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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 537/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaf Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Giuseppe Tomasino e, per l' l'avv. Bonetti. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 537/2024 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Andrea Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 i avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, ia 1
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'iter processuale.
1.1. Con ricorso in riassunzione depositato il 20 novembre 2024 parte CP_ ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire annullare, revocare o dichiarare inefficace il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017025055/DDL del 26.05.2021 e comunque dichiarare che nulla è dovuto, anche a titolo di sanzioni, nei confronti degli Enti convenuti. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio riepilogando l'esito dell'accertamento ispettivo e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle relative conclusioni.
*
2. I fatti oggetto d'accertamento. La comprensione della presente vicenda processuale implica l'analisi del verbale d'accertamento ispettivo presupposto dall'iniziativa degli Istituti e oggetto della domanda di . Parte_1
2.1. Il verbale rappresenta l'esito dell'attività ispettiva condotta nei confronti della società SP s.r.l. e si riferisce al periodo dal 01.01.2016 al 17.09.2019. Pt_1
è identificata come obbligata in solido rispetto a SP, in ragione del
[...] peculiare legame tra le due compagini, legame che gli ispettori hanno identificato in base ai rapporti negoziali e familiari coinvolti. Nel dettaglio, SP è amministrata da madre di Persona_2 CP_3
già membro del Cda e oggi Amministratore unico e proprietario del 49%
[...] delle quote di Esse Immobiliare, socio unico di già s.c.a.r.l. Parte_1 costituita da SP stessa e Il restante 51% di Esse Immobiliare, CP_4 come detto socio unico di è di , marito Parte_1 Persona_3 dell'amministratrice unica di New Project s.r.l. (società oggetto d'un separato accertamento coincidente con quello che ha riguardato SP). Come si vedrà, gli ispettori hanno individuato in e gli Per_3 CP_3 amministratori di fatto di SP e CP_4
Con atto dell'11.09.2019, SP ha conferito a il ramo d'azienda Parte_1 utile alla prosecuzione del suo core business. Analoga operazione è stata compiuta da Entrambe, dopo questi conferimenti, sono cessate. Nei fatti, CP_4 Pt_1
“in mano” a e ha inglobato e SP.
[...] Per_3 CP_3 CP_4
Il collegamento tra e SP (oltre che è sancito non Parte_1 CP_4 solo da queste operazioni e dalla coincidenza degli assetti proprietari, ma anche dalla condivisione della sede legale e amministrativa a Fiumicello Villa Vicentina, dalla medesimezza dello studio professionale cui le società hanno affidato la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e dalla gestione “condivisa” – rectius, promiscuità – tra le due compagini, che nel tempo si sono avvalse indistintamente dei medesimi lavoratori. Ciò chiarito sul piano descrittivo, è poi da evidenziare che SP, costituita l'11.09.2012, risulta abbia sempre operato, coerentemente con il suo oggetto, nel settore delle costruzioni navali e in regime di monocommittenza rispetto a Fincantieri e presso i suoi cantieri. Ciò è stato evinto tanto delle dichiarazioni dei lavoratori, quanto dal fatto che tutte le fatture emesse dalla società sono rivolte alla stessa Fincantieri.
2.2. Seguendo l'ordine del verbale, il primo accertamento compiuto dagli ispettori attiene alla posizione di indicato come CP_3 amministratore di fatto di SP, da lui integramente gestita senza alcun effettivo ruolo dell'amministratrice unica e sua madre Sarebbe stato solo Persona_2
tra l'altro, a gestire il personale dipendente, come s'evincerebbe dalle CP_3 dichiarazioni raccolte da un campione di lavoratori. Ne è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato tra e SP, incompatibile con la veste CP_3
d'amministratore di fatto e inconciliabile con la mancanza d'un'inverosimile subordinazione di rispetto a sua madre. Tale subordinazione sarebbe poi CP_3 definitivamente da escludere considerando che al tempo dei fatti, era CP_3 membro del Cda di ciò che condurrebbe al singolare Parte_2 abbinamento del ruolo di controllore e dipendente di SP. Disconosciuto il rapporto di lavoro, è stata disposta l'iscrizione di Somma alla Gestione Separata.
2.3. Con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, gli ispettori hanno identificato - sub par. E - l'adozione da parte di SP del sistema della c.d. paga globale, espressione sintetica con cui s'è alluso ad un presunto accordo orale tra le parti secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere un importo corrispondente alla moltiplicazione tra paga oraria concordata e ore lavorate, con imputazione del versamento a voci spesso inconferenti e comunque tali da comprendere ferie, permessi, tredicesima, t.f.r. etc. In mancanza d'attività lavorativa, per qualsiasi ragione, il lavoratore non avrebbe percepito alcunché, così come nulla gli sarebbe spettato all'esito del rapporto, in particolare a titolo di t.f.r., formalmente già corrisposto in corso di rapporto mediante fittizie imputazioni in busta paga.
2.3.1. L'adozione di questo schema sarebbe stata accompagnata dalla fittizia registrazione degli orari di lavoro (par. F1). Per i dipendenti di SP, sarebbe stato registrato sempre e solo un orario di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, senza la registrazione delle ore di lavoro straordinario, sebbene sia risultato il frequente svolgimento di lavoro al sabato e alla domenica. Il lavoro in queste giornate, laddove registrato, ha condotto a decurtare, fittiziamente e per un numero di ore corrispondente, le ore di lavoro del venerdì precedente o del lunedì successivo. L'analisi puntuale sull'orario dei dipendenti sarebbe stata ostacolata da SP che, sebbene per bocca di abbia sempre registrato le presenze del CP_3 personale, ha rifiutato l'ostensione della relativa documentazione. Ciò nondimeno, le dichiarazioni acquisite hanno consentito di accertare che tutti i dipendenti hanno lavorato dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.00 alle 17.00/18.00 e quasi tutti i sabati con orario dalle 7.00 alle 12.00/13.00, oltre ad alcune giornate di lavoro domenicale e festivo.
2.3.2. Inoltre, SP avrebbe proceduto anche ad un inquadramento irregolare degli operai (par. F2). Costoro sono stati tutti impiegati in attività di carpenteria che, in base al Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi applicato da SP, implicano l'inquadramento nel Liv.
3. Nondimeno, l'inquadramento applicato ha seguito un andamento differente, tale da ricondurre il 79,28% degli operai al Liv. 1 o al Liv. 2. 2.3.3. Riferendosi poi alla voce «assenze» (par. F3), gli ispettori hanno constatato la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate come assenza, aspettativa o permesso non retribuito. Sull'assunto che sia mancata documentazione utile a giustificare, anche in base al Ccnl di riferimento, queste ipotesi e che la contribuzione vada versata sul “dovuto” e non su “quanto erogato”, è stato predisposto il relativo recupero contributivo.
2.3.4. In connessione con ciò, è stata disconosciuta anche la registrazione – contrassegnata incomprensibilmente da due codici differenti – delle “ferie e permessi non goduti” (par. F4). Il loro formale godimento costante, imputato a tutti i dipendenti, è risultato inconciliabile con l'avvalimento di altre forme d'assenza non retribuite, che secondo la tesi ispettiva sarebbe comprensibile in un contesto aziendale non propenso a concedere ferie e permessi. Essi invece risultano formalmente goduti per intero e spesso per eccesso, con recupero nell'ultimo cedolino paga in modo tale da elidere le spettanze di fine rapporto.
2.3.5. Il verbale ha inoltre posto in luce una fittizia registrazione della 13ma mensilità (par. F5). La società l'avrebbe erogata mediante altrettanti ratei mensili, ma si tratterebbe d'indicazione fittizia perché, mediante l'erogazione di questa voce, il datore di lavoro avrebbe retribuito i lavoratori per il lavoro effettivamente svolto, così da giungere all'importo da loro “atteso” secondo la promessa iniziale.
2.3.6. L'accertamento ha poi evidenziato l'indebita erogazione di voci catalogate come «rimborsi spese non documentate», «arretrati/anticipazioni rimborsi spese documentate», «rimborsi spese a piè di lista», «trasferta Italia esente» e «trasferta all'estero» (par. F6). Richiesta di esibire la documentazione giustificativa, SP ha consegnato solo note spese presentate da CP_3
e da alcuni altri soggetti. A fronte di migliaia di versamenti a questi titoli, la società è stata quindi in grado di fornire una giustificazione documentale per soli 51 versamenti, ciò che, in uno con la dichiarazione univoca dei lavoratori secondo cui costoro non avrebbero mai effettuato trasferte, ha indotto a ritenere che queste voci rappresentassero nient'altro che retribuzioni dovute per il lavoro svolto, mascherate sotto un'etichetta fittizia che consentisse il conseguimento di benefici fiscali.
2.3.7. Sempre allo scopo di raggiungere “numericamente” la retribuzione dovuta per le ore di lavoro, la società, in assenza di qualsiasi richiesta degli interessati e dei presupposti normativi, avrebbe erogato in favore di 35 dipendenti il Qu.i.r., consistente nel versamento mensile del t.f.r. (par. F7). I lavoratori intervistati, per inciso, hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli con cui, secondo GPS, sarebbero stati loro stessi a chiedere questo versamento periodico. 2.3.8. È stata inoltre evidenziata la frequente indicazione in busta paga di acconti, il cui recupero ha condotto alla riduzione del netto dovuto mensilmente (par. F8). GPS ha tentato di giustificare questi acconti – in numero di 585 - mediante documentazione relativa a bonifici o richieste di acconto provenienti dai lavoratori. La prova dei bonifici coprirebbe però solo 82 acconti, ciò che dovrebbe indurre a ritenere che la maggior parte di essi, rimasta non tracciata, sia avvenuta in contanti. Le richieste di acconto, poi, sarebbero state disconosciute dai lavoratori intervistati. Secondo gli ispettori, la generalità degli acconti non sarebbe mai stata corrisposta ed essi sarebbero stati funzionali a neutralizzare talune voci formalmente accreditate in busta paga e relative ad istituti dovuti in base al Ccnl applicato.
2.3.9. In sostanza, tornando alla premessa iniziale relativa al sistema della paga globale, tutte le voci finora analizzate sarebbero state fittiziamente indicate allo scopo di “far tornare i conti” e, simulando un'apparente regolarità, giungere al risultato concreto di pagare i lavoratori esclusivamente mediante un importo coincidente con la moltiplicazione della paga oraria concordata per il numero di ore lavorate, senza alcun versamento in caso di inesecuzione della prestazione e senza alcun riconoscimento di voci retributive quali, per esempio, 13ma e t.f.r., oltre all'elemento perequativo, contrattualmente dovuto ma mai versato.
2.4. A fronte di ciò, è stata ricostruita la retribuzione imponibile totale, sommando l'elemento perequativo e l'elemento aggiuntivo della retribuzione non corrisposti, i rimborsi spese e le trasferte prive di giustificazione, il la CP_5 paga oraria, ricostruita valorizzando le ore retribuite secondo il Lul, le ore di assenza non giustificate e le ore non registrate, con ciò comprendendo le riduzioni fittizie d'orario atte a compensare un analogo numero di ore di lavoro registrate nelle giornate di sabato e domenica, i residui negativi di ferie e/o permessi e l'addebito nella mensilità di dicembre dei ratei di 13ma fittiziamente erogati in corso d'anno. Ne è risultato un conteggio che, in sintesi, ha attribuito natura retributiva a tutte le somme versate e ha arricchito le ore di lavoro registrate con quelle indebitamente omesse.
2.5. A fronte delle omissioni contributive evidenziate, sono state inoltre disconosciute tutte le agevolazioni contributive usufruite ed addebitati tutti i contributi di cui è stato omesso il pagamento in virtù dell'irregolare registrazione delle retribuzioni imponibili.
*
3. La posizione di parte ricorrente.
3.1. Nel proprio ricorso, parte ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inapplicabilità, nei suoi riguardi, dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, visto che, da una parte, l'atto di conferimento da GPS a prevede che i debiti maturati in epoca anteriore al Parte_1 trasferimento rimangano in capo alla prima e che, dall'altra parte, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c.. 3.2. Ha poi sostenuto l'irragionevolezza dei tempi dell'ispezione, visto che il verbale unico è stato notificato dopo 5 anni dal primo accesso ispettivo, e la nullità del verbale medesimo, redatto in base ad un'istruttoria solo parziale e spesso condotta mediante interviste a lavoratori contraddistinti da una scarsa conoscenza della lingua italiana e, ciò nonostante, intervistati senza l'ausilio d'un interprete.
3.3. Nel merito, ha sostenuto che il modus procedendi degli ispettori li avrebbe condotti ad un infondato accertamento induttivo privo di addentellati concreti.
3.3.1. In ordine all'orario di lavoro, ha censurato l'acritico e generalizzato disconoscimento delle registrazioni degli orari di lavoro del lunedì e del venerdì allorquando espressive di n. 4 ore di lavoro. Ciò sarebbe avvenuto sulla base di interviste rese solo da una parte del personale e non avrebbe tenuto conto del fatto che un orario ridotto in certe giornate sarebbe stato necessitato dai tempi di lavorazione del cantiere, e quindi da fattori organizzativi, nonché da altrettante richieste del personale, spesso e volentieri di cittadinanza extracomunitaria e quindi - il sillogismo è tutto di , ovviamente – bisognosi di godere Parte_1
d'un pomeriggio a settimana per adempiere a varie incombenze [cfr. p. 16 ricorso].
3.3.2. In ordine alle “assenze ingiustificate”, ha sostenuto che le Parte_1 valutazioni compiute dagli ispettori sarebbero ancora una volta basate su dichiarazioni rese da un campione non significativo di dipendenti. In ogni caso – ha sostenuto – «non può essere richiesta la Parte_1 contribuzione sulle giornate, oppure sulle ore non lavorate, in assenza di messa in mora da parte del lavoratore» [p. 17 ricorso]. D'altra parte, il fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti sarebbe
“facilmente” spiegabile, secondo , considerando ancora una volta la Parte_1 loro nazionalità, tale da rendere necessarie giornate o ore di libertà dal lavoro, anche per organizzare il rientro nei paesi d'origine.
3.3.3. Rispetto ai “rimborsi spese”, ha sostenuto che ciascuno di Parte_1 essi sarebbe giustificato da documentazione ad hoc e corrisponderebbe ad effettive trasferte.
3.3.4. Quanto al Qu.i.r., ha rimarcato che i lavoratori, in Parte_1 maggioranza stranieri, avrebbero fatto richiesta dell'anticipazione del t.f.r., sicché il datore di lavoro si sarebbe limitato ad assecondare le esigenze di alcuni suoi dipendenti.
3.3.5. ha anche censurato la ricostruzione dell'inquadramento Parte_1 contrattuale operato dagli ispettori, sostenendo che le declaratorie del Ccnl sono atte a comprendere diversi profili e mansioni, laddove lo svolgimento di mansioni coincidenti con quelle del livello superiore sarebbe un dato rimasto indimostrato.
3.3.6. Nel ricorso è poi contestata l'infedeltà delle registrazioni nel Lul del lavoro straordinario, laddove – scrive la difesa di - «le somme Parte_1 corrisposte al lavoratore sono esattamente quelle indicate sul LUL», considerando che «per quanto attiene il regime di orario straordinario, asseritamente non registrato a LUL,…la gestione dello stesso non può seguire gli stessi criteri di un orario di lavoro non organizzato a turni».
3.3.7. In merito al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra SP e la società ha evidenziato che gli elementi alla base della CP_3 contestazione sarebbero irrilevanti. Il ruolo assunto da rispetto agli CP_3 operai e al committente deriverebbe dalla sua veste di capo-cantiere. Al contempo, egli non avrebbe mai assunto alcuna iniziativa o compiuto alcun atto espressivo dell'esercizio di poteri gestori atti a ricondurlo alla figura dell'amministratore di fatto della società.
3.3.8. Secondo Esse l'insussistenza dei fatti addebitati rende Pt_1 ingiustificato il recupero contributivo per violazione dell'art. 1, comma 1175 e 1176, legge n. 296 del 2006. Il recupero, comunque, andrebbe escluso in quanto la società avrebbe sempre disposto d'un Durc regolare, non avrebbe mai adottato alcuna condotta ostativa sanzionata dal ridetto comma 1176 e avrebbe sempre rispettato i contratti collettivi.
3.4. Ad ogni modo, la società ha contestato il quantum della pretesa, pari ad euro 1.541.575,44, cifra cui gli ispettori sono giunti a fronte dell'esplicitata impossibilità di ricostruire in modo preciso ed esatto le varie vicende indagate.
*
4. La posizione dell' CP_1 CP_ L' come detto, si è rifatto alla documentazione elaborata in sede ispettiva, sostenendo la correttezza delle iniziative assunte a valle. Disattese le eccezioni promosse da ha chiesto il rigetto del Parte_1 ricorso, segnalando altresì che e destinatari delle rispettive CP_3 Per_2 ordinanze-ingiunzione adottate a valle del medesimo verbale ispettivo, hanno Co conciliato la loro posizione con l riconoscendo gli addebiti e pagando le sanzioni elevate, ridotte al minimo edittale.
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5. L'oggetto del giudizio e le eccezioni preliminari di . Parte_1
La domanda introduttiva s'appunta sul verbale unico di accertamento e notificazione ed è intervenuta prima e a prescindere dall'adozione di un'ordinanza-ingiunzione. CP_ L'azione promossa nei confronti di è perciò senz'altro ammissibile perché collocata al di fuori dello schema procedimentale di cui alla legge n. 689 del 1981; sulla scorta del verbale di accertamento, gli enti previdenziali possono, CP_ infatti, tanto procedere alla notifica dell'avviso di addebito ( o all'iscrizione a ruolo (Inail), quanto adottare decisioni pregiudizievoli per il datore di lavoro (ad esempio negare il rilascio del Durc). Per questo, la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione è pacificamente ammessa [cfr. Cass. n. 16457/2012].
5.1. A cascata, ciò comporta però l'infondatezza delle difese di parte ricorrente relative ad una presunta irragionevolezza dei tempi di indagine. Il fattore “tempo” assume rilievo allorché si sia al cospetto della violazione dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, che nella fattispecie, in cui non è coinvolta alcuna sanzione, non hanno rilievo. D'altra parte, il ricorrente pare anche trascurare che, in caso di ritardo, e dunque di violazione dell'art. 14 cit., ad estinguersi è solo l'obbligo di pagare la sanzione – la somma dovuta per la violazione – e non anche i contributi e i premi oggetto del recupero, il cui accertamento è oggetto del presente giudizio. Essi restano impregiudicati da una presunta tardività della contestazione, rilevante come detto ad altri fini, tutti collocati nel solco della legge n. 689 del 1981 cui – si ribadisce – l'azione d'accertamento negativo promossa è estranea.
5.2. Di pronta e negativa soluzione sono poi le difese appuntate su vizi procedimentali che, in tesi, affetterebbero l'attività ispettiva. In disparte la genericità delle contestazioni in proposito, è qui sufficiente ricordare che questo giudizio non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, chiamato ad esaminare il merito della vicenda e le diverse questioni di fatto e di diritto coinvolte, a prescindere da eventuali vizi relativi all'atto opposto o da cui l'azione scaturisce [cfr. Cass. n. 12503/2018].
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6. La responsabilità di . Parte_1
Nel proprio ricorso introduttivo, non ha posto in discussione i Parte_1 rapporti negoziali intercorsi tra la stessa e SP, le coincidenze topografiche e organizzative messe in luce dagli ispettori e i rapporti familiari intercorrenti tra le persone coinvolte, sotto il profilo amministrativo e patrimoniale, nelle compagini. Segnatamente, non è controverso che SP, insieme a abbia CP_4 trasferito la propria azienda ad con operazione che ha visto Parte_1 coinvolta la madre di quale amministratrice di SP e CP_3 CP_3 quale membro del Cda nominato di e amministratore unico della sua Parte_1 proprietaria Esse Immobiliare. La promiscuità di SP ed , deducibile da dati concreto che, come Parte_1 scritto, non sono stati messi in discussione nel ricorso, è poi confermata dal fatto che la stessa a seguito della cessione del ramo d'azienda, ha Parte_1 proseguito l'attività in precedenza svolta da (o, sarebbe meglio dire, sotto il nome di) SP. Del resto, l'identità delle sedi e dello studio di consulenza del lavoro sono ulteriori indici che confermano la totale permeabilità dei due contesti. In linea con quanto già statuito allorché è stata scrutinata la speculare vicenda che ha coinvolto ed cfr. Trib. Ancona, n. CP_4 Parte_1
191/2024], va allora ricordato che l'art. 2560 c.c., dopo aver disposto al comma 1 che «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», aggiunge, al comma 2, che «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». La norma non determina sic et simpliciter la responsabilità del cessionario per i debiti contratti dalla cedente nei confronti dei lavoratori in esecuzione di rapporti di lavoro esauriti, attribuendo piuttosto tale responsabilità in ragione del fatto che i debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie;
tale risultanza è volta a ricondurre tale responsabilità solidale ex lege alla conoscenza o conoscibilità obiettiva del debito da parte di chi non ha concorso a contrarlo. Interpretando in senso formale la disposizione, e ritenendo la presenza del debito nelle scritture contabili un elemento costitutivo della fattispecie, come pare opinare dovrebbe effettivamente escludersi che nel caso di Parte_1 specie la cessionaria possa essere ritenuta responsabile, visto che le scritture non recherebbero senz'altro i crediti verso l' . CP_2
Tuttavia, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l'art. 2560 c.c. non debba essere oggetto di una lettura meramente formale, quanto piuttosto teleologica. È condivisibile, in particolare, l'osservazione che «la regola sancita dall'art. 2560 co 2 c.c - di carattere eccezionale in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli artt. 2697 c.c ( quanto alla ripartizione degli oneri ) e 2727 e 2729 c.c ( quanto alla rilevanza delle presunzioni ) - debba essere declinata in funzione della "effettiva ratio di protezione" contenuta nella norma, che non può prescindere dalle complessive emergenze processuali», ciò che ha condotto, «sia pur in materia di revocatoria fallimentare [a ritenere, ndr] che "il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2 c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale ( Cass. SUU 5054/2017). In buona sostanza, l'evoluzione giurisprudenziale che questo Collegio condivide pienamente prospetta la necessità di coniugare la regola speciale di cui all'art. 2560 co 2 c.c. con la necessità di tener conto dell'esigenza di fornire "tutela effettiva" , escludendo che una interpretazione fondata sul mero dato letterale ed impermeabile sia alle contrastanti evidenze processuali che alle ormai consolidate elaborazioni giurisprudenziali in materia di "vicinanza della prova" e di conseguente possibile inversione dei relativi oneri, possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio sulla quale essa si fonda o, addirittura, ad una eterogenesi dei fini» [Cass., n. 32134/2019]. Deve dunque valorizzarsi la finalità di protezione espressa dall'art. 2560, comma 2, c.c. e ritenere che la responsabilità solidale del cessionario possa essere fondata anche su indici alternativi rispetto alla formale espressione del debito nelle scritture contabili, valorizzando elementi ulteriori quali la sussistenza o meno di un'effettiva alterità soggettiva dei titolari dell'azienda coinvolta nell'operazione; la sua eventuale mancanza, infatti, è idonea a svelare, se non la natura elusiva dell'operazione, quanto meno la legale conoscenza dei debiti maturati dalla precedente gestione. Nella specie, l'alterità soggettiva è da escludere per le ragioni già esposte, onde l'infondatezza della difesa di predicata mediante una lettura Parte_1 strumentale dell'art. 2560 c.c.. Ciò è sufficiente ad affermare la fondatezza delle pretese verso , Parte_1 con ciò consentendo, per ragioni di sintesi, d'assorbire l'esame d'ogni ulteriore questione in proposito e la correttezza o meno della sussunzione della posizione di , da parte del verbale unico, entro il corretto perimetro normativo. Parte_1
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7. La posizione di par. D. CP_3
Le considerazioni appena esposte, basate anche sul fatto che CP_3
per la sua posizione in SP, era certamente a conoscenza
[...] dell'esposizione di quest'ultima allorché è stata costituita , di cui è Parte_1 stato fin da subito consigliere, trovano plastico avallo in considerazione della piena fondatezza dell'operato ispettivo consistito nel disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e SP e nell'accertamento che il CP_3 primo è stato amministratore di fatto della seconda. La tesi di , secondo cui i dipendenti escussi hanno identificato Parte_1 come “capo” perché egli era il “capo-cantiere”, è smentita dalle stesse CP_3 parole di molto chiaro nel ricostruire il suo ruolo. CP_3
Dopo aver illustrato in modo ben dettagliato la relazione tra SP ed Pt_1
il funzionamento del “gruppo” e le sue vicende, ha precisato che
[...] CP_3
«in SP, pur non rivestendo la carica di amministratore, mi sono sempre occupato dei rapporti con il cantiere, acquisizione ordini, controllo lavori, coordinamento operai…Il capo cantiere della SP s.r.l. di Ancona era ruolo del capo cantiere è Parte_3 quello di controllo a 360° dell'attività degli operai, programmazione lavori, rapporti giornalieri con Fincantieri, sempre nell'ambito degli input che diamo io e Parte_4 io continuo a svolgere lo stesso ruolo di coordinamento-
[...] Parte_1 CP_ supervisione che svolgevo in SP». [cfr. doc. 12 . Era Artistico, e non il capo-cantiere. E che il suo ruolo non fosse CP_3 meramente operativo, a mo' di “capo del capo-cantiere”, ma che fosse quello del
“proprietario” è confermato sia dalle sue parole, che lo collocano nella veste di supervisore e protagonista dei rapporti commerciali a monte, sia dalle dichiarazioni rese dai vari lavoratori di SP sentiti dagli ispettori. Costoro, infatti, hanno spesso riferito di non sapere nemmeno chi fosse l'amministratrice madre di e hanno univocamente indicato in quest'ultimo il Persona_2 CP_3 CP_ datore di lavoro, il padrone, il proprietario o che dir si voglia [cfr. doc. 12 e, ex multis, le dichiarazioni di ET. Sono in Tes_1 Tes_2 Per_4 questo senso esemplari le parole di OR Petrovic: «un amico di CP_3 mi ha contattato per venire a lavorare in Italia con la SP s.r.l.. gli accordi per l'assunzione li avevo presi con conosco la sig.ra . Parte_5 Persona_2
Non l'ho mai vista né sentita nominare. Il titolare per me era . CP_3
Se poi si volesse assecondare l'evanescente – e quindi ingiustificata - sfiducia di verso la capacità di comprensione linguistica del personale Parte_1 straniero, si possono considerare anche le parole dell'«italianissimo»
[...]
da Catania: «che io sappia il padrone/capo della ditta SP s.r.l. è Tes_3 [...]
Lui veniva saltuariamente nel cantiere di Ancona…per qualsiasi problematica CP_3 io parlavo con lui. Non conosco la sig.ra e non l'ho neanche sentita Persona_2 nominare. Le uniche persone che io ho visto fisicamente in cantiere sono state e CP_3
(titolare della New Project s.r.l.)». Quanto precede è sufficiente a confermare che abbia operato non CP_3 certo come mero dipendente di SP ma, appunto, come suo amministratore di fatto. madre di e il cui ruolo d'amministratrice non è stato Persona_2 CP_3 minimamente descritto da , è senz'altro da identificarsi come titolare Parte_1
d'una veste formale, alla stregua d'una prestanome, laddove l'effettivo amministratore è stato suo figlio. Ciò a prescindere dal fatto che, nel contesto ispettivo, ad essere emerso sia, più che un suo ruolo strettamente gestionale, una sua veste propulsiva e coessenziale all'esecuzione dell'oggetto della società; in questo senso, va infatti ricordato che, per costante orientamento di legittimità, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto, è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società
[Cass., n, 2586/2014; Cass n.28819/2008; id.6719/2008]. Una volta disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato ed attribuita a la veste di amministratore di fatto, la sua iscrizione alla gestione separata CP_3
è una conseguenza inevitabile, con la precisazione che il ruolo operativo proprio di non inficia quest'iscrizione, potendo semmai fondare l'ulteriore CP_3 iscrizione alla gestione commercianti, laddove la legittimità della doppia iscrizione alla gestione separata ed alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è da tempo assodata [cfr., Cass., sez. un., n. 17076/2011]. In ogni caso, l'accertamento relativo alla posizione di va avallato e le CP_3 censure in proposito respinte.
*
8. Il trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti di SP: contestazioni da F1 a F4 ed F10.
8.1. L'ispezione ha contestato sub F1 la fittizia registrazione degli orari di lavoro, cristallizzato sempre in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, senza la registrazione delle ore di lavoro straordinario, svolto soprattutto di sabato e domenica e “assorbito” dalla strumentale decurtazione, dall'orario di altre giornate, di un numero di ore corrispondente a quelle ulteriormente lavorate. Le dichiarazioni acquisite avrebbero consentito di accertare che tutti i dipendenti hanno lavorato dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.00 alle 17.00/18.00 e quasi tutti i sabati con orario dalle 7.00 alle 12.00/13.00, oltre ad alcune giornate di lavoro domenicale e festivo.
ha contrapposto a questa ricostruzione la doglianza per cui gli Parte_1 ispettori avrebbero generalizzato le dichiarazioni d'un campione esiguo di dipendenti e ha sostenuto che le registrazioni nel Lul corrispondono all'organizzazione in turni dettata da esigenze organizzative, anche proprie del personale straniero impiegato. Ciò posto, si ritiene che le difese di siano infondate. Parte_1
Va posto in luce il fatto che il verbale ispettivo, diversamente da quanto opinato nel ricorso, è estremamente puntuale e dettagliato. Quale convenuta in senso sostanziale, era onerata di formulare contestazioni d'analoga Parte_1 caratura rispetto alla ricostruzione operata dagli ispettori, ciò che però non è avvenuto, visto che il ricorso è assai generico e le istanze istruttorie proposte non recano un maggior livello di dettaglio, tanto da non essere suscettibili di stimolare l'accertamento di ricostruzioni alternative. Peraltro, in merito alla ricostruzione dell'orario di lavoro, è dirimente un dato. È pacifico e documentale che SP ha adottato da sempre un sistema di registrazione degli orari di lavoro. Ne ha parlato lo stesso il quale ha CP_3 ricordato che «la rilevazione delle presenze avviene con il marcatempo che è installato al di fuori del container assegnato dalla Fincantieri alla ditta come deposito attrezzature: in ogni cantiere Fincantieri la SP s.r.l., la e ogni altre ditta Parte_1 appaltatrice hanno il loro container e gli operai smarcando nel marcatempo l'entrata e l'uscita dal lavoro…Le presenze rilevate dal marcatempo vanno direttamente al software presso l'ufficio di Fiumicello [dove ha sede SP, n.d.r.]: non vengono CP_ consegnate a Fincantieri s.p.a.» [cfr. doc. 12 . A fronte delle doglianze di rispetto all'operato degli ispettori, è Parte_1 quindi davvero agevole constatare che la società avrebbe potuto fornire dati dettagliati e utili ad una diversa ricostruzione offrendo la documentazione relativa alle presenze rilevate con il sistema di rilevazione de qua. Nel corso delle operazioni ispettive, benché richiesta di trasmettere la documentazione de qua, la società s'è però sottratta a questa istanza e anche nel presente giudizio, pur potendo contrapporre alla ricostruzione ispettiva una plastica realtà documentale difforme, non ha fornito alcun evidenza utile allo scopo. Ciò conduce, in modo assorbente, a ritenere che le difese della parte siano infondate, dal momento che questo suo contegno, abbinato alla ricostruzione dell'orario evinto dalle univoche dichiarazioni raccolte presso i lavoratori, costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti che militano a favore della tesi CP_ dell' Invero, sono esemplari le parole di che ha ricostruito il suo Persona_5 orario riferendo che «di norma iniziato a lavorare alle 7.00 e terminavo alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo, in media per 10 ore al giorno. Il sabato lavorato dalle 7.00 alle13.00 per 6 ore. Quando lavoravo il sabato, sia il venerdì precedente che il lunedì successivo lavoravo l'intera giornata per 10 ore come gli altri giorni dal martedì al giovedì». In termini anche le dichiarazioni di , per cui «con la SP Persona_6 erano sempre almeno 10 ore dal lunedì al venerdì e 6 il sabato: era obbligatorio». Convergono in questa direzione anche le parole di , Testimone_4 Tes_5
nonché quelle di : Tes_6 Testimone_7 Testimone_3
«facevamo dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa, quindi facevamo tutti 10 ore di lavoro al giorno. Tutti quelli che lavoravano con me facevano questo orario. Se poi uno aveva dei problemi personali poteva anche uscire prima prendendo 1-2 ore di permesso. Io avvertivo il capocantiere che dovevo andare via prima, poi lui segnalava le ore effettivamente lavorate: se ero uscito alle 16.00 segnava 8 ore. Le 2 ore di permesso non venivano pagate. Loro dicevano che mi davano euro 9,50 per ogni ora lavorava. I sabati si lavorava quasi sempre. Di regola il sabato si faceva dalle 7.00 alle 13.00, ma qualche volta il capocantiere pretendeva che ci fermassimo anche il sabato fino alle 17.00…anche quando si lavorava il sabato, quasi tutti i sabati e almeno per 6 ore, duranti gli altri giorni della settimana di lavorava sempre ad orario intero per 10 ore al giorno». La ricostruzione ispettiva, che ha valorizzato l'orario descritto dai lavoratori e ha ritenuto di disconoscere la decurtazione delle ore di lavoro nelle giornate di venerdì o lunedì atta a compensare il lavoro svolto al sabato, è dunque corretta.
8.2. L'ispezione ha poi condotto sub F2 al reinquadramento di numerosi lavoratori. SP, infatti, avrebbe proceduto anche ad un inquadramento irregolare degli operai che, sebbene dotati d'esperienza e impegnati come carpentieri, manutentori, saldatori, collaudatori e installatori di impianti - ossia in attività che, in base al Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi applicato da SP, implicano l'inquadramento nel Liv. 3 -, sono stati inquadrati nel Liv. 1 e nel Liv.
2, ossia entro livelli propri di personale non specializzato e, sulla base della stessa disciplina dell'accordo collettivo, di natura transitoria. L'ispezione ha constatato che il 79,28% del personale è stato inquadrato nei predetti liv. 1 e 2, quindi come personale non specializzato;
di rado, e con ritardo, i lavoratori sono stati destinatari dell'automatica promozione nel livello superiore. Questo fenomeno, in moltissimi casi, ha coinvolto lavoratori già dotati di significativa esperienza nel settore e, in precedenza, inquadrati in un livello superiore a quello riconosciuto da SP. Superando queste difformità, il verbale ha quindi ricondotto gli operai al Liv.
3 e, il capo-cantiere, al Liv. 5, considerando le pregresse esperienze professionali e i tempi massimi di permanenza, in base al Ccnl applicato, nel liv. 1 o nel liv.
2. Le contestazioni mosse da a quest'esito ispettivo non valgono a Parte_1 porlo in discussione, esaurendosi in generiche considerazioni sulla fisionomia del
“nuovo” art. 2103 c.c., prive di riferimenti concreti alle attività svolte dagli operai e silenti in merito alle criticità evidenziate dal verbale. In merito ad esse, la società non ha avanzato alcuna effettiva contestazione, lasciando così impregiudicate le valutazioni ispettive, basate anche su dichiarazioni dei dipendenti senz'altro utili a verificare la scorrettezza dell'operato di SP. Valgano, a titolo d'esempio, le parole di e di - «io Tes_8 Persona_6 ho sempre lavorato presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona come saldatore. Sul contratto c'è scritto aiutate ma io sono saldatore», o quelle di OR Petrovic - «è dal 1994 che lavoro in cantieri navali…ho anche fatto una scuola specifica…non ricordo se sono stato assunto come 2° livello o addirittura come 1° livello, so che molti miei colleghi erano inquadrati al 1° livello. Io non sapevo cosa significava 1° livello o 2° livello, perché nessuno me lo aveva spiegato, a me interessava solo quello che prendevo alla fine del mese» -, analoghe a quelle di . Persona_7
D'altra parte, la presenza di personale specializzato è implicata dalla stessa attività di SP, che stesso ha indicato come società CP_3 «specializzata in impianto di condizionamento su navi», dall'installazione alla taratura. L'insieme di elementi posti analiticamente in luce dal verbale integra un quadro indiziario univoco che, specie in mancanza di indici di segno opposto, induce a ritenere che SP abbia assunto personale qualificato, ma non l'abbia correttamente inquadrato. Ne deriva l'avallo degli esiti ispettivi e la reiezione delle difese di sul punto. Parte_1
8.3. Gli ispettori hanno constatato sub F3 la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate come assenza, aspettativa o permesso non retribuito. Sull'assunto che sia mancata documentazione utile a giustificare, anche in base al Ccnl di riferimento, queste ipotesi e che la contribuzione vada versata sul “dovuto” e non su “quanto erogato”, è stato predisposto il relativo recupero contributivo.
ha replicato che le valutazioni compiute dagli ispettori sarebbero Parte_1 ancora una volta basate su dichiarazioni rese da un campione non significativo di dipendenti e non terrebbero conto del fatto che «non può essere richiesta la contribuzione sulle giornate, oppure sulle ore non lavorate, in assenza di messa in mora da parte del lavoratore» [p. 17 ricorso]. D'altra parte, il fenomeno dell'assenteismo dovrebbe essere letto anche alla luce della nazionalità straniera di molti dipendenti, bisognosi di giornate o ore di libertà dal lavoro. Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». In merito a tale disposizione, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 2002, il quale ha chiarito che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione [v., tra le altre, Cass., n. 801/2012]. La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore. Infatti, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro, e se su tale retribuzione venisse calcolata la contribuzione, non potrebbe essere rispettato il minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale «una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze». Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244/1995, conv. in legge n. 341/1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia [Cass., n. 9805/2011, Cass., n. 10134/2018, e ancora, Cass., n. 4690/2019]. In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva [v. Cass. n. 21700/2009, Cass. n. 9805/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata da Cass. n. 1301/2006]. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccezionali è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa, tuttavia, che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del d.l. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato [cfr., tra le altre, Cass. n. 15120/2019; Cass. n. 22986/2020 e C. App. Milano, sent. n. 816/2020]. A fronte di quanto precede, deve dunque affermarsi che l'assunto della ricorrente, secondo cui l'obbligo contributivo non sorge in mancanza di un corrispondente obbligo retributivo o di una messa in mora del lavoratore, è privo di fondamento perché contrario alla disciplina destinata a governare la materia. Da ciò deriva che, in mancanza di una delle predette ipotesi eccettuative, CP_ peraltro nemmeno dedotte, la pretesa contributiva dell' rispetto alle assenze risulta senz'altro fondata. A tale conclusione non osta la circostanza, dedotta genericamente da Pt_1
secondo cui si tratterebbe di assenze derivanti da altrettante iniziative del
[...] lavoratore. Invero, anche considerando questo scenario, quella volontà del lavoratore, incontrando il consenso datoriale, finirebbe per integrare esattamente quell'accordo fra le parti che, come si è visto poc'anzi, è inidoneo ad incidere sul minimale contributivo laddove non trovi un riscontro in una delle ipotesi di deroga prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
8.4. Queste considerazioni valgono le anche per la pretesa sub F4, fondata sul disconoscimento delle registrazioni in base alle quali i lavoratori avrebbero goduto, in corso di rapporto, di ferie e permessi retribuiti in misura superiore a quella maturata. Tale circostanza, non provata dal datore di lavoro, giustificherebbe le detrazioni di retribuzione (e relativa contribuzione) risultanti a titolo di conguaglio nelle buste paga di chiusura dei singoli rapporti. Si tratta, in altre parole, di ulteriori “assenze” non richieste dai lavoratori, non provate e
“non retribuite”, nel senso che la retribuzione erogata in un primo momento (per effetto della loro imputazione a ferie o permessi retribuiti) è stata poi recuperata dalla società. 8.5. Sub F10, gli ispettori hanno infine constatato, alla luce delle buste paga, la mancata corresponsione dell'elemento perequativo e dell'elemento aggiuntivo della retribuzione. Il ricalcolo dei contributi eseguito ha dunque considerato anche le differenze retributive derivanti dalla mancata erogazione di queste due voci di derivazione collettiva. La valutazione così compiuta è corretta, come dimostra, del resto, il totale silenzio sul punto serbato dal ricorso introduttivo.
* 9. (segue): le contestazioni da F5 a F8.
9.1. Va premesso che le contestazioni finora analizzate (F1-F4 e F10) si fondano sul corretto presupposto che le ore di lavoro non registrate abbiano invece occupato i dipendenti e, pertanto, concorrano alla formazione dell'imponibile.
9.2. Le contestazioni da F5 ad F8 si fondano invece su un presupposto speculare ed opposto, ossia che taluni emolumenti registrati – e segnatamente la 13ma, i rimborsi spese e le trasferte, il Qu.i.r. e gli acconti – corrispondeano, ad onta dell'ingannevole etichetta impiegata, al compenso orario, ciò che concorrerebbe a dimostrare le ore di lavoro effettivamente svolte e il loro necessario assoggettamento a contribuzione. Il percorso descrittivo condotto dagli ispettori è senz'altro convincente. Quanto già esposto in precedenza induce infatti a ritenere provato il fatto che SP abbia inteso procedere a retribuire i propri dipendenti mediante un meccanismo che, al di là del nomen di “paga globale”, è finalizzato a garantire al personale il versamento di un certo importo derivante, esclusivamente, dal rapporto tra la paga oraria informalmente concordata e il numero di ore effettivamente lavorato. Il meccanismo s'evince chiaramente anche da alcune delle dichiarazioni raccolte. dopo aver riferito che «io non sapevo a quale livello ero Persona_7 assunto, non so cosa significa il livello, so solo che come saldatore prendevo 7,50 euro/h…», in merito all'erogazione di ratei di 13ma e t.f.r. nelle sue buste paga ha risposto che «non è mia la firma sulla richiesta di pagamento mensile del TFR. Non so cosa è il TFR né cosa è la tredicesima. Non mi ero accorto che sulle mie buste paga stavano scritte queste cose. A me venivano pagate solo le ore lavorate. Se avevo lavorato 200 ore, facevo 200 x 7,50 e il risultato era quello che mi pagavano». Questa ricostruzione è sovrapponibile a quella emergente dalle restanti dichiarazioni e delinea un quadro a tinte fosche, espressivo d'una dolosa ambiguità di SP nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti;
in proposito, si richiama, perché emblematica, la dichiarazione di , il quale ha dichiarato che Testimone_7
«normalmente era che mi consegnava le buste paga…qualche volta è Parte_6 venuto anche fanno entrare uno per volta nell'ufficio, ci fanno Controparte_7 firmare uno per volta la busta paga e altri fogli sotto nascondendo con il gomito la parte superiore….ho chiesto qualche volta di capire cosa firmavo ma lui diceva sempre “stai tranquillo e firma”». Ad ogni buon conto, è da condividere l'illustrazione cui sono giunti gli ispettori, ossia che SP, allo scopo di versare ai dipendenti solo l'importo dovuto per le ore effettivamente lavorate, abbia registrato un orario di lavoro difforme da quello reale, rimpiazzando talune ore di lavoro con il preteso versamento di voci ulteriori, il tutto allo scopo di “far tornare” i conti e, da un lato, versare ai lavoratori il compenso “promesso” e, dall'altro lato, neutralizzare i crediti per 13ma o t.f.r., avulsi dal meccanismo per cui la retribuzione è limitata alle sole ore di lavoro strettamente prestate.
9.2. Ciò posto, va però evidenziato che l'analisi compiuta in precedenza, allorché sono stati affrontati i punti da F1 a F4 del verbale unico, avalla già l'esito ispettivo, che ha ricostruito in maniera corretta l'orario di lavoro e, in generale, ha consentito di quantificare correttamente l'imponibile. Tuttavia, se il monte-ore da assoggettare a contribuzione è già stato propriamente individuato supra, è allora illogico ed errato l'ulteriore “passaggio” dei verbalizzanti consistente nel cumulare al monte ore ricostruito sub F1-F4 quello derivante dai paragrafi F5-F8, dedicati a voci contrattuali fittiziamente indicate in busta paga allo scopo di mascherare l'orario effettivo, già ricostruito. Aggiungere all'orario già “corretto” ulteriori ore corrispondenti a queste voci registrate è operazione erronea perché, in base allo stesso ragionamento ispettivo, esse corrispondono sempre alle stesse ore che, per un verso, a fini di evasione contributiva, non sono state registrate, e, per altro verso, sono state retribuite, al fine di far quadrare il conto, con voci improprie. Ne deriva che il ricorso va accolto nel limitato senso che non può procedersi al cumulo tra i contributi calcolati sui presupposti sub F1, F2, F3 ed F4, F5, F6, F7 ed F8, salva la precisazione che segue in merito alla voce F6 relativa a rimborsi spese e trasferte.
9.2.1. In merito, va ricordato che «in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero» [Cass., n. 18160/2018]. Ergo, era a dover dimostrare i Parte_1 CP_ requisiti rilevanti, non l Al di là di alcune sterili considerazioni di carattere generale, la società ricorrente s'è limitata ad affermare che «tutti i "rimborsi spese" sono suffragati da idonei documenti giustificativi e sono stati erogati in ragione di effettive trasferte» [p. 19 ricorso], senza tuttavia depositare alcuno di essi né offrire alcuna specifica indicazione, suscettibile d'approfondimenti istruttori, atta a smentire la conclusione per cui i rimborsi spese e le trasferte abbiano concorso ad integrare la retribuzione dovuta. Ne deriva che, laddove è risultato il versamento di importi a questi titoli, ricorre un'omissione in termini squisitamente contributivi.
* 10. Il recupero dei benefici contributivi. Gli ispettori hanno fatto applicazione dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006, in base al quale, «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Constatato che SP aveva fruito dell'esonero contributivo, ai sensi dell'articolo unico, comma 118 e ss. legge n. 190 del 2014 e ai sensi dell'art. 1, legge n. 205 del 2017, per i lavoratori e i periodi individuati nel prospetto
“regolarizzazione contributiva”, all. n. 6, al verbale ispettivo, con la voce
“incentivo TRIE”, “incentivo “BIEN” e “GECO” nella colonna “PRESTAZIONI Tipologia-Codice Addebito”, s'è proceduto al recupero dei benefici contributivi indebitamente conseguiti. La difesa di è consistita nell'asserzione, già abbondantemente Parte_1 smentita, per cui non ricorrerebbe alcuna delle violazioni accertate. Inoltre, la stessa società ha precisato che il disconoscimento dei benefici non può proiettarsi al di là dei rapporti di lavoro oggetto d'indagine. Trattasi però di precisazione pleonastica, perché il recupero dei benefici disconosciuti è limitato ai lavoratori e ai periodi individuati nel prospetto “regolarizzazione contributiva”, all. n. 6, al verbale ispettivo.
* 11. Le spese processuali. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, CP_ deduzione e conclusione, dichiara indebita la pretesa dell indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017025055/DDL del 26.05.2021 nella parte in cui origina dal cumulo tra i contributi calcolati sui presupposti di cui ai par. F1, F2, F3 ed F4, da un lato, ed F5, F6, F7 ed F8, dall'altro lato, del medesimo verbale;
respinge per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaf Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Giuseppe Tomasino e, per l' l'avv. Bonetti. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 537/2024 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Andrea Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 i avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, ia 1
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'iter processuale.
1.1. Con ricorso in riassunzione depositato il 20 novembre 2024 parte CP_ ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire annullare, revocare o dichiarare inefficace il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017025055/DDL del 26.05.2021 e comunque dichiarare che nulla è dovuto, anche a titolo di sanzioni, nei confronti degli Enti convenuti. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio riepilogando l'esito dell'accertamento ispettivo e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle relative conclusioni.
*
2. I fatti oggetto d'accertamento. La comprensione della presente vicenda processuale implica l'analisi del verbale d'accertamento ispettivo presupposto dall'iniziativa degli Istituti e oggetto della domanda di . Parte_1
2.1. Il verbale rappresenta l'esito dell'attività ispettiva condotta nei confronti della società SP s.r.l. e si riferisce al periodo dal 01.01.2016 al 17.09.2019. Pt_1
è identificata come obbligata in solido rispetto a SP, in ragione del
[...] peculiare legame tra le due compagini, legame che gli ispettori hanno identificato in base ai rapporti negoziali e familiari coinvolti. Nel dettaglio, SP è amministrata da madre di Persona_2 CP_3
già membro del Cda e oggi Amministratore unico e proprietario del 49%
[...] delle quote di Esse Immobiliare, socio unico di già s.c.a.r.l. Parte_1 costituita da SP stessa e Il restante 51% di Esse Immobiliare, CP_4 come detto socio unico di è di , marito Parte_1 Persona_3 dell'amministratrice unica di New Project s.r.l. (società oggetto d'un separato accertamento coincidente con quello che ha riguardato SP). Come si vedrà, gli ispettori hanno individuato in e gli Per_3 CP_3 amministratori di fatto di SP e CP_4
Con atto dell'11.09.2019, SP ha conferito a il ramo d'azienda Parte_1 utile alla prosecuzione del suo core business. Analoga operazione è stata compiuta da Entrambe, dopo questi conferimenti, sono cessate. Nei fatti, CP_4 Pt_1
“in mano” a e ha inglobato e SP.
[...] Per_3 CP_3 CP_4
Il collegamento tra e SP (oltre che è sancito non Parte_1 CP_4 solo da queste operazioni e dalla coincidenza degli assetti proprietari, ma anche dalla condivisione della sede legale e amministrativa a Fiumicello Villa Vicentina, dalla medesimezza dello studio professionale cui le società hanno affidato la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e dalla gestione “condivisa” – rectius, promiscuità – tra le due compagini, che nel tempo si sono avvalse indistintamente dei medesimi lavoratori. Ciò chiarito sul piano descrittivo, è poi da evidenziare che SP, costituita l'11.09.2012, risulta abbia sempre operato, coerentemente con il suo oggetto, nel settore delle costruzioni navali e in regime di monocommittenza rispetto a Fincantieri e presso i suoi cantieri. Ciò è stato evinto tanto delle dichiarazioni dei lavoratori, quanto dal fatto che tutte le fatture emesse dalla società sono rivolte alla stessa Fincantieri.
2.2. Seguendo l'ordine del verbale, il primo accertamento compiuto dagli ispettori attiene alla posizione di indicato come CP_3 amministratore di fatto di SP, da lui integramente gestita senza alcun effettivo ruolo dell'amministratrice unica e sua madre Sarebbe stato solo Persona_2
tra l'altro, a gestire il personale dipendente, come s'evincerebbe dalle CP_3 dichiarazioni raccolte da un campione di lavoratori. Ne è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato tra e SP, incompatibile con la veste CP_3
d'amministratore di fatto e inconciliabile con la mancanza d'un'inverosimile subordinazione di rispetto a sua madre. Tale subordinazione sarebbe poi CP_3 definitivamente da escludere considerando che al tempo dei fatti, era CP_3 membro del Cda di ciò che condurrebbe al singolare Parte_2 abbinamento del ruolo di controllore e dipendente di SP. Disconosciuto il rapporto di lavoro, è stata disposta l'iscrizione di Somma alla Gestione Separata.
2.3. Con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, gli ispettori hanno identificato - sub par. E - l'adozione da parte di SP del sistema della c.d. paga globale, espressione sintetica con cui s'è alluso ad un presunto accordo orale tra le parti secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere un importo corrispondente alla moltiplicazione tra paga oraria concordata e ore lavorate, con imputazione del versamento a voci spesso inconferenti e comunque tali da comprendere ferie, permessi, tredicesima, t.f.r. etc. In mancanza d'attività lavorativa, per qualsiasi ragione, il lavoratore non avrebbe percepito alcunché, così come nulla gli sarebbe spettato all'esito del rapporto, in particolare a titolo di t.f.r., formalmente già corrisposto in corso di rapporto mediante fittizie imputazioni in busta paga.
2.3.1. L'adozione di questo schema sarebbe stata accompagnata dalla fittizia registrazione degli orari di lavoro (par. F1). Per i dipendenti di SP, sarebbe stato registrato sempre e solo un orario di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, senza la registrazione delle ore di lavoro straordinario, sebbene sia risultato il frequente svolgimento di lavoro al sabato e alla domenica. Il lavoro in queste giornate, laddove registrato, ha condotto a decurtare, fittiziamente e per un numero di ore corrispondente, le ore di lavoro del venerdì precedente o del lunedì successivo. L'analisi puntuale sull'orario dei dipendenti sarebbe stata ostacolata da SP che, sebbene per bocca di abbia sempre registrato le presenze del CP_3 personale, ha rifiutato l'ostensione della relativa documentazione. Ciò nondimeno, le dichiarazioni acquisite hanno consentito di accertare che tutti i dipendenti hanno lavorato dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.00 alle 17.00/18.00 e quasi tutti i sabati con orario dalle 7.00 alle 12.00/13.00, oltre ad alcune giornate di lavoro domenicale e festivo.
2.3.2. Inoltre, SP avrebbe proceduto anche ad un inquadramento irregolare degli operai (par. F2). Costoro sono stati tutti impiegati in attività di carpenteria che, in base al Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi applicato da SP, implicano l'inquadramento nel Liv.
3. Nondimeno, l'inquadramento applicato ha seguito un andamento differente, tale da ricondurre il 79,28% degli operai al Liv. 1 o al Liv. 2. 2.3.3. Riferendosi poi alla voce «assenze» (par. F3), gli ispettori hanno constatato la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate come assenza, aspettativa o permesso non retribuito. Sull'assunto che sia mancata documentazione utile a giustificare, anche in base al Ccnl di riferimento, queste ipotesi e che la contribuzione vada versata sul “dovuto” e non su “quanto erogato”, è stato predisposto il relativo recupero contributivo.
2.3.4. In connessione con ciò, è stata disconosciuta anche la registrazione – contrassegnata incomprensibilmente da due codici differenti – delle “ferie e permessi non goduti” (par. F4). Il loro formale godimento costante, imputato a tutti i dipendenti, è risultato inconciliabile con l'avvalimento di altre forme d'assenza non retribuite, che secondo la tesi ispettiva sarebbe comprensibile in un contesto aziendale non propenso a concedere ferie e permessi. Essi invece risultano formalmente goduti per intero e spesso per eccesso, con recupero nell'ultimo cedolino paga in modo tale da elidere le spettanze di fine rapporto.
2.3.5. Il verbale ha inoltre posto in luce una fittizia registrazione della 13ma mensilità (par. F5). La società l'avrebbe erogata mediante altrettanti ratei mensili, ma si tratterebbe d'indicazione fittizia perché, mediante l'erogazione di questa voce, il datore di lavoro avrebbe retribuito i lavoratori per il lavoro effettivamente svolto, così da giungere all'importo da loro “atteso” secondo la promessa iniziale.
2.3.6. L'accertamento ha poi evidenziato l'indebita erogazione di voci catalogate come «rimborsi spese non documentate», «arretrati/anticipazioni rimborsi spese documentate», «rimborsi spese a piè di lista», «trasferta Italia esente» e «trasferta all'estero» (par. F6). Richiesta di esibire la documentazione giustificativa, SP ha consegnato solo note spese presentate da CP_3
e da alcuni altri soggetti. A fronte di migliaia di versamenti a questi titoli, la società è stata quindi in grado di fornire una giustificazione documentale per soli 51 versamenti, ciò che, in uno con la dichiarazione univoca dei lavoratori secondo cui costoro non avrebbero mai effettuato trasferte, ha indotto a ritenere che queste voci rappresentassero nient'altro che retribuzioni dovute per il lavoro svolto, mascherate sotto un'etichetta fittizia che consentisse il conseguimento di benefici fiscali.
2.3.7. Sempre allo scopo di raggiungere “numericamente” la retribuzione dovuta per le ore di lavoro, la società, in assenza di qualsiasi richiesta degli interessati e dei presupposti normativi, avrebbe erogato in favore di 35 dipendenti il Qu.i.r., consistente nel versamento mensile del t.f.r. (par. F7). I lavoratori intervistati, per inciso, hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli con cui, secondo GPS, sarebbero stati loro stessi a chiedere questo versamento periodico. 2.3.8. È stata inoltre evidenziata la frequente indicazione in busta paga di acconti, il cui recupero ha condotto alla riduzione del netto dovuto mensilmente (par. F8). GPS ha tentato di giustificare questi acconti – in numero di 585 - mediante documentazione relativa a bonifici o richieste di acconto provenienti dai lavoratori. La prova dei bonifici coprirebbe però solo 82 acconti, ciò che dovrebbe indurre a ritenere che la maggior parte di essi, rimasta non tracciata, sia avvenuta in contanti. Le richieste di acconto, poi, sarebbero state disconosciute dai lavoratori intervistati. Secondo gli ispettori, la generalità degli acconti non sarebbe mai stata corrisposta ed essi sarebbero stati funzionali a neutralizzare talune voci formalmente accreditate in busta paga e relative ad istituti dovuti in base al Ccnl applicato.
2.3.9. In sostanza, tornando alla premessa iniziale relativa al sistema della paga globale, tutte le voci finora analizzate sarebbero state fittiziamente indicate allo scopo di “far tornare i conti” e, simulando un'apparente regolarità, giungere al risultato concreto di pagare i lavoratori esclusivamente mediante un importo coincidente con la moltiplicazione della paga oraria concordata per il numero di ore lavorate, senza alcun versamento in caso di inesecuzione della prestazione e senza alcun riconoscimento di voci retributive quali, per esempio, 13ma e t.f.r., oltre all'elemento perequativo, contrattualmente dovuto ma mai versato.
2.4. A fronte di ciò, è stata ricostruita la retribuzione imponibile totale, sommando l'elemento perequativo e l'elemento aggiuntivo della retribuzione non corrisposti, i rimborsi spese e le trasferte prive di giustificazione, il la CP_5 paga oraria, ricostruita valorizzando le ore retribuite secondo il Lul, le ore di assenza non giustificate e le ore non registrate, con ciò comprendendo le riduzioni fittizie d'orario atte a compensare un analogo numero di ore di lavoro registrate nelle giornate di sabato e domenica, i residui negativi di ferie e/o permessi e l'addebito nella mensilità di dicembre dei ratei di 13ma fittiziamente erogati in corso d'anno. Ne è risultato un conteggio che, in sintesi, ha attribuito natura retributiva a tutte le somme versate e ha arricchito le ore di lavoro registrate con quelle indebitamente omesse.
2.5. A fronte delle omissioni contributive evidenziate, sono state inoltre disconosciute tutte le agevolazioni contributive usufruite ed addebitati tutti i contributi di cui è stato omesso il pagamento in virtù dell'irregolare registrazione delle retribuzioni imponibili.
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3. La posizione di parte ricorrente.
3.1. Nel proprio ricorso, parte ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inapplicabilità, nei suoi riguardi, dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, visto che, da una parte, l'atto di conferimento da GPS a prevede che i debiti maturati in epoca anteriore al Parte_1 trasferimento rimangano in capo alla prima e che, dall'altra parte, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c.. 3.2. Ha poi sostenuto l'irragionevolezza dei tempi dell'ispezione, visto che il verbale unico è stato notificato dopo 5 anni dal primo accesso ispettivo, e la nullità del verbale medesimo, redatto in base ad un'istruttoria solo parziale e spesso condotta mediante interviste a lavoratori contraddistinti da una scarsa conoscenza della lingua italiana e, ciò nonostante, intervistati senza l'ausilio d'un interprete.
3.3. Nel merito, ha sostenuto che il modus procedendi degli ispettori li avrebbe condotti ad un infondato accertamento induttivo privo di addentellati concreti.
3.3.1. In ordine all'orario di lavoro, ha censurato l'acritico e generalizzato disconoscimento delle registrazioni degli orari di lavoro del lunedì e del venerdì allorquando espressive di n. 4 ore di lavoro. Ciò sarebbe avvenuto sulla base di interviste rese solo da una parte del personale e non avrebbe tenuto conto del fatto che un orario ridotto in certe giornate sarebbe stato necessitato dai tempi di lavorazione del cantiere, e quindi da fattori organizzativi, nonché da altrettante richieste del personale, spesso e volentieri di cittadinanza extracomunitaria e quindi - il sillogismo è tutto di , ovviamente – bisognosi di godere Parte_1
d'un pomeriggio a settimana per adempiere a varie incombenze [cfr. p. 16 ricorso].
3.3.2. In ordine alle “assenze ingiustificate”, ha sostenuto che le Parte_1 valutazioni compiute dagli ispettori sarebbero ancora una volta basate su dichiarazioni rese da un campione non significativo di dipendenti. In ogni caso – ha sostenuto – «non può essere richiesta la Parte_1 contribuzione sulle giornate, oppure sulle ore non lavorate, in assenza di messa in mora da parte del lavoratore» [p. 17 ricorso]. D'altra parte, il fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti sarebbe
“facilmente” spiegabile, secondo , considerando ancora una volta la Parte_1 loro nazionalità, tale da rendere necessarie giornate o ore di libertà dal lavoro, anche per organizzare il rientro nei paesi d'origine.
3.3.3. Rispetto ai “rimborsi spese”, ha sostenuto che ciascuno di Parte_1 essi sarebbe giustificato da documentazione ad hoc e corrisponderebbe ad effettive trasferte.
3.3.4. Quanto al Qu.i.r., ha rimarcato che i lavoratori, in Parte_1 maggioranza stranieri, avrebbero fatto richiesta dell'anticipazione del t.f.r., sicché il datore di lavoro si sarebbe limitato ad assecondare le esigenze di alcuni suoi dipendenti.
3.3.5. ha anche censurato la ricostruzione dell'inquadramento Parte_1 contrattuale operato dagli ispettori, sostenendo che le declaratorie del Ccnl sono atte a comprendere diversi profili e mansioni, laddove lo svolgimento di mansioni coincidenti con quelle del livello superiore sarebbe un dato rimasto indimostrato.
3.3.6. Nel ricorso è poi contestata l'infedeltà delle registrazioni nel Lul del lavoro straordinario, laddove – scrive la difesa di - «le somme Parte_1 corrisposte al lavoratore sono esattamente quelle indicate sul LUL», considerando che «per quanto attiene il regime di orario straordinario, asseritamente non registrato a LUL,…la gestione dello stesso non può seguire gli stessi criteri di un orario di lavoro non organizzato a turni».
3.3.7. In merito al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra SP e la società ha evidenziato che gli elementi alla base della CP_3 contestazione sarebbero irrilevanti. Il ruolo assunto da rispetto agli CP_3 operai e al committente deriverebbe dalla sua veste di capo-cantiere. Al contempo, egli non avrebbe mai assunto alcuna iniziativa o compiuto alcun atto espressivo dell'esercizio di poteri gestori atti a ricondurlo alla figura dell'amministratore di fatto della società.
3.3.8. Secondo Esse l'insussistenza dei fatti addebitati rende Pt_1 ingiustificato il recupero contributivo per violazione dell'art. 1, comma 1175 e 1176, legge n. 296 del 2006. Il recupero, comunque, andrebbe escluso in quanto la società avrebbe sempre disposto d'un Durc regolare, non avrebbe mai adottato alcuna condotta ostativa sanzionata dal ridetto comma 1176 e avrebbe sempre rispettato i contratti collettivi.
3.4. Ad ogni modo, la società ha contestato il quantum della pretesa, pari ad euro 1.541.575,44, cifra cui gli ispettori sono giunti a fronte dell'esplicitata impossibilità di ricostruire in modo preciso ed esatto le varie vicende indagate.
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4. La posizione dell' CP_1 CP_ L' come detto, si è rifatto alla documentazione elaborata in sede ispettiva, sostenendo la correttezza delle iniziative assunte a valle. Disattese le eccezioni promosse da ha chiesto il rigetto del Parte_1 ricorso, segnalando altresì che e destinatari delle rispettive CP_3 Per_2 ordinanze-ingiunzione adottate a valle del medesimo verbale ispettivo, hanno Co conciliato la loro posizione con l riconoscendo gli addebiti e pagando le sanzioni elevate, ridotte al minimo edittale.
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5. L'oggetto del giudizio e le eccezioni preliminari di . Parte_1
La domanda introduttiva s'appunta sul verbale unico di accertamento e notificazione ed è intervenuta prima e a prescindere dall'adozione di un'ordinanza-ingiunzione. CP_ L'azione promossa nei confronti di è perciò senz'altro ammissibile perché collocata al di fuori dello schema procedimentale di cui alla legge n. 689 del 1981; sulla scorta del verbale di accertamento, gli enti previdenziali possono, CP_ infatti, tanto procedere alla notifica dell'avviso di addebito ( o all'iscrizione a ruolo (Inail), quanto adottare decisioni pregiudizievoli per il datore di lavoro (ad esempio negare il rilascio del Durc). Per questo, la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione è pacificamente ammessa [cfr. Cass. n. 16457/2012].
5.1. A cascata, ciò comporta però l'infondatezza delle difese di parte ricorrente relative ad una presunta irragionevolezza dei tempi di indagine. Il fattore “tempo” assume rilievo allorché si sia al cospetto della violazione dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, che nella fattispecie, in cui non è coinvolta alcuna sanzione, non hanno rilievo. D'altra parte, il ricorrente pare anche trascurare che, in caso di ritardo, e dunque di violazione dell'art. 14 cit., ad estinguersi è solo l'obbligo di pagare la sanzione – la somma dovuta per la violazione – e non anche i contributi e i premi oggetto del recupero, il cui accertamento è oggetto del presente giudizio. Essi restano impregiudicati da una presunta tardività della contestazione, rilevante come detto ad altri fini, tutti collocati nel solco della legge n. 689 del 1981 cui – si ribadisce – l'azione d'accertamento negativo promossa è estranea.
5.2. Di pronta e negativa soluzione sono poi le difese appuntate su vizi procedimentali che, in tesi, affetterebbero l'attività ispettiva. In disparte la genericità delle contestazioni in proposito, è qui sufficiente ricordare che questo giudizio non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, chiamato ad esaminare il merito della vicenda e le diverse questioni di fatto e di diritto coinvolte, a prescindere da eventuali vizi relativi all'atto opposto o da cui l'azione scaturisce [cfr. Cass. n. 12503/2018].
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6. La responsabilità di . Parte_1
Nel proprio ricorso introduttivo, non ha posto in discussione i Parte_1 rapporti negoziali intercorsi tra la stessa e SP, le coincidenze topografiche e organizzative messe in luce dagli ispettori e i rapporti familiari intercorrenti tra le persone coinvolte, sotto il profilo amministrativo e patrimoniale, nelle compagini. Segnatamente, non è controverso che SP, insieme a abbia CP_4 trasferito la propria azienda ad con operazione che ha visto Parte_1 coinvolta la madre di quale amministratrice di SP e CP_3 CP_3 quale membro del Cda nominato di e amministratore unico della sua Parte_1 proprietaria Esse Immobiliare. La promiscuità di SP ed , deducibile da dati concreto che, come Parte_1 scritto, non sono stati messi in discussione nel ricorso, è poi confermata dal fatto che la stessa a seguito della cessione del ramo d'azienda, ha Parte_1 proseguito l'attività in precedenza svolta da (o, sarebbe meglio dire, sotto il nome di) SP. Del resto, l'identità delle sedi e dello studio di consulenza del lavoro sono ulteriori indici che confermano la totale permeabilità dei due contesti. In linea con quanto già statuito allorché è stata scrutinata la speculare vicenda che ha coinvolto ed cfr. Trib. Ancona, n. CP_4 Parte_1
191/2024], va allora ricordato che l'art. 2560 c.c., dopo aver disposto al comma 1 che «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», aggiunge, al comma 2, che «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». La norma non determina sic et simpliciter la responsabilità del cessionario per i debiti contratti dalla cedente nei confronti dei lavoratori in esecuzione di rapporti di lavoro esauriti, attribuendo piuttosto tale responsabilità in ragione del fatto che i debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie;
tale risultanza è volta a ricondurre tale responsabilità solidale ex lege alla conoscenza o conoscibilità obiettiva del debito da parte di chi non ha concorso a contrarlo. Interpretando in senso formale la disposizione, e ritenendo la presenza del debito nelle scritture contabili un elemento costitutivo della fattispecie, come pare opinare dovrebbe effettivamente escludersi che nel caso di Parte_1 specie la cessionaria possa essere ritenuta responsabile, visto che le scritture non recherebbero senz'altro i crediti verso l' . CP_2
Tuttavia, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l'art. 2560 c.c. non debba essere oggetto di una lettura meramente formale, quanto piuttosto teleologica. È condivisibile, in particolare, l'osservazione che «la regola sancita dall'art. 2560 co 2 c.c - di carattere eccezionale in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli artt. 2697 c.c ( quanto alla ripartizione degli oneri ) e 2727 e 2729 c.c ( quanto alla rilevanza delle presunzioni ) - debba essere declinata in funzione della "effettiva ratio di protezione" contenuta nella norma, che non può prescindere dalle complessive emergenze processuali», ciò che ha condotto, «sia pur in materia di revocatoria fallimentare [a ritenere, ndr] che "il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2 c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale ( Cass. SUU 5054/2017). In buona sostanza, l'evoluzione giurisprudenziale che questo Collegio condivide pienamente prospetta la necessità di coniugare la regola speciale di cui all'art. 2560 co 2 c.c. con la necessità di tener conto dell'esigenza di fornire "tutela effettiva" , escludendo che una interpretazione fondata sul mero dato letterale ed impermeabile sia alle contrastanti evidenze processuali che alle ormai consolidate elaborazioni giurisprudenziali in materia di "vicinanza della prova" e di conseguente possibile inversione dei relativi oneri, possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio sulla quale essa si fonda o, addirittura, ad una eterogenesi dei fini» [Cass., n. 32134/2019]. Deve dunque valorizzarsi la finalità di protezione espressa dall'art. 2560, comma 2, c.c. e ritenere che la responsabilità solidale del cessionario possa essere fondata anche su indici alternativi rispetto alla formale espressione del debito nelle scritture contabili, valorizzando elementi ulteriori quali la sussistenza o meno di un'effettiva alterità soggettiva dei titolari dell'azienda coinvolta nell'operazione; la sua eventuale mancanza, infatti, è idonea a svelare, se non la natura elusiva dell'operazione, quanto meno la legale conoscenza dei debiti maturati dalla precedente gestione. Nella specie, l'alterità soggettiva è da escludere per le ragioni già esposte, onde l'infondatezza della difesa di predicata mediante una lettura Parte_1 strumentale dell'art. 2560 c.c.. Ciò è sufficiente ad affermare la fondatezza delle pretese verso , Parte_1 con ciò consentendo, per ragioni di sintesi, d'assorbire l'esame d'ogni ulteriore questione in proposito e la correttezza o meno della sussunzione della posizione di , da parte del verbale unico, entro il corretto perimetro normativo. Parte_1
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7. La posizione di par. D. CP_3
Le considerazioni appena esposte, basate anche sul fatto che CP_3
per la sua posizione in SP, era certamente a conoscenza
[...] dell'esposizione di quest'ultima allorché è stata costituita , di cui è Parte_1 stato fin da subito consigliere, trovano plastico avallo in considerazione della piena fondatezza dell'operato ispettivo consistito nel disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e SP e nell'accertamento che il CP_3 primo è stato amministratore di fatto della seconda. La tesi di , secondo cui i dipendenti escussi hanno identificato Parte_1 come “capo” perché egli era il “capo-cantiere”, è smentita dalle stesse CP_3 parole di molto chiaro nel ricostruire il suo ruolo. CP_3
Dopo aver illustrato in modo ben dettagliato la relazione tra SP ed Pt_1
il funzionamento del “gruppo” e le sue vicende, ha precisato che
[...] CP_3
«in SP, pur non rivestendo la carica di amministratore, mi sono sempre occupato dei rapporti con il cantiere, acquisizione ordini, controllo lavori, coordinamento operai…Il capo cantiere della SP s.r.l. di Ancona era ruolo del capo cantiere è Parte_3 quello di controllo a 360° dell'attività degli operai, programmazione lavori, rapporti giornalieri con Fincantieri, sempre nell'ambito degli input che diamo io e Parte_4 io continuo a svolgere lo stesso ruolo di coordinamento-
[...] Parte_1 CP_ supervisione che svolgevo in SP». [cfr. doc. 12 . Era Artistico, e non il capo-cantiere. E che il suo ruolo non fosse CP_3 meramente operativo, a mo' di “capo del capo-cantiere”, ma che fosse quello del
“proprietario” è confermato sia dalle sue parole, che lo collocano nella veste di supervisore e protagonista dei rapporti commerciali a monte, sia dalle dichiarazioni rese dai vari lavoratori di SP sentiti dagli ispettori. Costoro, infatti, hanno spesso riferito di non sapere nemmeno chi fosse l'amministratrice madre di e hanno univocamente indicato in quest'ultimo il Persona_2 CP_3 CP_ datore di lavoro, il padrone, il proprietario o che dir si voglia [cfr. doc. 12 e, ex multis, le dichiarazioni di ET. Sono in Tes_1 Tes_2 Per_4 questo senso esemplari le parole di OR Petrovic: «un amico di CP_3 mi ha contattato per venire a lavorare in Italia con la SP s.r.l.. gli accordi per l'assunzione li avevo presi con conosco la sig.ra . Parte_5 Persona_2
Non l'ho mai vista né sentita nominare. Il titolare per me era . CP_3
Se poi si volesse assecondare l'evanescente – e quindi ingiustificata - sfiducia di verso la capacità di comprensione linguistica del personale Parte_1 straniero, si possono considerare anche le parole dell'«italianissimo»
[...]
da Catania: «che io sappia il padrone/capo della ditta SP s.r.l. è Tes_3 [...]
Lui veniva saltuariamente nel cantiere di Ancona…per qualsiasi problematica CP_3 io parlavo con lui. Non conosco la sig.ra e non l'ho neanche sentita Persona_2 nominare. Le uniche persone che io ho visto fisicamente in cantiere sono state e CP_3
(titolare della New Project s.r.l.)». Quanto precede è sufficiente a confermare che abbia operato non CP_3 certo come mero dipendente di SP ma, appunto, come suo amministratore di fatto. madre di e il cui ruolo d'amministratrice non è stato Persona_2 CP_3 minimamente descritto da , è senz'altro da identificarsi come titolare Parte_1
d'una veste formale, alla stregua d'una prestanome, laddove l'effettivo amministratore è stato suo figlio. Ciò a prescindere dal fatto che, nel contesto ispettivo, ad essere emerso sia, più che un suo ruolo strettamente gestionale, una sua veste propulsiva e coessenziale all'esecuzione dell'oggetto della società; in questo senso, va infatti ricordato che, per costante orientamento di legittimità, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto, è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società
[Cass., n, 2586/2014; Cass n.28819/2008; id.6719/2008]. Una volta disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato ed attribuita a la veste di amministratore di fatto, la sua iscrizione alla gestione separata CP_3
è una conseguenza inevitabile, con la precisazione che il ruolo operativo proprio di non inficia quest'iscrizione, potendo semmai fondare l'ulteriore CP_3 iscrizione alla gestione commercianti, laddove la legittimità della doppia iscrizione alla gestione separata ed alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è da tempo assodata [cfr., Cass., sez. un., n. 17076/2011]. In ogni caso, l'accertamento relativo alla posizione di va avallato e le CP_3 censure in proposito respinte.
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8. Il trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti di SP: contestazioni da F1 a F4 ed F10.
8.1. L'ispezione ha contestato sub F1 la fittizia registrazione degli orari di lavoro, cristallizzato sempre in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, senza la registrazione delle ore di lavoro straordinario, svolto soprattutto di sabato e domenica e “assorbito” dalla strumentale decurtazione, dall'orario di altre giornate, di un numero di ore corrispondente a quelle ulteriormente lavorate. Le dichiarazioni acquisite avrebbero consentito di accertare che tutti i dipendenti hanno lavorato dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.00 alle 17.00/18.00 e quasi tutti i sabati con orario dalle 7.00 alle 12.00/13.00, oltre ad alcune giornate di lavoro domenicale e festivo.
ha contrapposto a questa ricostruzione la doglianza per cui gli Parte_1 ispettori avrebbero generalizzato le dichiarazioni d'un campione esiguo di dipendenti e ha sostenuto che le registrazioni nel Lul corrispondono all'organizzazione in turni dettata da esigenze organizzative, anche proprie del personale straniero impiegato. Ciò posto, si ritiene che le difese di siano infondate. Parte_1
Va posto in luce il fatto che il verbale ispettivo, diversamente da quanto opinato nel ricorso, è estremamente puntuale e dettagliato. Quale convenuta in senso sostanziale, era onerata di formulare contestazioni d'analoga Parte_1 caratura rispetto alla ricostruzione operata dagli ispettori, ciò che però non è avvenuto, visto che il ricorso è assai generico e le istanze istruttorie proposte non recano un maggior livello di dettaglio, tanto da non essere suscettibili di stimolare l'accertamento di ricostruzioni alternative. Peraltro, in merito alla ricostruzione dell'orario di lavoro, è dirimente un dato. È pacifico e documentale che SP ha adottato da sempre un sistema di registrazione degli orari di lavoro. Ne ha parlato lo stesso il quale ha CP_3 ricordato che «la rilevazione delle presenze avviene con il marcatempo che è installato al di fuori del container assegnato dalla Fincantieri alla ditta come deposito attrezzature: in ogni cantiere Fincantieri la SP s.r.l., la e ogni altre ditta Parte_1 appaltatrice hanno il loro container e gli operai smarcando nel marcatempo l'entrata e l'uscita dal lavoro…Le presenze rilevate dal marcatempo vanno direttamente al software presso l'ufficio di Fiumicello [dove ha sede SP, n.d.r.]: non vengono CP_ consegnate a Fincantieri s.p.a.» [cfr. doc. 12 . A fronte delle doglianze di rispetto all'operato degli ispettori, è Parte_1 quindi davvero agevole constatare che la società avrebbe potuto fornire dati dettagliati e utili ad una diversa ricostruzione offrendo la documentazione relativa alle presenze rilevate con il sistema di rilevazione de qua. Nel corso delle operazioni ispettive, benché richiesta di trasmettere la documentazione de qua, la società s'è però sottratta a questa istanza e anche nel presente giudizio, pur potendo contrapporre alla ricostruzione ispettiva una plastica realtà documentale difforme, non ha fornito alcun evidenza utile allo scopo. Ciò conduce, in modo assorbente, a ritenere che le difese della parte siano infondate, dal momento che questo suo contegno, abbinato alla ricostruzione dell'orario evinto dalle univoche dichiarazioni raccolte presso i lavoratori, costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti che militano a favore della tesi CP_ dell' Invero, sono esemplari le parole di che ha ricostruito il suo Persona_5 orario riferendo che «di norma iniziato a lavorare alle 7.00 e terminavo alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo, in media per 10 ore al giorno. Il sabato lavorato dalle 7.00 alle13.00 per 6 ore. Quando lavoravo il sabato, sia il venerdì precedente che il lunedì successivo lavoravo l'intera giornata per 10 ore come gli altri giorni dal martedì al giovedì». In termini anche le dichiarazioni di , per cui «con la SP Persona_6 erano sempre almeno 10 ore dal lunedì al venerdì e 6 il sabato: era obbligatorio». Convergono in questa direzione anche le parole di , Testimone_4 Tes_5
nonché quelle di : Tes_6 Testimone_7 Testimone_3
«facevamo dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa, quindi facevamo tutti 10 ore di lavoro al giorno. Tutti quelli che lavoravano con me facevano questo orario. Se poi uno aveva dei problemi personali poteva anche uscire prima prendendo 1-2 ore di permesso. Io avvertivo il capocantiere che dovevo andare via prima, poi lui segnalava le ore effettivamente lavorate: se ero uscito alle 16.00 segnava 8 ore. Le 2 ore di permesso non venivano pagate. Loro dicevano che mi davano euro 9,50 per ogni ora lavorava. I sabati si lavorava quasi sempre. Di regola il sabato si faceva dalle 7.00 alle 13.00, ma qualche volta il capocantiere pretendeva che ci fermassimo anche il sabato fino alle 17.00…anche quando si lavorava il sabato, quasi tutti i sabati e almeno per 6 ore, duranti gli altri giorni della settimana di lavorava sempre ad orario intero per 10 ore al giorno». La ricostruzione ispettiva, che ha valorizzato l'orario descritto dai lavoratori e ha ritenuto di disconoscere la decurtazione delle ore di lavoro nelle giornate di venerdì o lunedì atta a compensare il lavoro svolto al sabato, è dunque corretta.
8.2. L'ispezione ha poi condotto sub F2 al reinquadramento di numerosi lavoratori. SP, infatti, avrebbe proceduto anche ad un inquadramento irregolare degli operai che, sebbene dotati d'esperienza e impegnati come carpentieri, manutentori, saldatori, collaudatori e installatori di impianti - ossia in attività che, in base al Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi applicato da SP, implicano l'inquadramento nel Liv. 3 -, sono stati inquadrati nel Liv. 1 e nel Liv.
2, ossia entro livelli propri di personale non specializzato e, sulla base della stessa disciplina dell'accordo collettivo, di natura transitoria. L'ispezione ha constatato che il 79,28% del personale è stato inquadrato nei predetti liv. 1 e 2, quindi come personale non specializzato;
di rado, e con ritardo, i lavoratori sono stati destinatari dell'automatica promozione nel livello superiore. Questo fenomeno, in moltissimi casi, ha coinvolto lavoratori già dotati di significativa esperienza nel settore e, in precedenza, inquadrati in un livello superiore a quello riconosciuto da SP. Superando queste difformità, il verbale ha quindi ricondotto gli operai al Liv.
3 e, il capo-cantiere, al Liv. 5, considerando le pregresse esperienze professionali e i tempi massimi di permanenza, in base al Ccnl applicato, nel liv. 1 o nel liv.
2. Le contestazioni mosse da a quest'esito ispettivo non valgono a Parte_1 porlo in discussione, esaurendosi in generiche considerazioni sulla fisionomia del
“nuovo” art. 2103 c.c., prive di riferimenti concreti alle attività svolte dagli operai e silenti in merito alle criticità evidenziate dal verbale. In merito ad esse, la società non ha avanzato alcuna effettiva contestazione, lasciando così impregiudicate le valutazioni ispettive, basate anche su dichiarazioni dei dipendenti senz'altro utili a verificare la scorrettezza dell'operato di SP. Valgano, a titolo d'esempio, le parole di e di - «io Tes_8 Persona_6 ho sempre lavorato presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona come saldatore. Sul contratto c'è scritto aiutate ma io sono saldatore», o quelle di OR Petrovic - «è dal 1994 che lavoro in cantieri navali…ho anche fatto una scuola specifica…non ricordo se sono stato assunto come 2° livello o addirittura come 1° livello, so che molti miei colleghi erano inquadrati al 1° livello. Io non sapevo cosa significava 1° livello o 2° livello, perché nessuno me lo aveva spiegato, a me interessava solo quello che prendevo alla fine del mese» -, analoghe a quelle di . Persona_7
D'altra parte, la presenza di personale specializzato è implicata dalla stessa attività di SP, che stesso ha indicato come società CP_3 «specializzata in impianto di condizionamento su navi», dall'installazione alla taratura. L'insieme di elementi posti analiticamente in luce dal verbale integra un quadro indiziario univoco che, specie in mancanza di indici di segno opposto, induce a ritenere che SP abbia assunto personale qualificato, ma non l'abbia correttamente inquadrato. Ne deriva l'avallo degli esiti ispettivi e la reiezione delle difese di sul punto. Parte_1
8.3. Gli ispettori hanno constatato sub F3 la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate come assenza, aspettativa o permesso non retribuito. Sull'assunto che sia mancata documentazione utile a giustificare, anche in base al Ccnl di riferimento, queste ipotesi e che la contribuzione vada versata sul “dovuto” e non su “quanto erogato”, è stato predisposto il relativo recupero contributivo.
ha replicato che le valutazioni compiute dagli ispettori sarebbero Parte_1 ancora una volta basate su dichiarazioni rese da un campione non significativo di dipendenti e non terrebbero conto del fatto che «non può essere richiesta la contribuzione sulle giornate, oppure sulle ore non lavorate, in assenza di messa in mora da parte del lavoratore» [p. 17 ricorso]. D'altra parte, il fenomeno dell'assenteismo dovrebbe essere letto anche alla luce della nazionalità straniera di molti dipendenti, bisognosi di giornate o ore di libertà dal lavoro. Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». In merito a tale disposizione, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 2002, il quale ha chiarito che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione [v., tra le altre, Cass., n. 801/2012]. La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore. Infatti, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro, e se su tale retribuzione venisse calcolata la contribuzione, non potrebbe essere rispettato il minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale «una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze». Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244/1995, conv. in legge n. 341/1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia [Cass., n. 9805/2011, Cass., n. 10134/2018, e ancora, Cass., n. 4690/2019]. In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva [v. Cass. n. 21700/2009, Cass. n. 9805/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata da Cass. n. 1301/2006]. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccezionali è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa, tuttavia, che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del d.l. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato [cfr., tra le altre, Cass. n. 15120/2019; Cass. n. 22986/2020 e C. App. Milano, sent. n. 816/2020]. A fronte di quanto precede, deve dunque affermarsi che l'assunto della ricorrente, secondo cui l'obbligo contributivo non sorge in mancanza di un corrispondente obbligo retributivo o di una messa in mora del lavoratore, è privo di fondamento perché contrario alla disciplina destinata a governare la materia. Da ciò deriva che, in mancanza di una delle predette ipotesi eccettuative, CP_ peraltro nemmeno dedotte, la pretesa contributiva dell' rispetto alle assenze risulta senz'altro fondata. A tale conclusione non osta la circostanza, dedotta genericamente da Pt_1
secondo cui si tratterebbe di assenze derivanti da altrettante iniziative del
[...] lavoratore. Invero, anche considerando questo scenario, quella volontà del lavoratore, incontrando il consenso datoriale, finirebbe per integrare esattamente quell'accordo fra le parti che, come si è visto poc'anzi, è inidoneo ad incidere sul minimale contributivo laddove non trovi un riscontro in una delle ipotesi di deroga prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
8.4. Queste considerazioni valgono le anche per la pretesa sub F4, fondata sul disconoscimento delle registrazioni in base alle quali i lavoratori avrebbero goduto, in corso di rapporto, di ferie e permessi retribuiti in misura superiore a quella maturata. Tale circostanza, non provata dal datore di lavoro, giustificherebbe le detrazioni di retribuzione (e relativa contribuzione) risultanti a titolo di conguaglio nelle buste paga di chiusura dei singoli rapporti. Si tratta, in altre parole, di ulteriori “assenze” non richieste dai lavoratori, non provate e
“non retribuite”, nel senso che la retribuzione erogata in un primo momento (per effetto della loro imputazione a ferie o permessi retribuiti) è stata poi recuperata dalla società. 8.5. Sub F10, gli ispettori hanno infine constatato, alla luce delle buste paga, la mancata corresponsione dell'elemento perequativo e dell'elemento aggiuntivo della retribuzione. Il ricalcolo dei contributi eseguito ha dunque considerato anche le differenze retributive derivanti dalla mancata erogazione di queste due voci di derivazione collettiva. La valutazione così compiuta è corretta, come dimostra, del resto, il totale silenzio sul punto serbato dal ricorso introduttivo.
* 9. (segue): le contestazioni da F5 a F8.
9.1. Va premesso che le contestazioni finora analizzate (F1-F4 e F10) si fondano sul corretto presupposto che le ore di lavoro non registrate abbiano invece occupato i dipendenti e, pertanto, concorrano alla formazione dell'imponibile.
9.2. Le contestazioni da F5 ad F8 si fondano invece su un presupposto speculare ed opposto, ossia che taluni emolumenti registrati – e segnatamente la 13ma, i rimborsi spese e le trasferte, il Qu.i.r. e gli acconti – corrispondeano, ad onta dell'ingannevole etichetta impiegata, al compenso orario, ciò che concorrerebbe a dimostrare le ore di lavoro effettivamente svolte e il loro necessario assoggettamento a contribuzione. Il percorso descrittivo condotto dagli ispettori è senz'altro convincente. Quanto già esposto in precedenza induce infatti a ritenere provato il fatto che SP abbia inteso procedere a retribuire i propri dipendenti mediante un meccanismo che, al di là del nomen di “paga globale”, è finalizzato a garantire al personale il versamento di un certo importo derivante, esclusivamente, dal rapporto tra la paga oraria informalmente concordata e il numero di ore effettivamente lavorato. Il meccanismo s'evince chiaramente anche da alcune delle dichiarazioni raccolte. dopo aver riferito che «io non sapevo a quale livello ero Persona_7 assunto, non so cosa significa il livello, so solo che come saldatore prendevo 7,50 euro/h…», in merito all'erogazione di ratei di 13ma e t.f.r. nelle sue buste paga ha risposto che «non è mia la firma sulla richiesta di pagamento mensile del TFR. Non so cosa è il TFR né cosa è la tredicesima. Non mi ero accorto che sulle mie buste paga stavano scritte queste cose. A me venivano pagate solo le ore lavorate. Se avevo lavorato 200 ore, facevo 200 x 7,50 e il risultato era quello che mi pagavano». Questa ricostruzione è sovrapponibile a quella emergente dalle restanti dichiarazioni e delinea un quadro a tinte fosche, espressivo d'una dolosa ambiguità di SP nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti;
in proposito, si richiama, perché emblematica, la dichiarazione di , il quale ha dichiarato che Testimone_7
«normalmente era che mi consegnava le buste paga…qualche volta è Parte_6 venuto anche fanno entrare uno per volta nell'ufficio, ci fanno Controparte_7 firmare uno per volta la busta paga e altri fogli sotto nascondendo con il gomito la parte superiore….ho chiesto qualche volta di capire cosa firmavo ma lui diceva sempre “stai tranquillo e firma”». Ad ogni buon conto, è da condividere l'illustrazione cui sono giunti gli ispettori, ossia che SP, allo scopo di versare ai dipendenti solo l'importo dovuto per le ore effettivamente lavorate, abbia registrato un orario di lavoro difforme da quello reale, rimpiazzando talune ore di lavoro con il preteso versamento di voci ulteriori, il tutto allo scopo di “far tornare” i conti e, da un lato, versare ai lavoratori il compenso “promesso” e, dall'altro lato, neutralizzare i crediti per 13ma o t.f.r., avulsi dal meccanismo per cui la retribuzione è limitata alle sole ore di lavoro strettamente prestate.
9.2. Ciò posto, va però evidenziato che l'analisi compiuta in precedenza, allorché sono stati affrontati i punti da F1 a F4 del verbale unico, avalla già l'esito ispettivo, che ha ricostruito in maniera corretta l'orario di lavoro e, in generale, ha consentito di quantificare correttamente l'imponibile. Tuttavia, se il monte-ore da assoggettare a contribuzione è già stato propriamente individuato supra, è allora illogico ed errato l'ulteriore “passaggio” dei verbalizzanti consistente nel cumulare al monte ore ricostruito sub F1-F4 quello derivante dai paragrafi F5-F8, dedicati a voci contrattuali fittiziamente indicate in busta paga allo scopo di mascherare l'orario effettivo, già ricostruito. Aggiungere all'orario già “corretto” ulteriori ore corrispondenti a queste voci registrate è operazione erronea perché, in base allo stesso ragionamento ispettivo, esse corrispondono sempre alle stesse ore che, per un verso, a fini di evasione contributiva, non sono state registrate, e, per altro verso, sono state retribuite, al fine di far quadrare il conto, con voci improprie. Ne deriva che il ricorso va accolto nel limitato senso che non può procedersi al cumulo tra i contributi calcolati sui presupposti sub F1, F2, F3 ed F4, F5, F6, F7 ed F8, salva la precisazione che segue in merito alla voce F6 relativa a rimborsi spese e trasferte.
9.2.1. In merito, va ricordato che «in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero» [Cass., n. 18160/2018]. Ergo, era a dover dimostrare i Parte_1 CP_ requisiti rilevanti, non l Al di là di alcune sterili considerazioni di carattere generale, la società ricorrente s'è limitata ad affermare che «tutti i "rimborsi spese" sono suffragati da idonei documenti giustificativi e sono stati erogati in ragione di effettive trasferte» [p. 19 ricorso], senza tuttavia depositare alcuno di essi né offrire alcuna specifica indicazione, suscettibile d'approfondimenti istruttori, atta a smentire la conclusione per cui i rimborsi spese e le trasferte abbiano concorso ad integrare la retribuzione dovuta. Ne deriva che, laddove è risultato il versamento di importi a questi titoli, ricorre un'omissione in termini squisitamente contributivi.
* 10. Il recupero dei benefici contributivi. Gli ispettori hanno fatto applicazione dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006, in base al quale, «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Constatato che SP aveva fruito dell'esonero contributivo, ai sensi dell'articolo unico, comma 118 e ss. legge n. 190 del 2014 e ai sensi dell'art. 1, legge n. 205 del 2017, per i lavoratori e i periodi individuati nel prospetto
“regolarizzazione contributiva”, all. n. 6, al verbale ispettivo, con la voce
“incentivo TRIE”, “incentivo “BIEN” e “GECO” nella colonna “PRESTAZIONI Tipologia-Codice Addebito”, s'è proceduto al recupero dei benefici contributivi indebitamente conseguiti. La difesa di è consistita nell'asserzione, già abbondantemente Parte_1 smentita, per cui non ricorrerebbe alcuna delle violazioni accertate. Inoltre, la stessa società ha precisato che il disconoscimento dei benefici non può proiettarsi al di là dei rapporti di lavoro oggetto d'indagine. Trattasi però di precisazione pleonastica, perché il recupero dei benefici disconosciuti è limitato ai lavoratori e ai periodi individuati nel prospetto “regolarizzazione contributiva”, all. n. 6, al verbale ispettivo.
* 11. Le spese processuali. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, CP_ deduzione e conclusione, dichiara indebita la pretesa dell indicata nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017025055/DDL del 26.05.2021 nella parte in cui origina dal cumulo tra i contributi calcolati sui presupposti di cui ai par. F1, F2, F3 ed F4, da un lato, ed F5, F6, F7 ed F8, dall'altro lato, del medesimo verbale;
respinge per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri