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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/10/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Virginia Manfroni Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5100 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. DA VIÀ Parte_1 C.F._1
NA e con l'avv. ZANCANARI MARIA ELENA;
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30/09/2025/ con ordinanza del e decisa alla camera di consiglio collegiale del 30/09/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“1. Disporsi in capo alla Ricorrente l'affidamento esclusivo rafforzato con la
conseguente possibilità per la stessa di assumere tutte le decisioni rilevanti 2
nell'interesse della minore anche a carattere di straordinaria Persona_1
amministrazione.
2. Disporsi altresì che la figlia minore viva e sia collocata presso il domicilio
materno.
3. Disporsi che il padre versi alla sig.ra l'importo di € 150,00 Parte_1
mensili, o quello diverso che risulterà di giustizia in base al reddito del Resistente, a
titolo di assegno di mantenimento per la figlia.
4. Con vittoria di spese e competenze.”
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/09/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fossero regolamentate le Parte_2
condizioni di affidamento e di mantenimento relative alla figlia
[...]
, nata l'[...] dalla relazione non coniugale con il sig. Per_2 [...]
, ed in particolare che fosse stabilito l'affidamento CP_2
superesclusivo alla madre e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento nella misura di € 150 o altro importo ritenuto di giustizia.
A sostegno del ricorso la ricorrente allegava che la relazione tra le parti era durata fino al 2018, che il rapporto si era deteriorato a causa dell'assunzione sempre più frequente di sostanze alcoliche da parte del compagno, che quest'ultimo si era allontanato dall'abitazione senza farci più ritorno quando la figlia aveva appena un anno, che la ricorrente si era successivamente trasferita in Italia con il nuovo compagno, con il quale aveva contratto matrimonio nel 2021, che il resistente non aveva più
coltivato il rapporto genitoriale, nemmeno a distanza, e non aveva più
provveduto al mantenimento della figlia e che la gestione era sempre stata difficile a causa dell'impossibilità di acquisire il consenso di entrambi i genitori per attività scolastiche, sanitarie e di rinnovo dei documenti.
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La Presidente delegata fissava udienza per la comparizione personale dei genitori, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 4.3.2025 compariva la sola ricorrente con il suo difensore e, rilevata la tardività della notifica, la Presidente del. ne disponeva la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 30.9.2025, verificata la regolarità della notifica in carcere in Romania al convenuto non costituito, è stata dichiarata la contumacia;
è stata sentita la ricorrente che ha confermato le allegazioni contenute in ricorso;
nessuno compariva per il convenuto.
All'esito, la Presidente del. ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e la procuratrice della ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso;
la Presidente del. ha pronunciato quindi in udienza la seguente ordinanza:
“Rilevato che il padre è detenuto all'estero,
visti i bisogni della figlia
dispone in via provvisoria l'affidamento della figlia in via Persona_1
super esclusiva alla madre con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni,
anche relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e al rilascio dei documenti
d'identità e validi per l'espatrio, senza necessità del consenso del padre;
verificata la
regolarità della notifica dichiara la contumacia della resistente e rimette la causa al
Collegio per la decisione”.
Nonostante la cittadinanza rumena dei genitori e della bambina, dal momento che la figlia minore è stabilmente residente in Italia va dichiarata la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2019/1111 e va applicata la legge italiana ai sensi dell'art. 16 della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996, ratificata dall'Italia.
Vista l'assenza di rapporti tra il padre e la figlia fin dal 2018 e l'attuale stato di detenzione in carcere dello stesso in Romania, desumibile anche dalla prova della notifica, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
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nell'interesse della bambina s'impone l'affidamento esclusivo rafforzato,
con attribuzione alla madre del diritto di assumere tutte le decisioni anche riguardo la salute, l'istruzione, l'educazione e il rilascio di documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, senza necessità del consenso del padre.
Quanto invece al contributo al mantenimento, in ragione dell'attuale stato detentivo in carcere e dell'assenza di allegazioni in ordine a risorse economiche del padre, non sussistono allo stato i presupposti per riconoscere l'obbligo di mantenimento.
Visti l'esito e la natura della controversia e nella contumacia del resistente nulla va statuito sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dispone l'affidamento della figlia in via super Persona_1
esclusiva alla madre con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni, anche relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio, senza necessità
del consenso del padre;
2) Nulla sulle spese di lite.
Verona, 30/09/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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