Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1253 dell'11.7.23 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.
5.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Luigi Parte_1
Guacci, domiciliatario;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. CP_1
Rosalba Caracuta e Diana Anna Rotunno, domiciliatarie
APPELLATO
All'udienza del 2.1.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.1.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' , si era ottenuto il CP_1
riconoscimento del diritto azionato (indennizzo in capitale per inabilità permanente del
6%, nonché per inabilità temporanea dal 27.3.2019 al 20.8.2019), con condanna dell'istituto soccombente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in € 1.300
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l' abbia prestato acquiescenza al decisum non CP_1
proponendo appello incidentale.
Effettivamente nella decisione resa occorre tener conto del valore della controversia che, rapportato al riconosciuto indennizzo nella misura di € 6.739 (cfr liquidazione dell'istituto come da nota del 26.8.2023), comporta l'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenendo conto del III scaglione ( da € 5.201 a €
26.000) al valore minimo per la serialità della controversia
La somma va quantificata in € 2.697, oltre IVA, CAP e spese forfetarie.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano (rapportate al valore di
€ 1397; 2697 meno il liquidato 1.300) al minimo, e per la serialità della controversia e per l'assenza di istruttoria , come appresso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 2.1.2024 da nei confronti dell' avverso la sentenza dell'11.7.2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, ridetermina Parte_1
l'importo delle spese di giudizio di primo grado in € 2697, oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Luigi Guacci detratto quanto eventualmente percepito;
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Luigi Guacci
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.1.2025
Il Presidente