Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/11/2024, n. 28333
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Ordinanza 4 novembre 2024

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Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell'edificio).

Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/11/2024, n. 28333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28333
    Data del deposito : 4 novembre 2024

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