TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 994/2019 R.G. vertente
fra
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Perone ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Pignola, alla Trav. A. Moro n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, alla via Flavio Domiziano n.9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.4.2019 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1
del lavoro ed esponeva di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di Operatore F.T.A. Matricola aziendale, n. 712; di avere ricevuto n. 2 comunicazioni in data 02/01/2018 con le quali parte datoriale contestava alla lavoratrice di non ottemperare alle disposizioni aziendali per quanto attiene il turno di servizio in quanto nel giorno 19.12.2017 comandato sul turno 25 con inizio alle ore 17.15 e fine turno alle ore
23.00 da un sopralluogo effettuato dalle ore 17.30 e le 17.48 non ricopriva la postazione di Pt_2
a lei assegnata, e nel giorno 21.12.2017 comandata sul turno 15 con inizio alle ore 12.15 e fine turno alle ore 17.15 da un sopralluogo effettuato dal personale preposto, non si faceva trovare alla postazione assegnatale c/o l'impianto di S. Lucia, dalle ore 14.35 alle 14.55; che, nel Parte_3
termine di cinque giorni, presentava le proprie giustificazioni, allegando che il giorno 19 dicembre negli orari indicati si trovava regolarmente nella postazione assegnatale, mentre nel giorno 21 dicembre si trovava in zona gabbiotto e che, in particolare, nell'orario indicato, stava provvedendo a riattivare la rampa di scale -lato che si era bloccata a causa del freddo. Pt_3
Con comunicazioni Prot. 138 del 28/03/2018 e Prot. 141 del 28/03/2018, la società comminava le sanzioni disciplinari della censura e della multa;
deduceva che le sanzioni apparivano ingiuste, sproporzionate ed ingiustificate per mancata allegazione di prove in merito a quanto contestato, per violazione del diritto di difesa in quanto alla lavoratrice non è stato consentito di visionare le immagini del monitor di controllo della postazione lavorativa come sostenuto dall'ing. né le era stato CP_2
consentito di visionare il verbale ispettivo redatto dal dipendente Contestava infine le Parte_4
modalità di scelta e applicazione delle sanzioni, in violazione della legge 300/1970.
Tanto premesso, ritenendo ingiusto il comportamento datoriale, adiva il Parte_1
Tribunale e domandava di ritenere e dichiarare che le sanzioni disciplinari comminate con comunicazioni protocollo nn. 138 e 141 del 28/03/2018 sono illegittime, illecite, nulle o comunque annullabili;
e, per l'effetto, domandava di condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla restituzione delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, eventualmente trattenute per le sanzioni illegittimamente comminate, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità, anche procedurale delle sanzioni comminate e la infondatezza delle allegazioni avversarie, prive di adeguato supporto probatorio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e, riassegnata a questo giudice, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
In relazione alla domanda volta ad ottenere l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate con comunicazione protocollo n. 138 e 141 del 28/03/2018 parte ricorrente ne allega la illegittimità in quanto le contestazioni della parte datoriale erano sprovviste di prova, né si era tenuto conto delle giustificazioni rese dalla lavoratrice, né alla stessa era stato consentito di visionare il monitor dal quale secondo la resistente l'ing. avrebbe verificato l'assenza dalla postazione nel giorno CP_2
19 dicembre nonché di visionare il “verbale ispettivo” redatto dal dipendente Lo Giudice.
La doglianza è fondata.
Invero, con riferimento al primo provvedimento disciplinare (prot. 138 del 28/03/2018), l'azienda si rifà a quanto dichiarato dall'ing. , che avrebbe personalmente rilevato l'assenza della Controparte_3
lavoratrice in postazione attraverso i monitors della “Sala Controllo” delle scale mobili. Orbene in merito non è dato conoscere come e con quale metodo sia avvenuta detta verifica. A seguito della procedimentalizzazione della procedura disciplinare prevista dall'art. 7 legge n. 300/1970 co. 2 e segg. la contestazione dell'addebito deve essere specifica e riportare esattamente e analiticamente i fatti sui quali il datore di lavoro ritiene sia stato posto in essere il comportamento denunziato: quando e in che modo ne è venuto a conoscenza, data e luogo di svolgimento dei fatti, persone presenti, esposizione analitica dei fatti. Nel caso in esame si ritiene che tali indicazioni siano state genericamente addotte dall'azienda, tanto da non trovare alcuna conferma né nel corso del procedimento disciplinare né nel corso della causa, sede nella quale il indicato dalla CP_2
resistente come teste vi ha poi rinunciato.
Analoghe considerazioni valgono per l'altra contestazione.
La prova testimoniale ha offerto comunque elementi di fondatezza delle giustificazioni della lavoratrice circa l'effettiva presenza della stessa sul luogo di lavoro, in entrambe le circostanze, nello svolgimento delle mansioni a lei assegnate;
nessuna prova contraria è stata offerta dalla resistente: i testi escussi hanno confermato che nelle giornate e negli orari indicati nelle contestazioni disciplinari la ricorrente presidiava regolarmente la propria postazione, specificando che il lavoro dell'operatore addetto non è solo quello di restare fisso nella sala controllo, bensì compito dell'operatore FTA è anche quello di muoversi all'interno dell'area assegnata per eventuale supporto agli utenti o per problematiche tecniche (vds dichiarazioni testi e ). Quanto addotto dalla resistente Tes_1 Tes_2
circa l'inattendibilità-falsità di quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente, per avere questi agito con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società, non assume invero alcuna rilevanza con riferimento ai fatti e alle circostanze dichiarate, attesa anche la mancanza di alcuna prova contraria idonea a confutarle.
Per le ragioni esposte vanno annullate le sanzioni disciplinari comminate con comunicazione protocollo n.138 e 141 del 28/03/2018 e la va condannata alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute a titolo di multa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore non determinabile bassa complessità, e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.4.2019, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla le sanzioni disciplinari comminate con comunicazione protocollo n. n. 138 e 141 del
28/03/2018 e ordina alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, di restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute a titolo di multa sulla retribuzione ordinaria, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4,600,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 6 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla