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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza dell'8 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 38 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022 (cui venivano riuniti i procedimenti n. 39/2022 e 40/2022 R.G.)
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via Castromurro n. 39;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bernalda, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 2/A;
APPELLATA
OGGETTO: sospensione del lavoro senza retribuzione - appello avverso la sentenza n. 537/2021, del
30.11.2021, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. Sabino Di Gregorio.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, da concedersi inaudita altera parte, accogliere le seguenti conclusioni: 3) accertare e dichiarare la nullità della sospensione del lavoratore dall'esercitare il proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per incompetenza del medico competente, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro, come peraltro già accertato dallo Spresal di Potenza;
ove ritenuto necessario, rimettere alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del D.L. n. 44 dell'1.04.2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione;
5) ritenuta, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 dell'11.03.1953, la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
6) dichiarare che i lavoratori non sono tenuti all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS-COV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione atteso che, nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS-COV-2 ma solo il Covid 19
(malattia); 7) dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il D.L. 44/2021 (e l'eventuale legge di conversione) e le norme dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto, che lo stesso va disapplicato;
8) condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., a tutte le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs.vo n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine, un'indennità non inferiore alle 6 mensilità non percepite della retribuzione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8) condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, posto che il dipendente è caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica e, ad oggi, è costretto a chiedere l'aiuto economico dei propri familiari per sopravvivere;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA, IVA e contributo unificato;
Per l'appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato confermando la gravata sentenza;
in ogni caso rigettare il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 8.03.2022, , chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato gravame, la sentenza impugnata venisse riformata, accogliendo le seguenti conclusioni: 3) accertare e dichiarare la nullità della sospensione del lavoratore dall'esercitare il proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per incompetenza del medico competente, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro, come peraltro già accertato dallo Spresal di Potenza;
ove ritenuto necessario, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del D.L. n. 44 dell'1.04.2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione;
5) ritenuta, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 dell'11.03.1953, la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
6) dichiarare che i lavoratori non sono tenuti all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS-COV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione atteso che, nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS-COV-2 ma solo il Covid 19 (malattia);
7) dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il D.L.
44/2021 (e l'eventuale legge di conversione) e le norme dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto, che lo stesso va disapplicato;
8) condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., a tutte le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs.vo n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine, un'indennità non inferiore alle 6 mensilità non percepite della retribuzione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente, posto che il dipendente è caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica e, ad oggi, è costretto a chiedere l'aiuto economico dei propri familiari per sopravvivere;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
CPA, IVA e contributo unificato.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 2 marzo 2023.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza gravata.
Disposta la riunione al presente procedimento di quelli contrassegnati dai nn. 39/2022 e 40/2022 R.G., avendo ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza e disposta la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esplicitate.
Va premesso in fatto che il operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato Parte_1 presso RSA, veniva attinto da provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione, comunicatogli con telegramma del 3.06.2021, in ragione della sua mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, nonostante non sussistessero cause di esenzione accertate dal medico competente.
Impugnato quest'ultimo con ricorso proposto dal dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale Pt_1 di Matera, quest'ultimo, con sentenza n. 537/2021, del 30.11.2021, lo rigettava, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo avere premesso l'inquadramento normativo della fattispecie, richiamando la norma di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021, ha affermato che, tale ultima, si riferiva senz'altro ai vaccini Biotech-Pfizer, e Astrazeneca, trattandosi dei ritrovati all'epoca disponibili e CP_3 che, pertanto, non vi era alcuna impossibilità giuridica di attuazione della stessa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del . Aggiungeva, sempre a confutazione di quanto sostenuto nel ricorso Pt_1 introduttivo, che gli OSS non potevano non essere qualificati quali operatori di interesse sanitario e che, pertanto, erano senz'altro i destinatari dell'obbligo vaccinale previsto dal predetto art. 4, destinatari tra i quali rientrava il in quanto svolgente le mansioni di operatore socio sanitario presso la Parte_1 struttura di pertinenza della resistente. Ancora, sempre il primo giudice, ha affermato che la risoluzione del
Consiglio d'Europa n. 2361/2021, rispetto alla quale sarebbe incompatibile l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2020, non aveva efficacia vincolante tra gli stati membri e che, pertanto, la dedotta incompatibilità, da parte della difesa del ricorrente, era priva di significato giuridicamente rilevante.
Continuava il giudicante asserendo che la normativa di cui si tratta non era neppure in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, essendo stata rispettosa di quel contemperamento di contrapposti interessi tra il diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del suo diritto a rifiutare cure sgradite) ed il pari diritto alla salute dei consociati, intesi come singoli e come collettività. Sempre secondo il primo giudice, prive di fondamento erano anche le ragioni di carattere formale poste alla base del proposto ricorso, allorquando veniva dedotta l'assenza, in capo al datore di lavoro, del potere di disporre la sospensione dal servizio, posto che l'art. 4 su citato disciplinava un articolato procedimento che vedeva nell'autorità sanitaria il soggetto demandato ad esercitare detto potere. Al contrario, ha affermato il giudicante, il potere di sospendere il lavoratore non vaccinato da parte del datore di lavoro trovava il suo fondamento nel principio di prevenzione che è alla base dei comportamenti doverosi dettati in materia dal
T.U. n. 81/2008 e dall'art. 2087 c.c., per come specificato all'art. 29 bis D.L.23/2020 ed integrato dalle c.d. misure innominate ovvero quelle suggerite dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Aggiungeva, quanto alla sperimentalità dei vaccini, che gli enti regolatori (EMA e AIFA) avevano, in ogni caso, autorizzato la commercializzazione degli stessi.
Si è doluto del pronunciamento in questione affidando le censure proposte nei confronti Parte_1 dello stesso a 13 motivi di gravame, non di facile lettura, considerata la ridondanza e la ripetitività degli stessi.
Con il primo motivo veniva dedotta la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 da parte del primo giudice, nella misura in cui non aveva rilevato l'evidente violazione della predetta norma in base alla quale il provvedimento di cui si tratta poteva essere adottato solo in seguito ad un accertamento posto in essere dalla ASL competente che, ove avesse ravvisato l'omesso obbligo di legge, sempre che non sussistano cause ostative, doveva comunicarlo al datore di lavoro. Aggiungeva che, poiché il datore di lavoro, diversamente, aveva proceduto alla sospensione, per il solo tramite del medico competente, quest'ultima doveva ritenersi illegittima. Evidenziava che l'illegittimità della procedura di sospensione era stata rilevata dallo CP_4
che, con decisione del 4.01.2022, aveva dichiarato formalmente inadeguato il giudizio espresso dal
[...] medico competente e che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto della sospensione, la stessa doveva ritenersi priva di giuridica efficacia. Ancora, asseriva l'appellante che il primo giudice non aveva motivato in ordine al perché una norma di carattere generale (art. 2087 c.c.) poteva aver derogato ad una procedura di carattere speciale (D.L. n. 44/2021)
Le doglianze sono infondate.
Quanto all'aspetto formale della censura ovvero alla dedotta illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto non rispettoso della procedura normativamente prevista per la sua adozione, ritiene questa
Corte che, pur non essendo stata coinvolta nella procedura la ASL competente per territorio, ciò non ha inficiato, dal punto di vista sostanziale, la validità del predetto.
Va premesso, in diritto, che la normativa applicabile al caso di specie è l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, entrato in vigore l'1.04.2021, nella sua formulazione originaria (in vigore dall'1.04.2021 al 28.11.2021 e, quindi, efficace rispetto al provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione del 3.06.2021 oggetto di disamina) che, ai commi 5, 6 e 7, individua l'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato quale autorità competente all'adozione dell'atto di accertamento sanitario prodromico alla verificazione
“della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali e comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS.COV-2”.
Orbene, nella specie, pur essendo mancato l'intervento della Asl di residenza del quanto alla fase Pt_1 di accertamento sanitario relativo alla mancata sottoposizione del predetto al vaccino di cui si tratta e pur essendo stato adottato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da parte dell'appellata, in qualità di datore di lavoro, nessuna violazione sostanziale risulta posta in essere, tenuto conto del fatto che il predetto effettivamente non si era sottoposto alla pratica sanitaria in questione, pur non rientrando nelle categorie degli esenti. Se così è e se si tiene conto del fatto che la disciplina omessa non prevede, per il caso di sua inosservanza, alcuna sanzione di nullità, deve ritenersi esclusa in radice ogni ipotesi di invalidità del provvedimento di sospensione in oggetto, posto che le ipotesi di nullità sono solo quelle tassativamente previste dalla legge e che, nella specie, non ricorre alcuna violazione di norma imperativa o di ordine pubblico.
Considerazioni analoghe devono spendersi in ordine alla dedotta illegittimità della procedura di sospensione in quanto già rilevata dallo Spresal di Potenza che, con decisione del 4.01.2022, aveva dichiarato formalmente inadeguato il giudizio espresso dal medico competente e che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto della sospensione, la stessa doveva ritenersi priva di giuridica efficacia.
Ed invero, il giudizio dello Spresal di Potenza è stato, appunto, di “formale inadeguatezza”, vale a dire di mancato rispetto della procedura formale sopra citata per la cui omissione, per quanto sopra detto, alcuna sanzione di nullità risulta prevista.
Passando al merito della vicenda, preliminarmente, deve evidenziarsi come molti dei dubbi posti dalla materia in disamina sono stati fugati da tre importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale di cui alle sentenze nn. 14, 15 e 16 del 9.02.2023, pronunciamenti con i quali venivano rigettate tutte le questioni di illegittimità costituzionali sollevate rispetto ad essa.
Tanto premesso e passando alla disamina del secondo motivo di gravame con il quale veniva evidenziato che i farmaci che sarebbero dovuti essere somministrati non potevano qualificarsi come vaccini, non rientrando nella catalogazione giuridica di cui alla direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio d'Europa del 6.11.2001, con la conseguente impossibilità di somministrazione, in forma obbligatoria, rispetto ad un soggetto sano, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato. Veniva aggiunto che, trattandosi di farmaci inefficaci, in quanto non in grado di eliminare del tutto il rischio di contrarre la malattia, non potevano essere prescritti dal medico curante e non erano neppure indispensabili ai fini dell'esercizio della professione sanitaria.
La doglianza non merita accoglimento.
La norma in questione, infatti, nel parlare di obbligo vaccinale per gli appartenenti agli operatori sanitari od alle categorie di interesse sanitario, si riferiva, evidentemente, ai ritrovati in commercio nel periodo epidemiologico di cui si tratta, ritrovati rispetto ai quali, poco poteva importare se fossero o meno idonei ad evitare totalmente la malattia o solo ad arginarne e limitarne gli effetti, dovendo valorizzarsi anche tale ultimo dato scientifico ai fini dell'obbligatorietà degli stessi, per come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la non appartenenza del ad una categoria di Pt_1 interesse sanitario con la conseguente insussistenza dell'obbligatorietà del vaccino di cui si tratta, mancando un provvedimento della Regione Basilicata che individuava gli OSS come categoria di rilevanza sanitaria
La doglianza è priva di fondamento.
Part Ed invero, per come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, gli appartengono alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. n. 43 del 2006, essendo tale appartenenza evincibile dall'accordo Stato-Regioni del 2001 ed essendo tale qualifica inequivocabilmente affermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4340/2021). Il
, in definitiva, era uno dei destinatari dell'obbligo vaccinale in quanto operatore di interesse Pt_1 sanitario svolgente la propria attività in una struttura socio assistenziale quale è senz'altro qualificabile la
RSA appellata. Quanto alle ulteriori questioni sollevate dall'appellante relative, segnatamente, al mancato rispetto dell'obiezione di coscienza per l'utilizzo dei feti abortiti nella composizione dei vaccini, alla classificazione del farmaco anticovid come vaccino nonostante fosse ancora nella terza fase sperimentale, all'asserito contrasto del DL n. 44/2021 con i principi costituzionali e sovranazionali, alla violazione dell'art. 32 della
Costituzione nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, al diritto alle cure alternative e domiciliari, alla violazione del principio di precauzione e di quello di proporzione, alla violazione del principio di uguaglianza e del diritto al lavoro ed all'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, ritiene questa corte che, al netto della paragiuridicità di molte delle argomentazioni spese (e sulle quali non si ritiene, evidentemente, di prendere posizione in questa sede), si tratti di questioni tutte risolte dalla
Corte Costituzionale, nelle sentenze sopra citate (con decisioni di inammissibilità e di rigetto delle questioni di legittimità costituzionali sollevate) ed alle quali in questa sede si intende riportarsi.
In sintesi e per quanto di più immediato interesse, hanno affermato i giudici costituzionali che “l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, ha costituito attuazione dell'art. 32 della Costituzione, inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere, nel porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2 in danno delle categorie più fragili”. Ha specificato la Corte
Costituzionale che “essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o, comunque, fino al termine stabilito dalla legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, previsto dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 del D. Lgs.vo n. 81/2008”.
Sulla scorta di tutte le considerazioni su esplicitate, deve concludersi per il rigetto dell'appello proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
38 del ruolo generale dell'anno 2022 (cui sono stati riuniti gli appelli nn. 39 e 40 del 2022) proposto da nei confronti della , sede di Bernalda, Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
6.946,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato. Potenza, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza dell'8 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 38 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022 (cui venivano riuniti i procedimenti n. 39/2022 e 40/2022 R.G.)
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via Castromurro n. 39;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bernalda, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 2/A;
APPELLATA
OGGETTO: sospensione del lavoro senza retribuzione - appello avverso la sentenza n. 537/2021, del
30.11.2021, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. Sabino Di Gregorio.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, da concedersi inaudita altera parte, accogliere le seguenti conclusioni: 3) accertare e dichiarare la nullità della sospensione del lavoratore dall'esercitare il proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per incompetenza del medico competente, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro, come peraltro già accertato dallo Spresal di Potenza;
ove ritenuto necessario, rimettere alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del D.L. n. 44 dell'1.04.2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione;
5) ritenuta, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 dell'11.03.1953, la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
6) dichiarare che i lavoratori non sono tenuti all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS-COV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione atteso che, nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS-COV-2 ma solo il Covid 19
(malattia); 7) dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il D.L. 44/2021 (e l'eventuale legge di conversione) e le norme dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto, che lo stesso va disapplicato;
8) condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., a tutte le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs.vo n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine, un'indennità non inferiore alle 6 mensilità non percepite della retribuzione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8) condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, posto che il dipendente è caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica e, ad oggi, è costretto a chiedere l'aiuto economico dei propri familiari per sopravvivere;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA, IVA e contributo unificato;
Per l'appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato confermando la gravata sentenza;
in ogni caso rigettare il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 8.03.2022, , chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato gravame, la sentenza impugnata venisse riformata, accogliendo le seguenti conclusioni: 3) accertare e dichiarare la nullità della sospensione del lavoratore dall'esercitare il proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per incompetenza del medico competente, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro, come peraltro già accertato dallo Spresal di Potenza;
ove ritenuto necessario, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del D.L. n. 44 dell'1.04.2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione;
5) ritenuta, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 dell'11.03.1953, la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
6) dichiarare che i lavoratori non sono tenuti all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS-COV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione atteso che, nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS-COV-2 ma solo il Covid 19 (malattia);
7) dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il D.L.
44/2021 (e l'eventuale legge di conversione) e le norme dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto, che lo stesso va disapplicato;
8) condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., a tutte le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs.vo n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine, un'indennità non inferiore alle 6 mensilità non percepite della retribuzione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente, posto che il dipendente è caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica e, ad oggi, è costretto a chiedere l'aiuto economico dei propri familiari per sopravvivere;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
CPA, IVA e contributo unificato.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 2 marzo 2023.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza gravata.
Disposta la riunione al presente procedimento di quelli contrassegnati dai nn. 39/2022 e 40/2022 R.G., avendo ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza e disposta la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esplicitate.
Va premesso in fatto che il operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato Parte_1 presso RSA, veniva attinto da provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione, comunicatogli con telegramma del 3.06.2021, in ragione della sua mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, nonostante non sussistessero cause di esenzione accertate dal medico competente.
Impugnato quest'ultimo con ricorso proposto dal dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale Pt_1 di Matera, quest'ultimo, con sentenza n. 537/2021, del 30.11.2021, lo rigettava, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo avere premesso l'inquadramento normativo della fattispecie, richiamando la norma di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021, ha affermato che, tale ultima, si riferiva senz'altro ai vaccini Biotech-Pfizer, e Astrazeneca, trattandosi dei ritrovati all'epoca disponibili e CP_3 che, pertanto, non vi era alcuna impossibilità giuridica di attuazione della stessa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del . Aggiungeva, sempre a confutazione di quanto sostenuto nel ricorso Pt_1 introduttivo, che gli OSS non potevano non essere qualificati quali operatori di interesse sanitario e che, pertanto, erano senz'altro i destinatari dell'obbligo vaccinale previsto dal predetto art. 4, destinatari tra i quali rientrava il in quanto svolgente le mansioni di operatore socio sanitario presso la Parte_1 struttura di pertinenza della resistente. Ancora, sempre il primo giudice, ha affermato che la risoluzione del
Consiglio d'Europa n. 2361/2021, rispetto alla quale sarebbe incompatibile l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2020, non aveva efficacia vincolante tra gli stati membri e che, pertanto, la dedotta incompatibilità, da parte della difesa del ricorrente, era priva di significato giuridicamente rilevante.
Continuava il giudicante asserendo che la normativa di cui si tratta non era neppure in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, essendo stata rispettosa di quel contemperamento di contrapposti interessi tra il diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del suo diritto a rifiutare cure sgradite) ed il pari diritto alla salute dei consociati, intesi come singoli e come collettività. Sempre secondo il primo giudice, prive di fondamento erano anche le ragioni di carattere formale poste alla base del proposto ricorso, allorquando veniva dedotta l'assenza, in capo al datore di lavoro, del potere di disporre la sospensione dal servizio, posto che l'art. 4 su citato disciplinava un articolato procedimento che vedeva nell'autorità sanitaria il soggetto demandato ad esercitare detto potere. Al contrario, ha affermato il giudicante, il potere di sospendere il lavoratore non vaccinato da parte del datore di lavoro trovava il suo fondamento nel principio di prevenzione che è alla base dei comportamenti doverosi dettati in materia dal
T.U. n. 81/2008 e dall'art. 2087 c.c., per come specificato all'art. 29 bis D.L.23/2020 ed integrato dalle c.d. misure innominate ovvero quelle suggerite dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Aggiungeva, quanto alla sperimentalità dei vaccini, che gli enti regolatori (EMA e AIFA) avevano, in ogni caso, autorizzato la commercializzazione degli stessi.
Si è doluto del pronunciamento in questione affidando le censure proposte nei confronti Parte_1 dello stesso a 13 motivi di gravame, non di facile lettura, considerata la ridondanza e la ripetitività degli stessi.
Con il primo motivo veniva dedotta la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 da parte del primo giudice, nella misura in cui non aveva rilevato l'evidente violazione della predetta norma in base alla quale il provvedimento di cui si tratta poteva essere adottato solo in seguito ad un accertamento posto in essere dalla ASL competente che, ove avesse ravvisato l'omesso obbligo di legge, sempre che non sussistano cause ostative, doveva comunicarlo al datore di lavoro. Aggiungeva che, poiché il datore di lavoro, diversamente, aveva proceduto alla sospensione, per il solo tramite del medico competente, quest'ultima doveva ritenersi illegittima. Evidenziava che l'illegittimità della procedura di sospensione era stata rilevata dallo CP_4
che, con decisione del 4.01.2022, aveva dichiarato formalmente inadeguato il giudizio espresso dal
[...] medico competente e che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto della sospensione, la stessa doveva ritenersi priva di giuridica efficacia. Ancora, asseriva l'appellante che il primo giudice non aveva motivato in ordine al perché una norma di carattere generale (art. 2087 c.c.) poteva aver derogato ad una procedura di carattere speciale (D.L. n. 44/2021)
Le doglianze sono infondate.
Quanto all'aspetto formale della censura ovvero alla dedotta illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto non rispettoso della procedura normativamente prevista per la sua adozione, ritiene questa
Corte che, pur non essendo stata coinvolta nella procedura la ASL competente per territorio, ciò non ha inficiato, dal punto di vista sostanziale, la validità del predetto.
Va premesso, in diritto, che la normativa applicabile al caso di specie è l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, entrato in vigore l'1.04.2021, nella sua formulazione originaria (in vigore dall'1.04.2021 al 28.11.2021 e, quindi, efficace rispetto al provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione del 3.06.2021 oggetto di disamina) che, ai commi 5, 6 e 7, individua l'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato quale autorità competente all'adozione dell'atto di accertamento sanitario prodromico alla verificazione
“della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali e comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS.COV-2”.
Orbene, nella specie, pur essendo mancato l'intervento della Asl di residenza del quanto alla fase Pt_1 di accertamento sanitario relativo alla mancata sottoposizione del predetto al vaccino di cui si tratta e pur essendo stato adottato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da parte dell'appellata, in qualità di datore di lavoro, nessuna violazione sostanziale risulta posta in essere, tenuto conto del fatto che il predetto effettivamente non si era sottoposto alla pratica sanitaria in questione, pur non rientrando nelle categorie degli esenti. Se così è e se si tiene conto del fatto che la disciplina omessa non prevede, per il caso di sua inosservanza, alcuna sanzione di nullità, deve ritenersi esclusa in radice ogni ipotesi di invalidità del provvedimento di sospensione in oggetto, posto che le ipotesi di nullità sono solo quelle tassativamente previste dalla legge e che, nella specie, non ricorre alcuna violazione di norma imperativa o di ordine pubblico.
Considerazioni analoghe devono spendersi in ordine alla dedotta illegittimità della procedura di sospensione in quanto già rilevata dallo Spresal di Potenza che, con decisione del 4.01.2022, aveva dichiarato formalmente inadeguato il giudizio espresso dal medico competente e che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto della sospensione, la stessa doveva ritenersi priva di giuridica efficacia.
Ed invero, il giudizio dello Spresal di Potenza è stato, appunto, di “formale inadeguatezza”, vale a dire di mancato rispetto della procedura formale sopra citata per la cui omissione, per quanto sopra detto, alcuna sanzione di nullità risulta prevista.
Passando al merito della vicenda, preliminarmente, deve evidenziarsi come molti dei dubbi posti dalla materia in disamina sono stati fugati da tre importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale di cui alle sentenze nn. 14, 15 e 16 del 9.02.2023, pronunciamenti con i quali venivano rigettate tutte le questioni di illegittimità costituzionali sollevate rispetto ad essa.
Tanto premesso e passando alla disamina del secondo motivo di gravame con il quale veniva evidenziato che i farmaci che sarebbero dovuti essere somministrati non potevano qualificarsi come vaccini, non rientrando nella catalogazione giuridica di cui alla direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio d'Europa del 6.11.2001, con la conseguente impossibilità di somministrazione, in forma obbligatoria, rispetto ad un soggetto sano, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato. Veniva aggiunto che, trattandosi di farmaci inefficaci, in quanto non in grado di eliminare del tutto il rischio di contrarre la malattia, non potevano essere prescritti dal medico curante e non erano neppure indispensabili ai fini dell'esercizio della professione sanitaria.
La doglianza non merita accoglimento.
La norma in questione, infatti, nel parlare di obbligo vaccinale per gli appartenenti agli operatori sanitari od alle categorie di interesse sanitario, si riferiva, evidentemente, ai ritrovati in commercio nel periodo epidemiologico di cui si tratta, ritrovati rispetto ai quali, poco poteva importare se fossero o meno idonei ad evitare totalmente la malattia o solo ad arginarne e limitarne gli effetti, dovendo valorizzarsi anche tale ultimo dato scientifico ai fini dell'obbligatorietà degli stessi, per come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la non appartenenza del ad una categoria di Pt_1 interesse sanitario con la conseguente insussistenza dell'obbligatorietà del vaccino di cui si tratta, mancando un provvedimento della Regione Basilicata che individuava gli OSS come categoria di rilevanza sanitaria
La doglianza è priva di fondamento.
Part Ed invero, per come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, gli appartengono alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. n. 43 del 2006, essendo tale appartenenza evincibile dall'accordo Stato-Regioni del 2001 ed essendo tale qualifica inequivocabilmente affermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4340/2021). Il
, in definitiva, era uno dei destinatari dell'obbligo vaccinale in quanto operatore di interesse Pt_1 sanitario svolgente la propria attività in una struttura socio assistenziale quale è senz'altro qualificabile la
RSA appellata. Quanto alle ulteriori questioni sollevate dall'appellante relative, segnatamente, al mancato rispetto dell'obiezione di coscienza per l'utilizzo dei feti abortiti nella composizione dei vaccini, alla classificazione del farmaco anticovid come vaccino nonostante fosse ancora nella terza fase sperimentale, all'asserito contrasto del DL n. 44/2021 con i principi costituzionali e sovranazionali, alla violazione dell'art. 32 della
Costituzione nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, al diritto alle cure alternative e domiciliari, alla violazione del principio di precauzione e di quello di proporzione, alla violazione del principio di uguaglianza e del diritto al lavoro ed all'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, ritiene questa corte che, al netto della paragiuridicità di molte delle argomentazioni spese (e sulle quali non si ritiene, evidentemente, di prendere posizione in questa sede), si tratti di questioni tutte risolte dalla
Corte Costituzionale, nelle sentenze sopra citate (con decisioni di inammissibilità e di rigetto delle questioni di legittimità costituzionali sollevate) ed alle quali in questa sede si intende riportarsi.
In sintesi e per quanto di più immediato interesse, hanno affermato i giudici costituzionali che “l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, ha costituito attuazione dell'art. 32 della Costituzione, inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere, nel porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2 in danno delle categorie più fragili”. Ha specificato la Corte
Costituzionale che “essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o, comunque, fino al termine stabilito dalla legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, previsto dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 del D. Lgs.vo n. 81/2008”.
Sulla scorta di tutte le considerazioni su esplicitate, deve concludersi per il rigetto dell'appello proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
38 del ruolo generale dell'anno 2022 (cui sono stati riuniti gli appelli nn. 39 e 40 del 2022) proposto da nei confronti della , sede di Bernalda, Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
6.946,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato. Potenza, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo