servizio sono consegnati ai lavoratori con cadenza mensile. Fermo restando che gli stessi possono subire variazioni anche nell'ultim'ora per fare fronte a sostituzioni e/o assenze improvvise per malattie od infortuni”.
I documenti depositati in atti dal ricorrente, però, dimostrano come nel dicembre 2024 la comunicazione dei turni non sia stata effettuata con il predetto anticipo e come anzi la stessa sia avvenuta solo dopo apposito sollecito (cfr. doc. 30 e 30bis ric.).
Pur a fronte della esigenza datoriale di provvedere ad eventuali rimodulazioni per esigenze contingenti, il diritto del lavoratore a conoscere quantomeno l'articolazione oraria della propria settimana di lavoro non può essere posto in secondo piano, risultando sì ammissibile che per esigenze organizzative venga richiesto in via occasionale al lavoratore di eseguire la propria prestazione presso un luogo diverso da quello originariamente assegnato, ma non potendosi invece ritenere ammissibile la variazione – senza il consenso del lavoratore stesso – dei giorni e degli orari di lavoro, se non con quel preavviso di un mese che la stessa società datoriale indica quale tempo di preavviso per la comunicazione dei turni.
Con segnato riferimento al profilo del periculum in mora, sebbene dal lavoratore delineato solo nella esposizione dei fatti, è evidente che la non tempestiva comunicazione dei turni di lavoro preclude al dipendente di organizzare i propri impegni, le proprie attività, i propri interessi e più in generale propria vita extra-lavorativa.
Peraltro è opportuno evidenziare come la mera comunicazione mensile dei turni non sia in sé sufficiente a garantire un sufficiente lasso di tempo per consentire ad un dipendente di far combaciare impegni personali e lavorativi, poiché essa assicura un congruo lasso di tempo
9 rispetto ai turni fissati nell'ultimo periodo del mese, ma un lasso di tempo piuttosto ristretto per quelli fissati per l'inizio del mese. La comunicazione, in via anticipata di un mese, dei turni di lavoro deve perciò essere effettuata con riferimento a ciascuna settimana di lavoro e non esclusivamente su base mensile.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso cautelare può essere accolto solo in relazione alla domanda tesa a conseguire in via anticipata la comunicazione dei turni.
Le ulteriori domande formulate in sede cautelare non possono invece trovare accoglimento.
A tal proposito, con segnato riferimento alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere nuovamente assegnato presso l'appalto del Tribunale di Monza, deve rilevarsi che le circostanze – addotte a sostegno della tesi della illegittima adibizione ad altri appalti – relative alla percorrenza giornaliera di tragitti più lunghi e al sostenimento dei costi del parcheggio non risultano sufficienti a giustificare l'accesso alla tutela cautelare invocata in questa sede processuale, ben potendo essere eventualmente ristorate (ove ritenute rilevanti) in via patrimoniale, in difetto di allegazioni circa le ragioni per cui esse sarebbero insostenibili dal lavoratore nelle more di un giudizio ordinario.
9. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande cautelari formulate in questa sede processuale, le spese di lite vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
- Accoglie in parte il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordina a di Controparte_1 comunicare al ricorrente i turni di lavoro con anticipo di almeno un mese rispetto a ciascuna settimana di lavoro;
- Rigetta tutte le ulteriori istanze cautelari;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio cautelare.
Si comunichi.
Monza, 11 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro Elena Greco, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex artt. 669bis e 700 c.p.c., iscritto con R.G. n. promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Colzani, Parte_1 C.F._1 con domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Toffoletto, dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dell'avv. Ezio Moro e dell'avv. Gregorio Malta, con domicilio telematico
Email_2
CONVENUTO
OSSERVA E RILEVA
1. Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il 17.12.2024, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo in via cautelare di accertare i seguenti diritti:
a. “essere ridestinato presso il Tribunale di Monza, Via Vittorio Emanuele 5/a per
l'espletamento delle prestazioni lavorative che gli competono con qualifica di Guardia
Particolare, mansione di Vigile, grado di Guardia Giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso) e con orario 7/14 oppure 9/12-14/20 a giorni tra loro alternati,
b. godere, entro la fine del corrente anno 2024, di due settimane di ferie maturate nel predetto anno 2024;
c. ricevere con congruo anticipo gli orari dei turni di lavoro”,
1 con conseguente condanna della società datoriale convenuta all'adempimento delle azioni necessarie per dare esecuzione ai diritti accertati;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto, in seguito a cambio di appalto, da con Controparte_1 decorrenza dal 1.1.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, qualifica di Guardia Particolare secondo le previsioni del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, mansione di vigile, grado di guardia giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso);
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso il Tribunale di Monza, sede di via
Vittorio Emanuele n. 5/a;
- che il suo rapporto di lavoro con la convenuta è derivato dal subentro di essa nell'appalto relativo al servizio di vigilanza reso presso la sede di via Vittorio Emanuele
n. 5/a del Tribunale di Monza, in precedenza - per gli anni 2021 e 2022 - affidato a CP_2
[...]
- di aver sempre reso la sua prestazione lavorativa presso la predetta sede del Tribunale di Monza con orario 7,00 – 14,00 oppure, a giorni alterni, 9,00 – 12,00 o 14,00 – 20,00;
- di aver subito, nel mese di settembre 2024, un incidente che l'ha costretto a rimanere assente in malattia sino al 11.11.2024;
- di aver quindi comunicato a nuovo coordinatore del servizio, in data CP_3
11.11.2024 la propria disponibilità al rientro in servizio con decorrenza dal 12.11.2024
e di aver ricevuto conferma della ricezione del certificato di rientro, con ripristino però della turnazione 6+1+1 (6 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso), in luogo della precedente turnazione 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso);
- di aver quindi immediatamente contestato il cambio di turnazione, omettendo di sottoscrivere per accettazione la relativa comunicazione;
- di essere rientrato in servizio il 12.11.2024 presso la postazione del Tribunale di Monza in via Vittorio Emanuele n. 5/a, comunicando al coordinatore l'inizio del servizio sia telefonicamente che con e-mail e di essere però stato invitato dal coordinatore stesso a lasciare immediatamente il posto di lavoro poiché - a suo dire - non aveva ricevuto la comunicazione di rientro al termine della malattia;
- di aver quindi ricevuto dal coordinatore ordine di allontanarsi immediatamente CP_3 dalla postazione di lavoro e di giustificare l'assenza, replicando di essere stato allontanato contro la propria volontà;
- di aver quindi ricevuto, sempre il 12.11.2024, dal coordinatore dapprima ordine
(motivato solo formalmente) di eseguire il servizio del 13.11.2024 presso l'ospedale
2 LI di Milano dalle ore 23,00 alle ore 8,00, poi ordine (con analoga laconica motivazione) di eseguire invece il servizio del 13.11.2024 presso l'ospedale
CC di Milano dalle ore 6 alle ore 14,00;
- di aver ricevuto in data 13.11.2024 nuova comunicazione - motivata in via del tutto formale - di variazione di turno e luogo di servizio, con destinazione presso l'ospedale
LI dapprima dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e poi, con successivo messaggio e-mail, con orario dalle 7,00 alle ore 15,00;
- di aver quindi subito, al rientro dalla malattia, senza motivazione e con un preavviso di pochissime ore, il cambio di turnazione da un regime di 5+1+1 ad un regime di 6+1+1, il cambio di luogo di prestazione dell'attività lavorativa, il cambio di orario, con svolgimento dell'attività anche in orari notturni e di aver quindi immediatamente contestato tali disposizioni datoriali, sia perché prive di giustificazioni o motivazioni sia perché assunte in spregio alle prescrizioni del medico del lavoro riconosciutegli sin dal
2021 e riguardanti la guida di auto aziendale, l'esecuzione della prestazione in orario notturno, il microclima sfavorevole, le posture incongrue e la movimentazione manuale di carichi.
- di essere a suo tempo stato destinato alla sede presso il Tribunale di Monza, via
Vittorio Emanuele n. 5/a proprio in ragione delle limitazioni sofferte, poiché in tale postazione egli poteva svolgere orari diurni, all'interno di un fabbricato e dotato di seduta congrua.
- di non poter fruire delle medesime condizioni di lavoro presso le nuove postazioni assegnategli (ospedale CC e ospedale LI), essendosi trovato ad operare senza idonea seduta, in situazioni di esposizione a correnti fredde, con orari notturni e con necessità di affrontare con il proprio veicolo una maggiore distanza e di sopportare anche i costi del parcheggio;
- di aver subito una caduta in data 16.11.2024 in seguito ad attacco vertiginoso con esiti di trauma lobare di essere quindi rimasto assente in malattia sino al 5.12.2024;
- di aver quindi comunicato in prossimità del termine della malattia il rientro in servizio presso la sede del Tribunale di Monza e di non aver ricevuto riscontro di sorta, sì da essersi recato la mattina del 6.12.2024 alle ore 9,00 presso la sede di via Vittorio
Emanuele n. 5/, dalla quale è stato però nuovamente allontanato dal coordinatore per non aver ricevuto ordine di servizio in tal senso;
- di aver quindi immediatamente contestato la condotta datoriale e di aver quindi ricevuto con messaggio sulla chat whatsapp la turnazione per il periodo compreso dal
6.12.2024 al 15.12.2024 con assegnazione di sedi di servizio variabili (ospedale
Mangiagalli di Milano in via San Barnaba, ospedale CC di Milano, ospedale
3 LI di Milano) e di orari variabili e parzialmente anche notturni (15-23; 14-
22, 17-24);
- di aver nuovamente contestato le assegnazioni e di aver quindi ricevuto nuovo ordine di servizio con assegnazione presso gli ospedali LI e CC di Milano a far data dal 7.12.2024;
- di aver dovuto sollecitare, in data 13.12.2024, l'assegnazione dei turni per la settimana successiva, onde poter organizzare la propria vita privata e di aver quindi ricevuto comunicazione relativa ai turni dal 14.12.2024 al 29.12.2024, con assegnazione presso vari ospedali e con turni notturni in tutto il periodo compreso tra il 22.12.2024 e il
27.12.2024, in ogni caso senza giustificazione alcuna circa sedi e orari di assegnazione;
- di essersi visto anche negare il diritto alle ferie annuali, poiché egli – nel maggio 2024 – aveva concordato con il precedente coordinatore di fruire delle ferie nel mese di settembre 2024 a tal fine sottoscrivendo la dichiarazione di rinuncia alle ferie secondo il “tabellone aziendale”, di aver prudenzialmente ripresentato la domanda al nuovo coordinatore Bellini e di essersi visto respingere la richiesta in ragione del fatto che “un periodo di ferie così lungo, se non previsto dal tabellone ferie, va concordato. La richiesta è prevista a prescindere”; di aver quindi in data 26.8.2024 presentato - su sollecitazione dello stesso coordinatore - nuova domanda di ferie per il periodo CP_3
23.12.2024 – 6.1.2025, non ottenendo riscontro di sorta, di aver quindi in data
11.12.2024 reiterato la propria richiesta e di essersi visto respingere la domanda in quanto presentata prima del 27.9.2024 e di essersi così trovato nella impossibilità di godere delle ferie nell'anno 2024.
Il ricorrente ha censurato la condotta datoriale evidenziando come la stessa si fosse di fatto estrinsecata in un trasferimento da una sede operativa ad un'altra, in difetto però dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., non avendo la datrice di lavoro illustrato le ragioni tecniche organizzative o produttive del disposto trasferimento.
2. Costituitasi nell'ambito del giudizio cautelare, ha confutato la Controparte_1 pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto, contestando la ricorrenza nella fattispecie in disamina di una ipotesi di trasferimento, essendo il ricorrente stato assunto per operare nell'ambito di “giurisdizione dell'Istituto” e “principalmente provincia di Milano” e per lo svolgimento di “tutti i servizi stradali o fissi, notturni o diurni”; rilevando che il sistema di turnazione di cui all'art. 77 del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari prevede la distribuzione dei turni con il sistema 6 + 1 + 1, derogato in seguito all'adibizione del ricorrente all'appalto del Tribunale di Monza con espressa previsione della non definitività della deroga;
deducendo di aver scelto di adibire il ricorrente ai servizi presso gli ospedali CC e
LI di Milano per la necessità di coprire una posizione vacante presso tali appalti e
4 a causa delle lamentele ricevute circa l'adeguatezza della prestazione resa dal ricorrente presso la sede di via Vittorio Emanuele del Tribunale di Monza;
riferendo che non risultano per il ricorrente limitazioni allo svolgimento della prestazione in orario notturno e che anche presso gli appalti dell'ospedale CC e dell'ospedale LI è possibile per il lavoratore alternare la posizione eretta con quella seduta;
precisando che i turni sono consegnati ai lavoratori con cadenza mensile, fatta salva la necessità di provvedere a mutamenti per esigenze contingenti e non preventivabili;
negando in definitiva la ricorrenza nella fattispecie in disamina del fumus boni juris e del periculum in mora.
3. Istruito il giudizio cautelare allo stato degli atti, il giudice - all'esito della discussione delle parti - ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso cautelare è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto solo parzialmente per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
5. Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere
“ridestinato presso il Tribunale di Monza, Via Vittorio Emanuele 5/a […] con qualifica di
Guardia Particolare, mansione di Vigile, grado di Guardia Giurata e sistema di turnazione in regime di cosiddetto 5+1+1 (5 giorni lavorativi + 1 di riposo + 1 di permesso) e con orario 7/14 oppure 9/12-14/20 a giorni tra loro alternati”, occorre innanzi tutto valutare se sia sussistente il diritto del ricorrente ad operare in via esclusiva o quantomeno prevalente presso il Tribunale di Monza.
Parte attorea pone a fondamento della propria istanza la tesi dell'avvenuto suo trasferimento presso altra sede di lavoro in difetto (o, comunque, in mancanza della enunciazione) delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103, comma 9, c.c.; parte convenuta, dal suo canto, evidenzia che nel caso di specie non ricorre affatto una ipotesi di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, essendo mutata solo la sede di lavoro in ragione dell'adibizione del ricorrente a diversi appalti rientranti però nell'ambito dell'area territoriale contrattualmente individuata per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
5.1. Al fine di verificare se lo spostamento del ricorrente dalla sede di lavoro sita in
Monza, alla via Vittorio Emanuele presso il Tribunale, alle sedi degli ospedali CC e
LI in Milano possa integrare un trasferimento è necessario innanzi tutto esaminare le risultanze del contratto di assunzione di parte attorea, onde individuare quale sia stata la sede di servizio ivi individuata.
5.1.1. Nel contratto di assunzione del ricorrente la “località di lavoro” viene individuata nel “ambito di giurisdizione dell'istituto – principalmente provincia di Milano” (doc. 1 ric.).
Secondo il contratto di assunzione, poi, la “zona” di servizio “sarà l'ambito di giurisdizione
5 dell'istituto, e pertanto potrà essere indifferentemente comandata in servizio in qualsiasi area operativa di presente nell'ambito di giurisdizione dell'istituto, secondo le Controparte_1 esigenze di organico e di impiego, senza che le venga corrisposta alcuna indennità di trasferta, né che siano dovute o possano essere pretese maggiorazioni di retribuzione o corresponsioni di risarcimenti a qualsiasi titolo, in conseguenza delle variazioni delle Sedi di lavoro stesse” (doc. 1 ric.).
La disamina del contratto di assunzione del ricorrente, dunque, pone in evidenza come al medesimo non sia stata assegnata una specifica sede di lavoro, essendone invece stata espressamente prevista la variabilità in considerazione delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta. Il contratto di assunzione, infatti, prevede espressamente una principale area di operatività (la “provincia di Milano”) nell'ambito della quale può esplicarsi la prestazione lavorativa e individuabile come “abituale zona di lavoro”.
L'espressa individuazione nel contratto di assunzione di una località, “ampia” ma comunque ben definita, di esecuzione della prestazione lavorativa è in sé già sufficiente per rendere evidente come l'adibizione del ricorrente alla sede del Tribunale di Monza sita in via
Vittorio Emanuele n. 5/a non si estrinsechi nell'attribuzione di una “sede di lavoro” modificabile solo ove sussistano i requisiti di cui all'art. 2103, comma 9, c.c., ma costituisca invece la mera adibizione del lavoratore ad un dato servizio per l'esecuzione del servizio fornito dalla convenuta in regime di appalto e sia dunque suscettibile di variazione in funzione delle diverse esigenze che di volta in volta vengano in rilievo perché l'appaltatore possa garantire l'esecuzione dei servizi appaltati dai diversi committenti.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la genericità della individuazione della “località di lavoro”, poiché se è vero che la definizione “ambito di giurisdizione dell'istituto” può risultare approssimativa e vaga, è altresì vero che la specificazione “provincia di Milano” contenuta nel medesimo contratto di assunzione è invece sufficientemente dettagliata e circoscrive con sufficiente grado di precisione il luogo della esecuzione della prestazione di lavoro. Depone per la predetta interpretazione anche l'ultimo paragrafo del contratto di assunzione del ricorrente, ove viene pattuito che il lavoratore “eccezionalmente potrà essere comandat[o] ad un servizio di scorta e trasporto valori al di fuori dell'ambito di giurisdizione dell'istituto, Sua abituale zona di lavoro” (cfr. doc. 1 ric.).
In definitiva, la complessiva lettura del contratto di assunzione del ricorrente pone in evidenza come egli sia stato assunto per svolgere la propria prestazione lavorativa non presso una specifica ed immodificabile sede di servizio (quale la sede del Tribunale di Monza sita in via
Vittorio Emanuele n. 5/a) o presso uno specifico appalto, bensì nell'ambito di una zona (id est la provincia di Milano) ben circoscritta e individuata.
5.1.2. La destinazione del ricorrente ad operare nell'ambito della provincia di Milano
6 risulta conforme non solo alle previsioni del contratto individuale di assunzione, ma anche alle previsioni pattizie (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
L'art. 99, comma 1, del c.c.n.l. imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sebbene riguardi il tema delle missioni e delle trasferte, detta anche la regola generale sulla individuazione delle località di esecuzione della prestazione da parte di ciascun lavoratore, prevedendo che “gli istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora”, con ciò evidenziando come la “località di lavoro” non debba necessariamente essere soltanto una.
Non depone in diverso senso neppure la previsione di cui all'art. 100, comma 1, del predetto c.c.n.l., poiché anch'esso – sancendo che “per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro” – prevede che i luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa possano essere molteplici. Va da sé che la circostanza che il ricorrente, per un periodo di tempo piuttosto lungo e comunque sin dall'assunzione presso la convenuta, sia stato adibito esclusivamente all'appalto del Tribunale di Monza non è in sé sufficiente a far ritenere che sia venuta meno la variabilità dei possibili luoghi di lavoro prevista dal contratto individuale di assunzione e dalla disciplina collettiva, ma integra un mero elemento di fatto che denota al più un favor lavoratoris nella scelta datoriale di destinare sempre i medesimi dipendenti ai medesimi luoghi di esecuzione della prestazione.
5.2. Chiarito dunque che la scelta datoriale di destinare il ricorrente a differenti sedi di esecuzione della prestazione lavorativa non integra una ipotesi di trasferimento ai sensi dell'art. 2013 c.c. nella misura in cui tali differenti sedi si trovino nell'ambito della provincia di
Milano, deve valutarsi se l'adibizione di parte attorea agli appalti presso gli ospedali CC e
LI sia avvenuta in spregio alle condizioni di salute del lavoratore.
Secondo le risultanze documentali parte attorea ha quale limitazione alla esecuzione della prestazione lavorativa la necessità di “alternare postura eretta a postura seduta” (cfr. docc. 21 e 22 ric.).
Il ricorrente contesta l'adibizione agli appalti degli ospedali CC e LI deducendo di aver dovuto ivi operare “privo di idonea seduta, esposto a correnti fredde e, soprattutto, assegnato ad orari notturni”. La società convenuta dal suo canto ha contestato le doglianze attoree, osservando che per il lavoratore non risultano prescritte limitazioni alla esecuzione della prestazione lavorativa (doc. 2 fasc. conv.).
La disamina documentale rende evidente come, in seguito alla visita periodica del 20.6.2024, il ricorrente sia stato giudicato idoneo senza prescrizioni di sorta (cfr. doc. 2 fasc. conv.) e tanto è sufficiente per ritenere come le doglianze su orari e località di lavoro non siano fondate, considerato che le certificazioni con limitazioni prodotte dal ricorrente risalgono agli anni 2012
7 e 2021, mentre la certificazione prodotta dalla datrice di lavoro è invece relativa al 2024.
Peraltro, parte attorea non ha dato atto di aver contestato innanzi agli organi a ciò prepositi gli esiti della visita del giugno 2024, ma si è limitato ad allegare di aver richiesto nuova visita (cfr. doc. 38 fasc. ric.); ne consegue che, in difetto di contestazione, debba ritenersi corretto il giudizio di idoneità senza limitazioni rilasciato dal competente medico del lavoro in data
20.6.2024.
Peraltro dalla disamina degli esiti delle visite di verifica di idoneità alla mansione risulta che i fattori di rischio riguardanti la guida di auto aziendale, il lavoro notturno in misura maggiore ad
80 giorni, il microclima sfavorevole, la movimentazione manuale di carichi, le posture incongrue, il rumore e l'utilizzo di videoterminali sono enumerati nel referto di visita poiché essi riguardano in generale gli addetti ai servizi di vigilanza, tanto che – rispetto alla loro elencazione – l'unica limitazione riguardante il ricorrente riguarda le posture incongrue e si è tradotta, fino al 2024, nella necessità di assicurargli un'alternanza tra postura eretta e postura seduta (cfr. docc. 21 e 22 ric. e doc. 2 conv.).
5.3. In relazione alla richiesta di accertamento in via d'urgenza alla esecuzione della prestazione lavorativa secondo la turnistica 5+1+1, deve rilevarsi che il contratto di assunzione del ricorrente prevede espressamente un orario settimanale di 40 ore con “sistema 6+1+1”
(cfr. doc. 1 fasc. ric.). Con successiva comunicazione del 16.12.2022 la datrice di lavoro ha comunicato al proprio dipendente la necessità di procedere organizzazione dei turni con il sistema 5+1+1, giustificando la variazione in ragione di esigente tecnico-organizzative e prevedendo però espressamente la vigenza del sistema 6+1+1: “per esigenze tecnico- organizzative legate alla regolare esecuzione dei servizi, a decorrere dal giorno 1.1.2023, lei seguirà convenzionalmente una turnazione di 5 giorni di lavoro cui seguirà un giorno di permesso ed uno di riposo, pur con mantenimento del sistema di turnazione 6+1+1” (doc. 2 fasc. ric.).
Secondo le chiare previsioni contrattuali, dunque, il sistema dei turni 6+1+1 risulta contrattualmente applicato al rapporto di lavoro del ricorrente e mai espressamente revocato, sicché la richiesta datoriale di eseguire la prestazione lavorativa secondo tale schema dei turni risulta legittima.
5.4 In ragione di tutto quanto esposto, la domanda cautelare di riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere adibito presso l'appalto del Tribunale di Monza con sistema di turnazione 5+1+1 non può trovare accoglimento, difettando il requisito del fumus boni juris.
Resta pertanto superflua la valutazione della ricorrenza del periculum in mora.
6. Non può trovare accoglimento per difetto del periculum in mora, invece, la domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente a fruire di almeno due settimane di ferie entro la fine
8 dell'anno 2024.
Il ricorrente stesso dà atto di aver a suo tempo richiesto di godere di due settimane consecutive di ferie presentando le relative istanze nel maggio 2024 (per essere collocato in ferie nel settembre 2024) e poi, a fronte del diniego oppostogli in ragione della eccessiva
“tempestività” della istanza, nel settembre 2024 (per la fruizione di tali due settimane nel periodo compreso tra il 24.12.2024 e il 6.1.2025). Pur a fronte dei due predetti dinieghi, il lavoratore ha formulato la domanda cautelare solo nel dicembre 2024, in un momento in cui non era più possibile accordargli la fruizione delle ferie per due settimane consecutive nell'anno 2024, sicché – in difetto di ulteriori allegazioni sul punto, per una questione esclusivamente temporale – non è ravvisabile il periculum in mora relativo alla mancata fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno 2024, tanto più che lo stesso istante dà atto di aver 18 mesi di tempo per il godimento delle ferie arretrate.
7. Risulta invece fondata la domanda attorea tesa a conseguire la anticipata comunicazione dei turni di lavoro.
Nella propria memoria di costituzione in giudizio, la società convenuta ha dato atto che i “turni di servizio sono consegnati ai lavoratori con cadenza mensile. Fermo restando che gli stessi possono subire variazioni anche nell'ultim'ora per fare fronte a sostituzioni e/o assenze improvvise per malattie od infortuni”.
I documenti depositati in atti dal ricorrente, però, dimostrano come nel dicembre 2024 la comunicazione dei turni non sia stata effettuata con il predetto anticipo e come anzi la stessa sia avvenuta solo dopo apposito sollecito (cfr. doc. 30 e 30bis ric.).
Pur a fronte della esigenza datoriale di provvedere ad eventuali rimodulazioni per esigenze contingenti, il diritto del lavoratore a conoscere quantomeno l'articolazione oraria della propria settimana di lavoro non può essere posto in secondo piano, risultando sì ammissibile che per esigenze organizzative venga richiesto in via occasionale al lavoratore di eseguire la propria prestazione presso un luogo diverso da quello originariamente assegnato, ma non potendosi invece ritenere ammissibile la variazione – senza il consenso del lavoratore stesso – dei giorni e degli orari di lavoro, se non con quel preavviso di un mese che la stessa società datoriale indica quale tempo di preavviso per la comunicazione dei turni.
Con segnato riferimento al profilo del periculum in mora, sebbene dal lavoratore delineato solo nella esposizione dei fatti, è evidente che la non tempestiva comunicazione dei turni di lavoro preclude al dipendente di organizzare i propri impegni, le proprie attività, i propri interessi e più in generale propria vita extra-lavorativa.
Peraltro è opportuno evidenziare come la mera comunicazione mensile dei turni non sia in sé sufficiente a garantire un sufficiente lasso di tempo per consentire ad un dipendente di far combaciare impegni personali e lavorativi, poiché essa assicura un congruo lasso di tempo
9 rispetto ai turni fissati nell'ultimo periodo del mese, ma un lasso di tempo piuttosto ristretto per quelli fissati per l'inizio del mese. La comunicazione, in via anticipata di un mese, dei turni di lavoro deve perciò essere effettuata con riferimento a ciascuna settimana di lavoro e non esclusivamente su base mensile.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso cautelare può essere accolto solo in relazione alla domanda tesa a conseguire in via anticipata la comunicazione dei turni.
Le ulteriori domande formulate in sede cautelare non possono invece trovare accoglimento.
A tal proposito, con segnato riferimento alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere nuovamente assegnato presso l'appalto del Tribunale di Monza, deve rilevarsi che le circostanze – addotte a sostegno della tesi della illegittima adibizione ad altri appalti – relative alla percorrenza giornaliera di tragitti più lunghi e al sostenimento dei costi del parcheggio non risultano sufficienti a giustificare l'accesso alla tutela cautelare invocata in questa sede processuale, ben potendo essere eventualmente ristorate (ove ritenute rilevanti) in via patrimoniale, in difetto di allegazioni circa le ragioni per cui esse sarebbero insostenibili dal lavoratore nelle more di un giudizio ordinario.
9. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande cautelari formulate in questa sede processuale, le spese di lite vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
- Accoglie in parte il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordina a di Controparte_1 comunicare al ricorrente i turni di lavoro con anticipo di almeno un mese rispetto a ciascuna settimana di lavoro;
- Rigetta tutte le ulteriori istanze cautelari;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio cautelare.
Si comunichi.
Monza, 11 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
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