Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona
e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Catania, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento civile iscritto al n. 767/2024 R.G.V.R., promosso da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, res.te a Scicli, C.da Torre Morana s. n., C.F._1
elett.te dom.to in Modica, Via Risorgimento n. 217, presso lo studio dell'Avv.to Angela Iemmolo, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al reclamo;
Ricorrente
Contro
, nata a Catanzaro il 28/3/1964, c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. e ,
[...] C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] c-f- , tutte res.ti in Modica, C.da C.F._4
Serrapero Cava Ispica n. 3, elett.te dom.te in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv.to Mariagrazia Gerratana, che le rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
Resistenti
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FATTO
Con ricorso in appello, depositato in data 24/9/2024, ha Parte_1
proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto emesso in data 9/9/2024 dal Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nel procedimento di modifica
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, instaurato dal marito nei confronti della moglie e delle figlie, con cui il
[...]
Tribunale ha rigettato la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre in favore della figlia maggiorenne nata il [...] CP_2
e quella proposta in via subordinata di riduzione dell'assegno di divorzio della moglie e della figlia compensando le spese del procedimento. CP_3
Il reclamante deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di revoca dell'assegno di euro 800,00 mensili previsto in favore della figlia la CP_2
quale doveva ritenersi ormai autonoma, per aver conseguito una prima laurea triennale in pianoforte nel 2020 e poi la laurea specialistica in musica da camera nel
2022, titoli che le consentivano di inserirsi nel mondo del lavoro, mentre la figlia si era iscritta ad un ulteriore corso specialistico in direzione d'orchestra; deduce il peggioramento delle sue condizioni di salute ed economiche.
Chiede, in riforma del decreto impugnato, la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di provvedere al mantenimento della suddetta figlia ed in subordine ridursi l'assegno di divorzio e quello della figlia , con il favore delle spese. CP_3
Instauratosi ritualmente il contraddittorio innanzi a questa Corte, si sono costituite le reclamate e e , che, nel merito, hanno chiesto CP_1 CP_2 CP_3
il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20/3/2025, la Corte, sentiti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle loro richieste e nelle note autorizzate depositate in atti, ha posto la causa in decisione.
DIRITTO
Il reclamo, ad avviso della Corte, e' parzialmente fondato e va accolto con la precisazione di cui infra in punto di decorrenza della chiesta modifica delle condizioni di divorzio .
Fondato e' invero, il motivo con cui il reclamante chiede la riforma del provvedimento impugnato che ha rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo posto a
Pagina 2 carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
nata il [...], deducendo che la figlia deve ritenersi ormai autonoma.
Com'e' noto, secondo il S.C., il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo di mantenimento e' tenuto ad allegare circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligo, la cui valutazione deve esser effettuata dal Giudice necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo di mantenimento possa protrarsi oltre ogni ragionevole limite di tempo e di misura, al di la dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre piu' anziani ( cosi si esprime Cass.
12477/2004; cui adde Cass. 2016/12952).
Il genitore deve, quindi, allegare e dimostrare anche in via presuntiva di aver posto il figlio in condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni ed attitudini.
In un'ottica di responsabilizzazione dei figli maggiorenni, e' altresi' noto che di recente la S.C. ha precisato che il figlio maggiore di età ha diritto al mantenimento solo se, ultimato il percorso formativo scolastico dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizione ( così Cass. n. 27904/2021;
Cass. n. 17183/2020).
In data ancora più recente e precisamente con la sentenza n. 22706/2022 la S.C. , pur dando atto e condividendo tale orientamento, ha precisato che è comunque pur sempre vero che è compito dei genitori, assecondare, per quanto possibile, le inclinazione naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al
Pagina 3 suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate.
Si tratta pertanto di operare un bilanciamento tra contrapposti interessi , ove naturalmente assume fondamentale rilievo il decorso del tempo e nell'ambito del quale “è necessario accertare, ove sia provato il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte del figlio, se questa abbia portato effettivamente lo stesso all'indipendenza economica. Quest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro , la quale, come sopra evidenziato, deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Si tratta di una valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità”.
In tale contesto e considerato che l'obbligo di mantenimento, una volta cessato, non è suscettibile di reviviscenza, “ occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio , in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie , che, non esprimono un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità
Pagina 4 sempre più diffusa nel mercato del lavoro In questa ipotesi, un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate” .
Alla luce di quanto esposto e delle emergenze probatorie in atti, - sufficienti ai fini della decisione, con conseguente manifesta superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal reclamante, - ad avviso della Corte, seppure il Tribunale nel provvedimento reclamato ha operato un attento bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti,- laddove ha tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare e delle legittime aspirazioni della figlia maggiorenne volte al completamento del suo percorso di studi, con l'iscrizione al percorso di specializzazione in direzione d'orchestra, - tuttavia, al momento della presente decisione, deve ormai ritenersi che la figlia sia divenuta autonoma. CP_2
Va, invero, osservato che la figlia oggi di anni 27, ha conseguito anche CP_2
l'ultima specializzazione nel luglio del 2024, e sta svolgendo attività lavorativa presso la Music Academy di Torino come confermato dalla stessa ( cfr. verbale in atti).
Pertanto, a fronte dell'età ormai raggiunta e del completamento del percorso di studi e dell'attività lavorativa che ha iniziato ad espletare deve ormai ritenersi la CP_2
figlia maggiorenne del tutto autonoma ed il suo mantenimento non puo' continuare a gravare sine die sui genitori.
Conclusivamente il reclamo va accolto e l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia va revocato con decorrenza dalla CP_2
data di deposito del presente decreto.
Pagina 5 Consegue l'assorbimento delle domande proposte in subordine.
Sussistono giusti motivi date le ragioni della decisione per compensare integralmente le spese di questo grado del procedimento inter partes.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo proposto da nei confronti delle Parte_1
reclamate e per l'effetto revoca l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data di CP_2
deposito del presente provvedimento;
Compensa le spese processuali di questo grado del procedimento tra le parti.
Così deciso in Catania il 27.3.2025 nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello.
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Depositata in Cancelleria addì
Il Direttore di Cancelleria
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