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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10957/2023 tra
Pt_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
TE
[...] Parte_6
Parte_3 Parte_2 CP_1
Parte_7
CP_2 Parte_8
[...] Parte_9
Pt_10 Parte_2 Pt_11
[...] Parte_12
[...] Parte_13
[...] Parte_2
Pt_14 Parte_15
Pt_14 Pt_15 CP_3
Pt_14 Pt_15 [...]
Controparte_4 [...]
Parte_16 Pt_17
[...] Parte_18
RICORRENTI
e
Controparte_5
RESISTENTE nonché con Pubblico Ministero
Oggi 30.05.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv. Antonio Achille Cattaneo per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_5
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_5
costituzione, ne dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10957/2023 promossa da:
nato in [...]-Brasile), in data 09 Aprile Parte_19
1957, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172,
2 Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 11 Giugno Parte_20
1975, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Av. Raul Soares n.200, apto
103, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 20 Ottobre 1976, TE
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Av. Raul Soares n.172, apto 302,
Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 16 Novembre Parte_21
1984, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n. 60, apto
102, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 16 Agosto Parte_3 Parte_22
1990, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Angelo Barleta n.85, apto
301, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 26 Luglio Parte_7
1975, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 09 Settembre Parte_8
1978, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n.60, apto
604, Bairro Jardim Gloria;
nato in [...]-Brasile), in data 19 Marzo 1984, Parte_23
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n.60, apto 604,
Bairro Jardim Gloria;
nato in [...]-Brasile), in data 05 Marzo 1989, Parte_24
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua José Godinho n.59, Vila Regina;
nata in [...]-Brasile), in data 20 Luglio 1983, Parte_12
cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 17 Ottobre Parte_13
1987, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172,
Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 29 Giugno 1989, Parte_25
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 22 Dicembre Parte_26
3 2004, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo
Gomes n.95, Bairro Santa Edwiges;
nato in [...]-Brasile), in data 20 Dicembre 2006, Parte_27
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo Gomes
n.95, Bairro Santa Edwiges, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale Persona_1
e
[...] Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 20 Dicembre 2006, Parte_28
cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo Gomes
n.95, Bairro Santa Edwiges, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale Persona_1
e
[...] Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 22 Parte_29
Gennaio 2007, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Av. Persona_3
n.200, apto 103, Centro, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale
[...]
e Parte_20 Persona_4
, nato in [...]-Brasile), in data 07 Dicembre Parte_30
2002, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 23 Maggio Parte_31
2005, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale e Parte_7
Persona_5 con il patrocinio dell'avv. Antonio Achille Cattaneo contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace nonché con
Pubblico Ministero
4 In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Per_6
nato a [...] il [...], cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi
[...]
deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza nulla ha opposto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
5 Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_6
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Per quanto riguarda i discendenti dei OR , Parte_32 Controparte_6
, , figli di nati
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 dopo il 1948 e nipoti dell'avo , dall'esame di tale documentazione emerge Persona_6
che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed
6 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto ai discendenti della signora e del signore Persona_7 TE
, figli di nati prima del 1948 e nipoti dell'avo , la
[...] CP_9 Persona_6
cittadinanza è stata trasmessa iure sanguinis ai loro figli, che l'avevano a sua volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora e del signore , nipoti di Persona_7 TE
, avo dei ricorrenti. Persona_8
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_6
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
7 Dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_6
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 30.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
8
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10957/2023 tra
Pt_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
TE
[...] Parte_6
Parte_3 Parte_2 CP_1
Parte_7
CP_2 Parte_8
[...] Parte_9
Pt_10 Parte_2 Pt_11
[...] Parte_12
[...] Parte_13
[...] Parte_2
Pt_14 Parte_15
Pt_14 Pt_15 CP_3
Pt_14 Pt_15 [...]
Controparte_4 [...]
Parte_16 Pt_17
[...] Parte_18
RICORRENTI
e
Controparte_5
RESISTENTE nonché con Pubblico Ministero
Oggi 30.05.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv. Antonio Achille Cattaneo per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_5
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_5
costituzione, ne dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10957/2023 promossa da:
nato in [...]-Brasile), in data 09 Aprile Parte_19
1957, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172,
2 Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 11 Giugno Parte_20
1975, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Av. Raul Soares n.200, apto
103, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 20 Ottobre 1976, TE
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Av. Raul Soares n.172, apto 302,
Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 16 Novembre Parte_21
1984, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n. 60, apto
102, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 16 Agosto Parte_3 Parte_22
1990, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Angelo Barleta n.85, apto
301, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 26 Luglio Parte_7
1975, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 09 Settembre Parte_8
1978, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n.60, apto
604, Bairro Jardim Gloria;
nato in [...]-Brasile), in data 19 Marzo 1984, Parte_23
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Luiz Gonzaga n.60, apto 604,
Bairro Jardim Gloria;
nato in [...]-Brasile), in data 05 Marzo 1989, Parte_24
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua José Godinho n.59, Vila Regina;
nata in [...]-Brasile), in data 20 Luglio 1983, Parte_12
cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 17 Ottobre Parte_13
1987, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172,
Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 29 Giugno 1989, Parte_25
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Cel. Julio Soares n.172, Centro;
nata in [...]-Brasile), in data 22 Dicembre Parte_26
3 2004, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo
Gomes n.95, Bairro Santa Edwiges;
nato in [...]-Brasile), in data 20 Dicembre 2006, Parte_27
cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo Gomes
n.95, Bairro Santa Edwiges, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale Persona_1
e
[...] Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 20 Dicembre 2006, Parte_28
cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Rua Dr. Antero Raimundo Gomes
n.95, Bairro Santa Edwiges, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale Persona_1
e
[...] Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 22 Parte_29
Gennaio 2007, cittadina Brasiliana, residente in [...](MG-Brasile), Av. Persona_3
n.200, apto 103, Centro, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale
[...]
e Parte_20 Persona_4
, nato in [...]-Brasile), in data 07 Dicembre Parte_30
2002, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro;
nato in [...]-Brasile), in data 23 Maggio Parte_31
2005, cittadino Brasiliano, residente in [...](MG-Brasile), Rua Severino Costa
n.122, Centro, minorenne e rappresentato ai fini del presente atto e procedimento dai propri genitori esercenti la potestà parentale e Parte_7
Persona_5 con il patrocinio dell'avv. Antonio Achille Cattaneo contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace nonché con
Pubblico Ministero
4 In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Per_6
nato a [...] il [...], cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi
[...]
deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza nulla ha opposto.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
5 Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_6
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Per quanto riguarda i discendenti dei OR , Parte_32 Controparte_6
, , figli di nati
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 dopo il 1948 e nipoti dell'avo , dall'esame di tale documentazione emerge Persona_6
che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed
6 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto ai discendenti della signora e del signore Persona_7 TE
, figli di nati prima del 1948 e nipoti dell'avo , la
[...] CP_9 Persona_6
cittadinanza è stata trasmessa iure sanguinis ai loro figli, che l'avevano a sua volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora e del signore , nipoti di Persona_7 TE
, avo dei ricorrenti. Persona_8
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_6
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
7 Dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_6
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 30.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
8