Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.295/2021 R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...]
San Francesco n. 16 int. 7 elettivamente domiciliato in Sant'Angelo di RO
(ME) alla via Armando Diaz n. 22 presso lo Studio Legale dell'Avv.
Agostino Scaffidi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per essa, quale procuratore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani, presso lo studio degli
Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.
18/06/2009, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo,
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione del 17 febbraio 2021 conveniva in giudizio la Parte_1
per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 459/2020 del 25/11/2020 emesso dal Tribunale di Patti, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 23.297,74 (oltre interessi di mora e spese di procedura) in virtù di un credito relativo al rapporto contrattuale n. 12086785.
Con comparsa del 20 luglio 2021 si costituiva l'opposta, contestando le pretese avverse e chiedendone il rigetto.
Assegnato il giudizio allo scrivente all'esito di delega decisoria con provvedimento del 6 settembre 2021, le parti venivano inviate in mediazione e, preso atto dell'esito negativo del procedimento, erano concessi i termini ex
art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa veniva istruita documentalmente e, dopo alcuni differimenti dovuti a ragioni organizzative, viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione all'udienza del 26 febbraio 2025 sostituita dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n. 6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto,
secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass.
n. 25584/2018).
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo a controparte che è questione anche rilevabile d'ufficio dal giudice (e, pertanto, sottratta al regime di preclusioni v. Cass., S.U., n. 2951/2016, alla cui stregua “[l]e contestazioni, da parte del
convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore
hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio”) e integrante un elemento costitutivo della domanda, spettando dunque all'attore fornire la relativa dimostrazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che laddove sia contestata (non solo l'inclusione del credito ceduto tra quelli indicati nell'avviso pubblicato in G.U., ma anche) la sussistenza dell'accordo, “detto
contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (...) di regola
non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria
e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da
questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia
avvenuta” – come nella specie – “mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco” (Cass., n. 17944/2023).
Sotto questo profilo l'opposto ha depositato: il contratto di finanziamento con cui ha stipulato un prestito personale con Santander S.p.A. Parte_1
(all. 3 del fascicolo monitorio): l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo all'intervenuta cessione dei crediti tra Controparte_1
(cessionaria) e (cedente) (all. 4 fascicolo monitorio); Controparte_3
lettere con cui la cedente e la cessionaria avrebbero CP_3 CP_1
comunicato all'opponente l'intervenuta cessione del credito;
contratto di cessione fra e (all.7del fascicolo monitorio), Controparte_3 Controparte_1
certificato notarile cessione fra e Controparte_3 Controparte_1
La prova della cessione intermedia non può dunque cogliersi dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (generica e non indicante lo specifico credito di cui è causa) perché “l'unico effetto di tale
pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione
al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che
presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta
cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il
credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella
cessione” (Cass., n. 3405/2024; Cass., n. 21821/2023); elementi che nella specie non consentono alla luce della loro eterogeneità l'identificazione dei crediti senza incertezza.
Il possesso della documentazione relativa ai contratti intercorsi fra terzi costituisce mero elemento indiziario inidoneo a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019), specie se si considera che la lista dei crediti ceduti – versata al fascicolo monitorio (all. 8)
– è stata unilateralmente predisposta dalla parte, risulta priva di data, firma e altri segni distintivi rispetto all'istituto e al funzionario che lo ha formato e/o estrapolato dai sistemi interni ovvero ancora carente di elementi che possano ricondurla, con certezza, all'operazione di cessione dei crediti in blocco dedotta da parte opposta nel presente giudizio.
È quindi pacifico che, in presenza di plurime cessioni di uno stesso credito
( , grava sull'ultimo cessionario l'onere di Controparte_4
fornire la prova negoziale in ordine ai trasferimenti medio tempore intervenuti che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima.
Pertanto, ed in considerazione delle superiori motivazioni, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n. 459/2020 del
25/11/2020 emesso dal Tribunale di Patti.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto del recentissimo chiarimento giurisprudenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarne la metà.
La restante metà va posta a carico di e liquidata, come Controparte_1
in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss.
mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000,00 tenuto conto della semplicità
delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 295/2021 R.G.,
contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
459/2020 emesso dal Tribunale di Patti il 25 novembre 2020;
2) Condanna al pagamento di metà delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 1.342,75 (di cui € 1.270,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Patti, 26 febbraio 2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia