Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7050/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
con l'avv. Carola Magistro e l'avv. Emanuela C.F._1
Natoli;
CONTRO
, nata a [...], il [...], c.f.: , con CP_1 C.F._2
l'avv. Domenico Scalia (successore a titolo universale nel diritto controverso di , nato a [...] il 02/011/1932, cod. fisc. CP_2
, e spontaneamente costituitasi in prosecuzione). C.F._3
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.).
______________
1
Secondo quanto del tutto condivisibilmente affermato sul punto nella giurisprudenza di legittimità, “… le vie vicinali formate ex collatione privatorum agrorum traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens. In tal modo, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti ma, dando luogo a una nuova entità economica e giuridica, formano oggetto di comunione e godimento da parte di tutti i proprietari. (Sez. 2, n. 25364 del
28 novembre 2014; Sez. 2, n. 6773 del 4 maggio 2012; Sez. 2, n. 17111 del
27 luglio 2006)./ Tale inquadramento dell'istituto comporta di per sé che non si ponga il problema di una proprietà esclusiva, regolata dall'art. 922 c.c., quanto piuttosto di una proprietà "diffusa", caratterizzata dalla primaria funzione di godimento. Infatti, la comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determina la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817,922 e 939
c. c.” (Cassazione civile sez. II, 17/07/2024, n.19746).
Dalla lettura incrociata dell'atto di divisione operato nel dicembre del 1964 dai fratelli (due dei quali, e , rispettivi CP_1 CP_3 CP_2
aventi causa delle cugine odierne litiganti) e della relazione redatta dall'agronomo Dott. , nominato c. t. u. in questo giudizio, rileva che i Per_1
detti e , assegnatari delle quote quivi denominate CP_3 CP_2
“prima” e “seconda”, materialmente corrispondenti ai vicini lotti numerati dal c. t. u. come 1 e 2 (cfr. pagg. 4 e 6 della relazione), dell'unico agrumeto precedentemente appartenente ai sigg.ri , pur avendo inizialmente Pt_2
2 convenuto di “provvedere ciascuno a proprie spese e per proprio conto alla costruzione di un nuovo ed indipendente accesso al proprio fondo dalla strada di Sud sulla quale ciascuno prospetta”, non hanno poi dato seguito a tale manifestazione di volontà e hanno piuttosto optato per un ampliamento dell'accesso di sud-est prima esistente;
per effetto della divisione, tale accesso veniva a dividere i due lotti sopra indicati: donde è evidente che i detti sigg.ri hanno conferito – secondo il meccanismo individuato dalla CP_1
S. C. della collatio privatorum agrorum – nella strada interpoderale quel tanto del loro lotto utile alla sua creazione.
Le spese seguono la soccombenza.
Il valore della causa va determinato, in base all'art. 5, co. 1, ultimo periodo,
d. m. 55/2014, con riguardo allo scaglione immediatamente superiore a Euro
5.200,00.
Pertanto, parte attrice deve rifondere parte convenuta di Euro 4.835,00 e accessori come dispositivo.
Le spese di c. t. u. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice;
donde, ove in tutto o in parte, anticipate da parte convenuta, parte attrice è condannata alla corrispondente rifusione.
P.Q.M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta in epigrafe, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna Parte_1
a rifondere delle spese di lite, che liquida in
[...] CP_1
complessivi Euro 4.835,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso
a forfait come da d. m. cit.; spese di c. t. u. come da motivazione.
Catania 9 aprile 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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