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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1734/2017 pubblicata il 03/10/2017, iscritto al n. 1890/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (CF ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo procuratore ad negotia dott. munito dei poteri di Parte_2 rappresentanza legale in forza della procura speciale del 9.11.2005 autenticata dal notaio Dott. di Corbetta, rappresentata e difesa dall'avv. Italo Benigni (CF Persona_1
; C.F._1
Appellante
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e la Controparte_1 C.F._2 [...]
con sede in Avellino, alla via Pianodardine n. 2 (p. iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t. , rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_2 Controparte_2
Consiglio Zigarelli (c.f. ); C.F._3
Appellati- appellanti incidentali
1 E
nata in [...] il [...] (CF ), Controparte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...] (CF ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
, nata in [...] l'[...] (CF ), tutte in proprio e quali eredi di
[...] C.F._6
, nato in [...] il [...] e deceduto in Manocalzati il 23.7.87, rappresentate e Persona_2 difese dall'avv. Carmen Napoletano (C.F. ); C.F._7
Appellate
E
nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e Controparte_6 C.F._8 difeso dagli avv.ti Giuseppe Mancuso ed Edoardo Stelo (CF ; C.F._9
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2002, , e Controparte_3 Controparte_4
, rispettivamente madre e sorelle di convenivano in Controparte_5 Persona_2
giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e la società Controparte_6 Controparte_1
ritenendoli responsabili del decesso del Controparte_2
proprio congiunto, avvenuto a seguito di un infortunio sul lavoro, chiedendone la condanna al ristoro di tutti i danni subiti a causa di tale evento.
A sostegno della domanda le attrici affermavano che il giorno 23.7.87 , Persona_2
mentre stava provvedendo alla pulizia del tamburo anteriore del rullo spianante Djnapac, cui era addetto per la spianatura e compattazione dell'asfalto per conto della ditta MAR.CON.BIT. s.p.a., veniva investito ed ucciso dallo stesso mezzo.
Più precisamente, il suddetto rullo veniva inizialmente urtato dall'autocarro Renault tg. AV
262948, condotto da l'urto provocava lo spostamento del macchinario che Controparte_7 schiacciava la gamba del . A questo punto che sedeva sull'autocarro CP_4 Controparte_6 accanto al , nell'intento di prestare aiuto al e di liberarne l'arto, azionava CP_7 CP_4
erroneamente la leva di marcia del rullo compattatore che, anziché procedere in retromarcia, avanzava in direzione opposta travolgendo il , cagionandogli lesioni tali da determinarne CP_4
la morte immediata.
Costituitisi in giudizio, e la chiamavano in giudizio la Controparte_1 CP_2
compagnia garante della responsabilità civile verso terzi della società, Controparte_8
2 nonché , e l' rispettivamente proprietario, CP_9 Controparte_7 Controparte_10 conducente e compagnia assicuratrice dell'autocarro che aveva urtato il rullo.
e l' si costituivano, mentre (erede di Controparte_7 Controparte_10 Persona_3
deceduto nelle more) e restavano contumaci. CP_9 Controparte_6
Il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 142/06, depositata in data
02.02.06, che rigettava la domanda proposta nei confronti di e Controparte_7 CP_9
della , mentre condannava e , in solido tra loro, CP_2 Controparte_6 Controparte_1 al pagamento della somma di € 80.000,00 “nei confronti di , a titolo di CP_3 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (23.7.87) sino a quella di pubblicazione della presente sentenza nonché ad una somma, riconosciuta a titolo di ristoro per la mancata corresponsione tempestiva dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidata equitativamente nel 4% annuo sulla predetta somma, via via rivalutata, ed oltre agli interessi nella misura legale, calcolati sul predetto importo complessivo, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo”.
Avverso tale sentenza proponevano appello e la i Controparte_1 Controparte_2
quali, dopo aver preliminarmente precisato di rinunciare alle originarie domande proposte in primo grado nei confronti dei terzi chiamati e dell' Persona_3 Controparte_7 [...]
impugnavano la decisione di primo grado chiedendo il rigetto della domanda di CP_10 risarcimento proposta da e l'accoglimento della domanda di garanzia proposta Controparte_3
nei confronti della Controparte_8
Con comparsa depositata in cancelleria il 14.12.2006, si costituivano , Controparte_5
e le quali, oltre a contestare l'appello principale di cui Controparte_4 Controparte_3
chiedevano il rigetto, proponevano appello incidentale chiedendo l'accoglimento di tutte le domande risarcitorie proposte e non accolte dal giudice di primo grado.
Si costituiva anche la che, ribadendo di aver versato l'intero massimale di Controparte_8 polizza in favore delle eredi di – e Persona_2 Controparte_11 Persona_4
(rispettivamente moglie e figlia del deceduto – in esecuzione del giudicato Persona_2
penale e di altra precedente sentenza civile del Tribunale di Avellino (la n. 1699/2002), chiedeva il rigetto dei motivi di gravame concernenti la sua posizione.
3 Si costituiva, infine, il quale proponeva appello incidentale chiedendo la Controparte_6 declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado in cui era stata dichiarata erroneamente la propria contumacia, processo al quale egli non aveva partecipato in quanto la notifica a mezzo posta dell'atto introduttivo del giudizio era avvenuta presso un indirizzo sbagliato che non corrispondeva al suo effettivo luogo di residenza o domicilio.
Con la sentenza n. 2931/2011, depositata in data 26 settembre 2011, la Corte di Appello di
Napoli, ritenendo fondato l'appello incidentale del non essendo costui stato correttamente CP_6
evocato in giudizio, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata relativamente al rapporto processuale tra , , Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, la e la ,
[...] Controparte_6 Controparte_1 CP_12 CP_13 Controparte_14
rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Avellino e concedendo il termine di sei mesi per la riassunzione della causa.
, e con comparsa del 13.3.2012, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino riproponendo le originarie conclusioni.
Si costituivano in giudizio e la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 CP_2
domande formulate dalle attrici e di essere autorizzati a chiamare in giudizio la
[...]
per essere da quest'ulima garantiti anche oltre il massimale di polizza. CP_8
Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, la si costituiva impugnando la Controparte_8
domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda. Controparte_6
Il Tribunale, con la sentenza n. 1734/17 pubblicata il 3.10.2017:
- condannava , e la in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2
pagare in favore di la complessiva somma di euro 421.641,51; Controparte_3
- condannava la a tenere indenne, fino alla concorrenza della somma Controparte_14
di euro 232.027,69, la di quanto essa avrebbe versato in favore di Controparte_2 CP_3
in esecuzione della sentenza;
[...]
- rigettava le domande proposte da e . Controparte_4 Controparte_5
Avverso tale sentenza la (già ha proposto appello, con Parte_1 Parte_3
atto di citazione notificato il 20.3.2018, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
4 • il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo le attrici riassunto il processo nei confronti della litisconsorte necessaria, che Controparte_8
era stata chiamata in causa solo dalla Controparte_2
• il Tribunale aveva errato nel dichiarare tardiva l'eccezione sollevata dalla
[...]
relativa all'assenza di copertura assicurativa per il danno biologico e non CP_8
patrimoniale liquidato, sia perché il precedente giudizio era stato dichiarato nullo
(unitamente alla sentenza che lo aveva concluso) dalla Corte di Appello di Napoli e tale declaratoria aveva travolto tutti gli atti di quel processo, sia perché si trattava di una mera difesa (non di eccezione in senso stretto) non soggetta alle preclusioni processuali;
per tale ragione l'appellante ha riproposto la questione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i danni oggetto della domanda;
• la non aveva violato i doveri discendenti dagli artt.1175 e 1375 c.c. CP_15 nell'esecuzione del contratto di assicurazione e, pertanto, non sussistevano i presupposti per la mala gestio accertata dal Tribunale;
• nel quantificare il danno in € 223.254,15, il Tribunale aveva omesso di detrarre l'importo di € 164.000,00 versato da a in esecuzione Controparte_1 Controparte_3
della precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 142/2006;
• il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002, data di notifica della CP_2
citazione introduttiva del giudizio.
Per tali ragioni l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia la Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del gravame e previa sospensione della esecutività della gravata decisione sussistendo i presupposti di cui all'art.283 c.p.c. stante anche
l'obiettiva difficoltà di recupero dalle controparti, riformare la sentenza n. 1734/2017 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 3.10.2017, mai notificata, e per l'effetto:
dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado;
in subordine rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque formulata nei confronti della
oggi in quanto inammissibile, Controparte_14 Parte_1
improcedibile ed infondata;
5 in via ancor più subordinata ridurre l'ammontare del risarcimento liquidato in primo grado a
, detraendo l'importo di €164.000,00 già versato dal sig. e Controparte_3 Controparte_1
stabilendo la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dal 19.9.2002, e quindi dichiarare dovuti da gli interessi e la rivalutazione sul massimale residuo risultante all'esito di Parte_1
ciascuno dei vari pagamenti effettuati dalla nel corso del tempo, a decorrere dalla CP_15
data di ciascun versamento, così come specificamente descritti col presente atto;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
e la si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 Controparte_2
proponendo appello incidentale per le seguenti ragioni:
• il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della domanda proposta nei loro confronti, applicandosi il termine biennale ex art. 2947 co II c.c. e non quello decennale;
• l'unico responsabile della morte del sarebbe stato come CP_4 Controparte_6
già stabilito dalla precedente sentenza n. 142/2006 del medesimo Tribunale;
• la vittima dell'incidente avrebbe concorso a determinare l'evento, motivo per il quale il Tribunale ne avrebbe dovuto tenere conto ex art. 1227 c.c.;
• il Tribunale aveva quantificato il danno in maniera eccessiva;
• il danno liquidato in favore dell'assicurata Mar.Con.Bit. Spa per la mala gestio dell'assicurazione era inferiore al pregiudizio effettivamente subito a seguito del comportamento negligente della compagnia;
• il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dal
; CP_1
• il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002. CP_2
Per tali ragioni e la hanno così concluso: Controparte_1 Controparte_2
“per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1734/2017 del Tribunale di Avel-lino per tutte le motivazioni addotte con le difese in atti;
6 perché, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza di primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte così provvedere:
Accertare e dichiarare che le domande proposte da , Controparte_3 Controparte_4
e contro entrambi gli appellanti incidentali sono prescritte per cui nulla è a Controparte_5
loro dovuto.
In subordine nel merito accertare e dichiarare che entrambi gli appellanti sono esenti da ogni responsabilità circa il fatto luttuoso della morte di e dichiarare che nulla da essi Persona_2
è dovuto alle attrici in primo grado a titolo di risarcimento del danno.
In via più gradata ridurre la quantificazione del danno subito da secondo i Controparte_3
principi e i parametri individuati nelle di-fese in atti.
Accertato altresì il concorso di colpa del de cuius nella maturazione dell'evento nella misura pari al 20%, ridurre della stessa percentuale il risarcimento del danno dovuto agli eredi.
Calcolare infine in estremo subordine gli interessi e la rivalutazione eventualmente dovuta da entrambi gli appellanti a partire dalla messa in mora (19/09/2002) e non dal fatto (23/07/1987)”.
Gli altri appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'appello principale
L ha proposto appello proponendo cinque motivi di Parte_1
impugnazione.
Primo motivo
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, non avendo le attrici riassunto il processo anche nei confronti della litisconsorte Controparte_8
necessaria, che era stata chiamata in causa solo dalla Controparte_2
Il motivo è infondato tenuto conto che, in casi analoghi, la giurisprudenza ha più volte precisato che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari è
7 sufficiente ad impedire l'estinzione del processo, la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024).
Nel caso in esame il giudice di primo grado non ha avuto bisogno di ordinare l'integrazione del contraddittorio in quanto la parte litisconsorte necessaria era già stata chiamata in giudizio dalla convenuta la quale, in tal modo, aveva sanato il vizio processuale. Controparte_2
Secondo motivo
Con il motivo in esame l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare tardiva l'eccezione relativa all'assenza di copertura assicurativa;
per tale ragione ha riproposto la questione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i danni oggetto della domanda.
Il motivo è fondato nella sua prima parte, non potendosi l'eccezione ritenere tardiva, ma è infondato nella seconda parte, poiché i danni liquidati erano inclusi nella garanzia assicurativa.
Il Tribunale ha affermato che l'eccezione sollevata dalla relativa Controparte_8 all'assenza di garanzia per il danno biologico e non patrimoniale, sarebbe stata tardiva perché proposta solo nel secondo giudizio di primo grado. Secondo il Giudice, “il giudizio di rinvio non costituisce un novum judicium rispetto a quello originariamente proposto, ma ne è una naturale prosecuzione, sicché è escluso che possano ivi essere proposte eccezioni rispetto alle quali siano già in precedenza verificate le preclusioni.
La questione proposta non può intendersi del resto come mera difesa, integrando invece un fatto impeditivo o comunque limitativo della garanzia assicurativa fatta valere dalla CP_2 che estende il thema decidendum inizialmente fissato dalla domanda di manleva”.
[...]
La Corte non condivide l'affermazione del primo Giudice perché la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado da parte della Corte di Appello ha travolto tutti gli atti di quel processo, ivi comprese le preclusioni maturate. Ne consegue che, nel successivo giudizio di primo grado, deve ritenersi consentita alle parti l'attività difensiva colpita dalle preclusioni verificatesi nel precedente giudizio di primo grado.
Va anche precisato che “qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda,
8 egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass., Sentenza n. 4234 del 16/03/2012).
Pertanto, trattandosi di mera difesa, il giudice avrebbe dovuto comunque valutarla.
In questa sede è quindi necessario valutare il fondamento della difesa proposta dall'appellante e non valutata dal primo giudice.
L sostiene che il danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale non sarebbe stato Parte_1
coperto dalla garanzia assicurativa perché la polizza in questione, sottoscritta nel 1986, sarebbe stata modellata sul sistema dell'assicurazione obbligatoria ex artt. 10 e 11 DPR 1124/1965 e avrebbe coperto solo la perdita di capacità lavorativa e non anche i danni (patrimoniali e non) sofferti dai congiunti della vittima dell'infortunio sul lavoro.
La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza secondo la quale “in tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale
(art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni” (Cass., Ordinanza n. 12487 del 18/05/2017).
Nel caso in esame, dalla lettura della polizza, emerge chiaramente che le parti hanno inteso estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni non patrimoniali sofferti da terzi. L'art. 13 delle condizioni negoziali, infatti, espressamente prevede l'obbligo dell'assicuratore di “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Parte_4
legge, a titolo di risarcimento [...] di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali”.
Il tenore letterale della clausola è chiaro nell'estendere la copertura assicurativa anche ai danni non patrimoniali subiti dai terzi a causa del comportamento colposo dell'assicurato.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello, essendo l'assicuratore tenuto a garantire la propria assicurata dei danni cagionati agli eredi del lavoratore defunto.
Terzo motivo
9 Con tale motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha accertato la responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale e nella misura del danno da mala gestio.
Il Tribunale ha ricondotto la mala gestio “nel comportamento attendista avuto dalla compagnia assicurativa, la quale, pur avendo avuto già poco tempo dopo il sinistro percezione dell'entità del danno subito dal e dai congiunti di quest'ultimo e dell'eccedenza di esso rispetto CP_4 all'importo del massimale, ha tuttavia atteso non solo l'esito del processo penale, ma anche di quello civile per l'adempimento della prestazione di garanzia.
Peraltro le gravi responsabilità della nella causazione dell'evento erano Controparte_2
state accertate, sia pure solo in via incidentale, già con la sentenza di primo grado intervenuta nel processo penale in data 7 gennaio 1993, a nulla rilevando invero, per le ragioni sopra esposte, che in quella sede non fosse stata chiamata quale responsabile civile la società assicurata, ed essendo la compagnia a conoscenza delle pretese avanzate dalle odierne attrici in quanto costituitesi parti civili”.
L ritiene di non aver violato i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del Parte_1 contratto di assicurazione, avendo legittimamente atteso l'esito del procedimento penale (conclusosi con la sentenza della Cassazione del 1997) e non essendo il massimale residuo a quell'epoca sufficiente per soddisfare le richieste risarcitorie della . CP_3
Le giustificazioni addotte dall'assicurazione per il grave ritardo nella messa a disposizione del massimale non sono convincenti.
L infatti, non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha deciso di CP_16
liquidare i danni in favore di alcuni eredi del lavoratore (la moglie e la figlia Controparte_11
) e non anche in favore della madre Persona_4 Controparte_3
Inoltre, l'appellante ha affermato di aver atteso l'esito del processo penale, conclusosi con la sentenza della Cassazione del 19.11.1997, ma non ha spiegato perché anche dopo tale pronuncia non abbia messo a disposizione della quantomeno il massimale residuo. CP_3
In definitiva, questa Corte concorda con la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della mala gestio dell'assicuratore che ha cagionato un pregiudizio al proprio assicurato derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto violando l'obbligo di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11319 del 07/04/2022).
10 Quarto motivo
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel quantificare il danno da mala gestio in
€ 232.027,69 poiché avrebbe dovuto detrarre da tale somma l'importo di € 164.000,00 versato da a in esecuzione della precedente sentenza del medesimo Controparte_1 Controparte_3
Tribunale (la n. 142/2006).
Il motivo è infondato in quanto, pur tenendo conto delle somme versate dal , l'importo CP_1
del credito residuo della è comunque superiore alla somma oggetto di condanna a carico CP_3 dell'assicurazione.
Ed infatti, devalutando l'importo di € 232.027,69 al luglio 1987 (epoca dell'incidente) si ottiene la somma di € 98.960,17; su tale importo va calcolata la rivalutazione sino al 14.4.2006 (data del pagamento di € 100.000 da parte del ) pari ad € 191.685,85 e gli interessi legali di € CP_1
158.284,35. Ne consegue che il pagamento di € 100.000,00 ha abbattuto solo gli interessi fino a quel momento maturati, con un residuo credito di € 58.284,35 per interessi e di € 191.685,85 per capitale.
Gli ulteriori pagamenti di € 1.000 mensili dal 30.6.2006 al 30.10.2011 hanno estinto il credito residuo per interessi di € 58.284,35, ma non hanno ridotto il capitale. Rivalutando tale capitale residuo dal 30.6.2011 alla data della sentenza ed aggiungendo gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, si ottiene che al momento della decisione del primo giudice il credito della era di € 264.338,15, somma che è comunque maggiore dell'importo al quale l'assicurazione è CP_3
stata condannata.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha condannato l' a tenere indenne Parte_1
l'assicurato nei limiti dell'importo di € 232.027,69.
Quinto motivo
Con l'ultimo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002, data di CP_2
notifica della citazione introduttiva del giudizio.
Anche tale motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente ribadire che la somma liquidata dal Tribunale rappresenta un debito di valore e non di valuta. Per tale ragione il Giudice ha adottato un criterio, largamente condiviso dalla
11 giurisprudenza, per aggiornare l'entità del danno al momento della liquidazione, prima devalutando la somma al momento dell'incidente e poi calcolando sull'importo così ottenuto gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al momento della pubblicazione della sentenza. Da tale momento, infatti, la somma si trasforma in debito di valuta, motivo per il quale su di essa decorrono solo gli interessi legali.
Concludendo, l'appello principale proposto dall' è del tutto infondato e va rigettato. Parte_1
B. L'appello incidentale
e la hanno proposto appello incidentale proponendo sette Controparte_1 Controparte_2
motivi di impugnazione.
Primo motivo
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della domanda proposta nei loro confronti, applicandosi il termine biennale ex art. 2947 co II c.c. e non quello decennale indicato nella sentenza;
per tale ragione, pur calcolando tale termine dalla conclusione del processo penale (19.11.1997), esso sarebbe già trascorso al momento dell'introduzione del giudizio civile (19.9.2002). Con riferimento alla sola posizione della inoltre, si CP_2
sostiene che il processo penale non avrebbe avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione, non avendo la società partecipato ad esso.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “la costituzione di parte civile delle attrici nel processo penale a carico di detti convenuti ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale ed al contempo la sua sospensione fino all'irretrattabilità della sentenza penale che ha accertato la prescrizione del reato.
E' costante l'orientamento secondo cui, quando il fatto illecito produttivo del danno costituisce reato, in caso di sopravvenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, l'effetto interruttivo sospensivo provocato dalla costituzione di parte civile, sancito dall'art. 2943 e 2945
c.c., non viene automaticamente meno, salvo che la parte non abbia rinunciato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ma si protrae sino a che non sia divenuta irrevocabile la sentenza che ha accertato la causa di non punibilità (Cass. 5 aprile 2013, n. 8348).
Va aggiunto a quanto sopra che, nel caso di specie, la durata del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non è quello biennale stabilito dall'art. 2947 co. 2 c.c., ma quello lungo indicato dal successivo terzo comma, sicché, rientrando la condotta lesiva dedotta nella fattispecie
12 dell'omicidio colposo, il suddetto termine, secondo il testo dell'art. 157 c.p. applicabile ratione temporis, è pari a dieci anni”.
La Corte condivide la valutazione del Tribunale, che ha indicato in dieci anni il termine prescrizionale, dovendosi aggiungere che l'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (Cass., Ordinanza n. 4318 del
14/02/2019).
Per tale ragione, nel caso di , il termine prescrizionale decennale ha iniziato Controparte_1
nuovamente a decorrere dal 19 novembre 1997, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la prescrizione del reato, sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio in sede civile (19 settembre 2002) il termine non era ancora spirato.
Con riferimento alla posizione della società che non ha partecipato al processo CP_2 penale, è sufficiente ribadire che “la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso” (Cass., Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024).
Dunque, anche per tale società il nuovo termine prescrizionale va calcolato dalla data in cui il processo penale è stato definito in modo irrevocabile nei confronti di tutti i corresponsabili, cioè solo a partire dal 31 ottobre 2000, per cui nessuna prescrizione può dirsi compiuta nei confronti della Controparte_2
Secondo motivo
Con tale motivo si sostiene che l'unico responsabile della morte del sarebbe stato CP_4 [...]
come già stabilito dalla precedente sentenza n. 142/2006 del Tribunale di Avellino. CP_6
Anche tale motivo è infondato in quanto della sentenza n. 142/2006 non può tenersi conto, essendo stata dichiarata nulla dalla Corte d'Appello nel 2011.
13 Inoltre, correttamente il Tribunale ha evidenziato, relativamente alla posizione del , Pt_5
che la sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, “una volta divenuta definitiva, ha valore di giudicato nel giudizio civile per la liquidazione del danno “in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e
l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2083; Cass. 21 giugno 2010, n. 14921).
Ne consegue che nella presente sede non è più contestabile la responsabilità di CP_1
.
[...]
Relativamente alla posizione della il Tribunale ne ha affermato la responsabilità CP_2 ai sensi dell'art. 2087 c.c., spettando “al datore di lavoro, e non già al dipendente che ha subito il danno, fornire la prova di aver approntato le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del personale impiegato;
tale ripartizione dell'onus probandi trae origine dalla natura contrattuale della responsabilità in questione (cfr. ex plurimis Cass. 26 aprile 2017, n. 10319).
Nel caso in esame, dunque, avrebbe dovuto essere la a dimostrare nel Controparte_2
presente processo di aver ottemperato agli obblighi di diligenza previsti dalla normativa di settore in relazione all'organizzazione del cantiere ed alla formazione del personale dipendente;
tanto più che nel corso degli accertamenti compiuti in sede penale è stata rilevata a carico del datore di lavoro l'omessa predisposizione di ogni disciplina del traffico dei mezzi o altra misura volta ad assicurare la viabilità delle persone impiegate nel cantiere, nonché la mancanza di adeguata informativa al sulle modalità d'uso e pulizia del rullo compressore, oltre che l'indebito CP_4 utilizzo di quest'ultimo, semplice operaio generico, per la conduzione del rullo compressore.
La convenuta nulla ha eccepito al riguardo, né ha fornito elementi idonei alla necessaria prova liberatoria, sicché deve ritenersi pienamente responsabile del sinistro verificatosi e delle conseguenze che ne sono derivate”.
Anche in sede di gravame l'appellante si è limitata a negare la propria responsabilità, limitandosi a richiamare la motivazione della precedente sentenza di primo grado n. 142/2006, nulla dicendo su quali prove avrebbe offerto per dimostrare di aver predisposto tutte le cautele necessarie a prevenire l'infortunio del lavoratore.
14 Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato la responsabilità di entrambi gli appellanti incidentali.
Terzo motivo
Il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. condividendo quanto già statuito nella sentenza n. 1699/2002 del medesimo Tribunale, con la quale è stato riconosciuto l'integrale ristoro del danno in favore di altri eredi del (il coniuge e la figlia). CP_4
Secondo il Giudice la responsabilità della morte sarebbe esclusivamente del datore di lavoro che non avrebbe dovuto consentire al “di utilizzare il rullo compressore, non disponendo la CP_4 vittima, in quanto operaio generico, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività a cui era stato preposto”.
Gli appellanti ritengono tale decisione errata in quanto contrastante con quanto affermato nelle sentenze penali e con quanto già deciso nella precedente sentenza n. 142/2006.
La Corte ritiene che anche il motivo in esame sia infondato perché, come già detto, alcun valore può avere la sentenza n. 142/2006 in quanto dichiarata nulla dalla Corte d'Appello.
Quanto alla vincolatività dell'accertamento reso in sede penale, va evidenziato come gli appellanti abbiano affermato in maniera del tutto generica che l'accertamento del Tribunale contrasterebbe con quello del processo penale, omettendo di indicare quale sentenza penale avrebbe affermato il concorso di colpa della vittima e per quali ragioni.
Va, comunque, ribadito quanto affermato dal primo giudice in ordine alla natura non vincolante della pronuncia penale che, nel condannare gli imputati al risarcimento dei danni, ha rimesso ad altra sede la liquidazione del pregiudizio senza determinare le percentuali di responsabilità da imputare al danneggiante ed al danneggiato, sicché nel giudizio risarcitorio da svolgere in sede civile tale accertamento va reso ex novo.
Dunque, correttamente il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato, evidenziando l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro per averlo adibito ad una mansione per la quale non aveva le dovute competenze.
Per tali ragioni anche il terzo motivo va disatteso.
Quarto motivo
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nel quantificare il danno sulla base di due falsi presupposti: la convivenza del defunto con la madre ed il contributo economico che egli
15 forniva al genitore. Gli appellanti sostengono, viceversa, che sarebbe verosimile presumere che la vittima avrebbe lasciato in futuro l'abitazione materna (dove all'epoca conviveva con la compagna) per trovare una sistemazione autonoma;
inoltre, visto il suo reddito, sarebbe stato più probabile che fosse la vittima a beneficiare dell'apporto economico della madre e non viceversa.
Entrambe le contestazioni non sono condivisibili.
Ed infatti, il Tribunale ha correttamente tenuto conto di un dato di fatto certo al momento dell'incidente, consistente nella convivenza della vittima con la madre. Non essendoci alcuna prova della volontà del figlio di allontanarsi dall'abitazione materna, il Giudice ha liquidato il danno considerando lo stretto vincolo familiare dovuto alla convivenza.
Quanto all'apporto economico, il Tribunale ha tenuto conto del reddito esiguo del , CP_4 quantificando la perdita economica della madre nella modesta cifra di € 7.254,15 che anche questa
Corte ritiene del tutto congrua per quantificare il danno subito dalla madre superstite per la perdita del contributo economico fornito dal figlio alla gestione della vita familiare.
Quinto motivo
Gli appellanti ritengono che l'entità del danno da mala gestio, quantificata dal Tribunale in €
232.027,69, sia troppo bassa in relazione all'effettivo pregiudizio subito per il comportamento negligente dell'assicuratore. Essi sostengono che se la compagnia avesse liquidato i danni subiti dagli eredi nel 1987 (data di verificazione dell'evento) il massimale (di £ 250.000.000) sarebbe stato sufficiente a risarcirli tutti. Per tale ragione hanno chiesto la condanna dell' a tenerli Parte_1 indenni di tutte le somme oggetto di condanna (€ 421.641,51).
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente quantificato il danno, utilizzando un criterio oggettivo e certo, corrispondente “alla somma degli interessi di mora maturati sul capitale assicurato, calcolati al saggio legale, e della rivalutazione monetaria, con decorrenza, per le ragioni sopra enunciate, dal 7 gennaio 1993” (ossia dalla data della sentenza di primo grado intervenuta nel processo penale). E' solo con la prima sentenza penale, che ha accertato la responsabilità degli imputati, che l'assicurazione poteva dirsi ragionevolmente certa dell'obbligo risarcitorio del proprio assicurato. Per tale ragione solo dal 1993 il giudice ha rivalutato il capitale assicurato, al fine di adeguarlo alla naturale perdita di valore della moneta, calcolando anche gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dunque, l'importo ricavato da tale calcolo (€
232.027,69) rappresenta l'equivalente del capitale assicurato rapportato all'anno 1993 e, per tale ragione, compensa l'assicurato del danno subito a seguito del ritardo nella liquidazione del danno.
16 Obbligare l'assicurazione a tenere indenne l'assicurato dell'intero importo liquidato dal Tribunale sarebbe eccessivamente punitivo, andando oltre l'effettiva colpa dell'assicuratore e rappresentando un ingiusto vantaggio per l'assicurato.
Sesto motivo
lamenta la mancata decisione del Tribunale sulla sua domanda di manleva da Controparte_1 lui proposta nei confronti dell'assicurazione. Egli ritiene che la garanzia assicurativa operi anche nei suoi confronti, essendo stato coinvolto in tutti i processi scaturiti dalla morte del lavoratore non in proprio ma quale legale rappresentante della società assicurata.
La Corte non condivide il ragionamento dell'appellante in quanto il contratto assicurativo è stato stipulato solo dalla e, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni negoziali, la Controparte_2 compagnia si è impegnata a tenere indenne solo l'assicurato e non anche il suo legale rappresentante. Dunque, la garanzia assicurativa è stata sottoscritta solo a tutela del patrimonio sociale e non anche del (distinto ed autonomo) patrimonio del legale rappresentante.
Per tali ragioni anche il motivo in esame va rigettato.
Settimo motivo
Con l'ultimo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto fare decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora (19.9.2002) e non dalla data del fatto
(23.7.1987), trattandosi di illecito contrattuale ex art. 2087 c.c.
Sul punto è sufficiente ribadire che la somma liquidata dal Tribunale rappresenta un debito di valore e non di valuta. Per tale ragione il Giudice ha adottato un criterio, largamente condiviso dalla giurisprudenza, per aggiornare l'entità del danno al momento della liquidazione, prima devalutando la somma al momento dell'incidente e poi calcolando sull'importo così ottenuto gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al momento della pubblicazione della sentenza. Da tale momento, infatti, la somma si trasforma in debito di valuta, motivo per il quale su di essa decorrono solo gli interessi legali.
C. Le spese del giudizio
La soccombenza delle parti appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme liquidate in primo grado, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m.
55/2014, con l'aggiornamento previsto dal d.m. 147/22, in assenza di nota e nei seguenti importi:
17 Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase istruttoria: € 5.500,00
Fase decisionale: € 7.000,00
Compenso tabellare (valori medi), € 19.000,00
Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei rapporti tra il e tutte le altre parti, CP_6
tenuto conto che egli non ha proposto appello incidentale e che dal 2021 non ha più partecipato al processo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1734/2017 pubblicata il 03/10/2017, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_3
e , delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_4 Controparte_5 in € 19.000,00 per compenso professionale ed € 2.850,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'avv. Carmen Napoletano.
Compensa le spese nei rapporti tra il e tutte le altre parti. CP_6
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1734/2017 pubblicata il 03/10/2017, iscritto al n. 1890/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (CF ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo procuratore ad negotia dott. munito dei poteri di Parte_2 rappresentanza legale in forza della procura speciale del 9.11.2005 autenticata dal notaio Dott. di Corbetta, rappresentata e difesa dall'avv. Italo Benigni (CF Persona_1
; C.F._1
Appellante
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e la Controparte_1 C.F._2 [...]
con sede in Avellino, alla via Pianodardine n. 2 (p. iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t. , rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_2 Controparte_2
Consiglio Zigarelli (c.f. ); C.F._3
Appellati- appellanti incidentali
1 E
nata in [...] il [...] (CF ), Controparte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...] (CF ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
, nata in [...] l'[...] (CF ), tutte in proprio e quali eredi di
[...] C.F._6
, nato in [...] il [...] e deceduto in Manocalzati il 23.7.87, rappresentate e Persona_2 difese dall'avv. Carmen Napoletano (C.F. ); C.F._7
Appellate
E
nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e Controparte_6 C.F._8 difeso dagli avv.ti Giuseppe Mancuso ed Edoardo Stelo (CF ; C.F._9
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2002, , e Controparte_3 Controparte_4
, rispettivamente madre e sorelle di convenivano in Controparte_5 Persona_2
giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e la società Controparte_6 Controparte_1
ritenendoli responsabili del decesso del Controparte_2
proprio congiunto, avvenuto a seguito di un infortunio sul lavoro, chiedendone la condanna al ristoro di tutti i danni subiti a causa di tale evento.
A sostegno della domanda le attrici affermavano che il giorno 23.7.87 , Persona_2
mentre stava provvedendo alla pulizia del tamburo anteriore del rullo spianante Djnapac, cui era addetto per la spianatura e compattazione dell'asfalto per conto della ditta MAR.CON.BIT. s.p.a., veniva investito ed ucciso dallo stesso mezzo.
Più precisamente, il suddetto rullo veniva inizialmente urtato dall'autocarro Renault tg. AV
262948, condotto da l'urto provocava lo spostamento del macchinario che Controparte_7 schiacciava la gamba del . A questo punto che sedeva sull'autocarro CP_4 Controparte_6 accanto al , nell'intento di prestare aiuto al e di liberarne l'arto, azionava CP_7 CP_4
erroneamente la leva di marcia del rullo compattatore che, anziché procedere in retromarcia, avanzava in direzione opposta travolgendo il , cagionandogli lesioni tali da determinarne CP_4
la morte immediata.
Costituitisi in giudizio, e la chiamavano in giudizio la Controparte_1 CP_2
compagnia garante della responsabilità civile verso terzi della società, Controparte_8
2 nonché , e l' rispettivamente proprietario, CP_9 Controparte_7 Controparte_10 conducente e compagnia assicuratrice dell'autocarro che aveva urtato il rullo.
e l' si costituivano, mentre (erede di Controparte_7 Controparte_10 Persona_3
deceduto nelle more) e restavano contumaci. CP_9 Controparte_6
Il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 142/06, depositata in data
02.02.06, che rigettava la domanda proposta nei confronti di e Controparte_7 CP_9
della , mentre condannava e , in solido tra loro, CP_2 Controparte_6 Controparte_1 al pagamento della somma di € 80.000,00 “nei confronti di , a titolo di CP_3 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (23.7.87) sino a quella di pubblicazione della presente sentenza nonché ad una somma, riconosciuta a titolo di ristoro per la mancata corresponsione tempestiva dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidata equitativamente nel 4% annuo sulla predetta somma, via via rivalutata, ed oltre agli interessi nella misura legale, calcolati sul predetto importo complessivo, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo”.
Avverso tale sentenza proponevano appello e la i Controparte_1 Controparte_2
quali, dopo aver preliminarmente precisato di rinunciare alle originarie domande proposte in primo grado nei confronti dei terzi chiamati e dell' Persona_3 Controparte_7 [...]
impugnavano la decisione di primo grado chiedendo il rigetto della domanda di CP_10 risarcimento proposta da e l'accoglimento della domanda di garanzia proposta Controparte_3
nei confronti della Controparte_8
Con comparsa depositata in cancelleria il 14.12.2006, si costituivano , Controparte_5
e le quali, oltre a contestare l'appello principale di cui Controparte_4 Controparte_3
chiedevano il rigetto, proponevano appello incidentale chiedendo l'accoglimento di tutte le domande risarcitorie proposte e non accolte dal giudice di primo grado.
Si costituiva anche la che, ribadendo di aver versato l'intero massimale di Controparte_8 polizza in favore delle eredi di – e Persona_2 Controparte_11 Persona_4
(rispettivamente moglie e figlia del deceduto – in esecuzione del giudicato Persona_2
penale e di altra precedente sentenza civile del Tribunale di Avellino (la n. 1699/2002), chiedeva il rigetto dei motivi di gravame concernenti la sua posizione.
3 Si costituiva, infine, il quale proponeva appello incidentale chiedendo la Controparte_6 declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado in cui era stata dichiarata erroneamente la propria contumacia, processo al quale egli non aveva partecipato in quanto la notifica a mezzo posta dell'atto introduttivo del giudizio era avvenuta presso un indirizzo sbagliato che non corrispondeva al suo effettivo luogo di residenza o domicilio.
Con la sentenza n. 2931/2011, depositata in data 26 settembre 2011, la Corte di Appello di
Napoli, ritenendo fondato l'appello incidentale del non essendo costui stato correttamente CP_6
evocato in giudizio, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata relativamente al rapporto processuale tra , , Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, la e la ,
[...] Controparte_6 Controparte_1 CP_12 CP_13 Controparte_14
rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Avellino e concedendo il termine di sei mesi per la riassunzione della causa.
, e con comparsa del 13.3.2012, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino riproponendo le originarie conclusioni.
Si costituivano in giudizio e la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 CP_2
domande formulate dalle attrici e di essere autorizzati a chiamare in giudizio la
[...]
per essere da quest'ulima garantiti anche oltre il massimale di polizza. CP_8
Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, la si costituiva impugnando la Controparte_8
domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda. Controparte_6
Il Tribunale, con la sentenza n. 1734/17 pubblicata il 3.10.2017:
- condannava , e la in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2
pagare in favore di la complessiva somma di euro 421.641,51; Controparte_3
- condannava la a tenere indenne, fino alla concorrenza della somma Controparte_14
di euro 232.027,69, la di quanto essa avrebbe versato in favore di Controparte_2 CP_3
in esecuzione della sentenza;
[...]
- rigettava le domande proposte da e . Controparte_4 Controparte_5
Avverso tale sentenza la (già ha proposto appello, con Parte_1 Parte_3
atto di citazione notificato il 20.3.2018, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
4 • il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo le attrici riassunto il processo nei confronti della litisconsorte necessaria, che Controparte_8
era stata chiamata in causa solo dalla Controparte_2
• il Tribunale aveva errato nel dichiarare tardiva l'eccezione sollevata dalla
[...]
relativa all'assenza di copertura assicurativa per il danno biologico e non CP_8
patrimoniale liquidato, sia perché il precedente giudizio era stato dichiarato nullo
(unitamente alla sentenza che lo aveva concluso) dalla Corte di Appello di Napoli e tale declaratoria aveva travolto tutti gli atti di quel processo, sia perché si trattava di una mera difesa (non di eccezione in senso stretto) non soggetta alle preclusioni processuali;
per tale ragione l'appellante ha riproposto la questione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i danni oggetto della domanda;
• la non aveva violato i doveri discendenti dagli artt.1175 e 1375 c.c. CP_15 nell'esecuzione del contratto di assicurazione e, pertanto, non sussistevano i presupposti per la mala gestio accertata dal Tribunale;
• nel quantificare il danno in € 223.254,15, il Tribunale aveva omesso di detrarre l'importo di € 164.000,00 versato da a in esecuzione Controparte_1 Controparte_3
della precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 142/2006;
• il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002, data di notifica della CP_2
citazione introduttiva del giudizio.
Per tali ragioni l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia la Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del gravame e previa sospensione della esecutività della gravata decisione sussistendo i presupposti di cui all'art.283 c.p.c. stante anche
l'obiettiva difficoltà di recupero dalle controparti, riformare la sentenza n. 1734/2017 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 3.10.2017, mai notificata, e per l'effetto:
dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado;
in subordine rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque formulata nei confronti della
oggi in quanto inammissibile, Controparte_14 Parte_1
improcedibile ed infondata;
5 in via ancor più subordinata ridurre l'ammontare del risarcimento liquidato in primo grado a
, detraendo l'importo di €164.000,00 già versato dal sig. e Controparte_3 Controparte_1
stabilendo la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dal 19.9.2002, e quindi dichiarare dovuti da gli interessi e la rivalutazione sul massimale residuo risultante all'esito di Parte_1
ciascuno dei vari pagamenti effettuati dalla nel corso del tempo, a decorrere dalla CP_15
data di ciascun versamento, così come specificamente descritti col presente atto;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
e la si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 Controparte_2
proponendo appello incidentale per le seguenti ragioni:
• il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della domanda proposta nei loro confronti, applicandosi il termine biennale ex art. 2947 co II c.c. e non quello decennale;
• l'unico responsabile della morte del sarebbe stato come CP_4 Controparte_6
già stabilito dalla precedente sentenza n. 142/2006 del medesimo Tribunale;
• la vittima dell'incidente avrebbe concorso a determinare l'evento, motivo per il quale il Tribunale ne avrebbe dovuto tenere conto ex art. 1227 c.c.;
• il Tribunale aveva quantificato il danno in maniera eccessiva;
• il danno liquidato in favore dell'assicurata Mar.Con.Bit. Spa per la mala gestio dell'assicurazione era inferiore al pregiudizio effettivamente subito a seguito del comportamento negligente della compagnia;
• il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dal
; CP_1
• il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002. CP_2
Per tali ragioni e la hanno così concluso: Controparte_1 Controparte_2
“per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1734/2017 del Tribunale di Avel-lino per tutte le motivazioni addotte con le difese in atti;
6 perché, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza di primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte così provvedere:
Accertare e dichiarare che le domande proposte da , Controparte_3 Controparte_4
e contro entrambi gli appellanti incidentali sono prescritte per cui nulla è a Controparte_5
loro dovuto.
In subordine nel merito accertare e dichiarare che entrambi gli appellanti sono esenti da ogni responsabilità circa il fatto luttuoso della morte di e dichiarare che nulla da essi Persona_2
è dovuto alle attrici in primo grado a titolo di risarcimento del danno.
In via più gradata ridurre la quantificazione del danno subito da secondo i Controparte_3
principi e i parametri individuati nelle di-fese in atti.
Accertato altresì il concorso di colpa del de cuius nella maturazione dell'evento nella misura pari al 20%, ridurre della stessa percentuale il risarcimento del danno dovuto agli eredi.
Calcolare infine in estremo subordine gli interessi e la rivalutazione eventualmente dovuta da entrambi gli appellanti a partire dalla messa in mora (19/09/2002) e non dal fatto (23/07/1987)”.
Gli altri appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'appello principale
L ha proposto appello proponendo cinque motivi di Parte_1
impugnazione.
Primo motivo
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, non avendo le attrici riassunto il processo anche nei confronti della litisconsorte Controparte_8
necessaria, che era stata chiamata in causa solo dalla Controparte_2
Il motivo è infondato tenuto conto che, in casi analoghi, la giurisprudenza ha più volte precisato che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari è
7 sufficiente ad impedire l'estinzione del processo, la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024).
Nel caso in esame il giudice di primo grado non ha avuto bisogno di ordinare l'integrazione del contraddittorio in quanto la parte litisconsorte necessaria era già stata chiamata in giudizio dalla convenuta la quale, in tal modo, aveva sanato il vizio processuale. Controparte_2
Secondo motivo
Con il motivo in esame l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare tardiva l'eccezione relativa all'assenza di copertura assicurativa;
per tale ragione ha riproposto la questione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i danni oggetto della domanda.
Il motivo è fondato nella sua prima parte, non potendosi l'eccezione ritenere tardiva, ma è infondato nella seconda parte, poiché i danni liquidati erano inclusi nella garanzia assicurativa.
Il Tribunale ha affermato che l'eccezione sollevata dalla relativa Controparte_8 all'assenza di garanzia per il danno biologico e non patrimoniale, sarebbe stata tardiva perché proposta solo nel secondo giudizio di primo grado. Secondo il Giudice, “il giudizio di rinvio non costituisce un novum judicium rispetto a quello originariamente proposto, ma ne è una naturale prosecuzione, sicché è escluso che possano ivi essere proposte eccezioni rispetto alle quali siano già in precedenza verificate le preclusioni.
La questione proposta non può intendersi del resto come mera difesa, integrando invece un fatto impeditivo o comunque limitativo della garanzia assicurativa fatta valere dalla CP_2 che estende il thema decidendum inizialmente fissato dalla domanda di manleva”.
[...]
La Corte non condivide l'affermazione del primo Giudice perché la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado da parte della Corte di Appello ha travolto tutti gli atti di quel processo, ivi comprese le preclusioni maturate. Ne consegue che, nel successivo giudizio di primo grado, deve ritenersi consentita alle parti l'attività difensiva colpita dalle preclusioni verificatesi nel precedente giudizio di primo grado.
Va anche precisato che “qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda,
8 egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass., Sentenza n. 4234 del 16/03/2012).
Pertanto, trattandosi di mera difesa, il giudice avrebbe dovuto comunque valutarla.
In questa sede è quindi necessario valutare il fondamento della difesa proposta dall'appellante e non valutata dal primo giudice.
L sostiene che il danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale non sarebbe stato Parte_1
coperto dalla garanzia assicurativa perché la polizza in questione, sottoscritta nel 1986, sarebbe stata modellata sul sistema dell'assicurazione obbligatoria ex artt. 10 e 11 DPR 1124/1965 e avrebbe coperto solo la perdita di capacità lavorativa e non anche i danni (patrimoniali e non) sofferti dai congiunti della vittima dell'infortunio sul lavoro.
La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza secondo la quale “in tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale
(art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni” (Cass., Ordinanza n. 12487 del 18/05/2017).
Nel caso in esame, dalla lettura della polizza, emerge chiaramente che le parti hanno inteso estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni non patrimoniali sofferti da terzi. L'art. 13 delle condizioni negoziali, infatti, espressamente prevede l'obbligo dell'assicuratore di “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Parte_4
legge, a titolo di risarcimento [...] di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali”.
Il tenore letterale della clausola è chiaro nell'estendere la copertura assicurativa anche ai danni non patrimoniali subiti dai terzi a causa del comportamento colposo dell'assicurato.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello, essendo l'assicuratore tenuto a garantire la propria assicurata dei danni cagionati agli eredi del lavoratore defunto.
Terzo motivo
9 Con tale motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha accertato la responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale e nella misura del danno da mala gestio.
Il Tribunale ha ricondotto la mala gestio “nel comportamento attendista avuto dalla compagnia assicurativa, la quale, pur avendo avuto già poco tempo dopo il sinistro percezione dell'entità del danno subito dal e dai congiunti di quest'ultimo e dell'eccedenza di esso rispetto CP_4 all'importo del massimale, ha tuttavia atteso non solo l'esito del processo penale, ma anche di quello civile per l'adempimento della prestazione di garanzia.
Peraltro le gravi responsabilità della nella causazione dell'evento erano Controparte_2
state accertate, sia pure solo in via incidentale, già con la sentenza di primo grado intervenuta nel processo penale in data 7 gennaio 1993, a nulla rilevando invero, per le ragioni sopra esposte, che in quella sede non fosse stata chiamata quale responsabile civile la società assicurata, ed essendo la compagnia a conoscenza delle pretese avanzate dalle odierne attrici in quanto costituitesi parti civili”.
L ritiene di non aver violato i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del Parte_1 contratto di assicurazione, avendo legittimamente atteso l'esito del procedimento penale (conclusosi con la sentenza della Cassazione del 1997) e non essendo il massimale residuo a quell'epoca sufficiente per soddisfare le richieste risarcitorie della . CP_3
Le giustificazioni addotte dall'assicurazione per il grave ritardo nella messa a disposizione del massimale non sono convincenti.
L infatti, non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha deciso di CP_16
liquidare i danni in favore di alcuni eredi del lavoratore (la moglie e la figlia Controparte_11
) e non anche in favore della madre Persona_4 Controparte_3
Inoltre, l'appellante ha affermato di aver atteso l'esito del processo penale, conclusosi con la sentenza della Cassazione del 19.11.1997, ma non ha spiegato perché anche dopo tale pronuncia non abbia messo a disposizione della quantomeno il massimale residuo. CP_3
In definitiva, questa Corte concorda con la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della mala gestio dell'assicuratore che ha cagionato un pregiudizio al proprio assicurato derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto violando l'obbligo di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11319 del 07/04/2022).
10 Quarto motivo
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel quantificare il danno da mala gestio in
€ 232.027,69 poiché avrebbe dovuto detrarre da tale somma l'importo di € 164.000,00 versato da a in esecuzione della precedente sentenza del medesimo Controparte_1 Controparte_3
Tribunale (la n. 142/2006).
Il motivo è infondato in quanto, pur tenendo conto delle somme versate dal , l'importo CP_1
del credito residuo della è comunque superiore alla somma oggetto di condanna a carico CP_3 dell'assicurazione.
Ed infatti, devalutando l'importo di € 232.027,69 al luglio 1987 (epoca dell'incidente) si ottiene la somma di € 98.960,17; su tale importo va calcolata la rivalutazione sino al 14.4.2006 (data del pagamento di € 100.000 da parte del ) pari ad € 191.685,85 e gli interessi legali di € CP_1
158.284,35. Ne consegue che il pagamento di € 100.000,00 ha abbattuto solo gli interessi fino a quel momento maturati, con un residuo credito di € 58.284,35 per interessi e di € 191.685,85 per capitale.
Gli ulteriori pagamenti di € 1.000 mensili dal 30.6.2006 al 30.10.2011 hanno estinto il credito residuo per interessi di € 58.284,35, ma non hanno ridotto il capitale. Rivalutando tale capitale residuo dal 30.6.2011 alla data della sentenza ed aggiungendo gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, si ottiene che al momento della decisione del primo giudice il credito della era di € 264.338,15, somma che è comunque maggiore dell'importo al quale l'assicurazione è CP_3
stata condannata.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha condannato l' a tenere indenne Parte_1
l'assicurato nei limiti dell'importo di € 232.027,69.
Quinto motivo
Con l'ultimo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi e la rivalutazione non dalla data dell'incidente (23.7.1987), ma dalla prima richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'assicurata che risaliva al 19.9.2002, data di CP_2
notifica della citazione introduttiva del giudizio.
Anche tale motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente ribadire che la somma liquidata dal Tribunale rappresenta un debito di valore e non di valuta. Per tale ragione il Giudice ha adottato un criterio, largamente condiviso dalla
11 giurisprudenza, per aggiornare l'entità del danno al momento della liquidazione, prima devalutando la somma al momento dell'incidente e poi calcolando sull'importo così ottenuto gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al momento della pubblicazione della sentenza. Da tale momento, infatti, la somma si trasforma in debito di valuta, motivo per il quale su di essa decorrono solo gli interessi legali.
Concludendo, l'appello principale proposto dall' è del tutto infondato e va rigettato. Parte_1
B. L'appello incidentale
e la hanno proposto appello incidentale proponendo sette Controparte_1 Controparte_2
motivi di impugnazione.
Primo motivo
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della domanda proposta nei loro confronti, applicandosi il termine biennale ex art. 2947 co II c.c. e non quello decennale indicato nella sentenza;
per tale ragione, pur calcolando tale termine dalla conclusione del processo penale (19.11.1997), esso sarebbe già trascorso al momento dell'introduzione del giudizio civile (19.9.2002). Con riferimento alla sola posizione della inoltre, si CP_2
sostiene che il processo penale non avrebbe avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione, non avendo la società partecipato ad esso.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “la costituzione di parte civile delle attrici nel processo penale a carico di detti convenuti ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale ed al contempo la sua sospensione fino all'irretrattabilità della sentenza penale che ha accertato la prescrizione del reato.
E' costante l'orientamento secondo cui, quando il fatto illecito produttivo del danno costituisce reato, in caso di sopravvenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, l'effetto interruttivo sospensivo provocato dalla costituzione di parte civile, sancito dall'art. 2943 e 2945
c.c., non viene automaticamente meno, salvo che la parte non abbia rinunciato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ma si protrae sino a che non sia divenuta irrevocabile la sentenza che ha accertato la causa di non punibilità (Cass. 5 aprile 2013, n. 8348).
Va aggiunto a quanto sopra che, nel caso di specie, la durata del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non è quello biennale stabilito dall'art. 2947 co. 2 c.c., ma quello lungo indicato dal successivo terzo comma, sicché, rientrando la condotta lesiva dedotta nella fattispecie
12 dell'omicidio colposo, il suddetto termine, secondo il testo dell'art. 157 c.p. applicabile ratione temporis, è pari a dieci anni”.
La Corte condivide la valutazione del Tribunale, che ha indicato in dieci anni il termine prescrizionale, dovendosi aggiungere che l'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (Cass., Ordinanza n. 4318 del
14/02/2019).
Per tale ragione, nel caso di , il termine prescrizionale decennale ha iniziato Controparte_1
nuovamente a decorrere dal 19 novembre 1997, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la prescrizione del reato, sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio in sede civile (19 settembre 2002) il termine non era ancora spirato.
Con riferimento alla posizione della società che non ha partecipato al processo CP_2 penale, è sufficiente ribadire che “la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso” (Cass., Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024).
Dunque, anche per tale società il nuovo termine prescrizionale va calcolato dalla data in cui il processo penale è stato definito in modo irrevocabile nei confronti di tutti i corresponsabili, cioè solo a partire dal 31 ottobre 2000, per cui nessuna prescrizione può dirsi compiuta nei confronti della Controparte_2
Secondo motivo
Con tale motivo si sostiene che l'unico responsabile della morte del sarebbe stato CP_4 [...]
come già stabilito dalla precedente sentenza n. 142/2006 del Tribunale di Avellino. CP_6
Anche tale motivo è infondato in quanto della sentenza n. 142/2006 non può tenersi conto, essendo stata dichiarata nulla dalla Corte d'Appello nel 2011.
13 Inoltre, correttamente il Tribunale ha evidenziato, relativamente alla posizione del , Pt_5
che la sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, “una volta divenuta definitiva, ha valore di giudicato nel giudizio civile per la liquidazione del danno “in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e
l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2083; Cass. 21 giugno 2010, n. 14921).
Ne consegue che nella presente sede non è più contestabile la responsabilità di CP_1
.
[...]
Relativamente alla posizione della il Tribunale ne ha affermato la responsabilità CP_2 ai sensi dell'art. 2087 c.c., spettando “al datore di lavoro, e non già al dipendente che ha subito il danno, fornire la prova di aver approntato le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del personale impiegato;
tale ripartizione dell'onus probandi trae origine dalla natura contrattuale della responsabilità in questione (cfr. ex plurimis Cass. 26 aprile 2017, n. 10319).
Nel caso in esame, dunque, avrebbe dovuto essere la a dimostrare nel Controparte_2
presente processo di aver ottemperato agli obblighi di diligenza previsti dalla normativa di settore in relazione all'organizzazione del cantiere ed alla formazione del personale dipendente;
tanto più che nel corso degli accertamenti compiuti in sede penale è stata rilevata a carico del datore di lavoro l'omessa predisposizione di ogni disciplina del traffico dei mezzi o altra misura volta ad assicurare la viabilità delle persone impiegate nel cantiere, nonché la mancanza di adeguata informativa al sulle modalità d'uso e pulizia del rullo compressore, oltre che l'indebito CP_4 utilizzo di quest'ultimo, semplice operaio generico, per la conduzione del rullo compressore.
La convenuta nulla ha eccepito al riguardo, né ha fornito elementi idonei alla necessaria prova liberatoria, sicché deve ritenersi pienamente responsabile del sinistro verificatosi e delle conseguenze che ne sono derivate”.
Anche in sede di gravame l'appellante si è limitata a negare la propria responsabilità, limitandosi a richiamare la motivazione della precedente sentenza di primo grado n. 142/2006, nulla dicendo su quali prove avrebbe offerto per dimostrare di aver predisposto tutte le cautele necessarie a prevenire l'infortunio del lavoratore.
14 Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato la responsabilità di entrambi gli appellanti incidentali.
Terzo motivo
Il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. condividendo quanto già statuito nella sentenza n. 1699/2002 del medesimo Tribunale, con la quale è stato riconosciuto l'integrale ristoro del danno in favore di altri eredi del (il coniuge e la figlia). CP_4
Secondo il Giudice la responsabilità della morte sarebbe esclusivamente del datore di lavoro che non avrebbe dovuto consentire al “di utilizzare il rullo compressore, non disponendo la CP_4 vittima, in quanto operaio generico, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività a cui era stato preposto”.
Gli appellanti ritengono tale decisione errata in quanto contrastante con quanto affermato nelle sentenze penali e con quanto già deciso nella precedente sentenza n. 142/2006.
La Corte ritiene che anche il motivo in esame sia infondato perché, come già detto, alcun valore può avere la sentenza n. 142/2006 in quanto dichiarata nulla dalla Corte d'Appello.
Quanto alla vincolatività dell'accertamento reso in sede penale, va evidenziato come gli appellanti abbiano affermato in maniera del tutto generica che l'accertamento del Tribunale contrasterebbe con quello del processo penale, omettendo di indicare quale sentenza penale avrebbe affermato il concorso di colpa della vittima e per quali ragioni.
Va, comunque, ribadito quanto affermato dal primo giudice in ordine alla natura non vincolante della pronuncia penale che, nel condannare gli imputati al risarcimento dei danni, ha rimesso ad altra sede la liquidazione del pregiudizio senza determinare le percentuali di responsabilità da imputare al danneggiante ed al danneggiato, sicché nel giudizio risarcitorio da svolgere in sede civile tale accertamento va reso ex novo.
Dunque, correttamente il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato, evidenziando l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro per averlo adibito ad una mansione per la quale non aveva le dovute competenze.
Per tali ragioni anche il terzo motivo va disatteso.
Quarto motivo
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nel quantificare il danno sulla base di due falsi presupposti: la convivenza del defunto con la madre ed il contributo economico che egli
15 forniva al genitore. Gli appellanti sostengono, viceversa, che sarebbe verosimile presumere che la vittima avrebbe lasciato in futuro l'abitazione materna (dove all'epoca conviveva con la compagna) per trovare una sistemazione autonoma;
inoltre, visto il suo reddito, sarebbe stato più probabile che fosse la vittima a beneficiare dell'apporto economico della madre e non viceversa.
Entrambe le contestazioni non sono condivisibili.
Ed infatti, il Tribunale ha correttamente tenuto conto di un dato di fatto certo al momento dell'incidente, consistente nella convivenza della vittima con la madre. Non essendoci alcuna prova della volontà del figlio di allontanarsi dall'abitazione materna, il Giudice ha liquidato il danno considerando lo stretto vincolo familiare dovuto alla convivenza.
Quanto all'apporto economico, il Tribunale ha tenuto conto del reddito esiguo del , CP_4 quantificando la perdita economica della madre nella modesta cifra di € 7.254,15 che anche questa
Corte ritiene del tutto congrua per quantificare il danno subito dalla madre superstite per la perdita del contributo economico fornito dal figlio alla gestione della vita familiare.
Quinto motivo
Gli appellanti ritengono che l'entità del danno da mala gestio, quantificata dal Tribunale in €
232.027,69, sia troppo bassa in relazione all'effettivo pregiudizio subito per il comportamento negligente dell'assicuratore. Essi sostengono che se la compagnia avesse liquidato i danni subiti dagli eredi nel 1987 (data di verificazione dell'evento) il massimale (di £ 250.000.000) sarebbe stato sufficiente a risarcirli tutti. Per tale ragione hanno chiesto la condanna dell' a tenerli Parte_1 indenni di tutte le somme oggetto di condanna (€ 421.641,51).
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente quantificato il danno, utilizzando un criterio oggettivo e certo, corrispondente “alla somma degli interessi di mora maturati sul capitale assicurato, calcolati al saggio legale, e della rivalutazione monetaria, con decorrenza, per le ragioni sopra enunciate, dal 7 gennaio 1993” (ossia dalla data della sentenza di primo grado intervenuta nel processo penale). E' solo con la prima sentenza penale, che ha accertato la responsabilità degli imputati, che l'assicurazione poteva dirsi ragionevolmente certa dell'obbligo risarcitorio del proprio assicurato. Per tale ragione solo dal 1993 il giudice ha rivalutato il capitale assicurato, al fine di adeguarlo alla naturale perdita di valore della moneta, calcolando anche gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dunque, l'importo ricavato da tale calcolo (€
232.027,69) rappresenta l'equivalente del capitale assicurato rapportato all'anno 1993 e, per tale ragione, compensa l'assicurato del danno subito a seguito del ritardo nella liquidazione del danno.
16 Obbligare l'assicurazione a tenere indenne l'assicurato dell'intero importo liquidato dal Tribunale sarebbe eccessivamente punitivo, andando oltre l'effettiva colpa dell'assicuratore e rappresentando un ingiusto vantaggio per l'assicurato.
Sesto motivo
lamenta la mancata decisione del Tribunale sulla sua domanda di manleva da Controparte_1 lui proposta nei confronti dell'assicurazione. Egli ritiene che la garanzia assicurativa operi anche nei suoi confronti, essendo stato coinvolto in tutti i processi scaturiti dalla morte del lavoratore non in proprio ma quale legale rappresentante della società assicurata.
La Corte non condivide il ragionamento dell'appellante in quanto il contratto assicurativo è stato stipulato solo dalla e, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni negoziali, la Controparte_2 compagnia si è impegnata a tenere indenne solo l'assicurato e non anche il suo legale rappresentante. Dunque, la garanzia assicurativa è stata sottoscritta solo a tutela del patrimonio sociale e non anche del (distinto ed autonomo) patrimonio del legale rappresentante.
Per tali ragioni anche il motivo in esame va rigettato.
Settimo motivo
Con l'ultimo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto fare decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora (19.9.2002) e non dalla data del fatto
(23.7.1987), trattandosi di illecito contrattuale ex art. 2087 c.c.
Sul punto è sufficiente ribadire che la somma liquidata dal Tribunale rappresenta un debito di valore e non di valuta. Per tale ragione il Giudice ha adottato un criterio, largamente condiviso dalla giurisprudenza, per aggiornare l'entità del danno al momento della liquidazione, prima devalutando la somma al momento dell'incidente e poi calcolando sull'importo così ottenuto gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al momento della pubblicazione della sentenza. Da tale momento, infatti, la somma si trasforma in debito di valuta, motivo per il quale su di essa decorrono solo gli interessi legali.
C. Le spese del giudizio
La soccombenza delle parti appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme liquidate in primo grado, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m.
55/2014, con l'aggiornamento previsto dal d.m. 147/22, in assenza di nota e nei seguenti importi:
17 Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase istruttoria: € 5.500,00
Fase decisionale: € 7.000,00
Compenso tabellare (valori medi), € 19.000,00
Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei rapporti tra il e tutte le altre parti, CP_6
tenuto conto che egli non ha proposto appello incidentale e che dal 2021 non ha più partecipato al processo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1734/2017 pubblicata il 03/10/2017, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_3
e , delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_4 Controparte_5 in € 19.000,00 per compenso professionale ed € 2.850,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'avv. Carmen Napoletano.
Compensa le spese nei rapporti tra il e tutte le altre parti. CP_6
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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