Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 165/2023 r.g., vertente
TRA
Avv. nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sé stessa e dall'avv. Giovanna
[...]
Scarantino; appellante
E
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_1
Ester Balduini e dall'avv. Nicolina Morabito;
appellata
E
con sede in Milano, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini;
appellata
E
con sede in Bologna, c.f. Controparte_3
, p.i. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 P.IVA_4
1
appellata
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._2
;
[...]
appellato contumace
E
Controparte_5
, in persone del commissario
[...]
liquidatore pro-tempore, p.i. P.IVA_5
appellata contumace
E
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...]
in Messina. appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.
1942/2022, pubblicata in data 21.11.2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio CP_1 CP_6 [...]
, e dinanzi Controparte_6 Controparte_4
al Tribunale di Messina per ottenerne, previo accertamento della loro responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all'intervento di cifoplastica di D7. Come evidenziato nella sentenza di primo grado, “a sostegno delle domande l'attrice allegava: che il
2 16.01.2009 era stata ricoverata presso l' Controparte_6
di Messina affinché fosse affidata alle cure del
[...]
e si individuasse la natura dei disturbi da lei lamentati, diffusi CP_4
nella colonna vertebrale, a livello dorsale, in un soggetto affetto da osteopenia e verosimile frattura osteoporotica del soma D7, come risultante da referto RX del 2005; che il nonostante in un CP_4
primo momento avesse ritenuto di dimettere la paziente, improvvisamente aveva cambiato idea, prospettando un intervento chirurgico non precisato, ma idoneo, a suo dire, a risolvere i problemi dell'attrice, senza, tuttavia, sottoporla a visita;
che il 17.01.2009 era stata sottoposta a cifoplastica di D7 per “dorsalgia cronica da lesione ripetitiva di D7” e dimessa il 19.1.2009 con prescrizione di terapia antibiotica, nonostante l'insorgere di una intensa sintomatologia dolorosa al tratto medio del rachide dorsale e all'emicostato destro, tale da costringerla ad effettuare un controllo strumentale e un'opportuna terapia antidolorifica;
che, visto il dolore incontrollato al rachide dorsale irradiato a cintura, che le impediva qualsiasi movimento, era stata costretta a ricoverarsi presso il reparto di terapia del dolore del prof. a Palermo;
che da una tac eseguita il CP_7
2.2.2009 era emersa la fuoriuscita del c.d. cemento osseo nella metà destra del corpo vertebrale di D7 e la frattura dell'osso spongioso preistmico, della corticale ossea della parte laterale e della corticale ossea della limitante superiore della metà destra del corpo vertebrale di D7; che la si era risolta a quel punto a chiamare il al Pt_1 CP_4
fine di comprendere quale fosse stato il presupposto dell'intervento subito, visto il suo esito catastrofico, senza ottenere risposta;
che, consultata la cartella clinica di era emerso come l'attrice fosse CP_1
stata sottoposta all'intervento indicato sulla base di una RX del 2005, piuttosto che dell'esame RMN del 16.12.2008”.
3 Tanto premesso la allegava la responsabilità dei sanitari Pt_1
dell' e del Aggiungeva di non aver espresso alcun CP_6 CP_4
consenso per trattamento chirurgico mediante vertebroplastica o cifoplastica per lesione ripetitiva della vertebra D7, consenso peraltro neppure firmato dal medico. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno subito per le lesioni alla sua integrità fisica, per le sofferenze subite, per le rinunce e il cambiamento delle sue abitudini di vita, nonché per le terapie da affrontare, quantificato in € 447.636,00 oltre alle spese mediche (€ 18.551,21), o nella diversa somma – maggiore o minore - ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, ed ottenendo, di CP_1
chiamare in causa Controparte_2 Controparte_5
in l.c.a., e
[...] Controparte_8 Controparte_9
per esserne manlevata in caso di condanna. Al riguardo
[...]
specificava di essere garantita per la responsabilità civile all'epoca dei fatti con e che la garanzia era suddivisa tra Controparte_2
(40%), (già Controparte_2 Controparte_10
quale incorporante di Controparte_11 CP_12
(40%), (10%) e Controparte_13 Controparte_3
– Divisione Milano, già (10%). Controparte_9
Evidenziava che non vi era alcun ente munito di personalità giuridica denominato trattandosi di un ente ospedaliero i cui rapporti CP_6
giuridici facevano capo alla stessa proprietaria e CP_1
gerente della struttura ospedaliera. Nel merito, escludeva ogni profilo di responsabilità per l'intervento oggetto di causa.
Nella costituzione di , della Controparte_4 [...]
, di e di , la Controparte_14 Controparte_2 CP_3
causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. Il
Tribunale con sentenza n. 1942/2022, ricondotta la fattispecie al
4 paradigma della responsabilità contrattuale e richiamati i principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere della prova, faceva proprie le valutazioni dei CCTTUU nominati, secondo cui a)
l'intervento chirurgico del 16.1.2009 al quale era stata sottoposta la non era indicato in relazione alla patologia riportata dalla Pt_1
paziente; b) l'intervento in questione aveva amplificato la dorsalgia già presente e, comportando un lungo periodo di limitazione funzionale su base algica, aveva finito per incrementare la rigidità del rachide;
c) “l'unica compromissione fisica causata dall'intervento chirurgico è la presenza del cemento acrilico all'interno del soma vertebrale, ben contenuto dalla corticale ossea, con l'eccezione del piccolo stravaso di PMMA in sede paravertebrale laterale, che non va
a compromettere però strutture nervose e vascolari loco-regionali.
Evidentemente l'intervento chirurgico non indicato, con la conseguente immobilizzazione, ha aggravato la sintomatologia algica già sofferta da epoca precedente, in un soggetto peraltro già in terapia antalgica da almeno tre mesi. Non sono tuttavia riscontrabili fratture della vertebra D7 conseguenti alla procedura chirurgica cui è stata sottoposta in assenza di indicazione. L'attuale condizione, caratterizzata da dorsalgia cronica associata a rigidità del tronco su base antalgica, è dunque riconducibile a una condizione preesistente aggravata dagli esiti della non indicata procedura chirurgica”; d)
“nella valutazione dei postumi permanenti non si può riportare alla responsabilità dei sanitari l'intera menomazione oggi esistente, bensì occorre scorporare dalla preesistenza la quota parte di sintomatologia riconducibile agli esiti dell'intervento non indicato.
Operazione logica di non semplice esecuzione, atteso che trattasi di esiti prevalentemente di tipo doloroso più che disfunzionale, e comunque in presenza di un danno anatomico molto limitato. In
5 relazione al quadro clinico odierno si ritiene corretta la valutazione del 4% (quattro per cento) di danno biologico permanente, ricordando, come parametri di riferimento con criterio analogico, che per gli “esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione” è previsto, da tabelle di legge, un danno biologico di 4-6%, e che li “esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo;
a seconda della sede e della alterazione anatomica” sono tabellati in misura non superiore al 4%. In considerazione del ricovero presso la Casa di
Cura La e dei periodi di riposo e cure che si sono resi Parte_2
necessari, considerando i normali tempi tecnici di stabilizzazione degli esiti di un intervento chirurgico di questo tipo, si ritiene sussistano inoltre: danno biologico temporaneo assoluto: 30 giorni;
- danno biologico temporaneo parziale al 75%: 45 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 50%: 45 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 25%: 60 giorni”; e) le spese attribuibili ai trattamenti per gli esiti dell'intervento ammontavano a € 1.250,00 per il primo ciclo di Tecarterapia somministrata entro il periodo di stabilizzazione dei postumi;
f) era riscontrabile un vizio di informazione alla paziente su patologia e trattamento proposto che aveva dato luogo ad un consenso della paziente non del tutto consapevole all'atto chirurgico.
Il Tribunale, pertanto, accertava “la superficiale valutazione del quadro clinico della Oddo, la inappropriatezza dell'intervento eseguito, con conseguente aggravamento della sintomatologia algica, oltre alla sua generica descrizione in cartella clinica e alla mancanza di un adeguato consenso informato”, nonché il nesso causale fra la
6 condotta dei sanitari e la ulteriore sintomatologia dolorosa riportata dalla Oddo.
Nella determinazione del danno dinamico-relazionale patito dalla il Tribunale si rifaceva ai criteri previsti dall'art. 139 del d. lvo Pt_1
209/2005, pervenendo alla quantificazione del danno biologico
(permanente e temporaneo) in ragione di € 8.697,79, con una maggiorazione del 20% (per un totale di € 10.437,34) per l'età dell'attrice all'epoca del fatto e della condizione di sofferenza cagionata dall'intervento presso la struttura convenuta, tale da richiedere un successivo periodo di ricovero proprio per alleviare la sintomatologia dolorosa ad esso conseguente.
Il Tribunale, poi, riconosceva le seguenti somme:
• € 5.000,00, all'attualità, per la lesione della libertà di autodeterminazione dell'attrice;
• € 1.541,25, così rivalutata all'attualità la somma di € 1.250,00, per le spese mediche documentate riconducibili all'intervento in esame;
• € 5.000,00 all'attualità per le spese di CTP.
Aggiungeva il primo giudice che “non risulta specificamente proposta in citazione, né nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. – a titolo di specificazione - la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, mentre il danno alla capacità lavorativa generica risulta già incluso nella liquidazione sopra operata”.
Il Tribunale, pertanto, riconosceva all'attrice la complessiva somma di
€ 21.980,00 (così arrotondata), con gli interessi legali sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno.
Rilevata l'operatività della convenzione n. 127100 contratta con
[...]
il Tribunale accertava “il riparto di Controparte_2
7 coassicurazione” nel seguente modo: per il Controparte_2
30%, L.CA di per il 40%, avente Controparte_5 CP_3
causa di per il 20% e per Controparte_9 Controparte_8
il 10%, nonché l'operatività della franchigia del 20%, con il minimo di € 15.000,00 da porsi a carico della CP_1
Pertanto, il Tribunale così disponeva: “Accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, dichiara la responsabilità di e di per i fatti CP_1 Controparte_4
oggetto di causa e condanna detti convenuti, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 21.980,00 all'attualità, Parte_1
oltre interessi come in motivazione;
Compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e i convenuti e condanna e alla rifusione nei CP_1 Controparte_4
confronti di della residua metà, che liquida in € Parte_1
2.900,00 per compensi ed € 761,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
Accoglie la domanda di garanzia formulata da nei CP_1
confronti di Controparte_2 Controparte_14
e per l'effetto, condanna le
[...] Controparte_3
predette società a manlevare e tenere indenne di quanto CP_1
quest'ultima dovrà versare all'attrice per effetto della presente sentenza anche a titolo di spese di lite e di CTU, nel rispetto delle quote e detratta la franchigia, come indicato in motivazione;
Dichiara
l'improcedibilità della domanda di garanzia proposta nei confronti di in l.c.a., in relazione alla quale accerta Controparte_5
l'esistenza del credito di nei limiti di cui in motivazione;
CP_1
Condanna Controparte_2 Controparte_14
e alla rifusione nei confronti di
[...] Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 per CP_1
8 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di in l.c.a.; Pone le spese di CTU Controparte_5
definitivamente per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del
e di in solido e, per quest'ultima, delle CP_4 CP_1
Assicurazioni terze chiamate, con il rispetto delle quote indicate in motivazione”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'avv. Pt_1
Si sono costituiti , e Controparte_2 CP_1 CP_3
che hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Corte, giusta ordinanza del 27.6.2024, ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con un articolato motivo di impugnazione l'appellante evidenzia alcune incongruenze, contraddizioni ed errori della ctu e segnatamente:
a) il fatto che - “contrariamente a quanto rappresentato dai
CC.TT.UU., la “dorsalgia” da cui era affetta la Sig.ra Pt_1
non era documentalmente connessa al presunto trattamento di
“terapia radiometabolica”, di cui peraltro non vi è traccia nei documenti del processo”;
b) la contraddizione in cui incorrono i ctu, laddove, richiamando una RX del rachide dorsale del gennaio 2005 riferiscono che il referto di tale esame sarebbe l'unico fra quelli eseguiti dalla paziente e disponibile in atti, laddove gli stessi CCTTUU fanno riferimento alla RMN del rachide eseguita nel 2008, in sequenze
STIR;
9 c) i CC.TT.UU, pur riconoscendo che il soma D7 è una vertebra centrale della curva del rachide vertebrale, poi, in contraddizione, affermano che la presenza di PMMA in sede paravertebrale laterale non comporterebbe grandi problematiche post operatorie, riconoscendo però che la chirurgia eseguita, senza alcun presupposto clinico, ha finito per incrementare la rigidità del rachide (nonostante ciò i
CC.TT.UU. non hanno dato atto del danno statico e dinamico del rachide, giustamente osservato dai CC.TT.PP dell'attrice);
d) errano i CC.TT.UU. nel non avere considerato la sintomatologia funzionale ed algica collegata all'intervento come sintomatologia a sé stante completamente diversa, localizzata alla vertebra D7, non connessa a quella preesistente;
e) i CC.TT.UU. incorrono in grave e palese errore per non avere riscontrato fratture alla vertebra D7, conseguenti alla procedura chirurgica;
infatti, non solo tali fratture erano già state ben evidenziate dal neurochirurgo Prof. nella propria Per_1
relazione (cfr. relazione pag.77 e 78, all 7), ma altresì, risultano inconfutabilmente refertate dal Radiologo Dott con Per_2
referto integrativo del 19/09/2016, prodotto agli atti;
f) i CC.TT.UU. incorrono in un grossolano paradosso nel ritenere che il danno anatomico subìto dall'attrice sia stato “molto limitato”, atteso che una vertebra sana è stata, senza presupposti clinici, cementata con PMMA stravasato dalle fratture causate dal chirurgo durante l'intervento, PMMA peraltro di cui non risulta né in verbale operatorio, né in cartella clinica, la dicitura e gli adesivi del materiale utilizzato, peraltro chemiotossico, con gravissima violazione delle normative in materia di tracciabilità dei materiali inseriti a scopo chirurgico nell'organismo umano;
10 g) contrariamente a quanto rappresentato dai CC.TT.UU., non corrisponde a veridicità la circostanza che i CC.TT.PP. dell'attrice avrebbero invocato ripercussioni statiche e dinamiche senza chiarirne la natura meccanica e scientifica;
l'appellante all'uopo richiama la relazione del ctp dott.
secondo cui i postumi permanenti sono Persona_3
rappresentati dalle fratture dell'emisoma destro della settima vertebra toracica con migrazione del cemento osseo in sede paravertebrale omolaterale e conseguenti ripercussioni sulla statica e dinamica del rachide che condizionano la persistenza del dolore cronico vertebrale, nonché la relazione del ctp, prof.
, secondo cui la fuoriuscita di cemento osseo al di fuori Per_4
della sua ipotetica collocazione e specificatamente nello spazio paravertebrale di destra a livello di D7 ha avuto ripercussioni funzionali di sensibile entità a carico del rachide dorsale;
h) l'ipotrofia dei muscoli, erroneamente ricondotta al lungo periodo di immobilizzazione, è invece da ricondurre al carico eccessivo che va oltre il limite di sopportazione fisiologica e la rigidità del tronco evidenziata durante l'esame obiettivo;
i) i ccttuu hanno errato nel riconoscere il 4% di danno biologico da invalidità permanente, in quanto non hanno tenuto conto della frattura della vertebra causata dal chirurgo e della compromissione vertebrale dovuta all'inserimento del cemento nella sola metà destra della vertebra D7, causa dello squilibrio dell'asse rachideo, oltre a non aver compreso neppure la migrazione del cemento osseo come sopra evidenziato in sede paravertebrale con gli effetti conseguenziali;
j) la quantificazione del 4%, avvenuta peraltro con criterio analogico, evidenzia, altresì, che i CC.TT.UU. non hanno tenuto
11 conto della accertata ipoestesia della scapola destra, del possibile effetto domino dell'intervento che determina di per sé un'estrema attenzione da porre negli atti della vita quotidiana al fine di evitare fratture delle vertebre vicine per la diversa consistenza e della sindrome depressiva reattiva accusata da essa appellante;
k) i CCTTUU, quantificando onnicomprensivamente nel 4% il danno biologico, sono incorsi in errore di valutazione, in quanto il comportamento colposo del medico ha determinato un danno evento (per l'ingerenza nella sfera psico-fisica dell'attrice del tutto ingiustificata, per assenza del presupposto clinico e per l'assenza di un valido consenso) ed anche un danno conseguenza, che si identifica sia nella menomazione del normale agire della persona e che si riverbera “sia nei suoi risvolti anatomo–funzionali, che in quelli relazionali– esistenziali e nel danno morale, incidendo con estrema gravità direttamente sul diritto, costituzionalmente tutelato, alla salute
(art. 32 Cost)”;
l) non è condivisibile quanto affermato dai consulenti nella relazione definitiva, vale a dire che anche in presenza di fratture ossee la percentuale di danno biologico permanente rimarrebbe quella del 4%;
m) i CCTTUU hanno errato nel ridurre le spese mediche e fisioterapiche affrontate dalla quanto alle spese Pt_1
fisioterapiche evidenzia che non vi era necessità di prescrizione medica per la fisioterapia, resasi necessaria anche per lenire il dolore, stante l'insufficienza renale da cui era affetta la paziente che sconsigliava l'uso di farmaci antidolorifici;
quanto alle spese di consulenza di parte, l'appellante osserva che non si
12 capisce la ragione per cui tali spese siano state riconosciute solo parzialmente.
3. Con altro motivo d'impugnazione l'appellante censura la liquidazione operata dal primo giudice, in ragione di € 5.000,00, del danno per la lesione alla libertà di autodeterminazione, erroneamente ritenuto di media entità dal giudice di primo grado.
4. Con ulteriore motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non è stato riconosciuto il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica. All'uopo deduce che essa appellante “è un legale
(avvocato cassazionista), la cui attività richiede l'inclinazione in avanti del rachide vertebrale nello studio degli atti processuali ed una mobilità dello stesso per la sopportazione in piedi del carico di carte nelle fasi di udienza e il percorrere corridoi ed effettuare attese in piedi nella predetta fase, il danno è chiaramente refluente sulla capacità lavorativa specifica”, ed invoca, inoltre, il risarcimento del danno da perdita di chance.
Conclude l'esposizione dell'articolato motivo d'appello sottolineando come la sentenza impugnata si ponga in violazione degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c., 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.c..
5. Con altro motivo d'impugnazione, l'appellante denuncia la violazione di legge compiuta dal primo giudice nell'applicare analogicamente, ai fini della liquidazione del danno biologico, il decreto 3.7.2003 del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l'11.9.2003, decreto previsto per i danni biologici di lieve entità conseguenti a sinistri stradali (art. 139 d. lvo n. 209/2005) Nella specie, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 12 delle preleggi e ribedisce di avere subito un danno biologico di grave entità (per danno anatomico e all'integrità fisica derivante dall'avere cementato una
13 vertebra sana, danno algico persistente derivante dalla fuoriuscita del
PMMA, danno algico derivante dalla persistenza degli esiti della frattura della corticale ossea della parete laterale destra, della frattura della limitante superiore del corpo vertebrale di D7 e della frattura dell'osso spongioso preistimico omolaterale dello stesso soma, danno funzionale derivante dallo squilibrio statico – dinamico del rachide vertebrale, “effetto domino”, che consiste nella possibilità che le vertebre superiori ed inferiori - D8 e D6 - si fratturino, atteso il diverso peso che la vertebra D7 ha assunto rispetto alle altre).
Evidenzia ancora una volta l'appellante come il riconoscimento del
4% di danno biologico sia riduttivo rispetto alle conseguenze patite e che il danno va adeguatamente personalizzato “con rilievo all'intervento non dovuto ed alle conseguenze sulla vita sociale del danneggiato”.
6. Con ulteriore motivo di impugnazione l'avv. denuncia la Pt_1
violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. laddove il primo giudice ha compensato per metà le spese di lite riconoscendo nella fattispecie una soccombenza reciproca.
7. Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata per la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento per deficit organizzativi della struttura sanitaria e per la mancata dichiarazione di contumacia della ur ritualmente evocata in giudizio. CP_6
8. Il motivo di censura sub 2 punto a) è manifestamente infondato. I
CCTTUU non hanno messo in correlazione causale la dorsalgia da cui la paziente era affetta ancor prima di subire l'intervento oggetto di causa con la terapia radiometabolica, ma si sono limitati a registrare il dato di fatto secondo cui “dalla storia clinica della paziente emerge che la stessa, in seguito soprattutto al secondo trattamento di terapia radiometabolica, lamentava dorsalgia persistente a causa della quale,
14 nel gennaio 2005, si sottoponeva a RX del rachide dorsale che documentava “…. Frattura di osteoporosi di D7 con riduzione in altezza di oltre il 15%...”. I CCTTUU, quindi, hanno solo evidenziato il momento di comparsa della dorsalgia senza esprimere alcun giudizio sulla causa della dorsalgia medesima. Nel prosieguo della loro relazione i CCTTUU hanno evidenziato che “non essendo evidenti lesioni di natura ossea, infatti, la dorsalgia riferita dalla paziente dipendeva dalla presenza di una sindrome algodistrofica conseguente ai trattamenti chirurgici eseguiti, con verosimile radicolopatia”.
8.1 Anche il motivo di censura sub 2 punto b) è manifestamente infondato. I CCTTUU nella loro relazione del 23.5.2016 non hanno affermato che il referto relativo alla RX del rachide dorsale del gennaio 2005 fosse l'unico disponibile in atti, ma evidenziavano cosa ben diversa e cioè che “il referto di tale esame risulta l'unico tra quelli eseguiti dalla paziente e disponibile agli atti a documentare osteodiafania e una verosimile lesione fratturativa su base osteoporotica” e che invece “la RMN del rachide eseguita nel 2008 evidenziava la “...assenza di alterazioni di segnale dei metameri esplorati…”, aggiungendo che “ anche l'esito della MOC eseguita, confermava solo un quadro di osteopenia: dato che, se sommato al referto della finisce per configurare una situazione non grave Parte_3
dal punto di vista del metabolismo osseo”.
8.3 Il profilo di censura sub 2 punto c) è infondato. La contraddizione che l'appellante vorrebbe attribuire alla relazione di ctu non si ravvisa.
I CCTTUU pur dando atto a pag. 21 della loro relazione del fatto che la “vertebra centrale della curva cifotica, risulta essere quella maggiormente sottoposta a forze di compressione in corrispondenza del suo muro anteriore”, e pur evidenziando “che la chirurgia eseguita ha amplificato la dorsalgia già presente e, comportando un lungo
15 periodo di limitazione funzionale su base algica, ha finito per incrementare la rigidità del rachide” (v. pag. 23 della relazione di ctu), hanno però accertato che “l'unica compromissione fisica causata dall'intervento chirurgico è la presenza del cemento acrilico all'interno del soma vertebrale, ben contenuto dalla corticale ossea, con l'eccezione del piccolo stravaso di PMMA in sede paravertebrale laterale, che non va a compromettere però strutture nervose e vascolari loco-regionali. Evidentemente l'intervento chirurgico non indicato, con la conseguente immobilizzazione, ha aggravato la sintomatologia algica già sofferta da epoca precedente, in un soggetto peraltro già in terapia antalgica da almeno tre mesi. Non sono tuttavia riscontrabili fratture della vertebra D7 conseguenti alla procedura chirurgica cui è stata sottoposta in assenza di indicazione. L'attuale condizione, caratterizzata da dorsalgia cronica associata a rigidità del tronco su base antalgica, è dunque riconducibile a una condizione preesistente aggravata dagli esiti della non indicata procedura chirurgica”.
Nelle note di risposta ai rilievi dei CCTTPP, i consulenti nominati dal
Tribunale hanno, poi, evidenziato che “Dalla TC della colonna dorsale (“…Nel contesto dell'emisoma di D7, nei limiti morfovolumetrici…”) e dalla RMN (“…Il corpo vertebrale D7 permane di regolare morfovolumetria…”) eseguiti dopo l'intervento,
è evidente come il volume della vertebra trattata non abbia subito alterazioni di forma. Appaiono, dunque, scientificamente e meccanicamente quantomeno inspiegabili le “alterazioni dell'asse rachideo, con conseguenti squilibri di carico” riportate dai CTP di parte attrice. Come giustamente fatto notare dai CTP di parte attrice, invece, la sintomatologia causata dall'inappropriato intervento, si è sovrapposta ai disturbi già presenti, causati dalle patologie e dai trattamenti precedenti, da cui risulta difficilmente scorporabile ed
16 identificabile. Conferma di tale tesi è la mancanza di specifiche fornite dai CTP di parte attrice in merito alle più volte citate ed invocate
“ripercussioni funzionali statiche e dinamiche come effetto connesso direttamente all'intervento chirurgico”. In nessuna relazione di parte agli atti, infatti, è possibile apprendere la natura meccanica e scientifica di tale squilibrio dato che, come già ribadito, il soma vertebrale appare nei suoi limiti morfovolumetrici, come documentato strumentalmente da due diverse metodiche radiologiche eseguite dopo
l'inappropriato intervento. Al fine di ricordare, innanzitutto ai sottoscritti CTU, le complicanze derivanti da intervento di cifo- vertebroplastica, già ampiamente descritte e documentate bibliograficamente all'interno della Consulenza Tecnica di Ufficio, occorre precisare che queste consistono principalmente nella perdita di cemento e nell'alterata pressione intravertebrale. Nel primo caso le complicanze consistono principalmente nel verificarsi di una stenosi spinale o di un'embolia polmonare: evenienze fortunatamente non verificatesi nel caso in oggetto. Nel secondo caso, l'aumento della pressione intravertebrale può tradursi in una violenta sintomatologia algica, associata o meno ad una frattura del soma vertebrale. Nel caso in oggetto la paziente non ha riportato fratture ma un violento dolore acuto persistente, con ricorso al ricovero e alle cure presso l'unità operativa di terapia del dolore de “La Maddalena” di Palermo. In alcun caso, però, sia la presenza di cemento al di fuori del corpo vertebrale che l'aumento di pressione intravertebrale possono essere responsabili delle più volte citate “ripercussioni funzionali statiche e dinamiche come effetto connesso direttamente all'intervento chirurgico”. Come può evincersi da quanto ora riportato, la ctu sul punto è esaustiva, ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini di una puntuale risposta ai quesiti formulati dal giudice
17 e ai rilievi di parte. Essa è, poi, connotata da rigore logico e scientifico e giunge a conclusioni condivisibili specie se correlate alla sussistenza di un “soma vertebrale” che “appare nei suoi limiti morfovolumetrici”.
8.4 Il profilo di censura sub 2 punto d) è infondato.
I CCTTUU hanno chiarito la ragione per la quale non può configurarsi una sintomatologia funzionale ed algica collegata al solo intervento e a sé stante localizzata alla vertebra D7. I consulenti hanno, infatti, chiarito quanto segue: “la paziente in sede di CTU ha riferito che già nel 2005, in seguito al secondo trattamento radioterapico e alla comparsa della menopausa, soffriva di dorsalgia. Tale sintomatologia si è protratta per anni ed ha finito per risultare, infatti, il motivo di visita specialistica prima con il Dott. e poi con il Dott. Per_5
In seguito all'intervento chirurgico eseguito dalla paziente CP_4
presso il i Messina, la paziente ha riferito di “avere osservato CP_1
riposo assoluto a letto per circa 5-6 mesi”. Un periodo così lungo di immobilizzazione a letto, in una paziente già provata ed affetta da dorsalgia cronica con alterazioni posturali di compenso, finisce necessariamente per creare uno scompenso muscolare importante provocando un'ipotonotrofia dei muscoli paravertebrali e contratture algiche persistenti. La funzione principale dei muscoli paravertebrali, infatti, è l'estensione della colonna in reazione alla gravità ed al peso del corpo, specialmente della massa addominale. Se sono troppo deboli, il peso dei visceri provocherà una postura china con la colonna curvata. A conferma di quanto appena detto è l'atteggiamento in dorso curvo e la contrattura della muscolatura paravertebrale a livello dorsale, riscontrati all'esame obbiettivo alla presenza dei CTP. Ad ulteriore conferma di ciò, è quanto riportato dal CTP di parte attrice ovvero che la paziente riferisce beneficio dalla posizione clinostatica. Posizione nella quale, intervenendo meno la forza di
18 gravità, i muscoli sono gravati da meno sforzo. Se tale sintomatologia fosse causata, invece, da una causa di natura compressiva (cemento o altro) o neuropatica più in genere, non soltanto tale sintomatologia sarebbe presente anche da sdraiata, ma addirittura potrebbe aumentare, come ad esempio avviene nei casi di compressione radicolare o midollare. Vero è, ancora, che nella cartella clinica non è indicato il volume di cemento iniettato, ma è anche vero che, come già su espresso, gli esami TC e RMN eseguiti nel post intervento non evidenziano alterazioni non solo del corpo di D7 ma anche dello spazio intervertebrale adiacente”.
Rispetto a tale impianto motivazionale (riportato a pag. 15 della sentenza impugnata), l'appellante non ha sviluppato compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione adottata dai
CCTTUU e quindi dalla sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-tecnico.
8.5 Il motivo sub 2 punto e) è infondato. I CCTTUU a pag. 6 della relazione redatta in risposta i rilievi delle parti hanno evidenziato che
“dall'esame delle immagini e dei referti allegata alla documentazione non si apprezzano chiari segni di interruzione della corticale ossea a carico del soma di D7. La presenza di cemento in sede paravertebrale di appare più compatibile con il residuo di cemento contenuto CP_15
all'interno del trocar e rimasto in sede durante la rimozione dello stesso. I CCTTUU hanno poi sottolineato come in atti non risulta alcuna refertazione fatta da specialista in Radiologia in grado di sconfessare quanto asserito dallo specialista refertante, il quale non evidenzia alcuna frattura vertebrale.
L'appellante attribuisce al referto integrativo del dr. del Per_2
19.9.2016 idoneità probatoria atta a smentire la valutazione dei
CCTTUU.
19 Sul punto, però, si osserva che il documento è stato prodotto tardivamente, vale a dire quando i termini di cui all'art. 183 per la produzione documentale erano scaduti, aggiungendosi che non si vede la ragione per cui la valutazione del dr. (o meglio la Per_2
rivalutazione delle immagini relative alla TC del 2.2.2009) trasfusa nel referto integrativo del 19.9.2016 non avrebbe potuto essere formulata in data antecedente. In disparte ogni considerazione sulla valenza del documento contenente una rivalutazione delle immagini eseguita a distanza di oltre sette anni dalla prima refertazione operata il 2.2.2009.
In ogni caso va tenuto conto di quanto evidenziato sul punto dai
CCTTUU e cioè che “anche nell'ipotesi in cui si fosse verificata la frattura indicata dai CTP, si vuole ricordare che le tabelle allegate al
Decreto 3 luglio 2003 - Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, indicano per gli “esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo un danno biologico uguale o inferiore al 4%”.
8.6 Anche il motivo sub 2 punto f) è infondato. I CCTTUU nella relazione di risposta ai rilievi delle parti hanno evidenziato (pag. 10) che “in merito alla pericolosità, per il rischio di tossicità, dell'iniezione di cemento acrilico in un soggetto con insufficienza renale cronica, non risulta in ogni caso documentata alcuna alterazione in senso negativo della funzionalità renale o alcun danno d'organo di natura iatrogena”. Il motivo poi si appalesa estremamente generico, non indicando l'appellante il tipo di invalidità, non considerata dai
CCTTUU, che dovrebbe porsi in relazione causale con l'iniezione di
CP_15
8.7 Il profilo di censura sub 2 punto g) è infondato. Si ribadisce che i
CCTTUU hanno evidenziato che “l'unica compromissione fisica
20 causata dall'intervento chirurgico è la presenza del cemento acrilico all'interno del soma vertebrale, ben contenuto dalla corticale ossea, con l'eccezione del piccolo stravaso di PMMA in sede paravertebrale laterale, che non va a compromettere però strutture nervose e vascolari loco-regionali. Evidentemente l'intervento chirurgico non indicato, con la conseguente immobilizzazione, ha aggravato la sintomatologia algica già sofferta da epoca precedente, in un soggetto peraltro già in terapia antalgica da almeno tre mesi. Non sono tuttavia riscontrabili fratture della vertebra D7 conseguenti alla procedura chirurgica cui è stata sottoposta in assenza di indicazione. L'attuale condizione, caratterizzata da dorsalgia cronica associata a rigidità del tronco su base antalgica, è dunque riconducibile a una condizione preesistente aggravata dagli esiti della non indicata procedura chirurgica”. I
CCTTUU, poi, in risposta ai rilievi formulati dalle parti alla bozza di relazione, hanno evidenziato quanto segue “la mancanza di specifiche fornite dai CTP di parte attrice in merito alle più volte citate ed invocate “ripercussioni funzionali statiche e dinamiche come effetto connesso direttamente all'intervento chirurgico”. In nessuna relazione di parte agli atti, infatti, è possibile apprendere la natura meccanica e scientifica di tale squilibrio dato che, come già ribadito, il soma vertebrale appare nei suoi limiti morfovolumetrici, come documentato strumentalmente da due diverse metodiche radiologiche eseguite dopo l'inappropriato intervento. quale unica conseguenza dell'errato intervento chirurgico”. Ed ancora i CCTTUU hanno rimarcato che
“nel caso in oggetto la paziente non ha riportato fratture ma un violento dolore acuto persistente, con ricorso al ricovero e alle cure presso l'unità operativa di terapia del dolore de “La Maddalena” di
Palermo. In alcun caso, però, sia la presenza di cemento al di fuori del corpo vertebrale che l'aumento di pressione intravertebrale possono
21 essere responsabili delle più volte citate “ripercussioni funzionali statiche e dinamiche come effetto connesso direttamente all'intervento chirurgico”.
A fronte di tale impianto motivazionale, fatto proprio dal primo giudice con l'impugnata sentenza, il mero richiamo alle conclusioni dei consulenti di parti secondo cui la fuoriuscita del cemento osseo e le fratture dell'emisoma destro della settima vertebra (fratture non dimostrate sulla base di quanto sopra evidenziato) avrebbero avuto ripercussioni sulla statica e dinamica del rachide e sulla sua funzionalità, si risolvono in affermazioni generiche che non sono idonee ad incrinare il fondamento logico-tecnico delle valutazioni dei
CCTTUU.
8.8 Il motivo sub 2 punto h) è infondato, alla luce delle esaustive e convincenti valutazioni dei CCTTUU già riportate al punto 8.4 (“La paziente in sede di CTU ha riferito che già nel 2005, in seguito al secondo trattamento radioterapico e alla comparsa della menopausa, soffriva di dorsalgia. Tale sintomatologia si è protratta per anni ed ha finito per risultare, infatti, il motivo di visita specialistica prima con il
Dott. e poi con il Dott. In seguito all'intervento Per_5 CP_4
chirurgico eseguito dalla paziente presso il di Messina, la CP_1
paziente ha riferito di “avere osservato riposo assoluto a letto per circa
5-6 mesi”. Un periodo così lungo di immobilizzazione a letto, in una paziente già provata ed affetta da dorsalgia cronica con alterazioni posturali di compenso, finisce necessariamente per creare uno scompenso muscolare importante provocando un'ipotonotrofia dei muscoli paravertebrali e contratture algiche persistenti. La funzione principale dei muscoli paravertebrali, infatti, è l'estensione della colonna in reazione alla gravità ed al peso del corpo, specialmente della massa addominale. Se sono troppo deboli, il peso dei visceri
22 provocherà una postura china con la colonna curvata. A conferma di quanto appena detto è l'atteggiamento in dorso curvo e la contrattura della muscolatura paravertebrale a livello dorsale, riscontrati all'esame obbiettivo alla presenza dei CTP. Ad ulteriore conferma di ciò, è quanto riportato dal CTP di parte attrice ovvero che la paziente riferisce beneficio dalla posizione clinostatica. Posizione nella quale, intervenendo meno la forza di gravità, i muscoli sono gravati da meno sforzo. Se tale sintomatologia fosse causata, invece, da una causa di natura compressiva (cemento o altro) o neuropatica più in genere, non soltanto tale sintomatologia sarebbe presente anche da sdraiata, ma addirittura potrebbe aumentare, come ad esempio avviene nei casi di compressione radicolare o midollare”).
8.9 Il profilo di censura sub 2 punto i) è estremamente generico. Esso muove intanto da un presupposto fattuale non dimostrato (la frattura della vertebra D7) ed inoltre ancora una volta non contrappone argomentazioni logico tecniche in grado di incrinare le motivate e congrue valutazioni dei CCTTUU in ordine alle conseguenze dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
8.10 I profili di censura sub 2 punto j) in parte sono generici e in parte sono infondati.
Con riferimento alla dedotta “accertata ipoestesia della scapola destra”, di cui i CCTTUU non hanno tenuto conto, il profilo di censura
è generico, dal momento che non è indicata la fonte da cui risulterebbe tale patologia.
Quanto all'effetto domino nella frattura di altre vertebre, si osserva come i CCTTUU abbiano evidenziato quanto segue: “Vero è, ancora, che nella cartella clinica non è indicato il volume di cemento iniettato, ma è anche vero che, come già su espresso, gli esami TC e RMN eseguiti nel post intervento non evidenziano alterazioni non solo del
23 corpo di D7 ma anche dello spazio intervertebrale adiacente. Il riportato “effetto domino” si realizza, infatti, quanto un elevato quantitativo di PMMA porta ad un'alterazione delle limitanti superiore e inferiore del soma vertebrale con alterata trasmissione del carico che finisce per danneggiare anche le vertebre contigue. Non essendoci stata, però, un'alterazione del soma di D7, l'effetto domino appare una complicanza quantomeno improbabile” (v. pag. 10 delle risposte ai rilievi alla relazione di ctu). Rispetto a tale motivazione, fatta propria dal primo giudice, ancora una volta la censura si risolve nella formulazione di affermazioni generiche non idonee a incrinare il fondamento logico-tecnico delle valutazioni dei CCTTUU.
Quanto alla dedotta sindrome ansioso depressiva da cui l'appellante sarebbe affetta, si osserva che la valutazione compiuta dai CCTTUU sul punto è ineccepibile: “Si vuole infine ulteriormente sottolineare che nessuna documentazione medica entra nel merito di una specifica diagnosi di patologia di interesse psichiatrico, presentando solamente una prescrizione farmacologica, firmata dal Dott. il Persona_6
02.09.13, di AR (Amitriptilina, antidepressivo) gocce, 4 gocce la sera per 20-30 giorni. Una terapia somministrata per un così breve periodo, a distanza di circa 56 mesi dall'intervento chirurgico, non può né costituire prova della sussistenza di una patologia cronica di interesse psichiatrico, né tantomeno correlare etiologicamente questa agli esiti dell'intervento chirurgico incongruo” (v. pagg. 10-11 delle risposte ai rilievi di parte alla relazione di ctu). Si legge poi a pag 8 della relazione di ctu che l'avv. “non ha seguito psicoterapia né Pt_1
terapie psichiatriche, riferisce di avere elaborato il lutto”.
8.11 Il profilo sub 2 punto k) è infondato. I CCTTUU a pag. delle risposte ai rilievi alla relazione di ctu hanno evidenziato quanto segue:
“In merito alla valutazione del danno biologico, il Collegio ha inteso
24 rappresentare che nel 4% di danno biologico permanente sono già comprese, nel pregiudizio all'integrità psico-fisica, le ripercussioni statiche e dinamiche, nonché socio-relazionali insite nel concetto di danno biologico”.
Sulla base della percentuale di invalidità permanente individuata dai
CCTTUU, il primo giudice ha riconosciuto un danno corrispondente e relativo all'aspetto dinamico relazionale sul quale ha poi calcolato una maggiorazione del 20% tenuto conto della sofferenza soggettiva patita dalla paziente (“la voce del danno non patrimoniale - intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, tenuto conto dell'età dell'attrice (53 anni all'epoca del fatto) e della condizione di sofferenza cagionata dall'intervento eseguito presso la struttura convenuta, tale da richiedere un successivo periodo di ricovero proprio per alleviare la sintomatologia dolorosa ad esso conseguente – vada adeguatamente “personalizzata”, liquidando in favore della parte attrice, ex art. 1226 c.c., un ulteriore importo, che va determinato nella misura del 20%). Il primo giudice ha, quindi, liquidato il danno tenendo conto di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale subiti dall'avv. sia sul piano dinamico-relazionale, che sul piano della Pt_1
sofferenza soggettiva patita.
8.12 Il profilo sub 2 punto l) è generico. Al di là del fatto che il motivo muove dal presupposto della sussistenza di una frattura della vertebra che i CCTTUU hanno escluso, alla valutazione dei CCTTUU, fatta propria dal primo giudice, non sono contrapposte con il presente motivo argomentazioni in grado di incrinarne il fondamento logico- tecnico.
8.13. I profili di censura sub 2 punto m) sono infondati.
Quanto alle spese mediche affrontate dall'avv. i CCTTUU con Pt_1
motivazione esaustiva e condivisibile hanno illustrato le ragioni in
25 virtù delle quali hanno ritenuto direttamente riconducibili all'intervento in esame solo quelle sostenute nel 2009, per un totale di
€ 1.250,00, per 1 ciclo di Tecarterapia (Dott. Bagheria), Per_7
entro il periodo di stabilizzazione dei postumi. I CCTTUU, fra l'altro, hanno evidenziato (v. pag. 26 della relazione) che delle altre spese, sia dovute a trattamenti riabilitativi, che ad accertamenti strumentali o a visite specialistiche, non sussiste documentazione medica allegata, ed inoltre tali spese non sono correlabili agli esiti dell'intervento chirurgico. Giova riportare quanto scritto dai CCTTUU a pag. 25 della loro relazione e cioè che “l'intervento chirurgico, comunque, non è andato ad alterare la struttura biomeccanica della colonna, non modificando la morfologia vertebrale, né andando a incidere sulle strutture muscolari e nervose paravertebrali (per via dell'approccio mininvasivo)”, sicchè va condivisa la motivazione adottata sul punto dal primo giudice secondo cui le spese da riconoscersi sono quelle da porsi in relazione alle conseguenze effettivamente riconducibili all'intervento in questione.
La valutazione di eccessività delle spese per consulenza di parte (per un importo totale di € 7.701,81) operata dal primo giudice è condivisibile, avuto riguardo all'importo complessivamente liquidato ai CCTTUU.
Va rammentato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma primo, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cassazione 2013 n. 84).
9. Il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante denuncia l'erronea liquidazione del danno per la lesione alla libertà di
26 autodeterminazione è infondato. Il Tribunale si è rifatto alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2021, che prendono in considerazione quattro ipotesi di danno all'autodeterminazione: danno di lieve entità, di media entità, di grave entità e di eccezionale gravità.
Ora, quali parametri di valutazione del danno il Tribunale elenca per il danno di media entità le seguenti circostanze: media entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità; - paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
- intervento non preceduto da consenso di media invasività, abbastanza urgente, con poche alternative terapeutiche;
- violazione degli obblighi informativi di media entità (ad es.: informazione fornita, ma con importanti carenze). Mentre per il danno di grave entità le tabelle milanesi indicano le seguenti circostanze: grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di aspettative procreative, ecc.); - paziente non informato vulnerabile
(per età, storia clinica, condizioni personali); - intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
grave violazione dell'obbligo informativo
(ad es.: informazione completamente assente).
Escluso che nella fattispecie possa configurarsi un danno di lieve entità e di eccezionale gravità, la valutazione del Tribunale che ha inquadrato nell'ambito del danno di media entità la fattispecie
27 concreta sottoposta al suo esame è condivisibile avuto riguardo alla entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo, alla sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità, al fatto che la paziente non informata non fosse particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali) e alla violazione degli obblighi informativi di media entità (informazione con importanti carenze).
10. In ordine al motivo d'impugnazione con il quale è stato invocato il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance, si osserva che una domanda volta al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non era stata formulata né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 1. L'attrice con la citazione del
15.12.2013 aveva chiesto il risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa generica e per la perdita di chance.
Ora, in giurisprudenza si è affermato che “all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia - in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto - in una menomazione dell'integrità psico- fisica risarcibile quale danno biologico (Cassazione 18161/2014 e in motivazione Cassazione 17931/2019).
E' vero che si è affermato (Cassazione 2 giugno 2015) che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni
28 personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (In questa pronuncia la
Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che «il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico» - ha precisato che un'invalidità nella misura del 25 per cento integra una ipotesi di c.d. macropermanente.
Tale situazione è fonte di un danno «che viene per converso in rilievo sotto il (differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro»).
Tale orientamento è stato ribadito da Cassazione 14 novembre 2017,
n. 26850, e 31 gennaio 2018, n. 2348, nelle quali si è detto che
«l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue», danno che può essere liquidato in via equitativa.
Di recente (Cassazione 26641/2023) si è affermato che “in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento
29 del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”.
La Corte di Cassazione ammette, quindi, la risarcibilità del danno patrimoniale per perdita di chance in caso di menomazione della capacità lavorativa generica in presenza di una lesione macropermanente che consenta di formulare un giudizio di impossibilità da parte del danneggiato di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito.
Nella specie, un danno biologico del 4% non consente di ritenere configurabile un danno di tal natura, danno che non incide sul profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
11. Il motivo con il quale si denuncia la violazione di legge per avere il primo giudice applicato al caso di specie le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 d. lvo n. 209/2005 è infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione 31868/2024 secondo cui
“in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale
30 fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Quanto alla valutazione del danno biologico va ribadito quanto sopra già esposto in ordine alla corretta valutazione operata dai CCTTUU.
Il primo giudice ha, inoltre, proceduto alla personalizzazione del danno nella misura massima del 20% prevista dall'art. 139 d. lvo
209/2005, per le condizioni di sofferenza cagionata dall'intervento eseguito presso la struttura convenuta.
12. È infondato anche il motivo d'appello concernente il capo di sentenza che ha regolamentato le spese processuali.
Il rigetto di alcuni capi di domanda e anche il ridimensionamento della pretesa risarcitoria della giustificano la compensazione parziale Pt_1
disposta dal primo giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
13.Il motivo d'appello relativo alla denunciata mancata pronuncia del primo giudice sulla domanda risarcitoria conseguente ai deficit organizzativi della struttura sanitaria è inammissibile, poiché
l'appellante non spiega quali ulteriori danni, rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza impugnata, avrebbe subito per effetto dell'allegato deficit organizzativo.
31 14. La mancata declaratoria di contumacia della on dà luogo CP_6
ad alcun vizio della sentenza (si veda sul punto Cassazione
22918/2013).
L'appello va quindi respinto.
Va aggiunto che per la completezza della relazione di consulenza e per le argomentazioni logico-tecniche adottate dai CCTTUU non vi è necessità di disporre la rinnovazione della consulenza medesima.
Le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra l'avv. Pt_1
da un lato, e le altre parti contrapposte, avuto riguardo al rigetto integrale del gravame e anche all'esito complessivo della lite che ha visto l'accoglimento parziale delle domande dell'avv. vanno Pt_1
integralmente compensate.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
sentenza n. 1942/20222 del Tribunale di Messina emessa anche nei confronti di , , Controparte_4 CP_1 Controparte_2
, , Controparte_14 Controparte_3 [...]
il L.C.A., così decide: Controparte_5
rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio fra l'avv. e le controparti;
Pt_1
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
32